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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/11/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3609/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PA SE e RI NA MA;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Dario Bolognesi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
Nel merito, accertato e dichiarato che l'attrice ha stipulato con i Controparte_1 contratti aventi ad oggetto la ristrutturazione/rifacimento dei bagni della propria abitazione, prodotti sub. docc. 1 e 2, del valore di € 16.000,00 ed € 18.000,00 iva compresa;
accertato che per tali contratti la concludente ha corrisposto € 4.000,00 + 150,00 di caparra confirmatoria ed € 4.500,00 + € 150,00 per caparra confirmatoria;
- Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta e la mancata esecuzione di ogni opera, nonché del superamento del termine fissato contrattuale, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dei contratti, per grave fatto colpa di Controparte_1
- condannare la Società convenuta alla restituzione del doppio della caparra percepita e delle somme incassate per € 4.500,00 + 4.000,00, con interessi ex D. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. pagina 1 di 9 - Dato atto del preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e pertanto dell'avvenuto soddisfacimento delle condizioni di procedibilità, condannare la Società convenuta al pagamento delle spese di lite e della negoziazione assistita, nella misura che risulterà di giustizia.
- Dato atto che la Società convenuta ha beneficiato dello sconto fiscale, per i contratti di appalto di che trattasi, ex art. 16 bis TUIR, ordinare alla di annullare Controparte_1 le detrazioni fiscali e le deduzioni di cui ha illegittimamente beneficiato, con tutte le conseguenze di legge, tenendo indenne l'esponente da costi e conseguenze pregiudizievoli, anche dal punto di vista fiscale, con condanna al risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
- Dato atto che, l'attrice ha atteso oltre due anni, senza poter iniziare i lavori di ristrutturazione dei bagni, condannare al risarcimento dei danni, di cui Controparte_1 si chiede la determinazione, anche in via equitativa, indicandosi la somma di € 2.000,00 per il pregiudizio connesso al ritardo.
- Respingersi le domande, eccezioni e deduzioni avverse, attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, anche in via di reconventio reconventionis, in relazione alle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione, pagina 3 e seguenti, dichiararsi la nullità/invalidità e/o inefficacia delle clausole n.
1.3 e 1.5 di entrambi i contratti, ove interpretate secondo le indicazioni della convenuta, per contrarietà ai disposti degli artt. 1341,1342 c.c. ed art. 33, Codice del consumo, come dedotto in atti. Respingersi le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni, contenute nella seconda e terza memoria 171 ter c.p.c. di parte avversa.
In via istruttoria, anche a modifica dell'ordinanza del 29/04/2025, ammettersi i mezzi di prova dedotti con le memorie 171 ter nr. 2 e 3, respingendosi tutte le eccezioni e contestazioni avverse, anche in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova, per le ragioni dedotte nelle memorie 171 ter c.p.c.».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti:
- In via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte;
– In subordine, ferma la disponibilità e la formale offerta ad adempiere formulata da ex art. 1217 c.c., nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisato il ritardo Controparte_1 nell'esecuzione delle opere, rigettata ogni avversaria istanza, dichiararsi CP_1 tenuta al pagamento di quanto pattuito per tali ipotesi nella clausola 1.5 dei
[...] contratti n. 204300 e n. 204308 del 18.11.2022.
– In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: – Si producono in copia: 1) Atto di citazione notificato;
2) Contratto d'appalto n. 204300 del 30.11.2022; 3) Contratto d'appalto n. 204308 del 30.11.2022; pagina 2 di 9 4) Conversazione email dell'1.2.2024; 5) Pec Controparte_2 Controparte_1
- Avv. SE del 25.10.2024.
Con riserva di quant'altro dedurre e produrre anche in via istruttoria».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...] deducendone il grave inadempimento ai contratti di appalto n. 204300 e n. CP_1
204308 stipulati in data 18.11.2022, tramite i quali l'attrice aveva commissionato alla convenuta la ristrutturazione di due bagni all'interno della propria abitazione. Gli accordi prevedevano corrispettivi in favore di pari, rispettivamente, ad Controparte_1 euro 16.000,00 e ad euro 18.000,00, dei quali euro 8.500,00 da versare contestualmente alla sottoscrizione dei contratti ed i restanti 25.500,00 euro da erogare in forma di sconto sul totale dovuto, anticipato dall'impresa appaltatrice e da questa recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. a), del d.l. 19.05.2020, n. 34. A mente dell'art.
1.3 delle condizioni generali di contratto era altresì previsto che i lavori sarebbero stati eseguiti entro 180 giorni lavorativi dalla stipula degli accordi, termine che sarebbe dunque scaduto il 31.05.2023.
L'attrice esponeva che, pur avendo puntualmente provveduto al pagamento tramite due versamenti eseguiti in data 30.11.2022, l'uno pari ad euro 4.000,00 e l'altro pari ad euro 4.500,00, oltre a 300,00 euro a titolo di caparra confirmatoria, i lavori di ristrutturazione non avevano mai avuto inizio, in quanto nonostante fosse stata Controparte_1 reiteratamente sollecitata a darvi corso, si era resa inadempiente, essendosi limitata ad addurre motivazioni generiche ed insoddisfacenti per giustificare il ritardo accumulato. domandava, pertanto, che, previo accertamento del grave Parte_1 inadempimento contrattuale della controparte, fosse pronunciata la risoluzione degli accordi intercorsi, con contestuale condanna della convenuta a restituire il doppio della caparra e tutte le somme incassate, nonché a risarcire gli ulteriori danni, determinati in via equitativa in euro 2.000,00. L'attrice domandava, altresì, che fosse annullata la procedura volta al conseguimento da parte di delle detrazioni fiscali Controparte_1 indebitamente godute.
La società convenuta si costituiva con comparsa di risposta depositata il 07.01.2025, contestando integralmente le difese avversarie.
In particolare, essa negava il ritardo nell'esecuzione delle opere lamentato dall'attrice, osservando che le disposizioni contenute nel punto 1.3 dei singoli contratti di appalto prevedevano il completamento dei lavori di ristrutturazione entro 180 giorni lavorativi (esclusi, dunque, sabati, domeniche e festivi) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento del corrispettivo da parte della committente, termine che non era ancora del tutto spirato nel momento in cui aveva formalmente comunicato Parte_1 tramite il proprio difensore la volontà di risolvere gli accordi. pagina 3 di 9 Secondo difatti, il termine predetto, comunque ritenuto non essenziale, Controparte_1 avrebbe dovuto essere computato non già dalla data in cui l'attrice aveva materialmente versato il denaro, bensì dal momento successivo in cui era stata completata presso Agenzia delle Entrate la pratica per l'accesso al beneficio fiscale normativamente previsto, poiché soltanto allora poteva considerarsi verificato l'integrale pagamento, condizione convenzionalmente stabilita quale dies a quo per il decorso dei 180 giorni. A detta di parte convenuta, quindi, tale termine sarebbe spirato in data 27.09.2023 per il contratto d'appalto n. 204300 ed in data 31.10.2023 per il contratto d'appalto n. 204308. affermava di essersi comunque sempre resa disponibile ad eseguire le Controparte_1 opere previste e che, ciononostante, l'attrice aveva sistematicamente rigettato le offerte in tal senso.
Infine, eccepiva il difetto di prova dei danni ex adverso lamentati e concludeva instando, in via principale, per il rigetto delle domande avversarie e, per l'ipotesi subordinata di loro accoglimento, per la limitazione della condanna ai soli importi previsti dalle clausole penali di cui dagli artt.
1.5 dei contratti di appalto.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita esclusivamente sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, attesa la non ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle stesse, ed era infine introitata in decisione all'esito dell'udienza di discussione celebrata in data 22.10.2025.
*** *** ***
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da in Parte_1 relazione ai due contratti di appalto sottoscritti in data 18.11.2022 con Controparte_1
è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve, innanzitutto, darsi atto del fatto che sono da considerare pacifiche le seguenti circostanze:
- in data 18.11.2022, contestualmente alla firma dei due contratti, l'attrice aveva versato euro 300,00 a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo bonifico bancario (si veda il documento n. 30 del fascicolo attoreo);
- il 30.11.2022, sempre a mezzo bonifico, aveva quindi corrisposto acconti di euro 4.000,00 in relazione al contratto n. 204300 ed euro 4.500,00 in relazione al contratto n. 204308 (si veda nuovamente il documento n. 30 del fascicolo attoreo);
- le opere appaltate non avevano mai avuto inizio.
Ciò posto, le parti controvertevano in merito alle tempistiche entro le quali tali opere avrebbero dovuto essere intraprese e portate a termine.
La clausola 1.3, riprodotta con numerazione e contenuto identico in ambedue le schede contrattuali, recita testualmente: “Il termine per l'esecuzione dell'opera da parte di
[...]
è stabilito in 180 (centottanta) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e CP_1 festività nazionali) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento da parte del pagina 4 di 9 Committente del corrispettivo pattuito per la stessa” (documenti nn. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).
Secondo il dies a quo per il computo di tale termine coincide con il Parte_1 giorno in cui l'attrice stessa aveva effettuato i due bonifici da euro 4.000,00 e da euro 4.500,00 in favore di ovvero il 30.11.2022. Al contrario, secondo la Controparte_1 società convenuta il termine avrebbe iniziato a decorrere a partire dal perfezionamento dell'istruttoria della pratica avviata presso Agenzia delle Entrate al fine di conseguire le detrazioni fiscali di legge, ovvero dal 28.12.2022 per quanto riguarda il contratto d'appalto n. 204300 e dal 22.01.2023 per quanto riguarda il contratto d'appalto n. 204308. In tal modo, il termine di 180 giorni lavorativi sarebbe spirato in data 27.09.2023 nel primo caso ed in data 31.10.2023 nel secondo, con la conseguenza che, nel momento in cui tramite il proprio legale, aveva comunicato la Parte_1 volontà di risolvere gli accordi (13.09.2023), era ancora nei termini per Controparte_1 poter eseguire la propria prestazione e, pertanto, nessun inadempimento poteva esserle imputato.
La tesi propugnata da parte convenuta non è tuttavia condivisibile e perviene a conclusioni non coerenti con le premesse da cui muove.
infatti, insiste nel sottolineare che i 180 giorni lavorativi a disposizione Controparte_1 per completare i lavori devono considerarsi decorrenti «dall'integrale pagamento da parte del Committente», evidenziando che «[…] il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dell'opera fosse di euro 16.000,00 con riferimento al contratto n. 204300 e di euro 18.000,00 con riferimento al contratto n. 204308 e che, il versamento dei rispettivi acconti da parte dell'attrice (circostanza peraltro mai negata da questo patrocinio), non poteva valere quale integrale pagamento del medesimo […]» e che «[…] l'obbligazione della sig.ra si sarebbe quindi estinta solo a seguito della riscossione del Parte_1 credito […]» (si veda la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., pagine 1 e 2). Se ciò è vero, è illogico affermare che il termine di 180 giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori decorrerebbe dal perfezionamento dell'iter procedurale per l'approvazione della pratica da parte dell'Agenzia delle Entrate, atteso che tale perfezionamento non avrebbe determinato l'incasso dell'intero corrispettivo da parte dell'appaltatrice.
La clausola deve essere intesa nel senso che il termine per l'esecuzione decorreva dai pagamenti contrattualmente a carico della committente ovvero dell'acconto e della caparra, tenendo conto della pattuizione dello sconto in fattura e della conseguente insussistenza di crediti ulteriori.
Pertiene, invece, all'ipotesi patologica di eventuale mancato perfezionamento della cessione del credito di rimborso fiscale la previsione del pagamento del saldo del corrispettivo, da parte della committente, alla presentazione della fattura conclusiva dei lavori. Tale previsione contrattuale avrebbe posto a carico della committente ulteriori pagamenti ma a seguito della presentazione della fattura a consuntivo dei lavori, fattura che, nel caso di specie, non ha ovviamente potuto essere emessa. pagina 5 di 9 Il termine di esecuzione delle opere non poteva, evidentemente, seguire di sei mesi l'emissione della fattura di fine lavori.
Quest'ultima previsione, dunque, è irrilevante al fine di stabilire a quale data dovesse avere inizio il decorso del termine di esecuzione delle opere appaltate.
È poi evidente che la prospettazione della convenuta priverebbe di significato le clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, poiché, a fronte del pagamento degli acconti da parte dell'attrice, eseguito pressoché contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di appalto, la controprestazione a carico di consistente nell'esecuzione Controparte_1 dei lavori di ristrutturazione, verrebbe differita addirittura di cinque anni (il tempo necessario per l'integrale riscossione del rimborso fiscale), arco temporale tanto ampio da far fondatamente ritenere che, una volta interamente trascorso, la committente non avrebbe ormai più alcun interesse a riceverla.
All'esito dell'attività interpretativa delle clausole contrassegnate in ciascun contratto d'appalto con il numero 1.3 condotta alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, la sola tesi accoglibile è dunque quella sostenuta da parte attrice, secondo la quale l'inizio del periodo di 180 giorni lavorativi a disposizione per eseguire le opere non poteva che corrispondere alla data di avvenuto pagamento degli acconti da parte di restando irrilevante, a tale riguardo, ogni Parte_1 diversa ed ulteriore circostanza allegata da parte convenuta.
Ciò posto, va altresì rilevato come non abbia provato, ma invero Controparte_1 neppure allegato, circostanze idonee ad escludere l'imputabilità alla stessa dell'inadempimento dedotto da parte attrice. In tal senso, non si reputano sufficienti le generiche allegazioni della convenuta circa i ritardi nella propria attività asseritamente innescati dalle problematiche che avevano interessato in quel frangente temporale la gestione dei bonus fiscali, né quelle relative alle mere difficoltà nel reperimento dei materiali, non venendo in rilievo, in entrambi i casi, situazioni integranti il presupposto del caso fortuito o della forza maggiore, con conseguente esclusione degli estremi della impossibilità sopravvenuta.
Quanto alla pretesa indisponibilità della committente, la stessa risulta smentita dalla corrispondenza elettronica allegata da entrambe le parti, avendo la committente chiesto di iniziare i lavori nei primi giorni di luglio ed avendo l'appaltatrice confermato la data indicata, salvo poi addurre generiche giustificazioni in ordine alla mancata attuazione del programma concordato. Il rifiuto della committente, per quanto emerge, si è quindi riferito a date di inizio dei lavori nel novembre 2023, successive anche alle scadenze ultime indicate dall'appaltatrice medesime.
Pertanto, assodato che avrebbe dovuto completare la ristrutturazione Controparte_1 commissionatale entro il 31.05.2023 e che detta scadenza era stata pacificamente disattesa dalla società appaltatrice, essendo conclamato che gli interventi concordati non avevano avuto inizio né prima, né dopo, l'inadempimento della convenuta può pertanto ritenersi assodato anche sotto il profilo della gravità, tenuto conto dell'ampio termine pagina 6 di 9 contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori (180 giorni lavorativi dal pagamento del corrispettivo), rimasto totalmente inosservato, e del fatto che – come detto – alla scadenza del 31.05.2023 i lavori non risultavano ancora neppure calendarizzati.
Va rilevato che
Infine, neppure colgono nel segno gli assunti di parte convenuta circa l'asserita non essenzialità del termine di cui trattasi, atteso che la risoluzione giudiziale invocata dall'attrice si fonda sul combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., i quali prescindono dalla natura “essenziale” del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, postulando unicamente la gravità dell'inadempimento lamentato.
Va rilevato che il carattere non essenziale del termine non ne determina l'irrilevanza, facoltizzando l'appaltatore a dilazionare sine die l'adempimento, ma lascia intatto il carattere vincolante del termine medesimo, al cui rispetto l'appaltatore è comunque tenuto, sia pure nell'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1457 c.c.. Al contrario, il committente non è tenuto a tollerare il ritardo dell'appaltatore, sulla scorta di mere dichiarazione programmatiche e promesse sul futuro inizio dei lavori, senza che siano addotti concreti elementi che evidenzino l'effettiva preparazione dell'adempimento della prestazione dovuta.
In definitiva, gli argomenti esposti legittimano la pronuncia di risoluzione giudiziale dei contratti d'appalto in essere, richiesta da per inadempimento di non Parte_1 scarsa importanza dell'appaltatrice convenuta. deve perciò essere condannata a restituire a parte attrice il complessivo Controparte_1 importo di euro 8.500,00, oltre ad euro 300,00 a titolo di caparra confirmatoria ed oltre agli interessi al saggio legale a far tempo dalla data degli esborsi, fino all'effettivo soddisfo. Non risulta fondata la richiesta attorea di riconoscimento di interessi ex d.lg. n. 231/2002, non vertendosi in tema di ritardo nell'adempimento di transazione commerciale, ovvero tra imprese o professionisti, disciplinato da detta fonte.
Venendo alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, si deve premettere che se nel contratto è prevista la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, come pacificamente avvenuto nella fattispecie in esame, la parte adempiente che agisce per la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno non può ottenere anche la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), posta l'incompatibilità tra la caparra medesima e la domanda di risarcimento. Pertanto, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può avvalersi tra due rimedi tra loro alternativi e non cumulabili: o recede dal contratto e trattiene la caparra ricevuta (o esige il doppio di quanto versato a tale titolo), oppure chiede l'emissione di una pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c., sia in ordine all'an che al quantum.
pagina 7 di 9 Orbene, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, “[…] va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti – ovvero la parte che l'abbia corrisposta chieda, ad integrazione dell'invocata risoluzione, l'accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell'ulteriore nocumento patito – (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 29/01/2003). Alla stregua della predetta ricostruzione, la parte non inadempiente non può, in tal caso (ossia ove abbia richiesto il risarcimento del danno ulteriore), pretendere il pagamento del doppio della caparra (ovvero esercitare il diritto ad incamerarla definitivamente), poiché, in questa evenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del 04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 40292 del 15/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21559 del 07/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25146 del 08/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8571 del 27/03/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24824 del 09/10/2018) […]” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 07.11.2025, n. 29482).
Nel caso di specie, domandava la risoluzione per inadempimento dei Parte_1 due contratti di appalto sottoscritti con la condanna della società Controparte_1 appaltatrice a restituire i corrispettivi pagati ed il doppio delle caparre confirmatorie versate, nonché la condanna della stessa a risarcire gli ulteriori danni, quantificati in euro 2.000,00. In base al principio ora enunciato, la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra non può essere accolta, dovendo essere disposta esclusivamente la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, ovvero 300,00 euro.
Parimenti da rigettare, non essendo stati provati i fatti costitutivi, è la domanda di ristoro dell'ulteriore danno, quantificato in euro 2.000,00.
L'attrice, difatti, non allegava, né offriva di provare, quale fosse il pregiudizio sofferto a causa della mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte di CP_1
al di là del generico disagio collegato all'altrui ritardo e alla circostanza di avere
[...] asseritamente dovuto fruire di alcune giornate di ferie nel mese di luglio 2023 per poter presidiare l'abitazione nel corso dei lavori, calendarizzati per quel periodo.
L'attrice, difatti, non comprovava che tale ultima circostanza avesse determinato un concreto danno patrimoniale e/o non patrimoniale: sotto il primo profilo, il cedolino offerto in comunicazione quale documento n. 21 riporta soltanto il numero di giorni di ferie goduti in quel mese, non il corrispondente controvalore monetario, rendendo così impossibile pervenire alla quantificazione dell'allegato pregiudizio patrimoniale.
pagina 8 di 9 Per quanto concerne il danno non patrimoniale, non allegava, né Parte_1 provava, di essere stata vittima di lesioni alla propria sfera giuridica derivanti, ad esempio, dal fatto di avere esaurito le ferie a sua disposizione, di essere stata perciò deprivata della possibilità di godere di ulteriori periodi di riposo nel corso del 2023 e di avere patito, per tale ragione, una lesione del diritto tutelato dall'art. 36, comma 3, Cost.
Infine, quanto alla domanda di «annullamento delle detrazioni e delle deduzioni fiscali», la stessa non può essere accolta, afferendo a rapporti giuridici tributari intercorrenti tra le parti oggetto del presente contenzioso e l'Amministrazione Finanziaria, ferme restando le conseguenze derivanti ex lege, sul piano tributario, dalla risoluzione dei rapporti privatistici sottostanti il cosiddetto «sconto in fattura».
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la risoluzione dei contratti di appalto n. 204300 e n. 204308 stipulati il 18.11.2022 da con per grave inadempimento di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima; condanna a restituire a il corrispettivo versato, pari a Controparte_1 Parte_1 euro 8.800,00 inclusa I.V.A., oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c. dal dì dell'esborso al saldo;
rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ORDINARIO di Busto Arsizio
SEZIONE terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3609/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
PA SE e RI NA MA;
ATTRICE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. Dario Bolognesi;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Per parte attrice:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale così giudicare:
Nel merito, accertato e dichiarato che l'attrice ha stipulato con i Controparte_1 contratti aventi ad oggetto la ristrutturazione/rifacimento dei bagni della propria abitazione, prodotti sub. docc. 1 e 2, del valore di € 16.000,00 ed € 18.000,00 iva compresa;
accertato che per tali contratti la concludente ha corrisposto € 4.000,00 + 150,00 di caparra confirmatoria ed € 4.500,00 + € 150,00 per caparra confirmatoria;
- Accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta e la mancata esecuzione di ogni opera, nonché del superamento del termine fissato contrattuale, per l'effetto, dichiarare la risoluzione dei contratti, per grave fatto colpa di Controparte_1
- condannare la Società convenuta alla restituzione del doppio della caparra percepita e delle somme incassate per € 4.500,00 + 4.000,00, con interessi ex D. lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. pagina 1 di 9 - Dato atto del preventivo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e pertanto dell'avvenuto soddisfacimento delle condizioni di procedibilità, condannare la Società convenuta al pagamento delle spese di lite e della negoziazione assistita, nella misura che risulterà di giustizia.
- Dato atto che la Società convenuta ha beneficiato dello sconto fiscale, per i contratti di appalto di che trattasi, ex art. 16 bis TUIR, ordinare alla di annullare Controparte_1 le detrazioni fiscali e le deduzioni di cui ha illegittimamente beneficiato, con tutte le conseguenze di legge, tenendo indenne l'esponente da costi e conseguenze pregiudizievoli, anche dal punto di vista fiscale, con condanna al risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
- Dato atto che, l'attrice ha atteso oltre due anni, senza poter iniziare i lavori di ristrutturazione dei bagni, condannare al risarcimento dei danni, di cui Controparte_1 si chiede la determinazione, anche in via equitativa, indicandosi la somma di € 2.000,00 per il pregiudizio connesso al ritardo.
- Respingersi le domande, eccezioni e deduzioni avverse, attesa l'infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, anche in via di reconventio reconventionis, in relazione alle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione, pagina 3 e seguenti, dichiararsi la nullità/invalidità e/o inefficacia delle clausole n.
1.3 e 1.5 di entrambi i contratti, ove interpretate secondo le indicazioni della convenuta, per contrarietà ai disposti degli artt. 1341,1342 c.c. ed art. 33, Codice del consumo, come dedotto in atti. Respingersi le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni, contenute nella seconda e terza memoria 171 ter c.p.c. di parte avversa.
In via istruttoria, anche a modifica dell'ordinanza del 29/04/2025, ammettersi i mezzi di prova dedotti con le memorie 171 ter nr. 2 e 3, respingendosi tutte le eccezioni e contestazioni avverse, anche in ordine all'ammissibilità dei mezzi di prova, per le ragioni dedotte nelle memorie 171 ter c.p.c.».
Per parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi sopra esposti:
- In via principale, rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte;
– In subordine, ferma la disponibilità e la formale offerta ad adempiere formulata da ex art. 1217 c.c., nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisato il ritardo Controparte_1 nell'esecuzione delle opere, rigettata ogni avversaria istanza, dichiararsi CP_1 tenuta al pagamento di quanto pattuito per tali ipotesi nella clausola 1.5 dei
[...] contratti n. 204300 e n. 204308 del 18.11.2022.
– In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria: – Si producono in copia: 1) Atto di citazione notificato;
2) Contratto d'appalto n. 204300 del 30.11.2022; 3) Contratto d'appalto n. 204308 del 30.11.2022; pagina 2 di 9 4) Conversazione email dell'1.2.2024; 5) Pec Controparte_2 Controparte_1
- Avv. SE del 25.10.2024.
Con riserva di quant'altro dedurre e produrre anche in via istruttoria».
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 [...] deducendone il grave inadempimento ai contratti di appalto n. 204300 e n. CP_1
204308 stipulati in data 18.11.2022, tramite i quali l'attrice aveva commissionato alla convenuta la ristrutturazione di due bagni all'interno della propria abitazione. Gli accordi prevedevano corrispettivi in favore di pari, rispettivamente, ad Controparte_1 euro 16.000,00 e ad euro 18.000,00, dei quali euro 8.500,00 da versare contestualmente alla sottoscrizione dei contratti ed i restanti 25.500,00 euro da erogare in forma di sconto sul totale dovuto, anticipato dall'impresa appaltatrice e da questa recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. a), del d.l. 19.05.2020, n. 34. A mente dell'art.
1.3 delle condizioni generali di contratto era altresì previsto che i lavori sarebbero stati eseguiti entro 180 giorni lavorativi dalla stipula degli accordi, termine che sarebbe dunque scaduto il 31.05.2023.
L'attrice esponeva che, pur avendo puntualmente provveduto al pagamento tramite due versamenti eseguiti in data 30.11.2022, l'uno pari ad euro 4.000,00 e l'altro pari ad euro 4.500,00, oltre a 300,00 euro a titolo di caparra confirmatoria, i lavori di ristrutturazione non avevano mai avuto inizio, in quanto nonostante fosse stata Controparte_1 reiteratamente sollecitata a darvi corso, si era resa inadempiente, essendosi limitata ad addurre motivazioni generiche ed insoddisfacenti per giustificare il ritardo accumulato. domandava, pertanto, che, previo accertamento del grave Parte_1 inadempimento contrattuale della controparte, fosse pronunciata la risoluzione degli accordi intercorsi, con contestuale condanna della convenuta a restituire il doppio della caparra e tutte le somme incassate, nonché a risarcire gli ulteriori danni, determinati in via equitativa in euro 2.000,00. L'attrice domandava, altresì, che fosse annullata la procedura volta al conseguimento da parte di delle detrazioni fiscali Controparte_1 indebitamente godute.
La società convenuta si costituiva con comparsa di risposta depositata il 07.01.2025, contestando integralmente le difese avversarie.
In particolare, essa negava il ritardo nell'esecuzione delle opere lamentato dall'attrice, osservando che le disposizioni contenute nel punto 1.3 dei singoli contratti di appalto prevedevano il completamento dei lavori di ristrutturazione entro 180 giorni lavorativi (esclusi, dunque, sabati, domeniche e festivi) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento del corrispettivo da parte della committente, termine che non era ancora del tutto spirato nel momento in cui aveva formalmente comunicato Parte_1 tramite il proprio difensore la volontà di risolvere gli accordi. pagina 3 di 9 Secondo difatti, il termine predetto, comunque ritenuto non essenziale, Controparte_1 avrebbe dovuto essere computato non già dalla data in cui l'attrice aveva materialmente versato il denaro, bensì dal momento successivo in cui era stata completata presso Agenzia delle Entrate la pratica per l'accesso al beneficio fiscale normativamente previsto, poiché soltanto allora poteva considerarsi verificato l'integrale pagamento, condizione convenzionalmente stabilita quale dies a quo per il decorso dei 180 giorni. A detta di parte convenuta, quindi, tale termine sarebbe spirato in data 27.09.2023 per il contratto d'appalto n. 204300 ed in data 31.10.2023 per il contratto d'appalto n. 204308. affermava di essersi comunque sempre resa disponibile ad eseguire le Controparte_1 opere previste e che, ciononostante, l'attrice aveva sistematicamente rigettato le offerte in tal senso.
Infine, eccepiva il difetto di prova dei danni ex adverso lamentati e concludeva instando, in via principale, per il rigetto delle domande avversarie e, per l'ipotesi subordinata di loro accoglimento, per la limitazione della condanna ai soli importi previsti dalle clausole penali di cui dagli artt.
1.5 dei contratti di appalto.
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita esclusivamente sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, attesa la non ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle stesse, ed era infine introitata in decisione all'esito dell'udienza di discussione celebrata in data 22.10.2025.
*** *** ***
La domanda di risoluzione per inadempimento avanzata da in Parte_1 relazione ai due contratti di appalto sottoscritti in data 18.11.2022 con Controparte_1
è fondata e meritevole di accoglimento.
Deve, innanzitutto, darsi atto del fatto che sono da considerare pacifiche le seguenti circostanze:
- in data 18.11.2022, contestualmente alla firma dei due contratti, l'attrice aveva versato euro 300,00 a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo bonifico bancario (si veda il documento n. 30 del fascicolo attoreo);
- il 30.11.2022, sempre a mezzo bonifico, aveva quindi corrisposto acconti di euro 4.000,00 in relazione al contratto n. 204300 ed euro 4.500,00 in relazione al contratto n. 204308 (si veda nuovamente il documento n. 30 del fascicolo attoreo);
- le opere appaltate non avevano mai avuto inizio.
Ciò posto, le parti controvertevano in merito alle tempistiche entro le quali tali opere avrebbero dovuto essere intraprese e portate a termine.
La clausola 1.3, riprodotta con numerazione e contenuto identico in ambedue le schede contrattuali, recita testualmente: “Il termine per l'esecuzione dell'opera da parte di
[...]
è stabilito in 180 (centottanta) giorni lavorativi (esclusi sabato, domenica e CP_1 festività nazionali) decorrenti dalla data di avvenuto integrale pagamento da parte del pagina 4 di 9 Committente del corrispettivo pattuito per la stessa” (documenti nn. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).
Secondo il dies a quo per il computo di tale termine coincide con il Parte_1 giorno in cui l'attrice stessa aveva effettuato i due bonifici da euro 4.000,00 e da euro 4.500,00 in favore di ovvero il 30.11.2022. Al contrario, secondo la Controparte_1 società convenuta il termine avrebbe iniziato a decorrere a partire dal perfezionamento dell'istruttoria della pratica avviata presso Agenzia delle Entrate al fine di conseguire le detrazioni fiscali di legge, ovvero dal 28.12.2022 per quanto riguarda il contratto d'appalto n. 204300 e dal 22.01.2023 per quanto riguarda il contratto d'appalto n. 204308. In tal modo, il termine di 180 giorni lavorativi sarebbe spirato in data 27.09.2023 nel primo caso ed in data 31.10.2023 nel secondo, con la conseguenza che, nel momento in cui tramite il proprio legale, aveva comunicato la Parte_1 volontà di risolvere gli accordi (13.09.2023), era ancora nei termini per Controparte_1 poter eseguire la propria prestazione e, pertanto, nessun inadempimento poteva esserle imputato.
La tesi propugnata da parte convenuta non è tuttavia condivisibile e perviene a conclusioni non coerenti con le premesse da cui muove.
infatti, insiste nel sottolineare che i 180 giorni lavorativi a disposizione Controparte_1 per completare i lavori devono considerarsi decorrenti «dall'integrale pagamento da parte del Committente», evidenziando che «[…] il corrispettivo pattuito per l'esecuzione dell'opera fosse di euro 16.000,00 con riferimento al contratto n. 204300 e di euro 18.000,00 con riferimento al contratto n. 204308 e che, il versamento dei rispettivi acconti da parte dell'attrice (circostanza peraltro mai negata da questo patrocinio), non poteva valere quale integrale pagamento del medesimo […]» e che «[…] l'obbligazione della sig.ra si sarebbe quindi estinta solo a seguito della riscossione del Parte_1 credito […]» (si veda la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., pagine 1 e 2). Se ciò è vero, è illogico affermare che il termine di 180 giorni lavorativi per l'esecuzione dei lavori decorrerebbe dal perfezionamento dell'iter procedurale per l'approvazione della pratica da parte dell'Agenzia delle Entrate, atteso che tale perfezionamento non avrebbe determinato l'incasso dell'intero corrispettivo da parte dell'appaltatrice.
La clausola deve essere intesa nel senso che il termine per l'esecuzione decorreva dai pagamenti contrattualmente a carico della committente ovvero dell'acconto e della caparra, tenendo conto della pattuizione dello sconto in fattura e della conseguente insussistenza di crediti ulteriori.
Pertiene, invece, all'ipotesi patologica di eventuale mancato perfezionamento della cessione del credito di rimborso fiscale la previsione del pagamento del saldo del corrispettivo, da parte della committente, alla presentazione della fattura conclusiva dei lavori. Tale previsione contrattuale avrebbe posto a carico della committente ulteriori pagamenti ma a seguito della presentazione della fattura a consuntivo dei lavori, fattura che, nel caso di specie, non ha ovviamente potuto essere emessa. pagina 5 di 9 Il termine di esecuzione delle opere non poteva, evidentemente, seguire di sei mesi l'emissione della fattura di fine lavori.
Quest'ultima previsione, dunque, è irrilevante al fine di stabilire a quale data dovesse avere inizio il decorso del termine di esecuzione delle opere appaltate.
È poi evidente che la prospettazione della convenuta priverebbe di significato le clausole contrattuali di cui ai punti 1.3, poiché, a fronte del pagamento degli acconti da parte dell'attrice, eseguito pressoché contestualmente alla sottoscrizione dei contratti di appalto, la controprestazione a carico di consistente nell'esecuzione Controparte_1 dei lavori di ristrutturazione, verrebbe differita addirittura di cinque anni (il tempo necessario per l'integrale riscossione del rimborso fiscale), arco temporale tanto ampio da far fondatamente ritenere che, una volta interamente trascorso, la committente non avrebbe ormai più alcun interesse a riceverla.
All'esito dell'attività interpretativa delle clausole contrassegnate in ciascun contratto d'appalto con il numero 1.3 condotta alla luce dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, la sola tesi accoglibile è dunque quella sostenuta da parte attrice, secondo la quale l'inizio del periodo di 180 giorni lavorativi a disposizione per eseguire le opere non poteva che corrispondere alla data di avvenuto pagamento degli acconti da parte di restando irrilevante, a tale riguardo, ogni Parte_1 diversa ed ulteriore circostanza allegata da parte convenuta.
Ciò posto, va altresì rilevato come non abbia provato, ma invero Controparte_1 neppure allegato, circostanze idonee ad escludere l'imputabilità alla stessa dell'inadempimento dedotto da parte attrice. In tal senso, non si reputano sufficienti le generiche allegazioni della convenuta circa i ritardi nella propria attività asseritamente innescati dalle problematiche che avevano interessato in quel frangente temporale la gestione dei bonus fiscali, né quelle relative alle mere difficoltà nel reperimento dei materiali, non venendo in rilievo, in entrambi i casi, situazioni integranti il presupposto del caso fortuito o della forza maggiore, con conseguente esclusione degli estremi della impossibilità sopravvenuta.
Quanto alla pretesa indisponibilità della committente, la stessa risulta smentita dalla corrispondenza elettronica allegata da entrambe le parti, avendo la committente chiesto di iniziare i lavori nei primi giorni di luglio ed avendo l'appaltatrice confermato la data indicata, salvo poi addurre generiche giustificazioni in ordine alla mancata attuazione del programma concordato. Il rifiuto della committente, per quanto emerge, si è quindi riferito a date di inizio dei lavori nel novembre 2023, successive anche alle scadenze ultime indicate dall'appaltatrice medesime.
Pertanto, assodato che avrebbe dovuto completare la ristrutturazione Controparte_1 commissionatale entro il 31.05.2023 e che detta scadenza era stata pacificamente disattesa dalla società appaltatrice, essendo conclamato che gli interventi concordati non avevano avuto inizio né prima, né dopo, l'inadempimento della convenuta può pertanto ritenersi assodato anche sotto il profilo della gravità, tenuto conto dell'ampio termine pagina 6 di 9 contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori (180 giorni lavorativi dal pagamento del corrispettivo), rimasto totalmente inosservato, e del fatto che – come detto – alla scadenza del 31.05.2023 i lavori non risultavano ancora neppure calendarizzati.
Va rilevato che
Infine, neppure colgono nel segno gli assunti di parte convenuta circa l'asserita non essenzialità del termine di cui trattasi, atteso che la risoluzione giudiziale invocata dall'attrice si fonda sul combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c., i quali prescindono dalla natura “essenziale” del termine fissato per l'esecuzione della prestazione, postulando unicamente la gravità dell'inadempimento lamentato.
Va rilevato che il carattere non essenziale del termine non ne determina l'irrilevanza, facoltizzando l'appaltatore a dilazionare sine die l'adempimento, ma lascia intatto il carattere vincolante del termine medesimo, al cui rispetto l'appaltatore è comunque tenuto, sia pure nell'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 1457 c.c.. Al contrario, il committente non è tenuto a tollerare il ritardo dell'appaltatore, sulla scorta di mere dichiarazione programmatiche e promesse sul futuro inizio dei lavori, senza che siano addotti concreti elementi che evidenzino l'effettiva preparazione dell'adempimento della prestazione dovuta.
In definitiva, gli argomenti esposti legittimano la pronuncia di risoluzione giudiziale dei contratti d'appalto in essere, richiesta da per inadempimento di non Parte_1 scarsa importanza dell'appaltatrice convenuta. deve perciò essere condannata a restituire a parte attrice il complessivo Controparte_1 importo di euro 8.500,00, oltre ad euro 300,00 a titolo di caparra confirmatoria ed oltre agli interessi al saggio legale a far tempo dalla data degli esborsi, fino all'effettivo soddisfo. Non risulta fondata la richiesta attorea di riconoscimento di interessi ex d.lg. n. 231/2002, non vertendosi in tema di ritardo nell'adempimento di transazione commerciale, ovvero tra imprese o professionisti, disciplinato da detta fonte.
Venendo alla domanda risarcitoria formulata dall'attrice, si deve premettere che se nel contratto è prevista la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, come pacificamente avvenuto nella fattispecie in esame, la parte adempiente che agisce per la risoluzione contrattuale ed il risarcimento del danno non può ottenere anche la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), posta l'incompatibilità tra la caparra medesima e la domanda di risarcimento. Pertanto, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può avvalersi tra due rimedi tra loro alternativi e non cumulabili: o recede dal contratto e trattiene la caparra ricevuta (o esige il doppio di quanto versato a tale titolo), oppure chiede l'emissione di una pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. ed il risarcimento dei conseguenti danni, da provare a norma dell'art. 1223 c.c., sia in ordine all'an che al quantum.
pagina 7 di 9 Orbene, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte, “[…] va qualificata in termini di declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento – soggetta, pertanto, alla relativa disciplina generale –, e non quale esercizio del diritto potestativo di recesso, la domanda con cui la parte non inadempiente, che abbia corrisposto la caparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condanna della controparte al pagamento del doppio della caparra versata e il ristoro degli ulteriori danni asseritamente patiti – ovvero la parte che l'abbia corrisposta chieda, ad integrazione dell'invocata risoluzione, l'accertamento del diritto a ritenerla, oltre alla riparazione dell'ulteriore nocumento patito – (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32727 del 24/11/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 21504 del 07/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 18392 del 08/06/2022; Sez. 2, Sentenza n. 20957 del 08/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 18850 del 20/09/2004; Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 29/01/2003). Alla stregua della predetta ricostruzione, la parte non inadempiente non può, in tal caso (ossia ove abbia richiesto il risarcimento del danno ulteriore), pretendere il pagamento del doppio della caparra (ovvero esercitare il diritto ad incamerarla definitivamente), poiché, in questa evenienza, essa perde la sua funzione di limitazione forfettaria e predeterminata della pretesa risarcitoria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21085 del 04/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 40292 del 15/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 21559 del 07/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25146 del 08/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 8571 del 27/03/2019; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24824 del 09/10/2018) […]” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 07.11.2025, n. 29482).
Nel caso di specie, domandava la risoluzione per inadempimento dei Parte_1 due contratti di appalto sottoscritti con la condanna della società Controparte_1 appaltatrice a restituire i corrispettivi pagati ed il doppio delle caparre confirmatorie versate, nonché la condanna della stessa a risarcire gli ulteriori danni, quantificati in euro 2.000,00. In base al principio ora enunciato, la domanda attorea di restituzione del doppio della caparra non può essere accolta, dovendo essere disposta esclusivamente la restituzione dell'importo versato a titolo di caparra confirmatoria, ovvero 300,00 euro.
Parimenti da rigettare, non essendo stati provati i fatti costitutivi, è la domanda di ristoro dell'ulteriore danno, quantificato in euro 2.000,00.
L'attrice, difatti, non allegava, né offriva di provare, quale fosse il pregiudizio sofferto a causa della mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte di CP_1
al di là del generico disagio collegato all'altrui ritardo e alla circostanza di avere
[...] asseritamente dovuto fruire di alcune giornate di ferie nel mese di luglio 2023 per poter presidiare l'abitazione nel corso dei lavori, calendarizzati per quel periodo.
L'attrice, difatti, non comprovava che tale ultima circostanza avesse determinato un concreto danno patrimoniale e/o non patrimoniale: sotto il primo profilo, il cedolino offerto in comunicazione quale documento n. 21 riporta soltanto il numero di giorni di ferie goduti in quel mese, non il corrispondente controvalore monetario, rendendo così impossibile pervenire alla quantificazione dell'allegato pregiudizio patrimoniale.
pagina 8 di 9 Per quanto concerne il danno non patrimoniale, non allegava, né Parte_1 provava, di essere stata vittima di lesioni alla propria sfera giuridica derivanti, ad esempio, dal fatto di avere esaurito le ferie a sua disposizione, di essere stata perciò deprivata della possibilità di godere di ulteriori periodi di riposo nel corso del 2023 e di avere patito, per tale ragione, una lesione del diritto tutelato dall'art. 36, comma 3, Cost.
Infine, quanto alla domanda di «annullamento delle detrazioni e delle deduzioni fiscali», la stessa non può essere accolta, afferendo a rapporti giuridici tributari intercorrenti tra le parti oggetto del presente contenzioso e l'Amministrazione Finanziaria, ferme restando le conseguenze derivanti ex lege, sul piano tributario, dalla risoluzione dei rapporti privatistici sottostanti il cosiddetto «sconto in fattura».
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto del grado di complessità della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la risoluzione dei contratti di appalto n. 204300 e n. 204308 stipulati il 18.11.2022 da con per grave inadempimento di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima; condanna a restituire a il corrispettivo versato, pari a Controparte_1 Parte_1 euro 8.800,00 inclusa I.V.A., oltre interessi legali ex art. 1284, 1° comma, c.c. dal dì dell'esborso al saldo;
rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in Controparte_1 Parte_1 euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A., C.P.A. ed anticipazioni.
Busto Arsizio, 24.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
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