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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 615/2022 promossa da:
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 615/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARENI DANILO
Appellato
Oggetto : Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 509/2013 del 19.03.2013 il Tribunale di Perugia, su istanza di ingiungeva al signor di pagare in favore della società Controparte_1 Parte_1 istante la somma di € 8.952,19, di cui alla fattura n. 7381 del 31.08.2012, relativa a
“forniture di merci”, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il signor proponeva tempestiva opposizione contestando Parte_1
l'esistenza stessa della prestazione di fornitura di merci, dedotta nel ricorso monitorio a pagina 1 di 6 fondamento della pretesa creditoria avanzata, ed eccependo di non aver mai ordinato e ricevuto nulla di ciò che controparte asseriva di aver fornito l'opponente contestava quindi non solo l'ammontare ma la debenza stessa della somma ingiunta, rilevando che la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della pretesa monitoria (fattura ed estratto autentico delle scritture contabili) non avrebbe avuto alcun valore probatorio dell'esistenza e dell'entità del credito nell'ambito del giudizio a cognizione piena instauratosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo (riprendendo vigore, in detto giudizio, le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio). Chiedeva, quindi, al Tribunale di “annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo (…) dichiarando che nulla è dovuto alla ricorrente dal signor , attesa Parte_1
l'insussistenza del credito azionato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”. Il giudizio veniva rubricato al n. 2576/2013 e la prima udienza di comparizione, già fissata in citazione al 25.10.2013, veniva differita ex art. 168 bis co. 4 c.p.c. al 30.10.2013. In detto giudizio si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata Controparte_1
06.09.2013, sostenendo che nel 2011 il signor avrebbe ordinato a Parte_1 CP_1 alcuni prodotti elettrici (un quadro elettrico generale, un quadro officina e un quadro contatore); che avrebbe trasmesso il predetto ordine a che CP_1 CP_2 CP_2 avrebbe poi inviato i quadri elettrici ordinati ad una terza società, la
[...] [...]
perché provvedesse al loro “cablaggio ufficiale” (asseritamente Controparte_3 secondo le indicazioni del ); che la una volta eseguite ed Parte_1 Controparte_3 ultimate le modulazioni agli impianti (così come asseritamente richiesto dal ) Parte_1 avrebbe consegnato direttamente la merce ad una quarta società, Controparte_4 destinataria finale della merce e cliente del signor . Parte_1
A sostegno di quanto dedotto la società opposta produceva in giudizio: documento di trasporto della merce datato 17.06.2011, emesso da in favore Controparte_3 di (in cui viene indicato come luogo di consegna Via della Segale Balanzano CP_2 presso Acquarama B.E.C. s.r.l.); documento di trasporto datato 20.06.2011, emesso da nei confronti di in cui viene indicato come luogo di destinazione CP_2 Controparte_1
“ c/o c/o . CP_1 Parte_1 CP_4
La società opposta chiedeva quindi all'intestato Tribunale di “rigettare l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, pretestuosa ed inconferente per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
509/2013 emesso dal Tribunale Civile di Perugia in data 19.03.2013 e notificato in data
08.04.2013, con condanna del Signor alla corresponsione degli interessi Parte_1
pagina 2 di 6 dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza del 02.11.2013, il G.I. rigettava l'istanza avanzata dalla società opposta per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la sussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c.ed il G.I., con ordinanza datata 04.07.2014, ammetteva la prova testimoniale articolata dalla società opposta nella memoria istruttoria del 27.01.2014 nonché la richiesta di prova contraria di parte opponente e fissava per l'espletamento l'udienza del 10.12.2014.
Venivano assunte le prove testimoniali ammesse e, una volta completata l'istruttoria, il G.I. rinviava per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.12.2018 il procuratore di parte opposta riferiva che la era stata dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_1
118/2016 del Tribunale di Perugia e, a fronte di ciò, il G.I. dichiarava l'interruzione del procedimento. Il giudizio veniva quindi riassunto, per iniziativa di parte opponente, si costituiva in giudizio la e il G.I. rinviava Controparte_5 nuovamente per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per le memorie conclusive.
Con sentenza n. 830/2022 il Tribunale di Perugia, ritenendo provato il diritto di credito della società opposta, rigettava l'opposizione proposta dal signor e confermava Parte_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì parte opponente alla rifusione delle spese legali. Con atto tempestivamente notificato il Sig. Parte_1 proponeva appello avverso La predetta sentenza ritenendo la stessa errata nella parte in cui
è stato ritenuto che la società opposta ha dimostrato la sussistenza del proprio diritto di credito, provando sia di aver ricevuto l'ordine della merce da parte del sia – Parte_1 soprattutto – che la merce è stata effettivamente consegnata a quest'ultimo, con conseguente rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'odierno appellante alle spese del giudizio. Il Sig. ha impugnato la sentenza Parte_1 contestando le conclusioni del Tribunale, secondo cui la società opposta avrebbe dimostrato l'esistenza del proprio credito, provando sia l'ordine della merce da parte dell'appellante sia la sua effettiva consegna. A suo dire, la decisione di primo grado sarebbe frutto di una valutazione errata delle prove, con un'interpretazione distorta delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato che il Sig. avesse Parte_1 ordinato e ricevuto la merce, direttamente o per interposta persona. Secondo l'appellante, nemmeno le prove documentali avrebbero confermato l'esistenza dell'ordine e della pagina 3 di 6 consegna, così come le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado sarebbero risultate inconcludenti e non pertinenti. Si costituiva in appello il contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti presentata dall'appellante, sostenendo l'infondatezza e l'inammissibilità di tutti i motivi di appello e chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia, respingendo le richieste dell'appellante, di rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 830/2022 del Tribunale di Perugia con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio. All'udienza del 3 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento, dall' esame degli atti e dei documenti di causa appare corretta la ricostruzione dei fatti, sulla base delle risultanze istruttorie eseguita dal giudice di prime cure. Emerge infatti dagli atti e dalle risultanze istruttorie che il Sig. , oggi appellante, nell'anno 2011 si rivolse alla per Parte_1 Controparte_1 effettuare un ordine di materiali elettrici, nello specifico un quadro elettrico generale, un quadro officina e un quadro contatore. Ricevuto l'ordine, la provvide a Controparte_1 rifornirsi presso il proprio fornitore, alla quale inoltrò l'ordine necessario per CP_2 soddisfare la richiesta del cliente. La transazione commerciale è avvenuta, come si rileva dagli atti, attraverso un rapporto di fornitura tra e e un successivo CP_2 CP_1 contratto di rivendita tra quest'ultima e il Sig. . Parte_1
Tuttavia, per ragioni operative, il materiale fu inviato direttamente da alla EMP – CP_2
Elettroautomazioni S.n.c. di Ponte San Giovanni (PG), ditta artigiana incaricata da di eseguire il cablaggio ufficiale. A seguito delle modifiche richieste dal Sig. CP_1
Contr
, il materiale fu lavorato dalla e, una volta ultimato, ritirato da un incaricato
Parte_1 del per essere consegnato nel cantiere della Acquarama B.E.C. S.r.l., committente
Parte_1 finale del progetto. La triangolazione della fornitura, confermata sia dalla documentazione prodotta che dalle testimonianze assunte in giudizio, riconosciuta dalla giurisprudenza come valida forma di esecuzione del contratto di vendita (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 gennaio 2018, n. 1392, che riconosce la validità di contratti di fornitura anche in assenza di consegna diretta al committente, laddove il materiale venga inviato a terzi per successive lavorazioni). La sentenza di primo grado ha correttamente valorizzato le prove emerse, smentendo la tesi del secondo cui egli avrebbe cessato ogni rapporto con
Parte_1 prima della richiesta di pagamento. I testimoni escussi dalla società appellata CP_1 hanno confermato che nel 2011 – anno della fornitura contestata – il era ancora
Parte_1 pagina 4 di 6 cliente della nonostante le sue dichiarazioni contrarie. Di contro, l'unico teste CP_1 che ha affermato il contrario, il Sig. è stato ritenuto non attendibile dal Testimone_1
Giudice di primo grado per la sua posizione di dipendente diretto del e per la Parte_1 genericità delle sue dichiarazioni, risultate incoerenti rispetto alla documentazione in atti.
Giurisprudenza consolidata stabilisce che la valutazione dell'attendibilità testimoniale spetta al Giudice di merito, il quale può legittimamente attribuire maggiore rilevanza a testimoni terzi ed estranei rispetto a chi ha un interesse diretto nella controversia (Cass. Civ., Sez.
III, 5 luglio 2019, n. 18072). La triangolazione commerciale è stata confermata dal teste Contr della che ha descritto con precisione il percorso seguito dal materiale: ordine Tes_2 Contr presso acquisto da , invio a per modifiche richieste dal cliente e CP_1 CP_2 successivo ritiro da un incaricato del Trastulla per il cantiere Acquarama. Questo dimostra che ha regolarmente adempiuto all'obbligazione contrattuale, trasferendo la CP_1 merce come da accordi. L'esistenza della fornitura è altresì dimostrata dai documenti fiscali: la fattura n. 11/083554 del 22.06.2011, emessa da nei confronti di CP_2 CP_1 riporta la vendita dei quadri elettrici per un importo congruente con il prezzo di rivendita applicato al (€ 6.179,00 oltre IVA in acquisto, € 7.398,20 oltre IVA in vendita). Parte_1
Inoltre, il documento di trasporto DDT 11003350 del 20.06.2011 conferma la movimentazione della merce e la sua destinazione finale indicata come c/o CP_1
c/o Acquarama". Secondo la Cassazione, la prova dell'avvenuta consegna può Parte_1 desumersi da un complesso di elementi documentali e testimonianze che ne attestino l'effettiva ricezione, anche in assenza di un documento di trasporto firmato dal destinatario
(Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2021, n. 7618).
Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste il quale ha sostenuto che il avesse cessato i rapporti con Testimone_1 Parte_1 già nel 2010, contraddicendo le prove documentali e le testimonianze rese da CP_1 soggetti estranei alla controversia. L'orientamento giurisprudenziale riconosce che il Giudice può motivatamente escludere la credibilità di un testimone quando le sue affermazioni siano smentite da altre fonti probatorie più attendibili (Cass. Civ., Sez. VI, 21 settembre 2016, n.
18491). Corretta appare anche la liquidazione delle spese legali operata dal giudice di prime cure che, alla luce della fondatezza della pretesa creditoria di e CP_1 dell'atteggiamento dilatorio del , che ha cercato di trarre vantaggio da elementi Parte_1 meramente formali come l'assenza di ordine scritto e DDT firmato, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato i parametri medi del D.M. 55/2014, con la maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 4, comma 8, dello stesso decreto. Tale criterio è stato più volte pagina 5 di 6 confermato dalla Cassazione, secondo cui la determinazione delle spese processuali spetta al Giudice, purché motivata e proporzionata all'attività difensiva svolta (Cass. Civ., Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 2338). La ricostruzione dei fatti, le prove documentali e testimoniali, nonché i consolidati orientamenti giurisprudenziali confermano la legittimità delle pretese di e l'infondatezza dell'appello proposto dal Sig. . CP_1 Parte_1
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri minimi, in ragione della modesta complessità della controversia e delle questioni trattate, oltre al mancato svolgimento di una fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, respinge l'appello e conferma la sentenza n. 830\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 2576/2013; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1, bis, dello stesso articolo 13.
Perugia, 01 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Elisabetta Nardone Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 615/2022 promossa da:
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 615/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BAIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ARENI DANILO
Appellato
Oggetto : Vendita di cose mobili
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 509/2013 del 19.03.2013 il Tribunale di Perugia, su istanza di ingiungeva al signor di pagare in favore della società Controparte_1 Parte_1 istante la somma di € 8.952,19, di cui alla fattura n. 7381 del 31.08.2012, relativa a
“forniture di merci”, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Avverso il predetto decreto ingiuntivo il signor proponeva tempestiva opposizione contestando Parte_1
l'esistenza stessa della prestazione di fornitura di merci, dedotta nel ricorso monitorio a pagina 1 di 6 fondamento della pretesa creditoria avanzata, ed eccependo di non aver mai ordinato e ricevuto nulla di ciò che controparte asseriva di aver fornito l'opponente contestava quindi non solo l'ammontare ma la debenza stessa della somma ingiunta, rilevando che la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno della pretesa monitoria (fattura ed estratto autentico delle scritture contabili) non avrebbe avuto alcun valore probatorio dell'esistenza e dell'entità del credito nell'ambito del giudizio a cognizione piena instauratosi con l'opposizione a decreto ingiuntivo (riprendendo vigore, in detto giudizio, le ordinarie regole sul riparto dell'onere probatorio). Chiedeva, quindi, al Tribunale di “annullare e revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché infondato, ingiusto ed illegittimo (…) dichiarando che nulla è dovuto alla ricorrente dal signor , attesa Parte_1
l'insussistenza del credito azionato. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali”. Il giudizio veniva rubricato al n. 2576/2013 e la prima udienza di comparizione, già fissata in citazione al 25.10.2013, veniva differita ex art. 168 bis co. 4 c.p.c. al 30.10.2013. In detto giudizio si costituiva con comparsa di costituzione e risposta datata Controparte_1
06.09.2013, sostenendo che nel 2011 il signor avrebbe ordinato a Parte_1 CP_1 alcuni prodotti elettrici (un quadro elettrico generale, un quadro officina e un quadro contatore); che avrebbe trasmesso il predetto ordine a che CP_1 CP_2 CP_2 avrebbe poi inviato i quadri elettrici ordinati ad una terza società, la
[...] [...]
perché provvedesse al loro “cablaggio ufficiale” (asseritamente Controparte_3 secondo le indicazioni del ); che la una volta eseguite ed Parte_1 Controparte_3 ultimate le modulazioni agli impianti (così come asseritamente richiesto dal ) Parte_1 avrebbe consegnato direttamente la merce ad una quarta società, Controparte_4 destinataria finale della merce e cliente del signor . Parte_1
A sostegno di quanto dedotto la società opposta produceva in giudizio: documento di trasporto della merce datato 17.06.2011, emesso da in favore Controparte_3 di (in cui viene indicato come luogo di consegna Via della Segale Balanzano CP_2 presso Acquarama B.E.C. s.r.l.); documento di trasporto datato 20.06.2011, emesso da nei confronti di in cui viene indicato come luogo di destinazione CP_2 Controparte_1
“ c/o c/o . CP_1 Parte_1 CP_4
La società opposta chiedeva quindi all'intestato Tribunale di “rigettare l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto e diritto, pretestuosa ed inconferente per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
509/2013 emesso dal Tribunale Civile di Perugia in data 19.03.2013 e notificato in data
08.04.2013, con condanna del Signor alla corresponsione degli interessi Parte_1
pagina 2 di 6 dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Con ordinanza del 02.11.2013, il G.I. rigettava l'istanza avanzata dalla società opposta per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare la sussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.. Le parti provvedevano quindi al deposito delle memorie di cui all'art. 183
c.p.c.ed il G.I., con ordinanza datata 04.07.2014, ammetteva la prova testimoniale articolata dalla società opposta nella memoria istruttoria del 27.01.2014 nonché la richiesta di prova contraria di parte opponente e fissava per l'espletamento l'udienza del 10.12.2014.
Venivano assunte le prove testimoniali ammesse e, una volta completata l'istruttoria, il G.I. rinviava per precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.12.2018 il procuratore di parte opposta riferiva che la era stata dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_1
118/2016 del Tribunale di Perugia e, a fronte di ciò, il G.I. dichiarava l'interruzione del procedimento. Il giudizio veniva quindi riassunto, per iniziativa di parte opponente, si costituiva in giudizio la e il G.I. rinviava Controparte_5 nuovamente per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per le memorie conclusive.
Con sentenza n. 830/2022 il Tribunale di Perugia, ritenendo provato il diritto di credito della società opposta, rigettava l'opposizione proposta dal signor e confermava Parte_1 integralmente il decreto ingiuntivo opposto, condannando altresì parte opponente alla rifusione delle spese legali. Con atto tempestivamente notificato il Sig. Parte_1 proponeva appello avverso La predetta sentenza ritenendo la stessa errata nella parte in cui
è stato ritenuto che la società opposta ha dimostrato la sussistenza del proprio diritto di credito, provando sia di aver ricevuto l'ordine della merce da parte del sia – Parte_1 soprattutto – che la merce è stata effettivamente consegnata a quest'ultimo, con conseguente rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'odierno appellante alle spese del giudizio. Il Sig. ha impugnato la sentenza Parte_1 contestando le conclusioni del Tribunale, secondo cui la società opposta avrebbe dimostrato l'esistenza del proprio credito, provando sia l'ordine della merce da parte dell'appellante sia la sua effettiva consegna. A suo dire, la decisione di primo grado sarebbe frutto di una valutazione errata delle prove, con un'interpretazione distorta delle risultanze istruttorie. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provato che il Sig. avesse Parte_1 ordinato e ricevuto la merce, direttamente o per interposta persona. Secondo l'appellante, nemmeno le prove documentali avrebbero confermato l'esistenza dell'ordine e della pagina 3 di 6 consegna, così come le testimonianze rese nel corso del giudizio di primo grado sarebbero risultate inconcludenti e non pertinenti. Si costituiva in appello il contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti presentata dall'appellante, sostenendo l'infondatezza e l'inammissibilità di tutti i motivi di appello e chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia, respingendo le richieste dell'appellante, di rigettare integralmente l'appello, confermando la sentenza n. 830/2022 del Tribunale di Perugia con condanna dell'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio. All'udienza del 3 ottobre 2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190
c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
motivi della decisione
L'appello è infondato e non merita accoglimento, dall' esame degli atti e dei documenti di causa appare corretta la ricostruzione dei fatti, sulla base delle risultanze istruttorie eseguita dal giudice di prime cure. Emerge infatti dagli atti e dalle risultanze istruttorie che il Sig. , oggi appellante, nell'anno 2011 si rivolse alla per Parte_1 Controparte_1 effettuare un ordine di materiali elettrici, nello specifico un quadro elettrico generale, un quadro officina e un quadro contatore. Ricevuto l'ordine, la provvide a Controparte_1 rifornirsi presso il proprio fornitore, alla quale inoltrò l'ordine necessario per CP_2 soddisfare la richiesta del cliente. La transazione commerciale è avvenuta, come si rileva dagli atti, attraverso un rapporto di fornitura tra e e un successivo CP_2 CP_1 contratto di rivendita tra quest'ultima e il Sig. . Parte_1
Tuttavia, per ragioni operative, il materiale fu inviato direttamente da alla EMP – CP_2
Elettroautomazioni S.n.c. di Ponte San Giovanni (PG), ditta artigiana incaricata da di eseguire il cablaggio ufficiale. A seguito delle modifiche richieste dal Sig. CP_1
Contr
, il materiale fu lavorato dalla e, una volta ultimato, ritirato da un incaricato
Parte_1 del per essere consegnato nel cantiere della Acquarama B.E.C. S.r.l., committente
Parte_1 finale del progetto. La triangolazione della fornitura, confermata sia dalla documentazione prodotta che dalle testimonianze assunte in giudizio, riconosciuta dalla giurisprudenza come valida forma di esecuzione del contratto di vendita (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 19 gennaio 2018, n. 1392, che riconosce la validità di contratti di fornitura anche in assenza di consegna diretta al committente, laddove il materiale venga inviato a terzi per successive lavorazioni). La sentenza di primo grado ha correttamente valorizzato le prove emerse, smentendo la tesi del secondo cui egli avrebbe cessato ogni rapporto con
Parte_1 prima della richiesta di pagamento. I testimoni escussi dalla società appellata CP_1 hanno confermato che nel 2011 – anno della fornitura contestata – il era ancora
Parte_1 pagina 4 di 6 cliente della nonostante le sue dichiarazioni contrarie. Di contro, l'unico teste CP_1 che ha affermato il contrario, il Sig. è stato ritenuto non attendibile dal Testimone_1
Giudice di primo grado per la sua posizione di dipendente diretto del e per la Parte_1 genericità delle sue dichiarazioni, risultate incoerenti rispetto alla documentazione in atti.
Giurisprudenza consolidata stabilisce che la valutazione dell'attendibilità testimoniale spetta al Giudice di merito, il quale può legittimamente attribuire maggiore rilevanza a testimoni terzi ed estranei rispetto a chi ha un interesse diretto nella controversia (Cass. Civ., Sez.
III, 5 luglio 2019, n. 18072). La triangolazione commerciale è stata confermata dal teste Contr della che ha descritto con precisione il percorso seguito dal materiale: ordine Tes_2 Contr presso acquisto da , invio a per modifiche richieste dal cliente e CP_1 CP_2 successivo ritiro da un incaricato del Trastulla per il cantiere Acquarama. Questo dimostra che ha regolarmente adempiuto all'obbligazione contrattuale, trasferendo la CP_1 merce come da accordi. L'esistenza della fornitura è altresì dimostrata dai documenti fiscali: la fattura n. 11/083554 del 22.06.2011, emessa da nei confronti di CP_2 CP_1 riporta la vendita dei quadri elettrici per un importo congruente con il prezzo di rivendita applicato al (€ 6.179,00 oltre IVA in acquisto, € 7.398,20 oltre IVA in vendita). Parte_1
Inoltre, il documento di trasporto DDT 11003350 del 20.06.2011 conferma la movimentazione della merce e la sua destinazione finale indicata come c/o CP_1
c/o Acquarama". Secondo la Cassazione, la prova dell'avvenuta consegna può Parte_1 desumersi da un complesso di elementi documentali e testimonianze che ne attestino l'effettiva ricezione, anche in assenza di un documento di trasporto firmato dal destinatario
(Cass. Civ., Sez. I, 18 marzo 2021, n. 7618).
Il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste il quale ha sostenuto che il avesse cessato i rapporti con Testimone_1 Parte_1 già nel 2010, contraddicendo le prove documentali e le testimonianze rese da CP_1 soggetti estranei alla controversia. L'orientamento giurisprudenziale riconosce che il Giudice può motivatamente escludere la credibilità di un testimone quando le sue affermazioni siano smentite da altre fonti probatorie più attendibili (Cass. Civ., Sez. VI, 21 settembre 2016, n.
18491). Corretta appare anche la liquidazione delle spese legali operata dal giudice di prime cure che, alla luce della fondatezza della pretesa creditoria di e CP_1 dell'atteggiamento dilatorio del , che ha cercato di trarre vantaggio da elementi Parte_1 meramente formali come l'assenza di ordine scritto e DDT firmato, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato i parametri medi del D.M. 55/2014, con la maggiorazione di un terzo prevista dall'art. 4, comma 8, dello stesso decreto. Tale criterio è stato più volte pagina 5 di 6 confermato dalla Cassazione, secondo cui la determinazione delle spese processuali spetta al Giudice, purché motivata e proporzionata all'attività difensiva svolta (Cass. Civ., Sez. II, 3 febbraio 2020, n. 2338). La ricostruzione dei fatti, le prove documentali e testimoniali, nonché i consolidati orientamenti giurisprudenziali confermano la legittimità delle pretese di e l'infondatezza dell'appello proposto dal Sig. . CP_1 Parte_1
L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i parametri minimi, in ragione della modesta complessità della controversia e delle questioni trattate, oltre al mancato svolgimento di una fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, respinge l'appello e conferma la sentenza n. 830\2022 emessa dal Tribunale di Perugia nel giudizio RG 2576/2013; condanna l'appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese processuali, che si liquidano in euro 1.950,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1, bis, dello stesso articolo 13.
Perugia, 01 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Elisabetta Nardone dott. Claudia Matteini
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