Articolo 4 della Legge 3 febbraio 1989, n. 35
Articolo 3
Versione
8 febbraio 1989
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 febbraio 1989