Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18021/2013 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. ET Lupi Presidente rel. ed est.
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 18021/2013 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 4 luglio 2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 23 ottobre 2024,
TRA
c.f.: , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
17.06.1959, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O. degli Avv. di Napoli del 09.04.2013 – prot. 2083/2013, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Boccella (c.f.:
) ed elettivamente dom.to in Napoli, alla Via E. CodiceFiscale_2
Suarez, 15, presso lo studio dell'Avv. Marco Cappiello (c.f.:
[...]
) C.F._3
- ATTORE
E
c.f.: , nata ad [...] Controparte_1 CodiceFiscale_4
il 28.01.1961 e c.f.: , nato ad Controparte_2 CodiceFiscale_5
NA (NA) il 14.01.1969, elettivamente dom.ti in Napoli, alla Via A.
Omodeo, n. 124, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pannella (c.f.:
[...]
[...]
[...]
[...]
) dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura a C.F._6
margine della comparsa di costituzione.
- CONVENUTI
E
c.f.: , nato ad [...] il CP_3 CodiceFiscale_7
13.01.1968, elettivamente dom.to in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio
Emanuele, 175 – Viale Villa Comunale, presso lo studio degli Avv.ti Maria
Sofia Amalfitano (c.f.: ) e Fabio Falanga (c.f.: CodiceFiscale_8 [...]
) dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura C.F._9
allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore.
- CONVENUTO
E
, succursale in Italia, c.f. e numero d'iscrizione nel Controparte_4
registro delle imprese di Milano: , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Milano, alla Via della Moscova, 18, quale acquirente dei rapporti giuridici della MA NK IM.
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
E
c.f. e numero d'iscrizione nel Controparte_5
registro delle imprese di Torino: in persona del legale P.IVA_2
rappresentante p.t., con sede in Torino, alla Piazza San Carlo, 156, quale incorporante per fusione del ON
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: azione di riduzione per lesione di legittima;
scioglimento della comunione.
Conclusioni: nelle note in sostituzione di udienza con scadenza il 4 luglio
2024 il procuratore dell'attore ha così concluso “IN VIA PRELIMINARE: A- accertare e dichiarare che l'attore è legittimario ed erede legittimo della madre , deceduta in NA (NA) in data 25 agosto 2009 e, Persona_1
pertanto calcolata la quota di riserva mediante la riunione fittizia dei beni
- 2 -
relitti, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt.747-
750 cod. civ. ed accertata la lesione della quota di eredità riservata all'attore, disporre susseguentemente la riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 554 e segg. cod. civ., assegnando a la quota riservata ex Parte_1
art.537 cod. civ.; B- accertare e dichiarare che l'attore è erede legittimo del padre , deceduto in NA (NA) in data 27 aprile 2012 e, per Persona_2
l'effetto calcolata la quota di riserva mediante la riunione fittizia dei beni relitti, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt.747-
750 cod. civ., assegnare all'attore la quota riservata ex art.537 cod. civ. NEL
MERITO: C- all'esito della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie ed assegnate le quote di riserva del patrimonio relitto morendo di e , di cui ai capi precedenti, procedere allo Persona_1 Persona_2
scioglimento della comunione ereditaria, nominando, quindi, un esperto affinché provveda, sia alla determinazione della massa attiva da dividersi e conseguente formazione delle singole quote, che alla regolarizzazione amministrativa presso i competenti uffici, con esonero di responsabilità per questi ultimi;
D- ordinare la correlativa divisione in relazione alle singole quote e, in caso di ravvisata non materiale divisibilità degli immobili, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire fra i singoli coeredi;
E- emettere ogni ulteriore provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
F- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, ponendo, se del caso, ogni spesa
a carico della massa ereditaria… chiede concedersi termine per il deposito di ulteriori note conclusionali e riassuntive dell'annosa controversia, nel caso, anche solo limitatamente alle ultime vicende processuali a far data dalla rimessione della causa sul ruolo del 17.01.2023”.
Il procuratore dei convenuti e ha Controparte_1 Controparte_2 concluso chiedendo “Che il Tribunale, considerata la validità dei testamenti olografi, ed alla luce della documentazione depositata dai germani CP_2
e quali dimostrazioni dei pagamenti dei germani e P_ CP_2
- 3 -
accolga la richiesta di esatta imputazione dei debiti della Controparte_1 massa ereditaria stabilendo le relative quote disponibili e per l'effetto: -
Riconosciute le somme di danaro che i germani e P_ CP_2
hanno corrisposto per il pagamento dei debiti ereditari dei defunti
[...]
genitori, nonché delle somme di danaro successivamente corrisposte dal decesso dei genitori e riguardanti tutte le imposte, le tasse ed i costi pendenti sull'immobile per la salvaguardia dello stesso, determini agli eredi
e l'attribuzione a ciascuno della quota P_ CP_2 Per_2
legittima e della quota disponibile oltre alle spese sostenute per i debiti ereditari di cui sopra ed attribuite a ciascuno di essi e precisamente a
€ 228.000,00 ed a € 48.659,00. - Provveda per la P_ CP_2
liquidazione delle spese di lite in capo alla parte soccombente del giudizio e di cui alla Sentenza nr. 8744/2020 e pubblicata il 18.12.2020 delle spese di lite con attribuzione all'Avv.to antistatario oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge (Iva e Cpa); - Condannando altresì ET e CP_3
alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'Avv.to
[...]
antistatario oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge (Iva e
Cpa).”.
Per i procuratori del convenuto “riportandosi agli atti di CP_3
causa e al proprio fascicolo di parte conclude affinché il Giudice voglia trattenere la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
in giudizio i propri germani e P_ CP_2 CP_3
esponendo:
- che il 25.08.2009 in NA (NA) decedeva la madre Persona_1
lasciando quali eredi il coniuge e i quattro figli, ossia esso Persona_2
attore ed i tre convenuti;
- 4 -
- che, con testamento olografo redatto il 02.02.2009 (rep. n. 233683 – racc. n. 37202) e pubblicato l'11.05.2011 da notar , detta de cuius Persona_3
disponeva del fabbricato, in comproprietà col predetto coniuge, sito in
NA (NA), alla Via Vigna n. 68, soltanto in favore dei tre citati figli e , pretermettendo dai loro diritti ereditari di P_ CP_2 CP_3
legge sia egli che il padre-coniuge;
- che, successivamente, in NA (NA) il 27.04.2012 decedeva anche il padre lasciandolo erede legittimo insieme ai menzionati tre germani;
- che, con testamento olografo redatto il 20.01.2011 (rep. n. 26665, racc. n. 10625) e pubblicato il 02.12.2013 da notar , anche detto de Per_4
cuius disponeva dello stesso fabbricato, in comproprietà con la defunta coniuge, sito in NA (NA), alla Via Vigna n. 68, soltanto in favore dei tre figli e , pretermettendolo completamente. P_ CP_2 CP_3
Ha, dunque, convenuto innanzi a questo tribunale i tre germani per:
- sentir dichiarare la sua qualità di legittimario ed erede legittimo della comune madre e, pertanto, una volta calcolata la quota di riserva Persona_1
mediante la riunione fittizia dei beni relitti, secondo il valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747-750 c.c. ed accertata, quindi, la lesione della quota di eredità riservatagli, disporre la riduzione delle disposizioni testamentarie ex art. 554 e ss. c.c. del testamento olografo redatto dalla medesima;
- per sentirlo dichiarare erede legittimo, altresì, del padre Per_2
e, per l'effetto, calcolata la quota di riserva mediante la riunione fittizia
[...]
dei beni relitti, sempre secondo il valore determinato in base agli artt. 747-750
c.c., assegnargli la quota riservata ex art. 537 c.c.;
- per sentir dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria e provvedere alla determinazione della massa attiva da dividersi tra essi germani con la formazione delle singole quote spettanti a ognuno di loro.
Vinte le spese di lite da porre, nel caso, a carico della massa ereditaria.
- 5 -
Con un'unica comparsa di costituzione e risposta a firma di un unico procuratore si sono costituiti in giudizio i convenuti, i quali hanno depositato agli atti non solo il verbale di pubblicazione del testamento olografo di R_
(prodotto, tra l'altro, anche da parte attrice) ma, altresì, quello relativo
[...]
al testamento olografo redatto da nel quale questi, oltre ad Persona_2 attribuire a essi tre figli l'intero asse ereditario, faceva riferimento ad un pignoramento e a dei pesi gravanti sul fabbricato per debiti precedentemente contratti, estinti poi dai soli essi e P_ Controparte_2
Al riguardo, i due convenuti hanno rappresentato che i loro genitori nel 1992 avevano stipulato con un contratto di ON
mutuo fondiario per un importo di € 85.000,00 rimborsabili in dieci anni e che, essendosi resi morosi nel pagamento dei ratei subivano la notifica di un decreto ingiuntivo non opposto e di un pedissequo atto di precetto dell'importo di € 222.204,38, oltre interessi e spese e un successivo atto di pignoramento immobiliare il 28.04.2006 e conseguente trascrizione giudiziale sul fabbricato oggetto dei due testamenti olografi;
che inoltre sullo stesso bene gravava anche un'ipoteca iscritta da Gest IN S.p.A. (poi divenuta TA
UD S.p.A.) per un debito pari a € 15.761,83 dovuto al mancato versamento di tasse da parte del de cuius che tale Persona_2 situazione debitoria era stata appianata e definita, con l'esborso del complessivo importo di € 216.494,95, dai soli essi e P_ CP_2
i quali in data 30.11.2007 stipulavano un contratto di mutuo con
[...]
MA NK IM (oggi ) dell'importo di € 100.000,00 CP_4
per pagare il debito contratto dai genitori con (oggi ON
; inoltre, in data 13.12.2007 Controparte_5 Controparte_2 otteneva un finanziamento per € 32.000,00 alla Società Santander e che le ulteriori somme necessarie, pari a € 84.949,95 venivano da essi corrisposte con i propri risparmi personali;
che l'evasione delle suddette pendenze veniva realizzata nelle seguenti precise modalità: il debito verso il ON veniva transatto per € 200.000,00 mediante la dazione di € 50.000,00 a mezzo
- 6 -
bonifico dell'8.11.2007 e di € 150.000,00 con bonifico bancario CP_7
del 28.12.2007 eseguiti da essa il debito verso TA Controparte_1
UD S.p.A. a mezzo assegno circolare di € 15.900,17 emesso da CP_2
con risorse del proprio conto corrente personale il 19.11.2007.
[...]
Hanno, quindi, concluso affinché questo tribunale, acclarati e calcolati i pesi e i debiti che gravavano sul fabbricato caduto in successione - pagati soltanto da essi ripetuti e e che invece dovevano P_ CP_2 Per_2
cedere a carico di tutti gli eredi secondo le loro rispettive attribuzioni - determinasse la quota legittima di Via/attore, nonché la quota Parte_1
legittima e disponibile di essi convenuti e P_ CP_2 CP_3
determinasse, altresì, i debiti ereditari pagati da essi e
[...] P_
attribuendo loro, per quota, le somme a corrispondere, Controparte_2
rispettivamente e per quanto di spettanza, dai germani e Parte_2
. Con vittoria di spese di lite. Controparte_8
Dichiarata, alla prima udienza del 19.12.2013, la nullità dell'atto di citazione ed eseguitane la integrazione, all'udienza del 29.04.2014, assumendo la non autenticità del testamento olografo di Persona_2
prodotto dai convenuti in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, l'attore si riservava la proposizione di querela di falso, che poi veniva ritualmente promossa, e venivano concessi i termini di cui all'art. 183,
6° comma c.p.c..
Depositate le relative memorie, ammessa in parte la prova testimoniale articolata da parte attrice e la prova diretta e contraria richiesta da parte convenuta con gli stessi testi indicati dalla prima;
disposta l'acquisizione della scheda originale del testamento olografo del de cuius mediante Persona_2
la consegna da parte del depositario notaio , al fine di procederne Parte_3
al deposito in cancelleria e alla relativa custodia;
ammesse quali scritture comparative per il giudizio di verificazione la Carta di Identità del Per_2
e la raccomandata datata 12.10.2007 di Intesa Sanpaolo-Direzione
[...]
Recupero Crediti prodotte da parte convenuta in allegato alla memoria ex art.
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183, 6° comma, n. 2; ordinato, ex art. 210 e 218 c.p.c., al notaio Per_5
di depositare entro il termine del 31.03.2016 l'originale del Contratto
[...]
di Assegnazione di alloggi ai sensi della legge 22.10.1971 n. 865 intercorso tra il de cuius e tal quale legale rappresentante Persona_2 Persona_6
p.t. della società Cooperativa Lo Pozzo a.r.l. sottoscritto in NA (NA) in data 23.12.1989 quale ulteriore scrittura comparativa;
fissata per il 21.04.2016
l'udienza di cui all'art. 223 c.p.c. per la formazione del processo verbale di deposito del documento impugnato;
disposta - e depositata l'11.12.2016 -
C.T.U. tecnica grafica con la nomina della dott.sa , al fine di Persona_7 accertare l'effettiva provenienza dal “de cuius” della grafia di Persona_2
cui si componeva la scheda testamentaria e della sottoscrizione apposta in calce alla stessa;
escussi all'udienza del 26.10.2017 i tre testi addotti Per dall'attore ( Via Angelo, e La Via Pia), all'udienza del Testimone_1
21 novembre 2019 la causa veniva rinviata per la decisione in ordine alla proposta querela di falso incidentale relativa alla menzionata scheda testamentaria pubblicata il 2 dicembre 2013 dal notaio con Per_4
concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e, perciò, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 20.01.2020) e di ulteriori di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 10.02.2020).
Depositati detti scritti e designato il Collegio giudicante, il giudizio veniva, pertanto, parzialmente deciso con sentenza n. 8744/2020 emessa il
10.12.2020 e depositata e resa pubblica il 18.12.2020 con la quale l'intestato tribunale così provvedeva: “
1. rigetta la domanda di querela di falso;
2. dichiara la autenticità della scheda testamentaria, pubblicata per Notar
il 02 dicembre 2013, datata 20 Gennaio 2011 (Rep. 26665- Racc. Parte_3
10625) del de cuius … ;
3. spese al definitivo;
4. dispone con Persona_2 separata ordinanza per il prosieguo del giudizio”
E, dunque, con ordinanza parimenti emessa il 10.12.2020 e pubblicata il 17.12.2020 veniva disposta C.T.U. con la nomina dell'Ing. Persona_8
affinché, dopo aver svolto tutte le prescritte attività prodromiche (esame della
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documentazione prodotta in giudizio nei termini di legge e gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari), - individuasse, con riferimento ai titoli di provenienza, gli immobili oggetto delle masse da dividere verificandone l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
- identificasse in particolare gli immobili che, tenuto conto delle disposizioni testamentarie, rientravano, rispettivamente, nella massa ereditaria di ciascun de cuius, al fine di calcolare la quota di riserva rispetto all'intero relictum, detraendo i debiti documentati per l'eredità della de cuius - descrivesse dettagliatamente tali immobili, Persona_1 fornendone rappresentazione grafica, planimetrica e fotografica, quest'ultima corredata, altresì, dalle opportune didascalie esplicative;
- procedesse, quindi, alla determinazione del valore della piena proprietà delle unità immobiliari della de cuius al tempo dell'apertura della successione e Persona_1
all'attualità; - procedesse, relativamente alla successione della de cuius R_
alla riunione fittizia delle porzioni immobiliari menzionate, secondo il
[...] valore di ciascuna di esse al tempo dell'apertura della successione e, sull'asse così formato, calcolasse il valore della quota di cui essa defunta poteva disporre e quella riservata all'attore, elaborando, in caso di accertata lesione della quota di legittima, un progetto per pervenire alla riduzione delle disposizioni testamentarie mediante conguagli in denaro e, in ogni caso, indicando chiaramente il valore della suddetta quota di legittima e quello della disponibile;
predisponesse, ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro e, ove gli immobili non fossero comodamente divisibili, fornisse adeguata spiegazione di tale indivisibilità con determinazione del loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
rilevasse, ancora, se gli immobili presentavano o meno i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;
- predisponesse, inoltre e con riguardo agli immobili formanti
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oggetto delle masse ereditarie, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.
122; - determinasse e quantificasse, all'attualità, il corrispettivo del godimento dell'immobile da parte di quello dei condividenti che ne abbia avuto l'uso esclusivo, assumendo, quale parametro di riferimento, il valore locativo suscettibile di essere percepito dall'unità immobiliare di cui si tratta, a far data dall'apertura delle singole successioni;
fornisse, infine, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione del giudizio.
Depositato l'elaborato peritale in data 18.10.2021 e la relativa integrazione in replica delle osservazioni avanzate dai convenuti in data
08.04.2022, le parti rassegnavano le conclusioni e all'udienza del 15.09.2022 la causa veniva introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. e, quindi, di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al
14.11.2022) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 05.12.2022), depositate le quali, con ordinanza collegiale emessa il 16.01.2023, per le svariate motivazioni ivi espresse essa veniva nuovamente rimessa sul ruolo ordinando la chiamata in causa, nel rispetto del termine a comparire, della MA NK IM e del (o ON loro aventi causa) per l'udienza del 25 maggio 2023, alla quale rinviava anche per la comparizione personale delle parti.
Eseguita da parte attrice tale chiamata in causa, Controparte_4
(avente causa da MA NK IM) e Controparte_5
(avente causa da , benché ritualmente e CP_6 ON
tempestivamente citate in giudizio non si costituivano, rimanendo contumaci.
All'udienza del 25.05.2023, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per tre volte per tentare di addivenire a un bonario componimento della controversia (alle udienze del 12.10.2023, del 21.12.2023 e del
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28.03.2024), finché a quella del 4 luglio 2024 le parti hanno concluso come in epigrafe trascritto ed il tribunale in persona del G.I., ai sensi dell'art. 190
c.p.c., assegnava loro il termine di gg. 60 per il deposito delle comparse conclusionali (fino al 03.10.2024) e l'ulteriore termine di gg. 20 per il deposito delle memorie di replica (fino al 23.10.2024).
Occorre, innanzitutto, delimitare il thema decidendum partendo dall'individuazione delle domande proposte in questo giudizio e non già oggetto della sentenza parziale n. 8744/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020.
L'attore ha convenuto in giudizio i tre fratelli esponendo l'apertura della successione della madre (deceduta il 25 agosto 2009), Persona_1 regolata dal testamento olografo datato 2 febbraio 2009 pubblicato l'11 maggio 2011, con il quale la madre lasciava la sua quota 50% di piena proprietà del fabbricato sito in NA alla Via La Vigna, n. 68, provvedendo altresì anche alla divisione del cespite in tre unità abitative ripartendole tra i figli e , e la successiva P_ CP_3 CP_2
apertura della successione ab intestato del padre deceduto il 27 Persona_2 aprile 2012, con chiamata all'eredità dei quattro figli, successione nella quale sono ricaduti i diritti pari al rimanente 50% del predetto fabbricato.
L'attore ha, quindi, chiesto “la riduzione delle disposizioni testamentarie con assegnazione della quota di riserva del patrimonio relitto morendo di , la determinazione della quota di riserva del Persona_1
patrimonio relitto morendo di e procedere allo scioglimento Persona_2 dell'intera comunione ereditaria”. Queste sono le domande le cui specifiche conclusioni sono state prima riportate che l'attore ha reiterato, immodificate, nel corso del giudizio.
I convenuti, costituendosi in giudizio due giorni prima dell'udienza fissata in citazione, hanno dedotto l'esistenza di un testamento del padre sostanzialmente riproducente anche per la quota del 50% di sua Persona_2
proprietà del fabbricato di Via La Vigna le stesse disposizioni del testamento della moglie. Inoltre, e hanno dedotto che, per P_ CP_3
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estinguere un debito di euro 222.204,38 dei propri genitori per un mutuo fondiario non onorato nei confronti del in virtù del quale era ON
stato pignorato il fabbricato nel 2006, avevano contratto nel 2007 un mutuo con la QU NK (poi di euro 100.000,00 rimborsabili in 30 CP_4
anni e che il solo aveva ottenuto anche un finanziamento di Controparte_2
euro 32.000,00 dalla Santander sempre per pagare i debiti dei genitori. Inoltre,
i due hanno esposto che il debito con il fu transatto per ON
200.000,00 con accordo dell'8.11.2007 versati da mentre altro P_
debito nei confronti della TA del solo fu estinto da Per_2 Per_2
con due versamenti di euro 15.900,17 e di euro 594,78. Sulla base CP_2
di questa allegazione e hanno chiesto determinarsi i P_ CP_2
debiti ereditari ed attribuirsi a loro le somme che devono, invece, corrispondere gli altri due fratelli.
Alla nuova prima udienza del 19 dicembre 2013 l'attore si limitava ad impugnare genericamente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta ed il giudice istruttore dichiarava la nullità della citazione perché non era indicato il valore dell'asse e, quindi, l'entità della lesione, nullità sanata dall'attore con il deposito il 17 aprile 2014 di documentazione tecnica riguardante il valore della massa ereditaria e, quindi, delle quote di riserva.
Alla successiva prima udienza ex art. 183 c.p.c. tenutasi il 29 settembre 2014, come risulta dai registri di cancelleria (e non il 29 aprile 2014 come riportato a penna sul verbale), l'attore annunciava di voler proporre querela di falso avverso il testamento paterno nonché di depositare atto di disconoscimento del testamento materno. Come già prima esposto, l'attore ha poi proposto soltanto querela di falso nei confronti del testamento paterno che
è stata rigettata dal Collegio con la sentenza n. 8744/2020. Al termine dell'udienza il Giudice istruttore fissava i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c. e le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.
Questo breve riepilogo delle allegazioni delle parti consente al
Collegio di poter affermare quanto segue.
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L'attore ha proposto domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie soltanto nell'ambito della successione materna. E, invero, in citazione ha dedotto l'esistenza di una successione testamentaria materia e di una ab intestato paterna ed ha espressamente chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie materne. A seguito dell'allegazione da parte dei convenuti di un testamento del padre non ha mai modificato le proprie originarie domande e conclusioni né alla prima udienza né nelle memorie istruttorie ex art. 183, co. VI, c.p.c.. L'attore lo ha fatto, ma tardivamente, solo nella comparsa conclusionale del 2 ottobre 2024, in cui sostiene di avere proposto domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie sia di quelle del testamento materno sia di quello paterno.
La circostanza che l'attore chieda in citazione, con riguardo alla successione ab intestato paterna, l'assegnazione della quota di riserva determinata sulla base della “riunione fittizia dei beni relitti”, senza neppure addurre l'esistenza di donazioni fatte dal padre in favore dei fratelli o di terzi lesive dei propri diritti e, quindi, da ridurre, appare soltanto come una domanda mal calibrata rispetto a quelli che sono i diritti che l'attore poteva vantare rispetto ad una successione legittima del padre. Quando i fratelli hanno dedotto l'esistenza di un testamento del loro genitore, l'attore avrebbe dovuto tempestivamente proporre domanda, anche in via subordinata, di riduzione delle nuove disposizioni testamentarie di cui apprendeva l'esistenza solo a seguito della costituzione dei germani. Ma ciò non è avvenuto.
Pertanto, l'unica domanda di riduzione di disposizioni testamentarie proposta tempestivamente dall'attore riguarda quelle contenute nel testamento della madre Più in particolare, la domanda risulta proposta da Persona_1
per tutelare esclusivamente i suoi diritti di legittimario e non Parte_1
anche, quale suo erede, quelle del padre parimenti pretermesso nel Per_2
testamento materno.
Deve, inoltre, affermarsi, sempre a fini dell'esame della domanda di riduzione proposta e così individuata, la tempestiva allegazione da parte dei
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convenuti di crediti vantati da e nei confronti della P_ CP_2
propria madre e, quindi, debiti ereditari.
Invero, “nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
26741 del 13/11/2017; Cass. 17/06/2011, n. 13385).
Altrettanto non può dirsi per quella parte delle conclusioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti con la quale si chiede sostanzialmente la condanna di ET e di al pagamento pro quota in CP_3
favore di e di quanto da questi ultimi versato a terzi per P_ CP_2
saldare i debiti dei propri genitori.
Occorre evidenziare che “gli artt. 752 e 754 cod. civ. regolando, rispettivamente, la ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi ed il pagamento di tali debiti da parte dei coeredi, disciplinano i rapporti tra coeredi, da un lato, e creditori del "de cuius", dall'altro, tra i quali ultimi non rientra il coerede che vanti un credito nei confronti del "de cuius"; né a tale credito consegue un diritto al prelevamento, ai sensi dell'art. 725 cod. civ., riguardando piuttosto, quest'ultima norma, in combinato con l'art. 724, secondo comma, cod. civ., la definizione dei rapporti obbligatori tra coeredi in dipendenza della situazione di comunione. Nondimeno deve ritenersi che non sussiste alcuna preclusione a far valere detto credito, invece che in un giudizio autonomo rispetto a quello di scioglimento della comunione ereditaria, nello stesso giudizio divisorio, sussistendo anzi ragioni di economia processuale a fondamento di tale assunto;
infatti, considerato che
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nell'ambito del giudizio di divisione si realizza la finalità di definire tutti i rapporti di dare ed avere tra i coeredi, sia pure in dipendenza dei rapporti di comunione, deve ritenersi ammissibile definire in tale sede un rapporto obbligatorio che, pur avendo una natura diversa (come appunto il credito del coerede nei confronti della massa ereditaria), trova comunque la sua collocazione e la sua tutela nell'ambito della vicenda successoria che ha dato luogo alla comunione ereditaria” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14629 del
24/08/2012).
Le ragioni di economia processuale, tuttavia, non possono giustificare l'esame di domande proposte tardivamente. Invero, a prescindere della questione del conflitto di interessi tra gli stessi convenuti difesi dal medesimo avvocato (questione non rilevata in sede di sentenza parziale che ha esaminato il testamento di prodotto proprio dai convenuti in sede di Persona_2
costituzione in giudizio), quella in esame è una richiesta di attribuzione che equivale ad una domanda di condanna avanzata da creditori nei confronti di specifici debitori che andava proposta nel termine di decadenza di gg. 20 prima della prima udienza di trattazione mentre i convenuti si sono costituiti solo due giorni prima di questa.
Sempre in punto di definizione del thema decidendum, si osserva che l'attore non ha proposto in citazione domande volte ad ottenere indennità di occupazione o risarcimenti per il fatto di non avere goduto degli immobili occupati dai fratelli e neppure ha proposto domanda accessoria volta ad ottenere, in caso di accoglimento dell'azione di riduzione e restituzione dei beni in natura, la condanna dei convenuti al pagamento dei frutti civili previsti dal secondo comma dell'art. 561 c.c.. Pertanto, anche se il mandato al CTU ha interessato anche questo aspetto, deve ritenersi l'inammissibilità, perché tardiva, di ogni richiesta avanzata solo in corso di causa dall'attore volta ad ottenere queste poste.
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Tutto ciò premesso, occorre procedere all'esame della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento di R_
impugnate dal figlio .
[...] Parte_1
Occorre, innanzitutto, dichiarare aperta la successione di Persona_1
regolata dal testamento olografo redatto il 02.02.2009 (rep. n. 233683 – racc.
n. 37202) e pubblicato l'11.05.2011 da notar e, quindi, procedere Persona_3 alle operazioni previste dall'art. 556 c.c. e, cioè, alla cosiddetta riunione fittizia formando una massa dei beni che appartenevano alla defunta al tempo della morte, detraendo i debiti, e riunendo “fittiziamente” quelli donati secondo il valore che avevano al momento dell'apertura della successione.
Sull'asse così formato si calcola la quota di cui la defunta poteva disporre
Nel caso in esame non risultano donazioni effettuate dalla e, R_ quindi, l'operazione si riduce alla determinazione del valore del relictum al momento della sua morte ed alla detrazione dei debiti.
Invero, con riguardo alle donazioni, quanto dedotto solo nella prima memoria istruttoria dall'attore, relativamente ad una donazione di 85 milioni di lire che i genitori e, quindi, anche la avrebbero donato al figlio R_
, titolare della società “Capri fresh past”, provvista ottenuto con il CP_2
mutuo bancario poi non onorato ed al quale seguiva il pignoramento, nulla è stato provato. Si aggiunga solo per completezza che quella soltanto rappresentata sarebbe stata uan donazione nulla per mancanza della forma solenne e, quindi, al più sarebbe stato un credito restitutorio da inserire nel relictum vantato dalla massa nei confronti del donatario.
Il relictum è formato dai diritti di piena proprietà per una quota pari al
50% delle unità immobiliari che formano il corpo di fabbrica facente parte del complesso immobiliare alla località “Lo Pozzo”, contraddistinto con il numero di interno 7 ubicato in NA alla via La Vigna n. 68, identificato catastalmente in origine al foglio 6 part. 1 sub 8 int. 7, p. T-1-2, poi frazionato nei sub 35-41-42-119 della part. 1 (rispettivamente piano primo, piano secondo + lastrico, piano seminterrato, piano terra), fabbricato che il marito
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in regime di comunione dei beni con il coniuge, ottenne in Persona_2
assegnazione di alloggi ai sensi della Legge n. 865/1971 dalla Soc.
Cooperativa Lo Pozzo a r.l. con contratto stipulato in data 23.12.1989 e trascritto a Napoli 2 il 20/01/1990 ai nn. 3445-2858.
In particolare, con il predetto testamento, ha lasciato alla Persona_1
figlia il piano terra con un terzo del seminterrato come Controparte_1
accessorio, al figlio il primo piano compreso un terzo del CP_3
seminterrato come accessorio ed al figlio il secondo piano Controparte_2
compreso il lastrico di copertura e un terzo del seminterrato come accessorio.
Per l'esattezza, atteso che la de cuius era proprietaria del fabbricato per una quota pari al 50%, la disposizione in favore della figlia
[...]
ha ad oggetto la quota del 50% del diritto di piena proprietà P_ dell'unità immobiliare sita al piano terra (foglio 6 part. 1 sub 119 cat. A/7) ed i diritti di proprietà per una quota pari ad (1/3 diviso 2 =) 1/6 del diritto di piena proprietà del seminterrato come accessorio (foglio 6 part. 1 sub 42 cat.
C/2), quella al figlio la quota del 50% dei diritti di piena CP_3 proprietà dell'unità immobiliare al primo piano (foglio 6 part. 1 sub 35 cat.
A/7) compresa la quota di 1/6 dei diritti di piena proprietà del seminterrato come accessorio e quella al figlio la quota del 50% del Controparte_2 diritto di piena proprietà dell'unità immobiliare al secondo piano compreso il lastrico di copertura (foglio 6 part. 1 sub 41 cat. A/3) ed una quota di 1/6 del diritto di piena proprietà del medesimo seminterrato come accessorio.
Si tratta di altrettanti istituzioni di erede ex re certa atteso che la de cuius ha inteso disporre della quota di piena proprietà del 50% dell'intero fabbricato, quota che costituiva l'unico bene caduto in successione, ripartendola in favore di ciascuno dei tre figli istituiti in base a quote individuate attraverso l'assegnazione a ciascuno figlio del 50% del diritto di piena proprietà di una delle tre unità immobiliari, oltre ad 1/3 della quota del
50% del diritto di proprietà sul seminterrato comune, che lo componevano e che ancora lo compongono.
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Dall'espletata CTU, alle cui conclusioni si attiene questo Collegio anche alla luce degli esaustivi chiarimenti forniti in data 8 aprile 2022 a seguito delle osservazioni dei convenuti, è emerso che alla data di apertura della successione il valore dei diritti immobiliari oggetto della successione era il seguente: piano seminterrato (foglio 6 part. 1 sub 42 cat. C/2): euro (50% di
145.500,00=) 72.750,00; piano terra (foglio 6 part. 1 sub 119 cat. A/7): euro (50% di 244.000,00
-) 122.000,00; primo piano (foglio 6 part. 1 sub 35 cat. A/7): euro (50% di
356.000,00 =) 178.000,00 secondo piano e lastrico di copertura (con un'unica identificazione catastale: foglio 6 part. 1 sub 41, cat. A/3): euro (50% di 408.500 =)
204.250,00.
In totale il relictum ammontava ad euro 577.000,00.
Occorre, ora, verificare l'esistenza di debiti gravanti sulla massa al momento dell'apertura della successione per sottrarli a questo importo.
Dalla documentazione tempestivamente prodotta in giudizio emerge che e in data 8 novembre 2007 avevano accettato Persona_1 Persona_2
la proposta transattiva della INTESA San Paolo S.p.A., che a fronte di un maggior debito dei coniugi, accettava euro 50.000,00 per la rinunzia all'esecuzione immobiliare in corso e, in un successivo termine, l'ulteriore somma di euro 150.000,00 per prestare il consenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria.
La prima tranche di euro 50.000,00 fu pagata da e da P_
(vi è ricevuta della dell'8 novembre 2007) Controparte_2 CP_7
mentre la successiva di euro 150.000,00 fu saldata dalla sola P_
(vi sono estremi del bonifico del 28.12.2007 su un foglio riproducente i
[...]
dati dello stesso e sottoscritto da funzionario della Banca di Ancona con relativo timbro).
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Intesa San Paolo provvide nel 2008 a cancellare l'ipoteca a dimostrazione che l'accordo transattivo fu correttamente adempiuto dai debitori.
Per pagare la seconda tranche e P_ CP_2 Persona_2
insieme a , questi ultimi due anche in qualità di datori di Parte_4
ipoteca, contrassero in data 30.11.2007 un mutuo con la di euro CP_4
100.000,00 da restituire in 360 mesi per l'importo complessivo in base a quanto emerge dal piano di ammortamento aggiornato, in base alle modifiche dei tassi, prodotto in giudizio il 25 maggio 2023 ad euro 200.291,99 mentre in comparsa di costituzione e risposta si assumeva la dovuta restituzione della maggiore somma di euro 234.000,00 (trattasi di documento nuovo formatosi dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, pertanto, il suo deposito è ammissibile).
Ciò premesso, ai fini delle operazioni di cui all'art. 556 c.c., occorre stabilire se al momento della sua morte, il 25 agosto 2009, Persona_1
avesse debiti, risultando per questa operazione fittizia irrilevante chi sia il creditore se non al fine di ben individuare il debito all'epoca esistente.
e assumono che la madre, al momento P_ CP_2 dell'apertura della successione, fosse debitrice nei loro confronti, per avere essi versato l'importo di euro 50.000,00 della prima tranche, e della sola per aver provveduto quest'ultima a pagare l'ulteriore somma di P_ euro 150.000,00 prevista dall'accordo con il ON
Osserva il Collegio che il solo pagamento di un debito altrui non prova l'esistenza di un rapporto di mutuo tra il terzo ed il debitore, cioè l'esistenza di un'obbligazione di restituzione a carico del debitore in favore del terzo che ha adempiuto. Invero, l'art. 1180 cod. civ. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto
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sottostante tra terzo e debitore. Diversamente manca la causa in base alla quale il terzo agisce nei confronti del debitore. Ci si trova in altri termini al cospetto di un'azione di pagamento (o, comunque, restitutoria) rispetto alla quale è definito il petitum ma non la causa petendi. Dovendo questa necessariamente rinvenirsi in un rapporto che potrebbe essere tra l'altro di mandato, o di mutuo, di delegazione, o di utile gestione. Senza escludere che l'adempimento del terzo può avvenire anche donandi causa (Cass.
23292/2007).
Più in generale, in tema di mutuo e non specificamente di adempimento del debito altrui, si osserva che “la "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo
l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. 30944/2018; Cass. 35959/2021).
Nella fattispecie questa prova non c'è.
Risulta, invece, dagli atti e, in particolare dal contratto con la
Santander stipulato da e dalla distinta del bonifico di euro CP_2
150.000,00 effettuato da che entrambi, già prima dell'apertura P_
della successione materna, vivevano nel fabbricato di Via La Vigna, n. 68.
Pertanto, i medesimi avevano anche un interesse personale, quello di perdere
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l'abitazione, che li ha indotti ad attivarsi per evitare l'espropriazione immobiliare in danno dei propri genitori, interesse in astratto idoneo a giustificare la mancata pattuizione di un obbligo di restituzione da parte di questi ultimi.
Si può affermare, comunque, che alla data della morte Persona_1
fosse debitrice della di un quarto della somma che insieme agli altri CP_4
tre familiari si era impegnata a restituire. Alla data della sua morte sulla base del piano di ammortamento erano dovuti dai quattro debitori ancora euro
(200.291,99, pari all'importo complessivo risultante dal detto piano, meno euro 13.118,60 pari alle rate scadute dal 30.12.2017 al 30.07.2009 che si presumono versate =) 187.173,39 e, pertanto, per il principio della presunzione di parziarietà del debito nel rapporto interno tra condebitori,
l'importo ancora gravante sulla stessa era di euro 46.793,35.
Quanto, invece, alle pretese creditorie della Gest IN S.p.A. debitore risultava essere unicamente e non la moglie. Persona_2
Pertanto, detratti i debiti accertati quantificati in euro 46.793,35, l'asse ereditario di ammontava alla sua morte ad euro (577.000,00 - Persona_1
46.793,35 =) 530.206,65 con la conseguenza che la quota disponibile ai sensi dell'art. 542, co. 2, c.c. era di euro 132.551,66 mentre la quota di riserva spettante a ciascuno dei quattro figli era pari ad 66.275,83.
Risulta, invece, che per effetto della successione testamentaria materna: ha ricevuto una quota dell'eredità materna del valore P_ determinato dalla somma di € 122.000,00, per il 50% dei diritti di proprietà sull'appartamento al piano terra, e di € 24.250,00, per la quota di 1/3 della quota del 50% della proprietà del seminterrato che è caduta in successione, e, quindi, del valore complessivo di € 146.250,00;
ha ricevuto una quota dell'eredità materna del valore di € CP_3
178.000,00 per il 50% dei diritti di proprietà sull'appartamento al piano terra,
e di € 24.250,00 per la quota di 1/3 della quota del 50% della proprietà del
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seminterrato che è caduta in successione, e, quindi, del valore complessivo di
€ 202.250,00;
ha ricevuto una quota dell'eredità materna del valore di € CP_2
204.250,00, per il 50% dei diritti di proprietà sull'appartamento al piano terra,
e di € 24.250,00, per la quota di 1/3 della quota del 50% della proprietà del seminterrato che è caduta in successione, e, quindi, del valore complessivo di
€ 228.500,00.
In sostanza, rispetto al valore complessivo di € 577.000,00 dell'asse ereditario, ha ricevuto il 25,347%, il 35,052% e P_ CP_3
il 39,601%. CP_2
Per reintegrare la quota di riserva di ET (euro 66.275,83), totalmente pretermesso, occorre ridurre le disposizioni testamentarie in favore dei tre fratelli sulla base delle medesime percentuali.
Pertanto, le disposizioni in favore di devono ridursi per un P_
valore pari ad euro (25,347% di 66.275,83 =) 16.798,68, quelle in favore di di euro (35,052% di 66.275,83 =) 23.231,00 e quelle in favore di CP_3
di euro (39,601% di 66.275,83 =) 26.246,15. CP_2
Siccome i tre fratelli hanno ricevuto ciascuno un appartamento
( anche il lastrico ma il relativo valore è inglobato in quello CP_2 dell'appartamento al secondo piano come sopra indicato) nonché una quota di
1/3 ciascuno della quota di proprietà del 50% che la mamma vantava sul seminterrato, occorre stabilire all'interno di ogni disposizione in favore di ciascun figlio la proporzione di valore tra la quota dell'appartamento e la quota del seminterrato al fine di procedere alla riduzione sui singoli cespiti sulla base di quanto riportato nella tabella che segue.
Totale valore valore
%
% ricevuto appartamento seminterrato
Giuseppina 146.250,00 122.000,00 83,419 24.250,00 16,581
202.250,00 178.000,00 88,010 24.250,00 11,990 CP_3
228.500,00 204.250,00 89,387 24.250,00 10,613 CP_2
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Applicando queste percentuali si arriva a ripartire il valore complessivo della lesione della quota di riserva di ET in carico a ciascun erede testamentario tra la quota (del 50%) di proprietà dell'appartamento e quella di 1/3 (del 50%) di proprietà del seminterrato.
Valore della Sulla quota del 50% Sulla quota di 1/3 del dell'appartamento (€) seminterrato (€) lesione in carico (€) 16.798,68 14.013,26 2.785,42 P_
23.231,00 20.445,58 2.785,42 CP_3
26.246,15 23.460,73 2.785,42 CP_2
Ciò determina che quanto agli appartamenti il valore della quota sugli stessi vantata in base al testamento materno dagli eredi istituiti si riduce come di seguito
Valore Valore
Valore residuo della riconosciuto
%
% quota 50% disposizione a ET testamentaria piano
122.000,00 14.013,26 11,486 107.986,74 88,514 P_ terreno primo Luciano 178.000,00 20.445,58 11,486 157.554,42 88,514 piano secondo
CO piano e 204.250,00 23.460,73 11,486 180.789,27 88,514 lastrico
Esprimendo queste percentuali in frazioni si ottiene che sulla quota del
50% del diritto di proprietà di ciascuno appartamento devono essere riconosciuti a ET i diritti pari a 17/148 a fronte della quota di 131/148 che resta attribuito al beneficiario della disposizione.
Le medesime percentuali e le medesime frazioni (17/148 a ET e
131/148 all'erede istituito) si applicano per ciascuna delle quote di 1/3 del
50% dei diritti di piena proprietà del seminterrato lasciate nel testamento materno a e . P_ CP_3 CP_2
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In conclusione, la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento materno deve essere accolta per quanto di ragione riducendo le predette disposizioni nella misura che segue:
- la quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare sita al piano terra (foglio 6, part. 1, sub 119, cat. A/7) del corpo di fabbrica prima descritto, disposta in testamento in favore di deve Controparte_1
attribuirsi per 131/148 alla medesima e per 17/148 a ET Per_2
- la quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare, sita al primo piano (foglio 6, part. 1 sub 35 cat. A/7) del medesimo corpo di fabbrica, disposta in testamento in favore di deve attribuirsi CP_3
per 131/148 al medesimo e per 17/148 a ET CP_3 Per_2
- la quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare, sita al secondo piano, comprensiva del lastrico solare (foglio 6, part. 1 sub 35 cat. A/7), del medesimo corpo di fabbrica, disposta in testamento in favore di deve attribuirsi per 131/148 al medesimo Controparte_2 Controparte_2
e per 17/148 a;
Parte_1
- la quota di 1/3 del 50% dei diritti di piena proprietà sul locale seminterrato (foglio 6, part. 1, sub 42, cat. C/2) riconosciuta in testamento a ciascuno dei tre figli, e , deve essere ripartita P_ CP_3 CP_2
tra ciascuno di essi e nella misura di 131/148 a ciascun erede Parte_1
istituito ed a nella misura di 17/148. Parte_1
Quanto, in particolare, alla quota del 50% dei diritti di proprietà del seminterrato caduta in successione, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione proposta dall'attore, questi si appartengono ora per
131/444 ciascuno a e e per una quota di P_ CP_3 CP_2
51/444 a ET.
In sostanza, per effetto del riconoscimento della qualità dell'attore di erede necessario della madre si sono formate comunioni ereditarie sulle quote del 50% del diritto di proprietà dei singoli beni che vedono la partecipazione per il piano seminterrato la partecipazione di tutti e quattro i fratelli e per i
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piani superiori la partecipazione di alla comunione per il piano Parte_1
terra con per il secondo piano di e per secondo piano P_ CP_3
(compreso il lastrico) con . CP_2
Accolta in questi termini la domanda di riduzione proposta da Pt_1
nei confronti dei tre fratelli con riguardo alle disposizioni del
[...]
testamento materno in favore di questi ultimo si deve passare ad esaminare la domanda di divisione avanzato con riguardo alle due successioni, quella materna e quella paterna, che, comunque, ricadono sui medesimi beni immobili.
Ora, mentre l'attore è stato riconosciuto erede necessario della madre, per quanto appena esposto, altrettanto non può dirsi per la successione paterna non avendo tempestivamente proposto domanda di riduzione delle disposizioni testamentare del padre.
Pertanto, deve essere dichiarata aperta la successione di Persona_2
deceduto in data 27 aprile 2012 in NA, la quale è regolata dalla scheda testamentaria, pubblicata per Notar il 02 dicembre 2013, datata Parte_3
20 Gennaio 2011 (Rep. 26665- Racc. 10625) di cui è stata accertata l'autenticità con la sentenza n. 8744/2020, scheda che ripete le medesime disposizioni del testamento materno con ad oggetto la restante quota del 50% dei diritti di proprietà vantati sugli stessi beni immobili dal padre.
Su questa quota del 50% derivante dalla successione paterna, l'attore non vanta alcun diritto. Pertanto, allo scioglimento del complesso immobiliare partecipa esclusivamente in qualità di erede necessario della Parte_1
madre.
Osserva, tuttavia, il Collegio che allo stato non può procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria con riguardo a quella formatasi a seguito dell'apertura della successione paterna perché la disposizione in favore di è sottoposta, ai sensi dell'art. 633 c.c., a condizione CP_3 sospensiva. Si legge, infatti, che “INVECE A MIO FIGLIO CP_3
L'INTERO PRIMO PIANO. SOLO AL PATTO CHE PAGHI A SUA
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SORELLA E SUO FRATELLO IM PARTI P_ CP_2
UGUALI TUTTE LE SPESE CHE HANNO SOSTENUTO PER ESTINGUERE
IL PIGNORAMENTO E CON OGNI ALTRO DEBITO DELLA MIA
PROPITA”.
Questa condizione non si è avverata come emerge dalla comparsa di costituzione e risposta dei tre convenuti né risulta essersi avverata in corso di giudizio avendo al riguardo e mantenuto ferme le loro P_ CP_2
posizioni riguardo a queste spese né, ancora, qualcuno degli interessi ha chiesto all'autorità giudiziaria fissarsi un termine ai sensi dell'art. 645 c.c., termine poi decorso senza che abbia provveduto a quanto previsto CP_3
dalla condizione potestativa.
Allo stato, quindi, l'incertezza su coloro che risultano eredi del padre e sulle relative quote determina l'impossibilità di addivenire allo scioglimento della comunione sui beni derivanti dalla successione di Persona_2
L'impossibilità giuridica di addivenire allo scioglimento di questa comunione, così come di quella derivata dalla successione materna e dell'accoglimento della relativa domanda di riduzione, deriva anche dalla incommerciabilità dei beni.
In particolare, per il piano seminterrato, il primo piano ed il secondo piano non vi è il cd. allineamento catastale oggettivo come rilevato dal CTU
Ing. il quale a pag. 43 scrive: “Dal confronto fra lo stato di fatto e le Per_8
planimetrie catastali, sono risultate le seguenti difformità: - Piano seminterrato: vi sono aperture sul lato nord-est e sud-est, non rappresentate sui grafici;
- Piano primo: vi è una porta di ingresso del piccolo vano cucina sul lato lungo invece che sul lato corto;
- Piano secondo: il bagno è stato leggermente ingrandito rendendolo di forma rettangolare in luogo della conformazione planimetria a L, altresì con lo spostamento della relativa porta di ingresso di fronte ai vani letto. Pertanto, solo per il piano terra si può attualmente attestare la conformità dello stato di fatto alla relativa planimetria catastale”.
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Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del
1985, art. 29 comma 1-bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici
e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass.
n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali”, la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché
'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali
(sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere
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riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo.”
(cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende che, in assenza di conformità catastale oggettiva, le domande di scioglimento delle due comunioni ereditarie sulle unità immobiliari comprese nel fabbricato di Via La Vigna, n. 68 non possono essere accolte per il seminterrato, il primo ed il secondo piano e neppure per il solo piano terra, che risulterebbe, invece, oggettivamente allineato sotto il Pers profilo catastale per non avere né l'attore né l'altra comunista P_
avanzato esplicita richiesta di procedersi ad uno scioglimento parziale
[...]
della comunione (senza, quindi, dividere anche il seminterrato che continuerebbe ad essere in comunione ereditaria tra i due e con gli altri due fratelli) in deroga al principio dell'universalità della divisione della comunione ereditaria implicitamente sancito dall'art. 727 c.c..
Invero, il processo relativo alla divisione ereditaria, avendo lo scopo di addivenire al completo e definitivo scioglimento della comunione mediante la trasformazione dei diritti dei singoli partecipanti su quote ideali in diritti di proprietà individuale su beni particolari, ha carattere universale ed unitario, nel senso che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipi alla comunione e comprendere - salvo l'ipotesi di omissione per errore (art. 762 cod. civ.), o per accordo - tutto il compendio ereditario (Cass. 6931/2016; Cass. 573/2011;
Cass. 967/1964; Cass. 1770/1962 e Cass. 2378/56).
Questo profilo assorbe, poi, quello ulteriore dell'attuale incommerciabilità dei beni sotto il profilo urbanistico per non essere state integrate e, quindi, esitate le pratiche di condono così come rilevato dal CTU.
Il rigetto allo stato della domanda di divisione con la vendita o attribuzione dei cespiti impedisce la resa dei conti ai sensi dell'art. 723 c.c. riguardante anche le spese che e assumono di avere P_ CP_2 sostenuto dopo l'apertura delle due successioni.
Quanto alle spese di lite, l'accoglimento per quanto di ragione della domanda di riduzione ed il rigetto, invece, della querela di falso proposta in
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corso di causa dall'attore e, comunque, l'esito del giudizio sulla divisione delle due masse che è impedita dalle condizioni in cui si trovano gli immobili inducono il Collegio a compensare interamente tra tutte le parti costituite le spese di lite dell'intero giudizio ponendo definitivamente a carico di tutte le parti, in solido tra loro, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e giudizio
[...] P_ CP_3 Controparte_2
svoltosi con la chiamata in causa di e della Controparte_4 [...]
così provvede: Controparte_9
1) dichiara aperta la successione di regolata dal Persona_1
testamento olografo redatto il 02.02.2009 (rep. n. 233683 – racc. n. 37202) e pubblicato l'11.05.2011 da notar;
Persona_3
2) accoglie per quanto di ragione le domande di di Parte_1
riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di e P_ CP_3
contenute nel testamento olografo di datato Controparte_2 Persona_1
02.02.2009 (rep. n. 233683 – racc. n. 37202) e pubblicato l'11.05.2011 da notar e, per l'effetto, Persona_3
- riduce la disposizione testamentaria in favore di Controparte_1 della quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare sita al piano terra (foglio 6, part. 1, sub 119, cat. A/7) del corpo di fabbrica distinto dal numero di interno 7 facente parte del complesso immobiliare alla località
“Lo Pozzo” in NA alla via La Vigna n. 68 attribuendo i diritti pari a
17/148 di tale quota a mentre i rimanenti 131/148 di tale quota Parte_1
restano in proprietà alla medesima Controparte_1
- riduce la disposizione testamentaria in favore di della CP_3 quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare sita al primo piano (foglio 6, part. 1 sub 35 cat. A/7) del medesimo corpo di
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fabbrica, attribuendo i diritti pari a 17/148 di tale quota a mentre Parte_1
i rimanenti 131/148 restano in proprietà a CP_3
- riduce la disposizione testamentaria in favore di Controparte_2 della quota del 50% dei diritti di piena proprietà dell'unita immobiliare, sita al secondo piano, comprensiva del lastrico solare (foglio 6, part. 1 sub 35 cat.
A/7), del medesimo corpo di fabbrica, attribuendo i diritti pari a 17/148 di tale quota a mentre i rimanenti 131/148 restano in proprietà di Parte_1
; Controparte_2
- riduce le disposizioni testamentarie in favore di P_ CP_3
e contenute sempre nel testamento della aventi ad Controparte_2 R_
oggetto la quota di 1/3 ciascuno del 50% dei diritti di piena proprietà sul locale seminterrato (foglio 6, part. 1, sub 42, cat. C/2) attribuendo a Parte_1
i diritti pari a 17/148 di ciascuna quota di 1/3 mentre i rimanenti 131/148
[...]
di ciascuna quota di 1/3 restano in proprietà, rispettivamente, di P_
e con la conseguenza che la quota del 50% dei CP_3 Controparte_2
diritti di proprietà del seminterrato caduta in successione, per effetto dell'accoglimento della domanda di riduzione proposta dall'attore, si appartengono ora per una quota di 131/444 ciascuno a e P_ CP_3
e per la rimanente quota di 51/444 a;
Controparte_2 Parte_1
3) dichiara aperta la successione di deceduto in data 27 Persona_2
aprile 2012 in NA, la quale è regolata dalla scheda testamentaria, pubblicata per Notar il 02 dicembre 2013, datata 20 Gennaio Parte_3
2011 (Rep. 26665- Racc. 10625);
4) dichiara inammissibili le domande dell'attore di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo che regola la successione di datato 20 gennaio 2011 e pubblicato per Notar Persona_2
il 02 dicembre 2013, (Rep. 26665- Racc. 10625) nonché le Parte_3 domande dell'attore volte ad ottenere il ristoro per il mancato godimento dei beni;
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5) dichiara inammissibili le domande dei convenuti e P_
dirette alla condanna di ET e di al Controparte_2 CP_3
pagamento pro quota in proprio favore di quanto da questi ultimi versato a terzi per saldare i debiti dei due de cuius;
6) rigetta le domande di divisione proposte dall'attore;
7) compensa interamente tra tutte le parti costituite le spese di lite ponendo definitivamente le spese di CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. ET Lupi)
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