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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti in data 4/5.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 847/2025 da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luongo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10, C.F._2
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale C.F._3
Trento e Trieste n. 6, giusta procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“1) Accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare la compatibilità delle descritte 5
indennità covid relative ai DL 104, 137 e 157 del 2020 nonché 41 e 73 del 2021 per 'i lavoratori
stagionali dei settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali' con le due 'proroghe SP' di
cui all'anno 2020 fruite dal ricorrente ed anche per tale effetto ma in ogni caso per tutti gli Tribunale di Treviso
autonomi motivi indicati nel presente atto: 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei
provvedimenti allegati (folii 1A e 1B) di restituzione della proroga SP e quindi annullarli e CP_1
in ogni caso dichiarare non tenuto il ricorrente alla restituzione degli importi di euro 3526,12 ivi
indicati, previo accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento delle 'proroghe Pt_2
unitamente alle dedotte 5 indennità 'bonus covid' (euro 7000,00) già corrisposte dall' CP_1
conseguentemente dichiarare dovuta dal ricorrente solo la restituzione dell'indennità covid di cui
al DL 'Rilancio' 34/2020 (e collegato D.M. n. 10 del 30 aprile 2020) per euro 1800,00. 3)
Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai contributi previsti per la
proroga SP, ed ordinare conseguentemente all' di annotare nuovamente il periodo CP_1
contributivo relativo alla proroga naspi sulla posizione previdenziale del ricorrente. Con vittoria di
diritti e onorari, con attribuzione”.
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi la domanda nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione
forfettaria 15%, integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
contestare ed accertare l'infondatezza della pretesa pervenutagli dall' in data 14 novembre CP_1
2024 di restituzione dell'importo di euro 3.526,12 erogato a titolo di ritenuto dall' Pt_2 CP_1
costituire un indebito oggettivo, in quanto incompatibile con le indennità onnicomprensive previste dalla legislazione emergenziale relativa alla epidemia del CO-19 a favore dei lavoratori stagionali.
Nello specifico, il ricorrente allegava di aver percepito nel corso del 2020 la cosiddetta “proroga e di aver contestualmente presentato domanda per le indennità onnicomprensive CO- Pt_2
- 2 - Tribunale di Treviso
non liquidare la prima indennità prevista dal D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), ritenuta incompatibile con la proroga ma di liquidare esclusivamente le indennità successive Pt_2
(introdotte dal D.L. 104/2020 in poi), sull'assunto della piena compatibilità di queste ultime con la prestazione di disoccupazione già in godimento.
Lamentava l'attore che l' , ignorando l'opzione dal primo prescelta, aveva provveduto a CP_1
liquidare tutte le indennità CO, così dando luogo esso stesso alla duplicazione di prestazioni posta a fondamento della pretesa di restituzione d'indebito relativamente alle somme corrisposte a titolo di proroga Pt_2
In punto di diritto, il ricorrente deduceva che l'incompatibilità tra le suddette prestazione dovesse ritenersi esclusivamente limitata al primo decreto legge (il D.L. 34/2020) e non fosse estensibile alle indennità successive, in ragione dell'asserita necessità di far prevalere il principio generale del favor
per il lavoratore e, di conseguenza, l'insindacabile diritto di scelta per il trattamento economico più
favorevole.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando come la proroga introdotta dagli artt. 92 del CP_1 Pt_2
D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, costituisse una misura sussidiaria e residuale, erogabile d'ufficio esclusivamente a condizione che il beneficiario non fosse percettore delle indennità
CO-19.
L' eccepiva inoltre di aver inizialmente continuato ad erogare la n quanto la domanda CP_1 Pt_2
del lavoratore per il riconoscimento delle indennità CO era stata in prima battuta respinta per carenza del requisito di stagionalità e che, solo seguito di rettifica del modello Unilav e riesame della domanda su istanza dello stesso ricorrente, l'Ente aveva liquidato le indennità CO
spettanti, facendo venir così meno ex tunc il diritto alla proroga stante il divieto di cumulo Pt_2
previsto dalla legge.
Sulla scorta di tali deduzioni, l' ribadiva l'impossibilità di cumulare le prestazioni e la CP_1
legittimità dell'azione di recupero.
- 3 - Tribunale di Treviso
La causa, stante il suo carattere documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e, depositate dalle parti le rispettive note scritte, decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve innanzitutto evidenziarsi che, venendo in rilievo la contestazione di un preteso diritto alla ripetizione d'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale, grava sull'accipiens, alla stregua dei criteri generali di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez.
lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass.
civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere
“[...] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli”.
Deve inoltre essere richiamato l'articolato quadro normativo di riferimento.
L'art. 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” - c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre
2020, n. 126, stabilisce, per quanto rileva, nel testo in vigore dal 29.10.2020, che: “Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il17 marzo
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di alla data di Pt_2
entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a
- 4 - Tribunale di Treviso
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il riconoscimento di un'indennità
onnicomprensiva pari ad Euro 1000,00 “ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da CO-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a)lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodò compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo …”.
In forza del comma 3 “I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non
devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione”.
L'art. 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da CO-19” - c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni,
dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020, prevede, a sua volta, che “Ai
soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito
con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è
nuovamente erogata una tantum”, estendendo - al comma 3, lett. a) - il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15-bis del medesimo testo legislativo dispone: “1. Ai soggetti beneficiari
dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 Euro è nuovamente erogata
- 5 - Tribunale di Treviso
una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e 4 degli stabilimenti termali
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di alla data di entrata in vigore della presente Pt_2
disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 Euro. La medesima
indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di alla Pt_2
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E 'riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari
a 1000 Euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da CO-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da
quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori
autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente
- 6 - Tribunale di Treviso
decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle
medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione
Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di
cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle
seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione …”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157
(recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da CO-19” - c.d.
Decreto Ristori Quater), non convertito nel termine di 60 giorni, abrogato dall'art. 1, comma 2, della
L. 18 dicembre 2020, n. 176 ed in vigore dal 25.12.2020 (con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto).
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine, replicata dall'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.
41 (recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da CO-19” - c.d. Decreto Sostegni),
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ed entrato in vigore il 22.05.2021.
Ciò posto, è documentalmente provato da parte resistente che il ricorrente ha inoltrato domanda per ottenere le indennità CO-19 riconosciute ai lavoratori stagionali e che tali prestazioni sono state effettivamente liquidate dall' , seppur a seguito di riesame, coprendo i periodi coincidenti con CP_1
la fruizione della proroga Pt_2
- 7 - Tribunale di Treviso
Va altresì rammentato che l'art. 92 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabiliva che “le
prestazioni di disoccupazione e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell'arco Pt_2
temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due
mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non
sia beneficiario: delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; delle indennità
CO-19 di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Tale regime di incompatibilità è stato espressamente richiamato e confermato anche per le proroghe successive.
Infatti, l'art. 5 del D.L. 104/2020 prevedeva che “Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra
il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal
giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.
L'intero, complesso, impianto normativo determinato dagli interventi di legislazione emergenziale che hanno caratterizzato il periodo dell'emergenza CO 19 appare dunque ispirato a principi di tassatività e di specialità, alla stregua dei quali le misure di sostegno, tipiche e speciali per determinate categorie di soggetti, vengono in rilievo e prevalgono rispetto a forme di supporto al reddito generali e residuali quali la Pt_2
In particolare, l'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori stagionali dall'art. 9, comma 1,
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, non appare cumulabile con la iferita al medesimo periodo Pt_2
di tempo, in quanto i) il suddetto articolo 9 comma 1 e i successivi decreti collegati pongono come
condicio sine qua non l'assenza di titolarità di lla data di entrata in vigore del decreto;
ii) vi Pt_2
è evidente incompatibilità logica, giuridica e finanche fiscale tra la proroga della prevista Pt_2
dall'art. 5 per chi ne era titolare e l'indennità una tantum di cui all'art. 9 per chi ne era privo, in
- 8 - Tribunale di Treviso
quanto espressamente qualificata dal legislatore dell'emergenza come misura assistenziale
“onnicomprensiva” ed esente da tassazione.
Ne consegue che la percezione dell'indennità CO, quale misura principale ed erogata in forza di una specifica domanda dell'avente diritto, deve ritenersi incompatibile con la fruizione della proroga che ha natura sussidiaria e, in base alla normativa surrichiamata, poteva ritenersi Pt_2
giustificata e dovuta solo laddove non sussistessero i presupposti per la fruizione delle altre indennità emergenziali.
In ragione di ciò, non può essere condiviso il ragionamento del ricorrente a sostegno della presunta compatibilità tra l'una e le altre, non potendosi in realtà configurare, in assenza di una apposita previsione in tal senso, un diritto soggettivo a cumulare prestazioni che il legislatore ha inequivocabilmente previsto come tra loro alternative, né a decidere a posteriori quale prestazione previdenziale trattenere in quanto più vantaggiosa, in contrasto con le domande amministrative proposte ed i requisiti di legge effettivamente maturati ed accertati.
In definitiva, per le ragioni appena esposte la domanda di accertamento negativo del credito restitutorio dell deve essere rigettata. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese, rilevato che parte ricorrente ha reso in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attestando la sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione
(cfr. doc. 16 fasc. parte ricorrente), esse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Treviso, 09/12/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
- 9 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
19 previste per i lavoratori stagionali, chiedendo al contempo, per il tramite del proprio difensore, di
1000 euro”.
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti in data 4/5.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 847/2025 da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Luongo Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Mattia Preti n. 10, C.F._2
giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Doni (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Treviso, viale C.F._3
Trento e Trieste n. 6, giusta procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“1) Accogliere il presente ricorso e quindi accertare e dichiarare la compatibilità delle descritte 5
indennità covid relative ai DL 104, 137 e 157 del 2020 nonché 41 e 73 del 2021 per 'i lavoratori
stagionali dei settori diversi dal turismo e degli stabilimenti termali' con le due 'proroghe SP' di
cui all'anno 2020 fruite dal ricorrente ed anche per tale effetto ma in ogni caso per tutti gli Tribunale di Treviso
autonomi motivi indicati nel presente atto: 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità dei
provvedimenti allegati (folii 1A e 1B) di restituzione della proroga SP e quindi annullarli e CP_1
in ogni caso dichiarare non tenuto il ricorrente alla restituzione degli importi di euro 3526,12 ivi
indicati, previo accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento delle 'proroghe Pt_2
unitamente alle dedotte 5 indennità 'bonus covid' (euro 7000,00) già corrisposte dall' CP_1
conseguentemente dichiarare dovuta dal ricorrente solo la restituzione dell'indennità covid di cui
al DL 'Rilancio' 34/2020 (e collegato D.M. n. 10 del 30 aprile 2020) per euro 1800,00. 3)
Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai contributi previsti per la
proroga SP, ed ordinare conseguentemente all' di annotare nuovamente il periodo CP_1
contributivo relativo alla proroga naspi sulla posizione previdenziale del ricorrente. Con vittoria di
diritti e onorari, con attribuzione”.
Per la parte resistente:
“NEL MERITO: rigettarsi la domanda nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, e comunque non provata. Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione
forfettaria 15%, integralmente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.6.2025, il sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
contestare ed accertare l'infondatezza della pretesa pervenutagli dall' in data 14 novembre CP_1
2024 di restituzione dell'importo di euro 3.526,12 erogato a titolo di ritenuto dall' Pt_2 CP_1
costituire un indebito oggettivo, in quanto incompatibile con le indennità onnicomprensive previste dalla legislazione emergenziale relativa alla epidemia del CO-19 a favore dei lavoratori stagionali.
Nello specifico, il ricorrente allegava di aver percepito nel corso del 2020 la cosiddetta “proroga e di aver contestualmente presentato domanda per le indennità onnicomprensive CO- Pt_2
- 2 - Tribunale di Treviso
non liquidare la prima indennità prevista dal D.L. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), ritenuta incompatibile con la proroga ma di liquidare esclusivamente le indennità successive Pt_2
(introdotte dal D.L. 104/2020 in poi), sull'assunto della piena compatibilità di queste ultime con la prestazione di disoccupazione già in godimento.
Lamentava l'attore che l' , ignorando l'opzione dal primo prescelta, aveva provveduto a CP_1
liquidare tutte le indennità CO, così dando luogo esso stesso alla duplicazione di prestazioni posta a fondamento della pretesa di restituzione d'indebito relativamente alle somme corrisposte a titolo di proroga Pt_2
In punto di diritto, il ricorrente deduceva che l'incompatibilità tra le suddette prestazione dovesse ritenersi esclusivamente limitata al primo decreto legge (il D.L. 34/2020) e non fosse estensibile alle indennità successive, in ragione dell'asserita necessità di far prevalere il principio generale del favor
per il lavoratore e, di conseguenza, l'insindacabile diritto di scelta per il trattamento economico più
favorevole.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando come la proroga introdotta dagli artt. 92 del CP_1 Pt_2
D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, costituisse una misura sussidiaria e residuale, erogabile d'ufficio esclusivamente a condizione che il beneficiario non fosse percettore delle indennità
CO-19.
L' eccepiva inoltre di aver inizialmente continuato ad erogare la n quanto la domanda CP_1 Pt_2
del lavoratore per il riconoscimento delle indennità CO era stata in prima battuta respinta per carenza del requisito di stagionalità e che, solo seguito di rettifica del modello Unilav e riesame della domanda su istanza dello stesso ricorrente, l'Ente aveva liquidato le indennità CO
spettanti, facendo venir così meno ex tunc il diritto alla proroga stante il divieto di cumulo Pt_2
previsto dalla legge.
Sulla scorta di tali deduzioni, l' ribadiva l'impossibilità di cumulare le prestazioni e la CP_1
legittimità dell'azione di recupero.
- 3 - Tribunale di Treviso
La causa, stante il suo carattere documentale, è stata trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
e, depositate dalle parti le rispettive note scritte, decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve innanzitutto evidenziarsi che, venendo in rilievo la contestazione di un preteso diritto alla ripetizione d'indebito in ordine a provvidenze di natura previdenziale, grava sull'accipiens, alla stregua dei criteri generali di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione della provvidenza medesima.
In tema di onere probatorio sull'irripetibilità o meno dell'indebito previdenziale, la Corte di
Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro Sent. n. 18615 del 30/06/2021; Cass. civ. Sez.
lavoro Sent. dell'11/02/2016, n. 2739; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20-01-2011, n. 1228; Cass.
civ. Sez. Unite Sent. del 04/08/2010, n. 18046) ha statuito che chi agisce in giudizio per chiedere
“[...] l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli”.
Deve inoltre essere richiamato l'articolato quadro normativo di riferimento.
L'art. 9, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” - c.d. Decreto Agosto), convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre
2020, n. 126, stabilisce, per quanto rileva, nel testo in vigore dal 29.10.2020, che: “Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il17 marzo
2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di alla data di Pt_2
entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a
- 4 - Tribunale di Treviso
Il comma 2 della suddetta disposizione sancisce, quindi, il riconoscimento di un'indennità
onnicomprensiva pari ad Euro 1000,00 “ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da CO-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il
loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a)lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodò compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo
2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo …”.
In forza del comma 3 “I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non
devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a
18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; b) titolari di pensione”.
L'art. 15, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da CO-19” - c.d. Decreto Ristori), convertito, con modificazioni,
dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, entrata in vigore dal 25.12.2020, prevede, a sua volta, che “Ai
soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito
con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 euro è
nuovamente erogata una tantum”, estendendo - al comma 3, lett. a) - il riconoscimento della suddetta indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo ivi precisato.
Il seguente art. 15-bis del medesimo testo legislativo dispone: “1. Ai soggetti beneficiari
dell'indennità di cui all'articolo 9 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, la medesima indennità pari a 1000 Euro è nuovamente erogata
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una tantum.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e 4 degli stabilimenti termali
che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione
lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di
rapporto di lavoro dipendente, ne' di alla data di entrata in vigore della presente Pt_2
disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 Euro. La medesima
indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente
il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di alla Pt_2
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. E 'riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari
a 1000 Euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da CO-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di
lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da
quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel
medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno
2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;
c) lavoratori
autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente
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decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio
di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle
medesime attività superiore ad Euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione
Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in
vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di
cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle
seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione …”.
Analoga previsione è contenuta nell'art. 9, comma 3, lett. a, del D.L. 30 novembre 2020, n. 157
(recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da CO-19” - c.d.
Decreto Ristori Quater), non convertito nel termine di 60 giorni, abrogato dall'art. 1, comma 2, della
L. 18 dicembre 2020, n. 176 ed in vigore dal 25.12.2020 (con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto).
La previsione di una indennità per i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali è stata, infine, replicata dall'art. 10 del D.L. 22 marzo 2021, n.
41 (recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da CO-19” - c.d. Decreto Sostegni),
convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 ed entrato in vigore il 22.05.2021.
Ciò posto, è documentalmente provato da parte resistente che il ricorrente ha inoltrato domanda per ottenere le indennità CO-19 riconosciute ai lavoratori stagionali e che tali prestazioni sono state effettivamente liquidate dall' , seppur a seguito di riesame, coprendo i periodi coincidenti con CP_1
la fruizione della proroga Pt_2
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Va altresì rammentato che l'art. 92 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 stabiliva che “le
prestazioni di disoccupazione e DIS-COLL – il cui periodo di fruizione termini nell'arco Pt_2
temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 – sono prorogate per ulteriori due
mesi a decorrere dal giorno in cui termina la durata delle stesse, a condizione che il percettore non
sia beneficiario: delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; delle indennità
CO-19 di cui all'articolo 84 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Tale regime di incompatibilità è stato espressamente richiamato e confermato anche per le proroghe successive.
Infatti, l'art. 5 del D.L. 104/2020 prevedeva che “Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra
il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal
giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio
2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”.
L'intero, complesso, impianto normativo determinato dagli interventi di legislazione emergenziale che hanno caratterizzato il periodo dell'emergenza CO 19 appare dunque ispirato a principi di tassatività e di specialità, alla stregua dei quali le misure di sostegno, tipiche e speciali per determinate categorie di soggetti, vengono in rilievo e prevalgono rispetto a forme di supporto al reddito generali e residuali quali la Pt_2
In particolare, l'indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori stagionali dall'art. 9, comma 1,
del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, non appare cumulabile con la iferita al medesimo periodo Pt_2
di tempo, in quanto i) il suddetto articolo 9 comma 1 e i successivi decreti collegati pongono come
condicio sine qua non l'assenza di titolarità di lla data di entrata in vigore del decreto;
ii) vi Pt_2
è evidente incompatibilità logica, giuridica e finanche fiscale tra la proroga della prevista Pt_2
dall'art. 5 per chi ne era titolare e l'indennità una tantum di cui all'art. 9 per chi ne era privo, in
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quanto espressamente qualificata dal legislatore dell'emergenza come misura assistenziale
“onnicomprensiva” ed esente da tassazione.
Ne consegue che la percezione dell'indennità CO, quale misura principale ed erogata in forza di una specifica domanda dell'avente diritto, deve ritenersi incompatibile con la fruizione della proroga che ha natura sussidiaria e, in base alla normativa surrichiamata, poteva ritenersi Pt_2
giustificata e dovuta solo laddove non sussistessero i presupposti per la fruizione delle altre indennità emergenziali.
In ragione di ciò, non può essere condiviso il ragionamento del ricorrente a sostegno della presunta compatibilità tra l'una e le altre, non potendosi in realtà configurare, in assenza di una apposita previsione in tal senso, un diritto soggettivo a cumulare prestazioni che il legislatore ha inequivocabilmente previsto come tra loro alternative, né a decidere a posteriori quale prestazione previdenziale trattenere in quanto più vantaggiosa, in contrasto con le domande amministrative proposte ed i requisiti di legge effettivamente maturati ed accertati.
In definitiva, per le ragioni appena esposte la domanda di accertamento negativo del credito restitutorio dell deve essere rigettata. CP_1
Quanto alla regolamentazione delle spese, rilevato che parte ricorrente ha reso in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. attestando la sussistenza dei requisiti reddituali per l'esenzione
(cfr. doc. 16 fasc. parte ricorrente), esse devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Treviso, 09/12/2025 Il Giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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19 previste per i lavoratori stagionali, chiedendo al contempo, per il tramite del proprio difensore, di
1000 euro”.