TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1924/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1924 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. Francesco Saverio Losito e l'avv. Francesca Scioscia. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabio Lupi. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“1) Accertata l'illegittimità del licenziamento comminato in data 11.10.2021, a decorrere dal 21.09.2021, per tutti gli specifici motivi di cui in ricorso, annullare il licenziamento intimato al Signor e, per l'effetto, condannare la al pagamento del Pt_1 CP_1 risarcimento del danno in misura non inferiore alla somma lorda di € 13.882,74, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, in ogni caso salve le diverse somme risultanti dalla lite ed oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione;
condannare altresì, per tutti i motivi dedotti ina tti, la al pagamento in favore del Signor dell'indennità da mancato CP_1 Pt_1 preavviso in misura pari alla somma lorda di € 4.004,55, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, i in ogni caso salve le diverse somme risultanti dalla lite ed oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
1 La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di ne bis in idem.
Ed invero, la sentenza emessa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, svoltosi tra le medesime parti odierne, con cui sono state dichiarate inammissibili le domande del lavoratore relative all'applicazione dell'art. 18 S.L., costituisce una pronuncia in rito e, come tale, non si traduce in una preclusione al riesame dei fatti posti a fondamento del recesso, dacché il giudicato si produce solo in forza di un accertamento nel merito della controversia.
*
2. È pure da respingere l'eccezione, sempre sollevata dalla convenuta, di decadenza dall'impugnazione di licenziamento.
Il termine decadenziale deve ritenersi rispettato in virtù della promozione del ricorso introduttivo del citato giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, benché dichiarato inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
L'art. 6, co. 2, l. n. 604/1966 dispone che “l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
In tal senso, nel momento in cui il lavoratore introduce il giudizio mediante il deposito del ricorso, fosse anche avvalendosi di un rito errato, compie l'atto previsto dalla legge: se non si pone un problema di nullità del ricorso, tale adempimento è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione del licenziamento che diviene, pertanto, questione non più proponibile indipendentemente dall'esito del procedimento così instaurato.
*
3. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento intimato.
3.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, sono state così riportate nelle lettere di contestazione disciplinare:
2 3
4 3.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi (comuni) escussi, può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Sono amico di vecchia data dell'attore. Tes_1
Io mi sono recato sul luogo di lavoro di causa solo una volta: mi pare nel 2022, ma potrebbe essere nel 2021. Ricordo che era dopo l'estate, probabilmente settembre.
Sono andato perché mi voleva spiegare come funzionava la clinica per farmi entrare a lavorare lì.
ADR: Non so nulla sui preventivi redatti dall'attore.
Capp. 70, 71, 72: Nulla so, non ero presente sui luoghi di causa”;
- il teste ha dichiarato: “Io ero (e sono) direttore sanitario) della clinica. Tes_2
Io mi occupavo della parte clinica e l'attore si occupava degli aspetti commerciali della clinica.
L'attore si occupava anche della redazione dei preventivi.
ADR: Preciso che, in genere, il piano di cura viene fatto dal medico (come me) e poi l'attore stilava il preventivo sulla base del piano di cura.
ADR: Con riferimento ai preventivi del 18.6.2021, 3.6.2021, 16.6.2021, escludo di essere intervenuto a dettare a Per_ alcunché, tenuto conto che si tratta di piani di cura dei dottori e e non mi sarei mai permesso di Pt_1 CP_2 interferire.
ADR: Quanto al preventivo del 10.6.2021, che era di mia competenza, non ricordo granché.
Escludo però di aver mai detto a di inserire elementi in ceramica per quanto riguarda i denti posteriori detti Pt_1
“dietorici”, in quanto si preferivano gli elementi in monolitico.
Per i denti dietorici non ha mai prediletto la ceramizzazione degli elementi e non l'ho mai detto a Pt_1
Capp. 70, 71, 72: Nulla so, non ero presente in clinica quel giorno”;
- la teste ha dichiarato: “L'attore era il responsabile di clinica e io facevo da receptionist. Tes_3
ADR: L'attore in genere redigeva il preventivo sulla base di specifiche istruzioni del medico. Preciso che a noi arrivava un piano di cura del medico;
poi l'attore si confrontava col medico, tenendo conto del piano di cura, e poi redigeva il preventivo.
Non posso però dire altro perché io non assistevo al confronto tra l'attore e il medico.
5 Cap. 70 memoria: Io ricordo l'episodio in cui è stata consegnata all'attore una lettera di contestazione disciplinare.
Ricordo che l'attore, presa contezza degli addebiti, ha avuto una reazione forte e si è messo a parlare ad alta voce: era arrabbiato perché gli era arrivata la contestazione e lo esternava con toni di rabbia.
Cap. 71: Ricordo che lui ha detto che da quel giorno non si sarebbe più adoperato per raggiungere gli obiettivi aziendali.
Cap. 72: Non ricordo se quel giorno lì l'attore ha abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione”;
- la teste ha dichiarato: “L'attore era il responsabile di clinica e io facevo da receptionist. Tes_4
ADR: Io posso dire che la redazione avveniva così:
- il medico faceva e preparava un piano di cura su uno schema cartaceo;
- quindi l'attore ritirava il piano di cura e redigeva il relativo preventivo;
poteva confrontarsi con il medico se aveva bisogno di qualche chiarimento.
In ogni caso, la scelta terapeutica veniva sempre fatta dal medico.
Al più, l'attore poteva chiedere al medico se c'erano delle alternative meno costose (e, in caso, si discuteva se adottare quell'alternativa).
ADR: Non so se l'attore, quale responsabile, seguiva un protocollo o delle linee guida.
Ricordo solo che lui aveva una scheda digitale tra cui sceglieva le varie prestazioni.
Cap. 70, 71, 72 memoria: Nulla so perché non lavoravo più per lo studio convenuto”;
- il teste ha dichiarato: “Io sono stato paziente presso Dental Pro. Tes_5
I miei figli sono amici dell'attore.
Cap. 70-71 memoria: Io ricordo l'episodio perché ero lì per una visita o per salutare l'attore.
Non ricordo se a lui è stata data una lettera di contestazione.
Io, però, non sono stato testimone oculare dell'episodio perché io ero in reception e l'attore era in un'altra stanza. Io ho sentito solamente che urlava nei confronti di una donna e anche la donna gli urlava contro. Parlavano di Parte_1 lavoro, ma non so di cosa esattamente parlassero.
Cap. 72: Ricordo che, finita la discussione, è uscito fuori dalla struttura. Parte_1
Poi io sono andato via e non l'ho più visto”;
- la teste ha dichiarato: “Cap. 70-71 memoria: Io ricordo l'episodio perché sono io ad aver consegnato la Tes_6 lettera di contestazione all'attore.
Dopo che gli ho consegnato la lettera, l'attore si è molto arrabbiato e ha detto che sarebbe andato a lavorare per la concorrenza e che avrebbe portato via il personale medico e paramedico, così da provocare la chiusura del centro.
Ha detto anche che avrebbe smesso di fatturare perché non era pagato per raggiungere obiettivi.
Ha detto ancora che, comunque, non si sarebbe più impegnato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Cap. 72: Qualche ora dopo mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che andava via perché non stava bene ed era scosso.
E poi effettivamente se n'è andato e poi è stato in malattia per qualche giorno.
ADR: Io poi nel pomeriggio ho relazionato di questa vicenda a (HR director) e a Testimone_7 Testimone_8
6 (direttore operativo)”.
3.3. Innanzitutto, dalle riportate deposizioni testimoniali può ritenersi confermato il comportamento negligente dell'attore nella redazione dei preventivi.
Al riguardo, la difesa attorea aveva sostenuto (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del ricorso) che i preventivi erano stato redatti sulla base di richieste del dott. Tes_2
Tuttavia, il teste ha escluso di essere intervenuto in relazione ai piani di cura dei dottori e Tes_2 CP_2
e, quanto al preventivo del 10.6.2021 di sua competenza, di aver mai detto all'attore di inserire Per_1 elementi in ceramica.
3.4. Quanto all'episodio del 17.9.2021, lo stesso risulta confermato dalla teste che ha riferito Tes_6 che l'attore, una volta ricevuta la lettera di contestazione disciplinare, si è molto arrabbiato e ha detto che sarebbe andato a lavorare per la concorrenza e che non si sarebbe più impegnato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
3.5. Per ciò che concerne l'abbandono del posto di lavoro nel pomeriggio del 17.9.2021 e l'assenza nella giornata del 18.9.2021, non vi è prova che l'attore avesse presentato un documento a giustificazione della sua assenza per malattia né, come invece asserito in ricorso (pag. 7), che avesse chiesto di utilizzare le ore di ROL accumulate.
Però, la teste ha pure raccontato che l'attore nel pomeriggio del 17.9.2021 le aveva mandato Tes_6 un messaggio in cui le diceva che andava via “perché non stava bene ed era scosso. E poi effettivamente se n'è andato e poi è stato in malattia per qualche giorno”.
*
4. Tuttavia, così accertate le condotte attoree, le stesse, seppur indiscutibilmente connotate di rilevanza disciplinare, non si profilano tali da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
4.1. In particolare, il comportamento negligente non pare di significativa gravità, avendo riguardato solo l'erronea redazione di 4 preventivi e non risultando che in precedenza l'attore fosse incorso in errori dello stesso tenore.
4.2. Stando alle dichiarazioni dei testi e , l'episodio del 17.9.2021 sembra giustificato Tes_5 Tes_6 dal momento di tensione derivato dalla ricezione della contestazione disciplinare e la promessa di andare “a lavorare per la concorrenza” pare confermare il suo stato di collera, piuttosto che integrare una minaccia per l'azienda (come paventato in memoria).
4.3. L'abbandono del posto di lavoro nel pomeriggio del 17.9.2021 non può dirsi propriamente ingiustificato, atteso che la teste ha riferito di essere stata tempestivamente informata Tes_6 dall'attore che lo stesso si sarebbe assentato perché non stava bene (e la teste ha confermato di aver visto il lavoratore particolarmente arrabbiato e scosso).
7 Quanto all'assenza nella giornata del 18.9.2021, non vi è prova (né specifica allegazione) che detta assenza abbia provocato “un reale pregiudizio alla attività e alla organizzazione della clinica”, come prospettato nella lettera di contestazione.
4.4. I fatti in questione non possono allora essere ritenuti così gravi da compromettere definitivamente ed irrimediabilmente la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento, tenuto anche conto della durata del rapporto e dell'assenza di precedenti disciplinari.
4.5. In tal senso, le condotte imputate all'attore appaiono certamente rilevanti sul piano disciplinare, ma non così gravi da supportare il provvedimento espulsivo impugnato.
La sanzione adottata risulta pertanto sproporzionata rispetto ai fatti accertati e non assume nemmeno la consistenza per supportare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
*
5. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dall'art. 8 l.
n. 604/1966.
5.1. La datrice di lavoro è quindi tenuta a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità risarcitoria.
5.2. Per ciò che concerne il quantum indennizzabile, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti, si reputa congruo riconoscere al lavoratore un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
5.3. Dall'invalidità del licenziamento deriva pure il diritto dell'attore di ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 4.004,55 lordi (calcolata dalla difesa attorea e non specificamente contestata da controparte).
Detta indennità è dovuta anche in ipotesi di tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966, atteso che: “In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (cfr. Cass. n.
13380/2006; confermata da Cass. nn. 22127/2006, 23710/2015).
Al riguardo, si presenta inconferente l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte convenuta (a pag. 35 della memoria) poiché, come già si è detto, l'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, non ha comportato la formazione di alcun giudicato.
8 *
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- condanna la convenuta a riassumere la parte attrice entro il termine di cui all'art. 8 l. n. 604/1966 o, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma lorda di euro 4.004,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 05.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
9
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1924 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. Francesco Saverio Losito e l'avv. Francesca Scioscia. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabio Lupi. CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe, chiedendo al Tribunale:
“1) Accertata l'illegittimità del licenziamento comminato in data 11.10.2021, a decorrere dal 21.09.2021, per tutti gli specifici motivi di cui in ricorso, annullare il licenziamento intimato al Signor e, per l'effetto, condannare la al pagamento del Pt_1 CP_1 risarcimento del danno in misura non inferiore alla somma lorda di € 13.882,74, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, in ogni caso salve le diverse somme risultanti dalla lite ed oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione;
condannare altresì, per tutti i motivi dedotti ina tti, la al pagamento in favore del Signor dell'indennità da mancato CP_1 Pt_1 preavviso in misura pari alla somma lorda di € 4.004,55, o ad altra somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali, i in ogni caso salve le diverse somme risultanti dalla lite ed oltre a interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
1 La convenuta si è costituita in giudizio e ha sostenuto l'infondatezza delle pretese avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
***
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla parte convenuta, di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di ne bis in idem.
Ed invero, la sentenza emessa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, svoltosi tra le medesime parti odierne, con cui sono state dichiarate inammissibili le domande del lavoratore relative all'applicazione dell'art. 18 S.L., costituisce una pronuncia in rito e, come tale, non si traduce in una preclusione al riesame dei fatti posti a fondamento del recesso, dacché il giudicato si produce solo in forza di un accertamento nel merito della controversia.
*
2. È pure da respingere l'eccezione, sempre sollevata dalla convenuta, di decadenza dall'impugnazione di licenziamento.
Il termine decadenziale deve ritenersi rispettato in virtù della promozione del ricorso introduttivo del citato giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, benché dichiarato inammissibile.
Infatti, ai sensi dell'art. 2966 c.c., “la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
L'art. 6, co. 2, l. n. 604/1966 dispone che “l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”.
In tal senso, nel momento in cui il lavoratore introduce il giudizio mediante il deposito del ricorso, fosse anche avvalendosi di un rito errato, compie l'atto previsto dalla legge: se non si pone un problema di nullità del ricorso, tale adempimento è idoneo a impedire la decadenza dall'impugnazione del licenziamento che diviene, pertanto, questione non più proponibile indipendentemente dall'esito del procedimento così instaurato.
*
3. Venendo al merito, non risultano condivisibili le doglianze rassegnate dalla parte attrice in ordine all'insussistenza dei fatti sottesi al licenziamento intimato.
3.1. Le condotte ascritte al lavoratore, e poste a base del recesso di cui è causa, sono state così riportate nelle lettere di contestazione disciplinare:
2 3
4 3.2. Al riguardo, alla luce delle deposizioni rese dai testi (comuni) escussi, può ritenersi confermata la dinamica degli accadimenti, atteso che:
- il teste ha dichiarato: “Sono amico di vecchia data dell'attore. Tes_1
Io mi sono recato sul luogo di lavoro di causa solo una volta: mi pare nel 2022, ma potrebbe essere nel 2021. Ricordo che era dopo l'estate, probabilmente settembre.
Sono andato perché mi voleva spiegare come funzionava la clinica per farmi entrare a lavorare lì.
ADR: Non so nulla sui preventivi redatti dall'attore.
Capp. 70, 71, 72: Nulla so, non ero presente sui luoghi di causa”;
- il teste ha dichiarato: “Io ero (e sono) direttore sanitario) della clinica. Tes_2
Io mi occupavo della parte clinica e l'attore si occupava degli aspetti commerciali della clinica.
L'attore si occupava anche della redazione dei preventivi.
ADR: Preciso che, in genere, il piano di cura viene fatto dal medico (come me) e poi l'attore stilava il preventivo sulla base del piano di cura.
ADR: Con riferimento ai preventivi del 18.6.2021, 3.6.2021, 16.6.2021, escludo di essere intervenuto a dettare a Per_ alcunché, tenuto conto che si tratta di piani di cura dei dottori e e non mi sarei mai permesso di Pt_1 CP_2 interferire.
ADR: Quanto al preventivo del 10.6.2021, che era di mia competenza, non ricordo granché.
Escludo però di aver mai detto a di inserire elementi in ceramica per quanto riguarda i denti posteriori detti Pt_1
“dietorici”, in quanto si preferivano gli elementi in monolitico.
Per i denti dietorici non ha mai prediletto la ceramizzazione degli elementi e non l'ho mai detto a Pt_1
Capp. 70, 71, 72: Nulla so, non ero presente in clinica quel giorno”;
- la teste ha dichiarato: “L'attore era il responsabile di clinica e io facevo da receptionist. Tes_3
ADR: L'attore in genere redigeva il preventivo sulla base di specifiche istruzioni del medico. Preciso che a noi arrivava un piano di cura del medico;
poi l'attore si confrontava col medico, tenendo conto del piano di cura, e poi redigeva il preventivo.
Non posso però dire altro perché io non assistevo al confronto tra l'attore e il medico.
5 Cap. 70 memoria: Io ricordo l'episodio in cui è stata consegnata all'attore una lettera di contestazione disciplinare.
Ricordo che l'attore, presa contezza degli addebiti, ha avuto una reazione forte e si è messo a parlare ad alta voce: era arrabbiato perché gli era arrivata la contestazione e lo esternava con toni di rabbia.
Cap. 71: Ricordo che lui ha detto che da quel giorno non si sarebbe più adoperato per raggiungere gli obiettivi aziendali.
Cap. 72: Non ricordo se quel giorno lì l'attore ha abbandonato il posto di lavoro senza giustificazione”;
- la teste ha dichiarato: “L'attore era il responsabile di clinica e io facevo da receptionist. Tes_4
ADR: Io posso dire che la redazione avveniva così:
- il medico faceva e preparava un piano di cura su uno schema cartaceo;
- quindi l'attore ritirava il piano di cura e redigeva il relativo preventivo;
poteva confrontarsi con il medico se aveva bisogno di qualche chiarimento.
In ogni caso, la scelta terapeutica veniva sempre fatta dal medico.
Al più, l'attore poteva chiedere al medico se c'erano delle alternative meno costose (e, in caso, si discuteva se adottare quell'alternativa).
ADR: Non so se l'attore, quale responsabile, seguiva un protocollo o delle linee guida.
Ricordo solo che lui aveva una scheda digitale tra cui sceglieva le varie prestazioni.
Cap. 70, 71, 72 memoria: Nulla so perché non lavoravo più per lo studio convenuto”;
- il teste ha dichiarato: “Io sono stato paziente presso Dental Pro. Tes_5
I miei figli sono amici dell'attore.
Cap. 70-71 memoria: Io ricordo l'episodio perché ero lì per una visita o per salutare l'attore.
Non ricordo se a lui è stata data una lettera di contestazione.
Io, però, non sono stato testimone oculare dell'episodio perché io ero in reception e l'attore era in un'altra stanza. Io ho sentito solamente che urlava nei confronti di una donna e anche la donna gli urlava contro. Parlavano di Parte_1 lavoro, ma non so di cosa esattamente parlassero.
Cap. 72: Ricordo che, finita la discussione, è uscito fuori dalla struttura. Parte_1
Poi io sono andato via e non l'ho più visto”;
- la teste ha dichiarato: “Cap. 70-71 memoria: Io ricordo l'episodio perché sono io ad aver consegnato la Tes_6 lettera di contestazione all'attore.
Dopo che gli ho consegnato la lettera, l'attore si è molto arrabbiato e ha detto che sarebbe andato a lavorare per la concorrenza e che avrebbe portato via il personale medico e paramedico, così da provocare la chiusura del centro.
Ha detto anche che avrebbe smesso di fatturare perché non era pagato per raggiungere obiettivi.
Ha detto ancora che, comunque, non si sarebbe più impegnato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
Cap. 72: Qualche ora dopo mi ha mandato un messaggio in cui mi diceva che andava via perché non stava bene ed era scosso.
E poi effettivamente se n'è andato e poi è stato in malattia per qualche giorno.
ADR: Io poi nel pomeriggio ho relazionato di questa vicenda a (HR director) e a Testimone_7 Testimone_8
6 (direttore operativo)”.
3.3. Innanzitutto, dalle riportate deposizioni testimoniali può ritenersi confermato il comportamento negligente dell'attore nella redazione dei preventivi.
Al riguardo, la difesa attorea aveva sostenuto (cfr. pagg. 4, 5 e 6 del ricorso) che i preventivi erano stato redatti sulla base di richieste del dott. Tes_2
Tuttavia, il teste ha escluso di essere intervenuto in relazione ai piani di cura dei dottori e Tes_2 CP_2
e, quanto al preventivo del 10.6.2021 di sua competenza, di aver mai detto all'attore di inserire Per_1 elementi in ceramica.
3.4. Quanto all'episodio del 17.9.2021, lo stesso risulta confermato dalla teste che ha riferito Tes_6 che l'attore, una volta ricevuta la lettera di contestazione disciplinare, si è molto arrabbiato e ha detto che sarebbe andato a lavorare per la concorrenza e che non si sarebbe più impegnato a raggiungere gli obiettivi prefissati.
3.5. Per ciò che concerne l'abbandono del posto di lavoro nel pomeriggio del 17.9.2021 e l'assenza nella giornata del 18.9.2021, non vi è prova che l'attore avesse presentato un documento a giustificazione della sua assenza per malattia né, come invece asserito in ricorso (pag. 7), che avesse chiesto di utilizzare le ore di ROL accumulate.
Però, la teste ha pure raccontato che l'attore nel pomeriggio del 17.9.2021 le aveva mandato Tes_6 un messaggio in cui le diceva che andava via “perché non stava bene ed era scosso. E poi effettivamente se n'è andato e poi è stato in malattia per qualche giorno”.
*
4. Tuttavia, così accertate le condotte attoree, le stesse, seppur indiscutibilmente connotate di rilevanza disciplinare, non si profilano tali da incidere irrimediabilmente sull'affidamento del datore di lavoro e, quindi, ad integrare una giusta causa di licenziamento, che non consentirebbe neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.
4.1. In particolare, il comportamento negligente non pare di significativa gravità, avendo riguardato solo l'erronea redazione di 4 preventivi e non risultando che in precedenza l'attore fosse incorso in errori dello stesso tenore.
4.2. Stando alle dichiarazioni dei testi e , l'episodio del 17.9.2021 sembra giustificato Tes_5 Tes_6 dal momento di tensione derivato dalla ricezione della contestazione disciplinare e la promessa di andare “a lavorare per la concorrenza” pare confermare il suo stato di collera, piuttosto che integrare una minaccia per l'azienda (come paventato in memoria).
4.3. L'abbandono del posto di lavoro nel pomeriggio del 17.9.2021 non può dirsi propriamente ingiustificato, atteso che la teste ha riferito di essere stata tempestivamente informata Tes_6 dall'attore che lo stesso si sarebbe assentato perché non stava bene (e la teste ha confermato di aver visto il lavoratore particolarmente arrabbiato e scosso).
7 Quanto all'assenza nella giornata del 18.9.2021, non vi è prova (né specifica allegazione) che detta assenza abbia provocato “un reale pregiudizio alla attività e alla organizzazione della clinica”, come prospettato nella lettera di contestazione.
4.4. I fatti in questione non possono allora essere ritenuti così gravi da compromettere definitivamente ed irrimediabilmente la fiducia nella futura correttezza dell'adempimento, tenuto anche conto della durata del rapporto e dell'assenza di precedenti disciplinari.
4.5. In tal senso, le condotte imputate all'attore appaiono certamente rilevanti sul piano disciplinare, ma non così gravi da supportare il provvedimento espulsivo impugnato.
La sanzione adottata risulta pertanto sproporzionata rispetto ai fatti accertati e non assume nemmeno la consistenza per supportare un giustificato motivo soggettivo di licenziamento.
*
5. Il licenziamento oggetto di causa risulta quindi illegittimo, con conseguente applicazione dall'art. 8 l.
n. 604/1966.
5.1. La datrice di lavoro è quindi tenuta a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità risarcitoria.
5.2. Per ciò che concerne il quantum indennizzabile, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti, si reputa congruo riconoscere al lavoratore un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
5.3. Dall'invalidità del licenziamento deriva pure il diritto dell'attore di ottenere l'indennità sostitutiva del preavviso nella misura di euro 4.004,55 lordi (calcolata dalla difesa attorea e non specificamente contestata da controparte).
Detta indennità è dovuta anche in ipotesi di tutela obbligatoria ex art. 8 l. n. 604/1966, atteso che: “In caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del rapporto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (cfr. Cass. n.
13380/2006; confermata da Cass. nn. 22127/2006, 23710/2015).
Al riguardo, si presenta inconferente l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla parte convenuta (a pag. 35 della memoria) poiché, come già si è detto, l'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4911/2022, non ha comportato la formazione di alcun giudicato.
8 *
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- condanna la convenuta a riassumere la parte attrice entro il termine di cui all'art. 8 l. n. 604/1966 o, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, della somma lorda di euro 4.004,55, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 118,50 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 05.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
9