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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/10/2025, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
PE RI Presidente
RI TA Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 748/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi giusta procura alle liti in atti dall' avv. Ornella Travia, presso il cui studio, sito a Palermo in via Costantino Nigra n. 54, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione (e divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 5.5.2025, e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 29.9.1997 Controparte_1
a Palermo - trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 245, parte II, serie A, dell'anno 1997 - dal quale sono nati i figli , il 28.10.1998, e Persona_1
, il 16.4.2002, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno chiesto Persona_2 al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti;
hanno, altresì, stabilito che la casa coniugale (ivi compresi mobili, arredi e pertinenze), di esclusiva proprietà della ricorrente, sita ad
Altavilla Milicia, Strada Grotta Mazzamuto, resterà nella disponibilità di
[...]
, che vi abiterà unitamente ai figli (maggiorenni ed economicamente Parte_1 autosufficienti).
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle previsioni relative al godimento della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quanto alla contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione, in via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità della stessa, alla luce del disposto dell'art. 473 bis.49 cpc, secondo cui
“Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge,
e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale” (co. 1; cfr.
Cass., S.U., n. 28727/2023 in materia di ricorsi congiunti).
Ciò chiarito, deve darsi conto che la domanda in questione non è procedibile prima del decorso del termine indicato dall'art 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e successive modifiche.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché le parti, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 473 bis.51, co. 2, ultimo c.v., cpc, possano nuovamente depositare la dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire all'udienza, secondo quanto prevede l'art. 2 l. n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nulla sulle spese, la cui regolamentazione va riservata alla definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 CP_1
alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 5.5.2025, confermate nelle
[...] note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
RI TA PE RI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.