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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17054 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 17236/2025
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 16.11.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 3.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 17236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 3.12.2025
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Matera n. 23/a, presso lo studio dell'avv. Fabio Germani che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante–
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita di Meo in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 9876/2024 – opposizione avverso determina dirigenziale di ingiunzione;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 9876/2024 con la quale il Parte_2
Giudice di Pace di Roma dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale in ordine all'impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 16032/2023/8/1/1 del 31/05/2023 emessa dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di a seguito del verbale CP_1
56180009148 del 22.08.2018, redatto dalla Polizia di con il quale era stata CP_1 contestata la violazione della D.A.C. 66/14, art. 1 e 2 in quanto il trasgressore, con l'autobus targato
FB220XG, adibito ad attività di NCC, circolava all'interno della ZTL in Roma senza aver provveduto alla registrazione ed all'acquisto del permesso.
A fondamento dell'appello la ha evidenziato l'erroneità della sentenza di Parte_2 prime cure nella parte in cui ha ritenuto la competenza del Tribunale in ordine all'impugnazione della Determinazione Dirigenziale, avendo la sanzione ad oggetto l'ingresso non autorizzato in
ZTL, e nel merito, ha reiterato le contestazioni relative alla illegittimità del provvedimento impugnato, essendo inibito a sanzionare una medesima condotta, già rilevante ai fini CP_1 del codice della strada, applicando il regolamento comunale, come peraltro statuito dal Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 7330/2024. L'appellante ha contestato l'erroneità del provvedimento impugnato anche in ordine all'importo indicato ai fini del pagamento in misura ridotta. ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che l'accesso non autorizzato alla CP_1
ZTL è sanzionato, per quanto riguardava i profili attinenti alla regolarità della circolazione, dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, mentre, con riferimento ai profili attinenti alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, dai regolamenti comunali richiamati nell'ordinanza impugnata, sicché, essendo poste a tutela di diversi interessi pubblici, entrambe le sanzioni erano da ritenersi legittime.
ha altresì evidenziato la correttezza del trattamento sanzionatorio indicato nel CP_1 provvedimento impugnato e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali.
2. Il primo motivo di gravame è fondato e merita pertanto accoglimento.
La determinazione dirigenziale impugnata, nell'individuare la condotta illecita del trasgressore, la
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014, recante: “Modifiche al Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 come modificato con deliberazione dell'Assemblea
3 Capitolina n. 10 del 13 marzo 2014. Approvazione in via definitiva del nuovo testo del Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2”, adottata al fine di “contenere
l'inquinamento atmosferico”.
Segnatamente, l'art. 1 comma 2 del menzionato regolamento stabilisce che: “Nelle zone ZTL 1
BUS e ZTL 2 BUS , dalle ore 00,00 alle ore 24,00, è vietato l'accesso e la circolazione ai mezzi non muniti di contrassegno oneroso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento”.
Lo stesso art. 1 comma 1 del Regolamento chiarisce che lo scopo delle disposizioni adottate è, tra gli altri, quello di contenere l'inquinamento atmosferico
Tuttavia, deve ritenersi che tale enunciata finalità non sia sufficiente ad inquadrare la competenza del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011.
La medesima finalità di “tutela dell'ambiente dall'inquinamento” risulta infatti sottesa ad alcune norme dettate in materia circolazione stradale, come reso evidente dalla circostanza che l'art.7, comma 1, lett. b) d.lgs. N. 285/1992, sotto la rubrica “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Il citato articolo, al successivo comma 9, aggiunge che: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Dalle considerazioni che precedono discende che la mera indicazione della generica finalità di contenimento dell'inquinamento atmosferico non vale a radicare la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011, atteso che, nel conferire il potere regolamentare agli enti locali, il citato art. 7 del Codice della Strada già individua, tra le varie finalità, quella di prevenire l'inquinamento. Deve quindi trovare applicazione la previsione generale di cui all'art. 6, comma 3 d.lgs. n. 150/2011.
La statuizione del primo giudice al riguardo deve pertanto essere riformata.
3. L'opposizione deve quindi essere esaminata nel merito, alla luce di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
4 rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (cfr. Cass. n.
33456/2019).
4. L'opponente ha contestato, nel merito, la legittimità dell'applicazione di un due diversi trattamenti sanzionatori per la medesima condotta.
Al riguardo, deve rilevarsi che la condotta oggetto di contestazione si riferisce al transito non autorizzato con bus all'interno di ZTL e che tale condotta è sanzionata dalla normativa primaria, e segnatamente dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992.
La determinazione dirigenziale impugnata si fonda invece sui regolamenti comunali, e, in particolare, sul regolamento approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014, normativa secondaria che disciplina l'accesso in ZTL e sanziona, per quanto qui interessa,
l'accesso dei bus turistici nelle zone a traffico limitato senza aver provveduto all'acquisto e alla registrazione del permesso.
Premessa la riserva di legge in materia sanzionatoria (cfr. art. 1 L. n. 689/1981), CP_1 individua quindi la fonte primaria nell'art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000, il quale, al comma 1, prevede “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.
Deve tuttavia darsi atto della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 7330/2024, nella quale si è ritenuta illegittima l'imposizione di doppia sanzione sia ai sensi dell'art. 7 del codice della strada, che della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018, con la quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C”
Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato l'art. 7 bis del T.U.E.L., nel prevedere la possibilità, per i regolamenti comunali e provinciali, di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fa salva l'eventuale “diversa disposizione di legge”, che nel caso di specie si rinviene proprio nell'art. 7 del codice della strada.
Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito: “L'art. 7 bis del T.U.E.L., nel far salva la diversa disposizione di legge pertanto impone, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti,
l'applicazione della (sola) normativa primaria per la sanzione della medesima condotta presa in considerazione dal disposto regolamentare comunale. Da ciò l'illegittimità dell'invocato disposto della D.A.C. n. 55/2018 che sanziona condotte già prese in considerazione dal Codice della Strada,
5 come peraltro evincibile dai verbali depositati in prime cure dalle appellanti. Ed invero la sanzione relativa alla violazione della regolamentazione della ZTL è già contenuta nel comma 14 dell'art. 7 del Codice della Strada, nella formulazione vigente ratione temporis, da intendersi riferito a tutte le modalità di violazione delle limitazioni concernenti le ZTL di cui al precedente comma 9 (“I
Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. [….] I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma) - laddove il comma 13 bis dell'art. 7 del
Codice della Strada sanziona le condotte vietate dal precedente comma 1 lett. b), riferito alla circolazione con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte con ordinanza sindacale … Risulta pertanto illegittimo il disposto regolamentare de quo che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili, riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata dal medesimo art. 7 bis del
TUEL”
Da quanto precede discende che il ha sottoposto illegittimamente la Parte_3 medesima condotta a due diverse sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l'altra dal
Regolamento comunale, in erronea applicazione dell'invocato disposto dell'art. 7 bis del TUEL.
L'appello deve quindi essere accolto e la Determinazione Dirigenziale n. 31095/2023/8/1/1 del
10/11/2023 deve essere annullata
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di
Le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche CP_1 trattate e, per il solo giudizio di appello, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_2
9876/2024 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la competenza del Giudice di Pace sull'opposizione proposta e decidendo nel merito annulla la Determinazione Dirigenziale n. 16032/2023/8/1/1 del 31/05/2023; condanna al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 [...]
avv. Fabio Germani, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio Parte_2
6 liquidate per il giudizio di prime cure in euro 43,00 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e per l'appello in euro 64,50 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, spese generali nella misura del
15% e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 04.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
7
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini,
visto il provvedimento del 16.11.2025 con il quale è stata fissata l'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. il 3.12.2025 ed è stata disposta la trattazione scritta della medesima udienza;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter ultimo comma c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 17236 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. del 3.12.2025
TRA la Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma in via Matera n. 23/a, presso lo studio dell'avv. Fabio Germani che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante–
E
, CP_1
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura di Roma Capitale, in via del Tempio di
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Rita di Meo in virtù di procura in atti;
- appellata –
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace n. 9876/2024 – opposizione avverso determina dirigenziale di ingiunzione;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.12.2025
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 9876/2024 con la quale il Parte_2
Giudice di Pace di Roma dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale in ordine all'impugnazione della Determinazione Dirigenziale n. 16032/2023/8/1/1 del 31/05/2023 emessa dal Direttore del Dipartimento Risorse Economiche di a seguito del verbale CP_1
56180009148 del 22.08.2018, redatto dalla Polizia di con il quale era stata CP_1 contestata la violazione della D.A.C. 66/14, art. 1 e 2 in quanto il trasgressore, con l'autobus targato
FB220XG, adibito ad attività di NCC, circolava all'interno della ZTL in Roma senza aver provveduto alla registrazione ed all'acquisto del permesso.
A fondamento dell'appello la ha evidenziato l'erroneità della sentenza di Parte_2 prime cure nella parte in cui ha ritenuto la competenza del Tribunale in ordine all'impugnazione della Determinazione Dirigenziale, avendo la sanzione ad oggetto l'ingresso non autorizzato in
ZTL, e nel merito, ha reiterato le contestazioni relative alla illegittimità del provvedimento impugnato, essendo inibito a sanzionare una medesima condotta, già rilevante ai fini CP_1 del codice della strada, applicando il regolamento comunale, come peraltro statuito dal Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 7330/2024. L'appellante ha contestato l'erroneità del provvedimento impugnato anche in ordine all'importo indicato ai fini del pagamento in misura ridotta. ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che l'accesso non autorizzato alla CP_1
ZTL è sanzionato, per quanto riguardava i profili attinenti alla regolarità della circolazione, dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, mentre, con riferimento ai profili attinenti alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento, dai regolamenti comunali richiamati nell'ordinanza impugnata, sicché, essendo poste a tutela di diversi interessi pubblici, entrambe le sanzioni erano da ritenersi legittime.
ha altresì evidenziato la correttezza del trattamento sanzionatorio indicato nel CP_1 provvedimento impugnato e, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione, ha chiesto disporsi la compensazione delle spese processuali.
2. Il primo motivo di gravame è fondato e merita pertanto accoglimento.
La determinazione dirigenziale impugnata, nell'individuare la condotta illecita del trasgressore, la
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014, recante: “Modifiche al Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010 come modificato con deliberazione dell'Assemblea
3 Capitolina n. 10 del 13 marzo 2014. Approvazione in via definitiva del nuovo testo del Regolamento per la circolazione e la sosta dei bus nelle ZTL Bus 1 e ZTL Bus 2”, adottata al fine di “contenere
l'inquinamento atmosferico”.
Segnatamente, l'art. 1 comma 2 del menzionato regolamento stabilisce che: “Nelle zone ZTL 1
BUS e ZTL 2 BUS , dalle ore 00,00 alle ore 24,00, è vietato l'accesso e la circolazione ai mezzi non muniti di contrassegno oneroso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento”.
Lo stesso art. 1 comma 1 del Regolamento chiarisce che lo scopo delle disposizioni adottate è, tra gli altri, quello di contenere l'inquinamento atmosferico
Tuttavia, deve ritenersi che tale enunciata finalità non sia sufficiente ad inquadrare la competenza del tribunale ordinario ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011.
La medesima finalità di “tutela dell'ambiente dall'inquinamento” risulta infatti sottesa ad alcune norme dettate in materia circolazione stradale, come reso evidente dalla circostanza che l'art.7, comma 1, lett. b) d.lgs. N. 285/1992, sotto la rubrica “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”, attribuisce ai comuni la potestà regolamentare di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Il citato articolo, al successivo comma 9, aggiunge che: “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Dalle considerazioni che precedono discende che la mera indicazione della generica finalità di contenimento dell'inquinamento atmosferico non vale a radicare la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 150/2011, atteso che, nel conferire il potere regolamentare agli enti locali, il citato art. 7 del Codice della Strada già individua, tra le varie finalità, quella di prevenire l'inquinamento. Deve quindi trovare applicazione la previsione generale di cui all'art. 6, comma 3 d.lgs. n. 150/2011.
La statuizione del primo giudice al riguardo deve pertanto essere riformata.
3. L'opposizione deve quindi essere esaminata nel merito, alla luce di principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “L'appello avverso la declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, impugnazione necessaria, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c., investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo;
qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di
4 rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria "potestas decidendi", e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (cfr. Cass. n.
33456/2019).
4. L'opponente ha contestato, nel merito, la legittimità dell'applicazione di un due diversi trattamenti sanzionatori per la medesima condotta.
Al riguardo, deve rilevarsi che la condotta oggetto di contestazione si riferisce al transito non autorizzato con bus all'interno di ZTL e che tale condotta è sanzionata dalla normativa primaria, e segnatamente dall'art. 7 d.lgs. n. 285/1992.
La determinazione dirigenziale impugnata si fonda invece sui regolamenti comunali, e, in particolare, sul regolamento approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 66/2014, normativa secondaria che disciplina l'accesso in ZTL e sanziona, per quanto qui interessa,
l'accesso dei bus turistici nelle zone a traffico limitato senza aver provveduto all'acquisto e alla registrazione del permesso.
Premessa la riserva di legge in materia sanzionatoria (cfr. art. 1 L. n. 689/1981), CP_1 individua quindi la fonte primaria nell'art. 7 bis del d.lgs. 267 del 2000, il quale, al comma 1, prevede “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.
Deve tuttavia darsi atto della recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 7330/2024, nella quale si è ritenuta illegittima l'imposizione di doppia sanzione sia ai sensi dell'art. 7 del codice della strada, che della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 55/2018, con la quale è stato approvato il nuovo
“Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C”
Secondo il condivisibile orientamento del Consiglio di Stato l'art. 7 bis del T.U.E.L., nel prevedere la possibilità, per i regolamenti comunali e provinciali, di applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fa salva l'eventuale “diversa disposizione di legge”, che nel caso di specie si rinviene proprio nell'art. 7 del codice della strada.
Il Consiglio di Stato ha quindi chiarito: “L'art. 7 bis del T.U.E.L., nel far salva la diversa disposizione di legge pertanto impone, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti,
l'applicazione della (sola) normativa primaria per la sanzione della medesima condotta presa in considerazione dal disposto regolamentare comunale. Da ciò l'illegittimità dell'invocato disposto della D.A.C. n. 55/2018 che sanziona condotte già prese in considerazione dal Codice della Strada,
5 come peraltro evincibile dai verbali depositati in prime cure dalle appellanti. Ed invero la sanzione relativa alla violazione della regolamentazione della ZTL è già contenuta nel comma 14 dell'art. 7 del Codice della Strada, nella formulazione vigente ratione temporis, da intendersi riferito a tutte le modalità di violazione delle limitazioni concernenti le ZTL di cui al precedente comma 9 (“I
Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. [….] I Comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma) - laddove il comma 13 bis dell'art. 7 del
Codice della Strada sanziona le condotte vietate dal precedente comma 1 lett. b), riferito alla circolazione con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte con ordinanza sindacale … Risulta pertanto illegittimo il disposto regolamentare de quo che, nello specificare ulteriormente le condotte sanzionabili, riconducibili agli indicati disposti del Codice della Strada, viola la clausola di prevalenza recata dal medesimo art. 7 bis del
TUEL”
Da quanto precede discende che il ha sottoposto illegittimamente la Parte_3 medesima condotta a due diverse sanzioni, una prevista dal Codice della Strada, e l'altra dal
Regolamento comunale, in erronea applicazione dell'invocato disposto dell'art. 7 bis del TUEL.
L'appello deve quindi essere accolto e la Determinazione Dirigenziale n. 31095/2023/8/1/1 del
10/11/2023 deve essere annullata
5. La regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio segue la soccombenza di
Le stesse sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche CP_1 trattate e, per il solo giudizio di appello, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_2
9876/2024 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la competenza del Giudice di Pace sull'opposizione proposta e decidendo nel merito annulla la Determinazione Dirigenziale n. 16032/2023/8/1/1 del 31/05/2023; condanna al rimborso delle spese di lite in favore del procuratore della CP_1 [...]
avv. Fabio Germani, dichiaratosi antistatario, liquidate per il primo grado di giudizio Parte_2
6 liquidate per il giudizio di prime cure in euro 43,00 per esborsi e in euro 250,00 per compensi e per l'appello in euro 64,50 per esborsi e in euro 350,00 per compensi, spese generali nella misura del
15% e accessori di legge
Così deciso in Roma, il 04.12.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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