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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7126/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000 ed in conseguenza dell'infortunio occorso in data 15 luglio 2021 in occasione dello svolgimento del proprio rapporto di lavoro, alla ulteriore indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta nel periodo dall'11 gennaio al 25 marzo 2022
(essendo stata riconosciuta solo per un periodo precedente) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del relativo importo CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
1
Sentenza R.G. n° 7126/22 chiedendone il rigetto.
E' stata quindi disposta ed espletata consulenza tecnica, in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una inabilità temporanea assoluta (sebbene in misura inferiore a quella qui richiesta).
Deve quindi rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio predetto, riportò un trauma tale da comportarle assoluta inabilità non solo nel periodo già riconosciuto dall' ma anche dall'11 gennaio al 14 CP_1
febbraio 2022 (quindi non anche per l'ulteriore periodo pure richiesto in questa sede, cioè fino al 25 marzo 2022).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi
2
Sentenza R.G. n° 7126/22 citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Deve quindi dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla indennità per inabilità temporanea assoluta per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio al 14 febbraio 2022 (cioè fino a quando risulta essere durata l'inabilità assoluta, non essendo prevista indennità per l'inabilità parziale: cfr. CASS. LAV. 31
MARZO 2021 N° 8956): né risulta che parte ricorrente sia eventualmente titolare – in conseguenza del medesimo infortunio – di alcuna rendita per inabilità permanente parziale, ciò che escluderebbe il diritto alla indennità giornaliera de qua, non potendo tali prestazioni cumularsi, salva eventuale revisione della rendita e salva la tutela ex art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell' (cfr. CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2017 N° CP_2
27809) e ferma restando ovviamente la eventuale compensazione tra gli
ISTITUTI (cfr. CIRCOLARE N. 69/2015 e CIRCOLARE N. 47/2015 entrambe CP_2 CP_1
del 2 aprile 2015).
L' deve quindi essere condannato al pagamento del relativo importo, CP_1
nella misura di legge, oltre alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo.
**************
Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza – nei limiti della stessa - e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato,
3
Sentenza R.G. n° 7126/22 all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
In particolare, si segnala che: «In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio» (sic CASS. SEZ. VI-II, 24 SETTEMBRE 2019 N° 23798).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come
4
Sentenza R.G. n° 7126/22 succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità per inabilità temporanea assoluta anche per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio al 14 febbraio 2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, oltre CP_1
alla rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal
31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana
TODARO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 gennaio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
5
Sentenza R.G. n° 7126/22
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Nicola LENOCI e Rossana TODARO - Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra VINCI - Convenuto -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 29 settembre 2022 la parte ricorrente chiese al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del
DPR n° 1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000 ed in conseguenza dell'infortunio occorso in data 15 luglio 2021 in occasione dello svolgimento del proprio rapporto di lavoro, alla ulteriore indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta nel periodo dall'11 gennaio al 25 marzo 2022
(essendo stata riconosciuta solo per un periodo precedente) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del relativo importo CP_1
nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1
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Sentenza R.G. n° 7126/22 chiedendone il rigetto.
E' stata quindi disposta ed espletata consulenza tecnica, in esito alla quale la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è parzialmente fondato.
Quanto all'occasione di lavoro relativamente all'infortunio denunziato, deve osservarsi che nella memoria di costituzione l' non l'ha CP_1
formalmente e specificamente contestata: in ogni caso, basti rilevare che essa non può essere messa in dubbio avendo l'Istituto riconosciuto la sussistenza di una inabilità temporanea assoluta (sebbene in misura inferiore a quella qui richiesta).
Deve quindi rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente, in conseguenza dell'infortunio predetto, riportò un trauma tale da comportarle assoluta inabilità non solo nel periodo già riconosciuto dall' ma anche dall'11 gennaio al 14 CP_1
febbraio 2022 (quindi non anche per l'ulteriore periodo pure richiesto in questa sede, cioè fino al 25 marzo 2022).
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi
2
Sentenza R.G. n° 7126/22 citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
Deve quindi dichiararsi il diritto della parte ricorrente alla indennità per inabilità temporanea assoluta per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio al 14 febbraio 2022 (cioè fino a quando risulta essere durata l'inabilità assoluta, non essendo prevista indennità per l'inabilità parziale: cfr. CASS. LAV. 31
MARZO 2021 N° 8956): né risulta che parte ricorrente sia eventualmente titolare – in conseguenza del medesimo infortunio – di alcuna rendita per inabilità permanente parziale, ciò che escluderebbe il diritto alla indennità giornaliera de qua, non potendo tali prestazioni cumularsi, salva eventuale revisione della rendita e salva la tutela ex art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell' (cfr. CASS. LAV. 22 NOVEMBRE 2017 N° CP_2
27809) e ferma restando ovviamente la eventuale compensazione tra gli
ISTITUTI (cfr. CIRCOLARE N. 69/2015 e CIRCOLARE N. 47/2015 entrambe CP_2 CP_1
del 2 aprile 2015).
L' deve quindi essere condannato al pagamento del relativo importo, CP_1
nella misura di legge, oltre alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n.
412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza – nei limiti della stessa - e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Deve infatti osservarsi che “il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato,
3
Sentenza R.G. n° 7126/22 all'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il Giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio” (CASS. SEZ. UN.,
11 SETTEMBRE 2007, N. 19014).
Si precisa inoltre che nella liquidazione - effettuata ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.) - si è avuto riguardo alla particolare semplicità sia dell'oggetto (anche con apprezzamento ex ante, trattandosi di una mera controversia per prestazioni di previdenza o assistenza sociale priva di aspetti peculiari o atipici), sia della attività istruttoria in concreto svolta (consistente, in buona sostanza, solo nell'espletamento di una consulenza tecnica, senza specifiche problematiche valutative): sull'argomento, si vedano N° 13452 e Parte_2 Parte_3
N° 949 (quanto alla applicazione dell'art. 60 del R.D.L. N. 1578 del
[...]
1933, sia pur nei limiti di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4), nonché attualmente l'art. 4, primo comma, dello stesso D.M. n° 55/14.
In particolare, si segnala che: «In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio» (sic CASS. SEZ. VI-II, 24 SETTEMBRE 2019 N° 23798).
Il costo dell'indagine peritale rimane a carico dell' che deve farne CP_1
anticipazione (art. 125, ultimo comma, r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128
r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come
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Sentenza R.G. n° 7126/22 succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda limitatamente a quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'indennità per inabilità temporanea assoluta anche per l'ulteriore periodo dall'11 gennaio al 14 febbraio 2022, condanna l' al pagamento del relativo importo, oltre CP_1
alla rivalutazione ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal
31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.200,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore degli avv. Nicola LENOCI e Rossana
TODARO, dichiaratisi anticipatari;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 gennaio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7126/22