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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott.
Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al n. 2598/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mancini Francesco e dall'Avv. Mancini Domenico presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore contro
Tutti gli eredi e successori nonché i successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri , , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di (vale a dire Controparte_7 Controparte_8 CP_9
), di Controparte_10 Controparte_3 Controparte_11
fu , , Controparte_12 Per_2 Controparte_13 CP_14
fu e di fu (c.f.);
[...] Per_2 Controparte_6 Per_2
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brindisi in data 30.03.2023
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale tutti gli eredi e Parte_1
successori nonché i successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri:
[...] Per_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(i cui eredi risultano essere: Controparte_8 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_3 Controparte_11 CP_12
fu , , fu
[...] Per_2 Controparte_13 Controparte_14
e di fu , collettivamente e Per_2 Controparte_6 Per_2
impersonalmente, per sentir dichiarare e riconoscere in suo favore,
l'avvenuto acquisto, per usucapione, della piena ed esclusiva proprietà di un immobile sito in Erchie (Br) alla via Trieste n. 12, contraddistinto nel Catasto
Fabbricati al fg. 5 p.lla 1662 sub 1 e 2 già Catasto Terreni al fg. 5 p.lla originaria n. 86, frazionata ed individuata con la 1662, qualità “ficheto” classe 2, sup. m² are 01 e ca 94.
In particolare l'attore ha dedotto: 1) di aver costruito su tale porzione di terreno, sin dai primi anni '70, la propria abitazione (sempre sita in Erchie
(BR) alla via Trieste n. 12), da cui scaturiva per frazionamento la p.lla 1662, ricadente nella maggior estensione della p.lla n.86; 2) che, più precisamente,
a far data dal 1986, provvedeva non solo alla costruzione ma anche all'accatastamento (nel 1986) del suddetto immobile che veniva individuato nel Catasto Fabbricati al fg. 5, particella 1662 – sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 153 m², rendita € 142,23 e – sub 2 cat. A/3, classe 6, consist. 6,5 vani, rendita € 486,76; 3) che il possesso del terreno si è protratto in maniera palese, pacifica, continuata, ininterrotta e che nel corso degli oltre quarant'anni, nessuno aveva mai contestato ed ostacolato tale possesso né mai manifestato una volontà contraria mediante domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio è stato istruito attraverso prova per testi quindi previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza fissata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale veniva deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attore sia stato nella materiale detenzione dell'immobile in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre quarant'anni e più precisamente, sin dall'anno 1986, epoca in cui l'attore provvedeva all'accatastamento della suddetta abitazione
– come innanzi specificato – provvedendo altresì a presentare e rilasciare le diverse pratiche urbanistiche e catastali, a proprie spese ed a suo nome, nonché a provvedere alla cura dello stesso pagando le utenze necessarie e le spese di manutenzione e ristrutturazione.
Depongono nello stesso senso sia le evidenze documentali ( visure storiche, certificati dello stato civile, la pratica di condono edilizio), che corroborano la tesi dell'attore, e sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio
(sig.ri , e ). In Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 particolare, il teste ha dichiarato: “[…]Il sig. Testimone_1 Pt_1 possiede fin dal '72 – '73 un terreno di estensione credo inferiore ai 1000 mq sul quale lo stesso ha edificato un'abitazione” ed ancora “…posso dire di aver visto presso l'immobile unicamente il o membri della sua Pt_1 famiglia”. Così, anche il teste oltre a confermare la Testimone_3 circostanza che il sig. detiene da oltre quarant'anni, il possesso Parte_1 continuo e pacifico del terreno, ha dichiarato: “Io ho visto costruire quella casa anche se non conosco il numero delle particelle”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus - per ben oltre quarant'anni - l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver costruito l'abitazione condonata.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (ex plurimis: Cass. n.6123/2020) Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che il sig. abbia acquisito Parte_1
e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che parte attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n.
16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.). Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti, anche quelli contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei confronti di eredi e successori nonché i Parte_1
successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri Persona_1 [...]
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(vale a dire Controparte_8 CP_9 Controparte_10 , ), di fu , Controparte_3 Controparte_11 Controparte_12 Per_2
, fu e di Controparte_13 Controparte_14 Per_2 CP_6
fu , disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e
[...] Per_2
deduzione, così provvede:
1. dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta Parte_1
usucapione della porzione di terreno contraddistinto nel Catasto
Fabbricati al fg. 5 p.lla 1662 sub 1 e 2 già Catasto Terreni al fg. 5
p.lla originaria n. 86, frazionata ed individuata con la 1662, qualità
“ficheto” classe 2, sup. m² are 01 e ca 94, ove oggi insiste la civile abitazione sita in Erchie (BR) alla via Trieste n. 12, ubicata nel
Comune di Erchie ed individuata nel Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella 1662, particella 1662 sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 153 m², rendita € 142,23 ed al foglio 5, particella 1662 sub 2 cat. A/3, classe 6, consist. 6,5 vani, rendita € 486,76.
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Brindisi in data 13.03.2025 con sentenza, di cui viene data lettura all'udienza e successivamente depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
Brindisi, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott.
Giovanna Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al n. 2598/2023 R.G. tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mancini Francesco e dall'Avv. Mancini Domenico presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
attore contro
Tutti gli eredi e successori nonché i successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri , , , Persona_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
di (vale a dire Controparte_7 Controparte_8 CP_9
), di Controparte_10 Controparte_3 Controparte_11
fu , , Controparte_12 Per_2 Controparte_13 CP_14
fu e di fu (c.f.);
[...] Per_2 Controparte_6 Per_2
convenuti contumaci
Oggetto: Usucapione
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 13.03.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo di pubblici proclami previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brindisi in data 30.03.2023
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale tutti gli eredi e Parte_1
successori nonché i successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri:
[...] Per_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(i cui eredi risultano essere: Controparte_8 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_3 Controparte_11 CP_12
fu , , fu
[...] Per_2 Controparte_13 Controparte_14
e di fu , collettivamente e Per_2 Controparte_6 Per_2
impersonalmente, per sentir dichiarare e riconoscere in suo favore,
l'avvenuto acquisto, per usucapione, della piena ed esclusiva proprietà di un immobile sito in Erchie (Br) alla via Trieste n. 12, contraddistinto nel Catasto
Fabbricati al fg. 5 p.lla 1662 sub 1 e 2 già Catasto Terreni al fg. 5 p.lla originaria n. 86, frazionata ed individuata con la 1662, qualità “ficheto” classe 2, sup. m² are 01 e ca 94.
In particolare l'attore ha dedotto: 1) di aver costruito su tale porzione di terreno, sin dai primi anni '70, la propria abitazione (sempre sita in Erchie
(BR) alla via Trieste n. 12), da cui scaturiva per frazionamento la p.lla 1662, ricadente nella maggior estensione della p.lla n.86; 2) che, più precisamente,
a far data dal 1986, provvedeva non solo alla costruzione ma anche all'accatastamento (nel 1986) del suddetto immobile che veniva individuato nel Catasto Fabbricati al fg. 5, particella 1662 – sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 153 m², rendita € 142,23 e – sub 2 cat. A/3, classe 6, consist. 6,5 vani, rendita € 486,76; 3) che il possesso del terreno si è protratto in maniera palese, pacifica, continuata, ininterrotta e che nel corso degli oltre quarant'anni, nessuno aveva mai contestato ed ostacolato tale possesso né mai manifestato una volontà contraria mediante domande giudiziali volte a rivendicare la proprietà.
Nella contumacia dei convenuti, il giudizio è stato istruito attraverso prova per testi quindi previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza fissata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale veniva deciso come segue.
La domanda è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e dalla pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.
Ciò premesso, le risultanze processuali hanno confermato le circostanze addotte nell'atto introduttivo e, segnatamente, che l'attore sia stato nella materiale detenzione dell'immobile in modo pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto per oltre quarant'anni e più precisamente, sin dall'anno 1986, epoca in cui l'attore provvedeva all'accatastamento della suddetta abitazione
– come innanzi specificato – provvedendo altresì a presentare e rilasciare le diverse pratiche urbanistiche e catastali, a proprie spese ed a suo nome, nonché a provvedere alla cura dello stesso pagando le utenze necessarie e le spese di manutenzione e ristrutturazione.
Depongono nello stesso senso sia le evidenze documentali ( visure storiche, certificati dello stato civile, la pratica di condono edilizio), che corroborano la tesi dell'attore, e sia quanto ammesso dai testi escussi nel presente giudizio
(sig.ri , e ). In Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 particolare, il teste ha dichiarato: “[…]Il sig. Testimone_1 Pt_1 possiede fin dal '72 – '73 un terreno di estensione credo inferiore ai 1000 mq sul quale lo stesso ha edificato un'abitazione” ed ancora “…posso dire di aver visto presso l'immobile unicamente il o membri della sua Pt_1 famiglia”. Così, anche il teste oltre a confermare la Testimone_3 circostanza che il sig. detiene da oltre quarant'anni, il possesso Parte_1 continuo e pacifico del terreno, ha dichiarato: “Io ho visto costruire quella casa anche se non conosco il numero delle particelle”.
Le emergenze istruttorie consentono dunque di riconoscere che l'attore ha posseduto uti dominus - per ben oltre quarant'anni - l'immobile, esercitando sullo stesso in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto, tanto da aver costruito l'abitazione condonata.
Tali univoche risultanze consentono a questo giudicante di ritenere sussistente, nella specie, la usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato (ex multis, Cass. n.20508/19), in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà. Secondo, infatti, il costante ed uniforme insegnamento della S.C. cui questo giudice si uniforma “ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva […] occorre che l'attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario. (ex plurimis: Cass. n.6123/2020) Né, del resto, sono emersi elementi tali a far ritenere che il sig. abbia acquisito Parte_1
e/o mantenuto il possesso con violenza o clandestinità. Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che parte attrice sia divenuta piena proprietaria, a titolo di usucapione, dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per un periodo ben superiore ai venti anni richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione. Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n.
16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.). Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di opposizione da parte dei convenuti, anche quelli contumaci, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Giovanna Manca, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da nei confronti di eredi e successori nonché i Parte_1
successori e gli eredi degli aventi causa dei sig.ri Persona_1 [...]
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, di Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
(vale a dire Controparte_8 CP_9 Controparte_10 , ), di fu , Controparte_3 Controparte_11 Controparte_12 Per_2
, fu e di Controparte_13 Controparte_14 Per_2 CP_6
fu , disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e
[...] Per_2
deduzione, così provvede:
1. dichiara che è divenuto proprietario per intervenuta Parte_1
usucapione della porzione di terreno contraddistinto nel Catasto
Fabbricati al fg. 5 p.lla 1662 sub 1 e 2 già Catasto Terreni al fg. 5
p.lla originaria n. 86, frazionata ed individuata con la 1662, qualità
“ficheto” classe 2, sup. m² are 01 e ca 94, ove oggi insiste la civile abitazione sita in Erchie (BR) alla via Trieste n. 12, ubicata nel
Comune di Erchie ed individuata nel Catasto Fabbricati al Foglio 5, particella 1662, particella 1662 sub 1 categoria C/6, classe 1, consistenza 153 m², rendita € 142,23 ed al foglio 5, particella 1662 sub 2 cat. A/3, classe 6, consist. 6,5 vani, rendita € 486,76.
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Brindisi in data 13.03.2025 con sentenza, di cui viene data lettura all'udienza e successivamente depositata in modalità telematica in
Cancelleria.
Brindisi, lì 13.03.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca Carrozzo