Articolo 2182 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2181Articolo 2183
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9 ottobre 2010
Art. 2182. Speciale elargizione ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile deceduti a causa di servizio 1. Ai superstiti del personale e degli allievi delle Forze di polizia a ordinamento civile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1896.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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