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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/05/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1108/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1108/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cafasse (TO) alla via Volta n. 5,
e
(C.F. ) nato a Eboli (SA) in [...] Parte_2 C.F._2
16.11.1967, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Cibrario n. 74, presso lo studio dell'Avv. Bruna Cagnetta, che li rappresenta e difende per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“I predetti ricorrenti, pertanto, intendono richiedere al Tribunale di Ivrea una sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto e hanno
inteso regolare i residui aspetti patrimoniali derivanti dal rapporto coniugale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le presenti condizioni sostituiscono integralmente e superano le condizioni a suo tempo
assunte in sede di separazione consensuale;
2. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile;
3. I ricorrenti danno atto reciprocamente che i figli nati dalla coppia sono oggi maggiorenni
ed economicamente autosufficienti non essendo quindi necessaria la corresponsione di un
assegno di mantenimento in favore degli stessi;
4. Il sig. si impegna a cedere senza corrispettivo alla sig.ra la propria quota Pt_2 Pt_1
(1/2) dell'immobile sito in Cafasse (TO), via Volta n. 7 Piano T-1-2 (Sez. Urb. MO –
Foglio 3 Particella 710 Subalterno 5 – Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4 vani
Superficie Catastale 75mq – meglio identificato, ove necessario, nel rogito in atti sub doc.
2) - entro mesi sei dal provvedimento definitorio del presente procedimento. Ai fini fiscali
le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi
dell'art. 19 L.06.03.1987 n. 74;
5. La sig.ra si fa carico, per intero, dei ratei del mutuo fondiario gravante Pt_1
sull'immobile di cui al punto che precede sino all'integrale rimborso all'Istituto di credito
del capitale mutuato così contestualmente e formalmente liberando, per quanto attiene ai
rapporti tra le parti, il sig. da ogni obbligazione derivante dal mutuo stesso”. Pt_2
Il P.M., così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
in data 05.07.24.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.05.24,
[...]
e hanno premesso che: Pt_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito “concordatario” in Cafasse (TO), in data 24.07.93 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 5, Parte I Anno 1993, in regime patrimoniale di comunione dei beni;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (in Cirié in data Persona_1
11.10.1992) e (in Cirié in data 17.6.1997) entrambi oggi Persona_2
economicamente autosufficienti;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 5 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 05.07.24 così concludeva “V° Il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale
Pag. 3 di 5 comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Torino il 05.02.2010, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 11.02.2010; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in Cafasse (TO) il 24.07.93, con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Parte I Anno 1993, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
B) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato quanto segue:
Pag. 4 di 5 1) le suddette condizioni sostituiscono integralmente e superano le condizioni a suo tempo assunte in sede di separazione consensuale;
2) che rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile;
3) che i figli nati dalla coppia sono oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti non essendo quindi necessaria la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore degli stessi
4) che si impegna a cedere senza corrispettivo ad la Parte_2 Parte_1
propria quota (1/2) dell'immobile sito in Cafasse (TO), via Volta n. 7 Piano T-1-2
(Sez. Urb. MO – Foglio 3 Particella 710 Subalterno 5 – Categoria A/4, Classe 2,
Consistenza 4 vani Superficie Catastale 75mq entro mesi sei dal provvedimento definitorio del presente procedimento, chiedendo ai fini fiscali che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.06.03.1987 n.
74;
5) che si fa carico, per intero, dei ratei del mutuo fondiario gravante Parte_1
sull'immobile di cui al punto che precede sino all'integrale rimborso all'Istituto di credito del capitale mutuato così contestualmente e formalmente liberando, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, da ogni obbligazione Parte_2
derivante dal mutuo stesso;
C) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 1108/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Scioglimento del
matrimonio”.
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1108/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...], residente in Parte_1 C.F._1
Cafasse (TO) alla via Volta n. 5,
e
(C.F. ) nato a Eboli (SA) in [...] Parte_2 C.F._2
16.11.1967, residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Cibrario n. 74, presso lo studio dell'Avv. Bruna Cagnetta, che li rappresenta e difende per procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-. CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“I predetti ricorrenti, pertanto, intendono richiedere al Tribunale di Ivrea una sentenza di
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario a suo tempo contratto e hanno
inteso regolare i residui aspetti patrimoniali derivanti dal rapporto coniugale alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le presenti condizioni sostituiscono integralmente e superano le condizioni a suo tempo
assunte in sede di separazione consensuale;
2. I ricorrenti rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile;
3. I ricorrenti danno atto reciprocamente che i figli nati dalla coppia sono oggi maggiorenni
ed economicamente autosufficienti non essendo quindi necessaria la corresponsione di un
assegno di mantenimento in favore degli stessi;
4. Il sig. si impegna a cedere senza corrispettivo alla sig.ra la propria quota Pt_2 Pt_1
(1/2) dell'immobile sito in Cafasse (TO), via Volta n. 7 Piano T-1-2 (Sez. Urb. MO –
Foglio 3 Particella 710 Subalterno 5 – Categoria A/4, Classe 2, Consistenza 4 vani
Superficie Catastale 75mq – meglio identificato, ove necessario, nel rogito in atti sub doc.
2) - entro mesi sei dal provvedimento definitorio del presente procedimento. Ai fini fiscali
le parti chiedono che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi
dell'art. 19 L.06.03.1987 n. 74;
5. La sig.ra si fa carico, per intero, dei ratei del mutuo fondiario gravante Pt_1
sull'immobile di cui al punto che precede sino all'integrale rimborso all'Istituto di credito
del capitale mutuato così contestualmente e formalmente liberando, per quanto attiene ai
rapporti tra le parti, il sig. da ogni obbligazione derivante dal mutuo stesso”. Pt_2
Il P.M., così ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto”
in data 05.07.24.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 10.05.24,
[...]
e hanno premesso che: Pt_1 Parte_2
Pag. 2 di 5 - hanno contratto matrimonio celebrato con rito “concordatario” in Cafasse (TO), in data 24.07.93 con atto trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 5, Parte I Anno 1993, in regime patrimoniale di comunione dei beni;
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (in Cirié in data Persona_1
11.10.1992) e (in Cirié in data 17.6.1997) entrambi oggi Persona_2
economicamente autosufficienti;
- dalla data della separazione consensuale sono decorsi i termini previsti per legge,
non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 5 marzo 2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Il P.M. con provvedimento del 05.07.24 così concludeva “V° Il PM conclude
per l'accoglimento del ricorso congiunto”.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale
Pag. 3 di 5 comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Torino il 05.02.2010, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 11.02.2010; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi. La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali. Tale accordo, in quanto conforme alla legge può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
celebrato con rito civile in Cafasse (TO) il 24.07.93, con atto Parte_2
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Parte I Anno 1993, in regime patrimoniale della comunione dei beni;
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
B) dà atto che le parti hanno dichiarato e concordato quanto segue:
Pag. 4 di 5 1) le suddette condizioni sostituiscono integralmente e superano le condizioni a suo tempo assunte in sede di separazione consensuale;
2) che rinunciano reciprocamente a richiedere assegno divorzile;
3) che i figli nati dalla coppia sono oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti non essendo quindi necessaria la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore degli stessi
4) che si impegna a cedere senza corrispettivo ad la Parte_2 Parte_1
propria quota (1/2) dell'immobile sito in Cafasse (TO), via Volta n. 7 Piano T-1-2
(Sez. Urb. MO – Foglio 3 Particella 710 Subalterno 5 – Categoria A/4, Classe 2,
Consistenza 4 vani Superficie Catastale 75mq entro mesi sei dal provvedimento definitorio del presente procedimento, chiedendo ai fini fiscali che la cessione venga dichiarata esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 19 L.06.03.1987 n.
74;
5) che si fa carico, per intero, dei ratei del mutuo fondiario gravante Parte_1
sull'immobile di cui al punto che precede sino all'integrale rimborso all'Istituto di credito del capitale mutuato così contestualmente e formalmente liberando, per quanto attiene ai rapporti tra le parti, da ogni obbligazione Parte_2
derivante dal mutuo stesso;
C) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei
minori.
(art. 52 codice privacy)
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