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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2030 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA LEONI 49 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
GALIOTO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL, con l'Avv. Luigi La Valle, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione del
20/02/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 11/07/2022 parte ricorrente chiede di accertare la propria menomazione psico-fisica in misura pari al 12%, con condanna dell' a corrispondere il relativo indennizzo in capitale, oltre interessi CP_1
come per legge.
Deduce al riguardo di avere prestato lavoro alle dipendenze della CP_3
dal 06/11/2018 al 26/11/2021.con contratto di lavoro a tempo parziale
[...]
(90% dell'orario normale) e indeterminato, con qualifica di operaio, mansioni di “operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti”, che gli hanno causato un'ernia discale lombare.
L' si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti di legge CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della
[...]
documentazione in atti, ha accertato che “non risulta evento infortunistico (trauma intra lavoro) che possa giustificare l'insorta patologia lombare, di contro l'accertamento rx del 20/9/2021 così recita: 'atteggiamento in lievissima scoliosi lombare destro convessa – segni di spondilosi lombare con osteofiti marginali a tutti i corpi vertebrali – lievemente ridotto in ampiezza lo spazio discale L5-S1. Bilateralmente lievi iniziali segni di coxoartrosi'. Il quadro radiologico sopra riportato e indicativo di patologia artrosica non recente, in particolare la osteofitosi (degenerazione ossea produttiva) marginali dei corpi vertebrali, cosi come la coxoartrosi iniziale ma in essere”. Pertanto, “Ricordato che ha svolto attività lavorativa dal Novembre 2018 al Maggio 2021, mesi 30 circa, valutando la patologia degenerativa, non può che considerarsi indipendente dall'attività
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
lavorativa, ma riferibile a malattia generica non rara nella popolazione anche non lavorativa”, ha concluso “che il Sig. di anni 38 (trentotto), affetto Parte_1
da patologie lombari prima specificate, non può avere riconosciuta la malattia professionale per ernia discale lombare, per insufficienza di prove di modalità lavorativa usurante o di evento acuto, nell'attività svolta per la
dall'11/2018 al 06/2021” (cfr. CTU in atti). CP_3
Alla luce delle risultanze medico legali, deve, quindi, affermarsi che non sussistono i presupposti per dichiarare che la malattia accertata nei confronti del ricorrente sia di origine professionale.
Il giudizio del CTU va condiviso, perché coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-legali effettuati dal consulente di cui alla relazione in atti, che si palesa immune da vizi logici e giuridici.
Di qui il rigetto del ricorso.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, comprese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
liquidate con decreto reso in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 18/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2030 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA LEONI 49 PALERMO, presso lo studio dell'avv.
GALIOTO ANTONIO, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL, con l'Avv. Luigi La Valle, che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione del
20/02/2025 le parti concludevano come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Con ricorso depositato il 11/07/2022 parte ricorrente chiede di accertare la propria menomazione psico-fisica in misura pari al 12%, con condanna dell' a corrispondere il relativo indennizzo in capitale, oltre interessi CP_1
come per legge.
Deduce al riguardo di avere prestato lavoro alle dipendenze della CP_3
dal 06/11/2018 al 26/11/2021.con contratto di lavoro a tempo parziale
[...]
(90% dell'orario normale) e indeterminato, con qualifica di operaio, mansioni di “operatore di impianti di recupero e riciclaggio dei rifiuti”, che gli hanno causato un'ernia discale lombare.
L' si è costituito, contestando la sussistenza dei presupposti di legge CP_1
per il riconoscimento della malattia professionale e chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Per_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della
[...]
documentazione in atti, ha accertato che “non risulta evento infortunistico (trauma intra lavoro) che possa giustificare l'insorta patologia lombare, di contro l'accertamento rx del 20/9/2021 così recita: 'atteggiamento in lievissima scoliosi lombare destro convessa – segni di spondilosi lombare con osteofiti marginali a tutti i corpi vertebrali – lievemente ridotto in ampiezza lo spazio discale L5-S1. Bilateralmente lievi iniziali segni di coxoartrosi'. Il quadro radiologico sopra riportato e indicativo di patologia artrosica non recente, in particolare la osteofitosi (degenerazione ossea produttiva) marginali dei corpi vertebrali, cosi come la coxoartrosi iniziale ma in essere”. Pertanto, “Ricordato che ha svolto attività lavorativa dal Novembre 2018 al Maggio 2021, mesi 30 circa, valutando la patologia degenerativa, non può che considerarsi indipendente dall'attività
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
lavorativa, ma riferibile a malattia generica non rara nella popolazione anche non lavorativa”, ha concluso “che il Sig. di anni 38 (trentotto), affetto Parte_1
da patologie lombari prima specificate, non può avere riconosciuta la malattia professionale per ernia discale lombare, per insufficienza di prove di modalità lavorativa usurante o di evento acuto, nell'attività svolta per la
dall'11/2018 al 06/2021” (cfr. CTU in atti). CP_3
Alla luce delle risultanze medico legali, deve, quindi, affermarsi che non sussistono i presupposti per dichiarare che la malattia accertata nei confronti del ricorrente sia di origine professionale.
Il giudizio del CTU va condiviso, perché coerente e consequenziale con gli accertamenti medico-legali effettuati dal consulente di cui alla relazione in atti, che si palesa immune da vizi logici e giuridici.
Di qui il rigetto del ricorso.
Ritenuto che in ricorso non è stata resa la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, comprese le spese di CTU, a carico della parte ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a corrispondere in favore dell' le spese di CP_1
lite, liquidate in complessivi € 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di CTU come
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
liquidate con decreto reso in corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 18/04/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile