Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa n.
2716/2024 del RGL, vertente
TRA nato a Palermo il 25.06.1965 (cod. fisc.: Parte 1
), ed elettivamente domiciliato in Palermo via Santorre di C.F. 1
Santarosa, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Maria Pezzano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: P.IVA 1 in Controparte_1
persona del suo Presidente, rappresentato e difeso, dall'Avv. Marco Di Gloria e domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale di Palermo.
Resistente
Oggetto: intervento fondo di garanzia L. 297/82
-ai sensi dell'art. 429 cpc - della All'udienza del 04.03.2025 ha dato lettura seguente
SENTENZA
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite.
E delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sulle conclusioni rassegnate dalle parti pone la causa in decisione.
Con ricorso depositato il 23.02.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l'CP 1 chiedendone la condanna, nella qualità di gestore del Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297/1982, alla corresponsione del TRF.
Ha esposto a tal fine:
1) Di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_2 e,
successivamente, di essere stato assunto da RESET SCpA;
2) che il Tribunale di Palermo ha dichiarato il fallimento di Controparte_2
con sentenza del 18.8.2015;
3) che il ricorrente, regolarmente insinuato allo stato passivo, è stato ammesso per la somma di € 3.454,85 a titolo di TFR;
4) che, divenuto esecutivo lo stato passivo, ha inoltrato in data 24.9.2022 ·- -
domanda di intervento del Fondo di Garanzia onde ottenere il pagamento del TFR
ma tale richiesta è stata dall' CP 1 rigettata stante che il rapporto di lavoro era proseguito con altra società cessionaria;
5) nelle more, in data 11 luglio 2016, è stato licenziato per motivi disciplinati da
Re.Se.T. Palermo Sc.p.a..
Da qui il ricorso per cui è causa con la richiesta di corresponsione del TFR.
Si è costituta l'CP_1 che ha chiesto il rigetto del ricorso per difetto di uno dei requisiti fondamentali ovvero la cessazione del rapporto di lavoro.
Preliminarmente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancanza del ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443, 1° comma, c.p.c..
La causa, senza alcuna attività istruttoria al di fuori dei documenti prodotti dalle parti, viene posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
Il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto (TFR) è stato istituito con l'art. 2 L. 29.05.1982 n. 297 ed interviene per il pagamento di detta prestazione in sostituzione del datore di lavoro insolvente. L'art. 2 della L. 297/82 stabilisce che “...trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo
1942 n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso in cui siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.....".
L'accesso al Fondo è pertanto subordinato a due condizioni: il fallimento del datore di lavoro e l'ammissione al passivo.
L'CP 1 ha negato la prestazione richiesta sul presupposto che il ricorrente non avrebbe documentato di avere cessato il rapporto di lavoro con la fallita CP_2,
essendo transitato senza soluzione di continuità alla cessionaria RESET scpa.
A supporto della propria tesi, ha ritenuto infatti applicabile alla fattispecie di causa il principio affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. Cass.
19278/2018, "l'art. 2 della legge n. 297/1982 e l'art. 2 del dlgs.n.82/90, si riferiscono alle ipotesi in cui sia stata dichiarata insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione nel passivo del fallimento viene proposta ed inoltre,
poiché il t.f.r. diviene esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo della procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può in alcun modo vincolare l'CP 1 che è estraneo alla procedura e che perciò deve potere contestare il credito per t.f.r., sostenendo che esso non sia ancora esigibile neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 legge n. 297/1982...".
Essendo i lavoratori in forza alla CP 2 transitati alla RESET quando ancora la cedente non era sottoposta a procedura concorsuale e quindi senza che fosse avvenuta l'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 2112 c.c., l'obbligo datoriale della corresponsione del TFR era transitato alla cessionaria.
***
L'eccezione di improcedibilità avanzata dall' CP_1 non può trovare accoglimento.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. n. 15797/2002 n.
2721/2012 e ordinanza n. 19481/2018) "i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionale, ma rappresentano, oramai, un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino a più a tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire sul processo solo in via di sospensione".
Ne deriva che la proposizione del ricorso in via giudiziaria ha assorbito il ricorso in via amministrativa e quest'ultimo non costituisce più presupposto indefettibile dell'azione giudiziale.
Ciò posto va osservato che l'indirizzo prevalente di questa Sezione ha ritenuto non applicabile l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'Istituto Previdenziale
in quanto la CP_2 aveva stipulato cessione di azienda o di suo ramo, pattuendo espressamente la deroga all'art. 2112 c.c., ex art. 47, commi 4 bis e 5, l. n.
428/1990, in presenza degli appositi accordi sindacali previsti da detta ultima norma, che trova applicazione, come del resto l'art. 2112 c.c., a tutti i trasferimenti di azienda, attuati con qualsivoglia tipologia di contratto o con altri atti.
E' tuttavia intervenuta di recente la Corte di Cassazione (Ord. n. 23499/2024).
La Corte ha ritenuto: "Questa Corte già con le sentenze n.3963 del 2022 e n. 6842
del 2023 ha ricordato che l'art. 47 della legge n.428 del 1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui oggi è causa, prevedeva, al comma 4-bis, che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto
1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività», e disponeva, al successivo comma 5, che qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo
2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore», aggiungendo infine che «il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante».
4.3. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è
avuta continuazione dell'attività aziendale, rientra nell'ambito dell'art. 47, comma
4-bis, ricordato. Il successivo comma 5 disciplina, infatti, i tre casi in cui «la continuazione dell'attività [aziendale] non sia stata disposta o sia cessata» e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda «il mantenimento anche parziale dell'occupazione», ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
4.4. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà
di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5°,
lett. c), I. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del d.lgs. n. 270/1999. 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4-bis e 5, della legge n. 428
del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4-
bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda,
laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto «un accordo circa il mantenimento,
anche parziale, dell'occupazione») il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4-bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4-bis da parte dell'art. 19-quater,
d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit.. 4.6. Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, «la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi», il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate «le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa», ma senza tuttavia «privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23».
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso "anche parziale" contenuto nell'art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428
del 1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione
induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione).
4.8. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato con la sentenza n.37789 del 27/12/2022 che, nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto che non rilevasse l'accordo concluso,
come nel presente caso, ai sensi della legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5.
4.9. In esito all'analisi del testo normativo ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l'CP_1
che gestisce il Fondo di garanzia ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo.
4.10. In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
4.11. Con la sentenza n. 37789 del 2022 si è poi indagato anche sull'incidenza delle innovazioni portate dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e si è ricordato che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in linea generale,
non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore. Si è poi ribadito che le norme del d.lgs. n. 14 del 2019 possono rappresentare un utile criterio interpretativo degl'istituti della legge fallimentare solo quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. s.u. 25/03/2021 n. 850) e che è stata necessaria una previsione espressa, in evidente e consapevole discontinuità con le conclusioni cui questa Corte era già giunta, per sancire, a determinate condizioni, l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda e per equiparare il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure. Ne consegue che neppure dall'innovativa disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, assoggettata a puntuali presupposti, si possono trarre elementi chiarificatori della normativa pregressa, ratione temporis applicabile".
Ne discende pertanto che alla data di sottoscrizione dell'accordo tra CP 2
e RE.SE.T. Palermo S.C.p.A., non sussistevano i presupposti per stipulare l'accordo derogatorio.
Da qui il rigetto del ricorso.
Atteso che la pronuncia della Suprema Corte relativa ai lavoratori della Gesip
fallita è intervenuta in data successiva alla proposizione del ricorso, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo lì 04.03.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente