Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01016/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale "NO", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1 - della nota n. -OMISSIS- attraverso cui il Piano di Ambito ha richiesto, alla Regione Campania, la verifica di congruità al Piano Regionale (di Gestione Rifiuti Urbani della Campania) ed del successivo provvedimento regionale di verifica favorevole n. -OMISSIS-, conosciuti all'atto del deposito nel giudizio n. 805/2022 R.G., da parte dell'-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ex art. 73 c.p.a.;
2 - della determinazione direttoriale n. -OMISSIS-di presa di atto del parere di conformità al PRGRU della Campania e della dichiarazione di esecutività del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 34 co. 7 D.Lvo 152/2006, conosciuti all'atto del deposito nel giudizio n. 805/2022 R.G., da parte dell'-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ex art. 73 c.p.a.;
3 - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o conseguente e, comunque, lesivo degli interessi dell'ente ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di L’Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale "NO";
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nell’ambito del presente giudizio, si controverte della legittimità: 1) della nota n. -OMISSIS- attraverso cui il Piano di Ambito ha richiesto, alla Regione Campania, la verifica di congruità al Piano Regionale (di Gestione Rifiuti Urbani della Campania) ed del successivo provvedimento regionale di verifica favorevole n. -OMISSIS- conosciuti all’atto del deposito nel giudizio n. 805/2022 R.G., da parte dell’-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ex art. 73 c.p.a; 2) nonché della determinazione direttoriale n.-OMISSIS- di presa di atto del parere di conformità al PRGRU della Campania e della dichiarazione di esecutività del Piano d’Ambito, ai sensi dell’art. 34 co. 7 D.Lvo 152/2006, conosciuti all’atto del deposito nel giudizio n. 805/2022 R.G., da parte dell’-OMISSIS-, in data -OMISSIS-, ex art. 73 c.p.a..
2. Invero, il -OMISSIS-, con il ricorso principale, identificato con il n. 805/2022 R.G. ha inizialmente impugnato la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 2 del -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-successivo, con la quale l’Ente resistente - nel più generale disegno di ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, e di realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla R.D. (Decreto MITE, n. -OMISSIS- - PNRR) - ha concepito, per quanto è di interesse, l’idea di riconversione di un impianto inattivo in un impianto combinato di gestione anaerobica e compostaggio della -OMISSIS-, sito nel medesimo Comune, alla-OMISSIS-- in area P.I.P., stimando un quadro economico di complessivi euro 16.759.179,57.
3. A fondamento del ricorso, la parte ricorrente ha lamentato che: a) in violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e di leale collaborazione tra amministrazioni, nonché del principio costituzionale di sussidiarietà, esso non sarebbe stato debitamente coinvolto nell’iter concorsuale di assegnazione delle risorse finanziarie PNRR e nell’iter di programmazione ambientale ex art. 34 della l. r. Campania n. 14/2016; b) l’immobile ove ospitare l’impianto non è di proprietà dell’-OMISSIS- e non ne ha il materiale godimento anche perché è sottoposto a sequestro penale a seguito del fallimento della -OMISSIS-s.p.a.; l’immobile è abbandonato da quasi dieci anni e versa in una situazione di completo deperimento per cui ogni precedente autorizzazione o abilitazione, sono ampiamente superate, non efficaci e comunque non idonee a giustificare la nuova e diversa iniziativa; l’immobile è situato in un contesto assolutamente sensibile sotto l’aspetto paesaggistico, ambientale, archeologico ed idrogeologico che l’-OMISSIS- ha dimostrato di non conoscere assolutamente; l’amministrazione locale ha impresso, nel corso degli anni, una vocazione ben definita dell’area PIP, incompatibile con l’iniziativa che l’-OMISSIS- intende concretamente perseguire.
4. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
5. Costituitosi l’intimato EdA “NO”, ha eccepito l’infondatezza delle impugnazioni proposte ex adverso.
6. Si è costituito, altresì, in resistenza l’intimato MASE, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e comunque l’infondatezza dello stesso.
7. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. il ricorso è inammissibile per violazione del giudicato, rappresentato dalla sentenza n. 1076/2024, resa da questo Tribunale in data 16.05.2024 e del principio del ne bis in idem.
8.1. Si deve sottolineare, in argomento, che la violazione del bis in idem si configura allorchè, come nella circostanza, la precedente pronuncia investa le stesse parti, la stessa causa petendi e provvedimenti identici o comunque legati da stretto vincolo di consequenzialità sulla base di identici motivi di impugnazione.
A tal proposito, va innanzitutto ricordato:
- che il principio del ne bis in idem, ricavabile dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in ragione del quale è vietato al giudice di pronunciarsi due volte sulla stessa controversia, è applicabile anche al processo amministrativo – in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39 co. 1, c.p.a. – perché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire l'inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 marzo 2022, n. 1763 e sez. V, 23 marzo 2015, n. 1558, nonché Tar Lazio, sez. I-quater, 26 agosto 2022, n. 11287);
- che – affinché operi la predetta preclusione – è necessario che l’azione riproposta sia caratterizzata da identità delle parti, del petitum e della causa petendi (cfr. CGARS, 9 agosto 2023, n. 522, nonché Consiglio Stato, sez. V, 8 agosto 2019, n. 5627, e sez. III, 29 novembre 2018, n. 6808).
- che, fermo quanto sopra, la giurisprudenza ha avuto altresì modo di sottolineare che “indipendentemente dalla formazione del giudicato formale, al giudice è inibito di pronunziare una seconda volta su questioni già definite con sentenza, posto che nell'eventualità in cui davanti al medesimo ufficio giudiziario la stessa causa venga proposta due volte, si verifica una vicenda processuale anomala, in vista della quale l'ordinamento processuale appronta lo specifico rimedio disciplinato dall'art. 273 c.p.c. (che obbliga il giudice, davanti al quale siano pendenti più procedimenti relativi alla stessa causa, a ordinarne la riunione), applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio operato dall'art. 39, comma 1, c.p.a alle disposizioni del c.p.c. compatibili con la disciplina processuale amministrativa ed espressive di principi generali” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8077).
8.2. Ebbene, applicando le sopra richiamate previsioni normative e coordinate ermenutiche al caso di specie, va detto che il ricorso si rivela inammissibile, atteso che la presente impugnativa, pur riguardando atti successivi a quelli impugnati con il precedente ricorso RG 805/2022, è soggettivamente ed oggettivamente identica alla prima, come emerge dalla semplice lettura dei due ricorsi, con coincidenza ontologica e strutturale di elementi di fatto; inoltre, i provvedimenti, al centro del presente ricorso, sono conseguenziali a quelli impugnati con il ricorso R.G. 805/2022, deciso con sentenza n 10 1076/2024 e sono censurati per identici vizi (di legittimità).
Ad ogni buon conto, parte ricorrente non ha fornito, nel presente giudizio, elementi di novità tali da sovvertire quanto statuito dalla sentenza in questione, anche avuto riguardo alle controdeduzioni prospettate dalla difesa.
9. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura (in rito) della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.