Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 06/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n 4984/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 4984/2024, promossa con ricorso depositato il 28/11/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Desirée Gonzi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Desirée Gonzi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Bisuschio il 5 aprile 1999
(anno 1999 atto n. 4 parte II serie A)
con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Parte_3
nata a [...] il [...] Parte_4 pagina1 di 5
nata a [...] il [...]. Parte_6
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/11/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE MINORI
Affidamento congiunto delle due figlie minori e . sarà collocata Pt_4 Pt_3 Pt_4 prevalentemente presso il domicilio paterno ove manterrà la residenza anagrafica. sarà Pt_3 collocata in via alternata presso i domicili di entrambi i genitori e manterrà la residenza anagrafica presso il padre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano le minori, relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei bisogni, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà e con sé. Pt_4 Pt_3
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA FIGLI MINORI
Salvo diverso e migliore accordo assunto dai genitori nell'interesse dei figli minori:
• prossima al compimento della maggiore età, si accorderà direttamente con i genitori Pt_4 sia riguardo al tempo che trascorrerà presso il domicilio materno che a quello che godrà durante le vacanze natalizie e pasquali con ciascun genitore;
• , invece, trascorrerà dalla domenica dopo cena (h.21.00) al lunedì dopo cena (h.21.00) Pt_3 presso il domicilio paterno, dal lunedì dopo cena (h.21.00) al mercoledì dopo cena (h.21.00) presso il domicilio materno e dal mercoledì dopo cena (h.21.00) al giovedì dopo cena (h.21.00) presso il domicilio paterno, nonché a settimane alternate dal giovedì dopo cena (h.21.00) alla domenica dopo cena (h.21.00) presso uno o altro genitore. Festività natalizie: alternate le giornate del 24/12-25/12-26/12 dalle h.10.00 alle h.21.00; ad anni alterni il periodo dal 26 dicembre h.21.00 al 1° gennaio h.21.00 con il periodo successivo dal 1° gennaio h.21.00 al 6 gennaio h.21.00. Festività pasquali ad anni alterni dal venerdì h.18.00 al lunedì h.21.00.
Vacanze estive: tre settimane, di cui almeno due continuative, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno. Ulteriori giorni festivi durante l'anno da godere in via alternata dalle h.10.00 alle h.21.00. Compleanno dei genitori a beneficio esclusivo del festeggiato, compleanno della figlia da condividere. Ciascun genitore dovrà avere cura, nei giorni di competenza, di rispettare gli impegni ludici, sportivi e religiosi dei figli.
CONVIVENZA ON AUTONOME ECONOMICAMENTE Controparte_1
proseguirà la sua convivenza con il padre in Porto Ceresio, ove ha la residenza anagrafica. Pt_6
proseguirà la sua convivenza con la madre in Bisuschio, ove ha la residenza anagrafica. Pt_5
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La casa familiare, con gli arredi che la compongono, é assegnata al sig. La Parte_2 sig.ra ha già asportato i suoi effetti personali. Parte_7
pagina2 di 5 MANTENIMENTO ORDINARIO DELLE FIGLIE
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al mantenimento ordinario di Pt_6 provvederà in esclusiva il padre con il quale convive.
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al mantenimento ordinario di Pt_5 provvederà in esclusiva la madre con la quale convive.
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al mantenimento ordinario di Pt_4 provvederà in esclusiva il padre con il quale convive.
Fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, al mantenimento ordinario di Pt_3 provvederanno entrambi i genitori e, in particolare, dal mese di ottobre 2024 il sig. Parte_2 corrisponderà alla sig.ra la somma di € 400,00, oltre paginadi 2 4
[...] Parte_7 rivalutazione Istat (decorrenza novembre 2025), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese.
SPESE STRAORDINARIE FIGLIE
Ad eccezione delle spese sanitarie che rimarranno in capo al padre, i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per le figlie secondo Linee Guida in essere presso il Tribunale di Varese che gli stessi danno atto di conoscere. Pertanto, ciascun genitore porterà autonomamente in detrazione il 50% della spesa sostenuta. Solo per l'anno 2024, le spese straordinarie delle figlie saranno portate in detrazione dal padre che però condividerà con la madre al 50% la quota di rimborso che otterrà dalle autorità preposte.
AUU
Assegno unico universale ad esclusivo beneficio paterno con decorrenza ottobre 2024. La sig.ra si rende parte diligente nel fornire tutta la documentazione, nonché il Parte_7 modello ISEE, e a presentare una nuova domanda di liquidazione degli AUU. L'importo che ricaverà sarà integralmente rimesso in favore del sig. Parte_2
DETRAZIONI FISCALI SPESE CASA
Le detrazioni fiscali relative alle spese di casa continueranno ad essere fiscalmente richieste per il 100% dal sig. che però condividerà il beneficio al 50% con la moglie. Parte_2
ASSEGNO DI MANTENIMENTO MOGLIE
Il sig. parteciperà al mantenimento della moglie tramite versamento, con Parte_2 decorrenza novembre 2024, della somma di € 800,00, oltre rivalutazione Istat (decorrenza novembre 2025), a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese. Per accordo tra le parti, nel mese di ottobre 2024 il sig. ha partecipato al mantenimento Parte_2 della moglie tramite versamento della minor somma di € 400,00.
POLIZZA VITA
La polizza vita “Conto corrente” n.6750 con contraente il sig. beneficiarie Parte_2 le figlie sarà mantenuta e la distribuzione avverrà previo accordo tra i genitori.
SCIOGLIMENTO COMUNIONE LEGALE
pagina3 di 5 I coniugi si impegnano a discutere ed individuare una soluzione in merito allo scioglimento della comunione sull'immobile (e sugli arredi che lo compongo) entro il 31 dicembre 2029. In difetto di accordo entro tale data, i sigg.ri ed manifestano fin Parte_7 Parte_2
d'ora la volontà di offrire in vendita a terzi l'immobile con decorrenza 1° gennaio 2030. Nel mentre spetteranno al sig. le spese/oneri/imposte/tasse di occupazione Parte_2 ed ordinaria manutenzione dell'immobile. Quelle straordinarie saranno sostenute, previa condivisione della necessità di spesa e dell'ammontare della stessa, dai ricorrenti in relazione alle quote di proprietà. Il veicolo Toyota Aygo tg. EG535AF é attribuito in proprietà esclusiva al sig. Il veicolo Mazda2 tg. GW107AV é attribuito in proprietà esclusiva alla Parte_2 sig.ra che sosterrà autonomamente gli oneri di estinzione del Parte_7 finanziamento. Il conto corrente cointestato sarà chiuso con riparto del residuo attivo al 50% tra gli intestatari.
SPESE E COMPETENZE DI LITE
Le spese e competenze sono a carico solidale dei ricorrenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 5 aprile 1999, in Bisuschio (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisuschio (anno 1999, atto n. 4, parte II, Serie
A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
Il Presidente Relatore
pagina4 di 5 Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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