Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 6056/2022 R.G. avente ad oggetto il divorzio – scioglimento del matrimonio tra nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. Caccia Umberto, giusta procura in atti C.F._1
e
- ricorrente -
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege –
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.12.2024 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente concludeva per la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, il ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in OL (NA) il 16.02.1984 con la sig.ra CP_1
con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (n.18, parte I, sez. S, anno
[...]
1984) dalla cui unione nascevano: il 19.04.1984, il Persona_1 Persona_2
13.10.1985, il 25.05.1988, e il 21.04.1994, maggiorenni ed Persona_3 Persona_4
attualmente autosufficienti.
All'udienza presidenziale del 13.03.2023 innanzi al Giudice Delegato dal Presidente del Tribunale compariva solo parte ricorrente, il quale si riportava al ricorso chiedendo la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio. Il Giudice, dando atto che la resistente a cui veniva ritualmente notificato il ricorso non era comparsa, si riservava.
A scioglimento della riserva il GD nominava il Giudice Istruttore per il prosieguo e fissava termine per la trattazione della fase istruttoria ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 09.10.2023.
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 25.03.2024, parte ricorrente, si riportava al ricorso e alle successive memorie integrative chiedendone l'integrale accoglimento.
All'udienza del 16.12.2024 trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente concludeva per la sola declaratoria di scioglimento del matrimonio.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, cioè, decreto di omologa del 03.06.2009 del Tribunale di Nola. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda, visto che non risulta l'interruzione dello stato di separazione stando alle risultanze anagrafiche in atti.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia della resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultima e avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto del fatto che il ricorrente non ha formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile e che le figlie sono tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando così provvede:
1) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio tra nato a [...] Parte_1
D'AR (NA) il 20.08.1964 (C.F. e , nata a C.F._1 Controparte_1
OL (NA) il 17.10.1965 (C.F. ) che hanno contratto matrimonio civile in C.F._2
OL (NA) in data 16.02.1984, atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune
(n.18, parte I, sez. S, anno 1984);
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125
n.6, 133 n.2 e 88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 14.02.2025 Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca