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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13986/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LO MUZIO Parte_1
PARIDE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento 2002- Parte_2
2010, per l'annullamento dell'iscrizione nella gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, per il riconoscimento del diritto alla re- iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR periodo
2002-2010.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura sin dal 2002 per circa n. 50 giornate annue alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR e che l' l'aveva CP_1 iscritta d'ufficio presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati dopo aver ravvisato un'impresa familiare a seguito di indagine ispettiva del 2010, avverso la quale il titolare dell'azienda agricola aveva promosso ricorso che era stato accolto con statuizione passata in giudicato in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell' deducendo di aver ottenuto CP_1 statuizione favorevole di riconoscimento del diritto all'indennità temporanea per disoccupazione agricola relativa all'anno 2018 ed a seguito di tale sentenza di essere stata cancellata nel 2021 dall' CP_1 dall'impresa familiare di CE FR e di essere stata reinserita, sempre nel 2021, nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli a tempo determinato previo riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo nel periodo 2002-2010; dolendosi dell'illegittimità dei 9 provvedimenti di disconoscimento delle medesime giornate agricole per lo stesso periodo 2002-2010 pervenuti in data 19.04.2023 ed affermando il diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza, agiva in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole 2002-2010 impugnati, per l'annullamento dell'iscrizione nella gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, per il riconoscimento del diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola
CE FR nel periodo 2002-2010, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità delle domande azionate pendendo giudizio in
Pag. 2 di 10 Cassazione tra le stesse parti per l'annullamento dell'iscrizione della ricorrente presso la gestione Coltivatori Diretti, per il riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-
2009, e che nei giudizi di merito la parte ricorrente era stata soccombente per maturata decadenza;
deducendo che per mero errore erano stati inviati i provvedimenti di disconoscimento impugnati, che, nelle more, erano stati annullati in autotutela, domandava la declaratoria di cessata materia del contendere ed in ogni caso l'inammissibilità della domande azionate ed il rigetto nel merito per omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi delle pretese avanzate, attesa l'insussistenza del rapporto lavorativo come bracciante agricolo rivendicato dalla parte ricorrente, trattandosi di rapporto tra familiari secondo quanto accertato in sede ispettiva, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dall' circa l'annullamento di tutti i provvedimenti di CP_1 disconoscimento delle giornate agricole periodo 2002-2010 impugnati, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole 2002-2010 impugnati.
Pag. 3 di 10 Occorre affermare, inoltre, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte ricorrente di annullamento dell'iscrizione presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, di riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e quella di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-2009.
A ben vedere, infatti, l' ha rappresentato ed ampiamente CP_1 documentato che le medesime domande sono state avanzate in sede giudiziale dalla parte ricorrente e che ancora pende giudizio tra le stesse parti1.
Le restanti domande avanzate in questo giudizio, quella di riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il 2010 e quella di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel 2010 sono infondate e non meritano accoglimento.
In concreto, dalla documentazione acquisita al processo è emerso un dato significativo per la decisione della presente controversia2.
La parte ricorrente, infatti, è risultata affine (nuora) del datore di lavoro CE FR.
Ebbene, trattandosi di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura tra affini, per consolidata giurisprudenza di legittimità, per vincere la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa in agricoltura in ambito familiare, la prova da fornire della natura subordinata 1 Cfr. in all.ti parte resistente.
Pag. 4 di 10 dell'intercorso rapporto lavorativo e dell'onerosità della prestazione è particolarmente rigorosa3.
Nel caso in esame manca sia l'allegazione che l'offerta della prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione nonché la stessa offerta della prova rigorosa dell'onerosità della prestazione resa dalla parte ricorrente al servizio del proprio suocero.
Giova, infatti, puntualizzare che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro4. 3 Tra le tante cfr. Cass. 20/04/2011, n. 9043 così massimata: “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari.”.
Pag. 5 di 10 Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha indicato solo genericamente di essere stata assoggettata al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e, soprattutto, non ha offerto di fornire la prova rigorosa dell'onerosità della prestazione ovvero di aver effettivamente ricevuto a titolo retributivo emolumenti dal proprio affine.
In concreto, relativamente al profilo dell'onerosità della prestazione e dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro di cui si discute, la parte ricorrente in questo giudizio ha rappresentato esclusivamente la vincolatività di un giudicato intervenuto tra diverse parti con cui sarebbe stata accertata l'insussistenza di un'impresa familiare e riconosciuto il vincolo di subordinazione.
Ebbene, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza intervenuta tra le stesse parti nel giudizio N.R.G.
970/2021 prodotta dall' la sentenza del Tribunale di Bari n. CP_1
2036/2020 resa all'esito di un giudizio in cui la parte ricorrente non ha preso parte non può spiegare efficacia alcuna di giudicato5.
Non solo: la parte ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare, quanto all'onerosità della prestazione lavorativa resa tra affini, di aver ricevuto la retribuzione spettante per l'attività lavorativa eseguita in regime di subordinazione per il proprio suocero.
Ebbene, tanto conforta ampiamente l'insussistenza del profilo imprescindibile dell'onerosità della prestazione lavorativa.
Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande azionate.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato
Pag. 6 di 10 orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione6, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse7.
Non solo: per la fattispecie dedotta in giudizio secondo consolidata giurisprudenza di legittimità vige una presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.
Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “… (omissis)… Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua 6 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”.
Pag. 7 di 10 fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari. … (omissis)…”8.
Ebbene, nel caso in esame non è stata allegata né offerta la prova rigorosa della natura subordinata e dell'onerosità della prestazione lavorativa dedotta in ricorso.
Tanto conforta il rigetto della restante parte del promosso ricorso.
In concreto va dichiarata l'infondatezza delle residue domande avanzate dalla parte ricorrente per mancata offerta della prova sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto lavorativo
Pag. 8 di 10 subordinato a titolo oneroso in agricoltura per come dedotto nell'atto introduttivo.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e considerato che l'introduzione dello stesso si è resa necessaria per contestare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole erroneamente adottati dall' deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti della domanda di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole periodo 2002-2010 impugnati dalla parte ricorrente;
- dichiara inammissibili le domande avanzate dalla parte ricorrente di annullamento dell'iscrizione presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, di riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-2009;
- rigetta per infondatezza tutte le restanti domande promosse dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 9 di 10 Bari,14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte resistente. 4 Cfr. anche Cass. 08.02.2010, n. 2728 così massimata: “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.”. 5 Cfr. in all.ti parte resistente. 7 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”. 8 In tal senso sempre Cass. 20/04/2011, n. 9043.
Sezione Lavoro
N.R.G. 13986/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 14/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LO MUZIO Parte_1
PARIDE
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento 2002- Parte_2
2010, per l'annullamento dell'iscrizione nella gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, per il riconoscimento del diritto alla re- iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR periodo
2002-2010.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 14.04.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura sin dal 2002 per circa n. 50 giornate annue alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR e che l' l'aveva CP_1 iscritta d'ufficio presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati dopo aver ravvisato un'impresa familiare a seguito di indagine ispettiva del 2010, avverso la quale il titolare dell'azienda agricola aveva promosso ricorso che era stato accolto con statuizione passata in giudicato in cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell' deducendo di aver ottenuto CP_1 statuizione favorevole di riconoscimento del diritto all'indennità temporanea per disoccupazione agricola relativa all'anno 2018 ed a seguito di tale sentenza di essere stata cancellata nel 2021 dall' CP_1 dall'impresa familiare di CE FR e di essere stata reinserita, sempre nel 2021, nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli a tempo determinato previo riconoscimento delle giornate di lavoro agricolo nel periodo 2002-2010; dolendosi dell'illegittimità dei 9 provvedimenti di disconoscimento delle medesime giornate agricole per lo stesso periodo 2002-2010 pervenuti in data 19.04.2023 ed affermando il diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza, agiva in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole 2002-2010 impugnati, per l'annullamento dell'iscrizione nella gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, per il riconoscimento del diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola
CE FR nel periodo 2002-2010, con condanna dell'istituto resistente al pagamento delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Costituitasi la parte resistente in via preliminare eccepiva CP_1
l'inammissibilità delle domande azionate pendendo giudizio in
Pag. 2 di 10 Cassazione tra le stesse parti per l'annullamento dell'iscrizione della ricorrente presso la gestione Coltivatori Diretti, per il riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e per l'accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-
2009, e che nei giudizi di merito la parte ricorrente era stata soccombente per maturata decadenza;
deducendo che per mero errore erano stati inviati i provvedimenti di disconoscimento impugnati, che, nelle more, erano stati annullati in autotutela, domandava la declaratoria di cessata materia del contendere ed in ogni caso l'inammissibilità della domande azionate ed il rigetto nel merito per omessa allegazione e prova dei fatti costitutivi delle pretese avanzate, attesa l'insussistenza del rapporto lavorativo come bracciante agricolo rivendicato dalla parte ricorrente, trattandosi di rapporto tra familiari secondo quanto accertato in sede ispettiva, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
All'esito della discussione, maturato il convincimento dopo essersi ritirato in camera di consiglio, il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato dall' circa l'annullamento di tutti i provvedimenti di CP_1 disconoscimento delle giornate agricole periodo 2002-2010 impugnati, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti nei limiti della domanda di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole 2002-2010 impugnati.
Pag. 3 di 10 Occorre affermare, inoltre, l'inammissibilità delle domande avanzate dalla parte ricorrente di annullamento dell'iscrizione presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, di riconoscimento del suo diritto alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e quella di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-2009.
A ben vedere, infatti, l' ha rappresentato ed ampiamente CP_1 documentato che le medesime domande sono state avanzate in sede giudiziale dalla parte ricorrente e che ancora pende giudizio tra le stesse parti1.
Le restanti domande avanzate in questo giudizio, quella di riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla reiscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli per il 2010 e quella di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel 2010 sono infondate e non meritano accoglimento.
In concreto, dalla documentazione acquisita al processo è emerso un dato significativo per la decisione della presente controversia2.
La parte ricorrente, infatti, è risultata affine (nuora) del datore di lavoro CE FR.
Ebbene, trattandosi di rapporto lavorativo subordinato in agricoltura tra affini, per consolidata giurisprudenza di legittimità, per vincere la presunzione di gratuità della prestazione lavorativa resa in agricoltura in ambito familiare, la prova da fornire della natura subordinata 1 Cfr. in all.ti parte resistente.
Pag. 4 di 10 dell'intercorso rapporto lavorativo e dell'onerosità della prestazione è particolarmente rigorosa3.
Nel caso in esame manca sia l'allegazione che l'offerta della prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione nonché la stessa offerta della prova rigorosa dell'onerosità della prestazione resa dalla parte ricorrente al servizio del proprio suocero.
Giova, infatti, puntualizzare che, in ragione dei principi che regolano la distribuzione dei carichi probatori tra le parti processuali nella speciale controversia, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce per l'accertamento della natura subordinata del rapporto lavorativo la prova positiva di tutti gli elementi qualificanti il vincolo della subordinazione, come la soggezione al potere direttivo, disciplinare ed organizzativo del datore di lavoro4. 3 Tra le tante cfr. Cass. 20/04/2011, n. 9043 così massimata: “In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare — le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa — la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari.”.
Pag. 5 di 10 Ebbene, nell'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente ha indicato solo genericamente di essere stata assoggettata al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro e, soprattutto, non ha offerto di fornire la prova rigorosa dell'onerosità della prestazione ovvero di aver effettivamente ricevuto a titolo retributivo emolumenti dal proprio affine.
In concreto, relativamente al profilo dell'onerosità della prestazione e dell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro di cui si discute, la parte ricorrente in questo giudizio ha rappresentato esclusivamente la vincolatività di un giudicato intervenuto tra diverse parti con cui sarebbe stata accertata l'insussistenza di un'impresa familiare e riconosciuto il vincolo di subordinazione.
Ebbene, come correttamente statuito dalla Corte d'Appello di Bari con la sentenza intervenuta tra le stesse parti nel giudizio N.R.G.
970/2021 prodotta dall' la sentenza del Tribunale di Bari n. CP_1
2036/2020 resa all'esito di un giudizio in cui la parte ricorrente non ha preso parte non può spiegare efficacia alcuna di giudicato5.
Non solo: la parte ricorrente non ha allegato né ha offerto di provare, quanto all'onerosità della prestazione lavorativa resa tra affini, di aver ricevuto la retribuzione spettante per l'attività lavorativa eseguita in regime di subordinazione per il proprio suocero.
Ebbene, tanto conforta ampiamente l'insussistenza del profilo imprescindibile dell'onerosità della prestazione lavorativa.
Tanto già sarebbe sufficiente per il rigetto delle domande azionate.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato
Pag. 6 di 10 orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione6, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse7.
Non solo: per la fattispecie dedotta in giudizio secondo consolidata giurisprudenza di legittimità vige una presunzione di gratuità delle prestazioni rese in ambito familiare.
Ed infatti, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità: “… (omissis)… Per superare la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare (che trova la sua 6 Da ultimo cfr. anche Cass. 11.02.2016, n. 2739 così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini CP_ dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del
1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. (Rigetta, App. Napoli,
04/01/2010).”.
Pag. 7 di 10 fonte nella circostanza che tali prestazioni vengono normalmente rese
"affectionis vel benevolentiue causae") è necessario che la parte che faccia valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti offra una prova rigorosa degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità. In particolare, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini (nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà) la mera prestazione di attività lavorativa non
è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retribuiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari. … (omissis)…”8.
Ebbene, nel caso in esame non è stata allegata né offerta la prova rigorosa della natura subordinata e dell'onerosità della prestazione lavorativa dedotta in ricorso.
Tanto conforta il rigetto della restante parte del promosso ricorso.
In concreto va dichiarata l'infondatezza delle residue domande avanzate dalla parte ricorrente per mancata offerta della prova sulla stessa gravante della sussistenza di un valido rapporto lavorativo
Pag. 8 di 10 subordinato a titolo oneroso in agricoltura per come dedotto nell'atto introduttivo.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e considerato che l'introduzione dello stesso si è resa necessaria per contestare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole erroneamente adottati dall' deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per CP_1
l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accerta e dichiara la cessata materia del contendere nei limiti della domanda di annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole periodo 2002-2010 impugnati dalla parte ricorrente;
- dichiara inammissibili le domande avanzate dalla parte ricorrente di annullamento dell'iscrizione presso la gestione agricola lavoratori autonomi e associati con cancellazione dalla stessa, di riconoscimento del suo diritto alla re-iscrizione nell'elenco nominativo dei braccianti agricoli e di accertamento del rapporto lavorativo subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola CE FR nel periodo 2002-2009;
- rigetta per infondatezza tutte le restanti domande promosse dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Pag. 9 di 10 Bari,14/04/2025
Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte resistente. 4 Cfr. anche Cass. 08.02.2010, n. 2728 così massimata: “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.”. 5 Cfr. in all.ti parte resistente. 7 Per tutte cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877 così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”. 8 In tal senso sempre Cass. 20/04/2011, n. 9043.