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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3736/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3736/2023 tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 9,08 innanzi al dott. Carmen Misasi, sono comparsi:
Per 'avv. VALENTINI CE Parte_1
Per l'avv. CAPIZZANO RO Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in prime cure, essendo tra le parti intervenuto accordo conciliativo di cui in scrittura privata depositata in via telematica a firma dei signori e nonché degli istanti difensori;
chiedono compensarsi le spese di lite, Parte_1 Parte_2 salva la liquidazione del gratuito patrocinio per l'avv. Valentini, come da istanza e delibera in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art.0 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Misasi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1 CE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPIZZANO Parte_2 C.F._2 RO CONVENUTA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio onde proporre appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 n. 693/2023 con la quale il Giudice di Pace di Cosenza ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta, ordinando “a di pagare a tutte le somme indicate nel Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto;
-condanna a rifondere di € 1.000,00 Parte_1 Parte_2
[…] per compensi di difesa, € 150,00 per rimborso forfettario 15% e € 46,00 per c.p.n.a. 4%, oltre ancora a i.v.a. se dovuta.”.
Ha quindi chiesto: “in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, revocare il medesimo decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto ed in considerazione della circostanza che la somma ingiunta non è certa, né liquida, né esigibile. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, ad opera dell'opposta, verificatosi nel periodo di tempo dall'intero mese di gennaio 2020 e sino al 28 maggio 2020 (€.252,00 somma rapportata all'importo del canone di locazione che lo stesso Parte_1 ha puntualmente versato nel corso del periodo su indicato ovvero gennaio-maggio 2020), nonché a titolo di spese condominiali (€.180,00, ossia €.36,00 mensili pagati dal per i 5 mesi su Parte_1 indicati), oltre che a titolo di rimborso spese utenze (€.210,00, pagate sempre dal nello stesso Parte_1 periodo), quest'ultima ha maturato un debito nei confronti del proprietario opponente pari ad €.642,00 s. e. od o.; - accertare e dichiarare, altresì, che durante il rilascio dell'immobile, da parte della Sig.ra
, sono stati provocati diversi danni, ai vani adibiti a bagno ed a stanza da letto, in ragione di Parte_2
€.1.300,07; - accertare e dichiarare, inoltre, che l'investimento effettuato con la The Warm Trust ha pagina 2 di 3 comportato un primo utile per entrambe le parti contraenti investitori di €.1.575,00, somma convogliata sul conto corrente acceso da entrambe le parti ed incassato già dalla in ragione del 50% Parte_3 ossia di €.787,50 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la Sig.ra trattenendo la sua quota Parte_3 parte del 50%, ha rinunciato tacitamente all'investimento de quo e che, pertanto, la suddetta somma di
€.787,50 va detratta da quella pretesa ed ingiunta con il decreto oggi oggetto di opposizione;
- revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto e condannare, conseguentemente, la Sig.ra a pagare Parte_2 in favore del Sig. la complessiva somma di €.2.467,50 o quell'altra somma minore che dovesse Parte_1 risultare di giustizia, anche a seguito di CTU, da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., eventualmente e/o subordinatamente, anche compensandola, in tutto od in parte, con quella illegittimamente ingiunta. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali ed onorari di causa”.
ha resistito alla domanda eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità Parte_2 dell'appello per errata ricostruzione dei fatti e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte. All'udienza del 15.12.2026 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del monitorio opposto, stante il sopravvenuto accordo conciliativo, depositato contestualmente. La congiunta richiesta conclusiva delle parti va accolta per la dichiarata sopravvenienza di circostanze che hanno motivato l'abbandono della pretesa creditoria azionata in monitorio ed il conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale sull'opposizione e sull'appello. L'evidenziata abdicazione al credito azionato motiva al contempo la revoca del decreto opposto.
Deve altresì disporsi la richiesta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo del GdP di Cosenza n. 564/2021; spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carmen Misasi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3736/2023 tra
Parte_1
e
Parte_2
Oggi 15 dicembre 2025 ad ore 9,08 innanzi al dott. Carmen Misasi, sono comparsi:
Per 'avv. VALENTINI CE Parte_1
Per l'avv. CAPIZZANO RO Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere e disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto in prime cure, essendo tra le parti intervenuto accordo conciliativo di cui in scrittura privata depositata in via telematica a firma dei signori e nonché degli istanti difensori;
chiedono compensarsi le spese di lite, Parte_1 Parte_2 salva la liquidazione del gratuito patrocinio per l'avv. Valentini, come da istanza e delibera in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art.0 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Misasi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3736/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI Parte_1 C.F._1 CE ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPIZZANO Parte_2 C.F._2 RO CONVENUTA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio onde proporre appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 n. 693/2023 con la quale il Giudice di Pace di Cosenza ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da lui proposta, ordinando “a di pagare a tutte le somme indicate nel Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo opposto;
-condanna a rifondere di € 1.000,00 Parte_1 Parte_2
[…] per compensi di difesa, € 150,00 per rimborso forfettario 15% e € 46,00 per c.p.n.a. 4%, oltre ancora a i.v.a. se dovuta.”.
Ha quindi chiesto: “in via principale, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, revocare il medesimo decreto ingiuntivo, perché infondato in fatto e in diritto ed in considerazione della circostanza che la somma ingiunta non è certa, né liquida, né esigibile. In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile de quo, ad opera dell'opposta, verificatosi nel periodo di tempo dall'intero mese di gennaio 2020 e sino al 28 maggio 2020 (€.252,00 somma rapportata all'importo del canone di locazione che lo stesso Parte_1 ha puntualmente versato nel corso del periodo su indicato ovvero gennaio-maggio 2020), nonché a titolo di spese condominiali (€.180,00, ossia €.36,00 mensili pagati dal per i 5 mesi su Parte_1 indicati), oltre che a titolo di rimborso spese utenze (€.210,00, pagate sempre dal nello stesso Parte_1 periodo), quest'ultima ha maturato un debito nei confronti del proprietario opponente pari ad €.642,00 s. e. od o.; - accertare e dichiarare, altresì, che durante il rilascio dell'immobile, da parte della Sig.ra
, sono stati provocati diversi danni, ai vani adibiti a bagno ed a stanza da letto, in ragione di Parte_2
€.1.300,07; - accertare e dichiarare, inoltre, che l'investimento effettuato con la The Warm Trust ha pagina 2 di 3 comportato un primo utile per entrambe le parti contraenti investitori di €.1.575,00, somma convogliata sul conto corrente acceso da entrambe le parti ed incassato già dalla in ragione del 50% Parte_3 ossia di €.787,50 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la Sig.ra trattenendo la sua quota Parte_3 parte del 50%, ha rinunciato tacitamente all'investimento de quo e che, pertanto, la suddetta somma di
€.787,50 va detratta da quella pretesa ed ingiunta con il decreto oggi oggetto di opposizione;
- revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto e condannare, conseguentemente, la Sig.ra a pagare Parte_2 in favore del Sig. la complessiva somma di €.2.467,50 o quell'altra somma minore che dovesse Parte_1 risultare di giustizia, anche a seguito di CTU, da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226 c. c., eventualmente e/o subordinatamente, anche compensandola, in tutto od in parte, con quella illegittimamente ingiunta. Il tutto con vittoria di spese, competenze professionali ed onorari di causa”.
ha resistito alla domanda eccependo l'improcedibilità e/o inammissibilità Parte_2 dell'appello per errata ricostruzione dei fatti e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte. All'udienza del 15.12.2026 le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del monitorio opposto, stante il sopravvenuto accordo conciliativo, depositato contestualmente. La congiunta richiesta conclusiva delle parti va accolta per la dichiarata sopravvenienza di circostanze che hanno motivato l'abbandono della pretesa creditoria azionata in monitorio ed il conseguente venir meno dell'interesse alla pronuncia giudiziale sull'opposizione e sull'appello. L'evidenziata abdicazione al credito azionato motiva al contempo la revoca del decreto opposto.
Deve altresì disporsi la richiesta compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo del GdP di Cosenza n. 564/2021; spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Cosenza, 15 dicembre 2025
Il Giudice dott. Carmen Misasi
pagina 3 di 3