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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1059/2019
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA dell'8/10/2025 nella causa
Pt_1
contro
Controparte_1
All'udienza dell'8/10/2025, alle ore 11:04, chiamata la causa R.G. n. 1059 dell'anno 2019, davanti al Giudice dott. AR AP,
è presente:
- per parte appellante, l'Avv. Matassa Giuseppe in sostituzione dell'Avv. Dara
Gabriele;
Nessuno è presente per parte appellata.
L'Avv. Matassa precisa le conclusioni e discute riportandosi all'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 429 c.p.c. e 6 D.lgs. 150/2011;
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al
Pag. 1 di 10 R.G. n. 1059/2019
presente verbale e di cui dà lettura alle ore 16:56, assenti le parti.
Il Giudice
AR AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 10 R.G. n. 1059/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. AR AP, ha pronunciato — all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza dell'8.10.2025 — la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 1059 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
23.10.1953, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dara Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, cod. fisc. , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di , presso i cui uffici è domiciliata;
CP_1
– parte appellata –
Pag. 3 di 10 R.G. n. 1059/2019
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: Come precisate all'udienza dell'8.10.2025.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, Parte_2
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, con la quale il Prefetto di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.019,20, di cui €
2.006,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 176, commi 19 e 22, cod. strada, ed € 13,20 per spese di accertamento.
La sanzione traeva origine dal verbale di accertamento n. 700015649182, redatto in data 19.01.2018 dalla Polizia Stradale di Caltanissetta, con il quale si contestava al ricorrente di aver percorso, alla guida di un'autovettura Ford Focus targata
FL414SR, la rampa di immissione allo svincolo Irosa dell'autostrada A19 nel senso di marcia opposto a quello consentito, immettendosi contromano, con potenziale grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Il , sin dalla fase amministrativa, ha contestato la fondatezza Pt_1
dell'accertamento, deducendo di essersi trovato costretto a fermarsi in prossimità
dello svincolo a causa di un improvviso malore, successivamente diagnosticato come colica addominale presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Elia di
Caltanissetta. Ha anche sostenuto di non aver mai percorso la rampa in senso contrario, ma di essersi semplicemente arrestato in un'area di sosta, senza arrecare
Pag. 4 di 10 R.G. n. 1059/2019
intralcio o pericolo alla circolazione, come documentato da materiale fotografico prodotto in atti.
Giova evidenziare che, avverso il medesimo verbale, il ricorrente aveva già
proposto opposizione contro l'ordinanza di revoca della patente di guida, emessa dalla Prefettura di in data 9.02.2018 (prot. n. 1472/2018), ottenendone CP_1
l'annullamento con sentenza n. 350/2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese,
depositata in data 2.07.2018. In tale pronuncia, — divenuta definitiva, come da attestazione della Cancelleria — il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso,
rilevando che i verbalizzanti non avevano percepito direttamente la marcia contromano del veicolo, ma avevano soltanto desunto la violazione dalla posizione in cui il mezzo era stato rinvenuto. In tale pronuncia è stato altresì accertato che l'autovettura risultava ferma, e non in movimento, in un'area prossima allo svincolo, e che il ricorrente si è arrestato a causa di un malore, circostanza successivamente comprovata da referto medico.
In tale contesto, il Giudice di Pace ha ritenuto che, anche a voler ritenere sussistente la violazione contestata, la condotta del ricorrente sarebbe comunque scriminata dallo stato di necessità, idoneo ad escludere l'illiceità della condotta.
Tanto premesso, va dato atto che la di , oltre al provvedimento CP_1 CP_1
di revoca della patente di guida, ha successivamente emesso l'ordinanza-
ingiunzione oggetto del presente giudizio, fondata sul medesimo verbale di accertamento già scrutinato nel precedente procedimento conclusosi con sentenza favorevole al ricorrente.
Pag. 5 di 10 R.G. n. 1059/2019
Ebbene, con sentenza n. 594/2018, depositata in data 31.10.2018 e oggetto del presente gravame, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione,
ritenendo infondate le deduzioni difensive del e confermando integralmente Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello, deducendo, in Parte_2
particolare, l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 350/2018.
Si è costituita in giudizio la , rappresentata dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità
di accoglimento, e, nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate, sostenendo l'autonomia tra il procedimento relativo alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida e quello concernente la sanzione pecuniaria, nonché la piena legittimità dell'operato degli agenti accertatori.
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione e la causa è
stata rinviata per la discussione e decisione.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza dell'8.10.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale di parte appellata, depositata con la propria comparsa di costituzione e risposta in data
Pag. 6 di 10 R.G. n. 1059/2019
27.11.2019, trattandosi di documenti nuovi e non avendo la parte né dedotto né
dimostrato di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il thema decidendum del presente giudizio concerne, in ultima istanza, la legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione n. MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, con la quale la ha ingiunto a il pagamento di una Controparte_1 Parte_2
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 176, commi 19 e 22,
cod. strada, in relazione al verbale di accertamento n. 700015649182 del
19.01.2018, redatto dalla Polizia Stradale di Caltanissetta.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che il medesimo fatto costitutivo dell'illecito amministrativo oggetto del presente giudizio è già stato scrutinato in via definitiva dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel distinto procedimento iscritto al n. 409/2018 R.G., definito con sentenza n. 350/2018, depositata in data
2.07.2018, con la quale è stata annullata l'ordinanza di revoca della patente di guida emessa dalla Prefettura di in data 9.02.2018 (prot. n. 1472/2018), fondata CP_1
sul medesimo accertamento.
In tale pronuncia — divenuta irrevocabile per mancata impugnazione — il giudice adito ha accertato l'inesistenza della condotta contestata, rilevando che gli agenti verbalizzanti non avevano percepito direttamente l'asserita marcia contromano, ma avevano formulato deduzioni meramente induttive sulla base della posizione del veicolo, il quale, per contro, era fermo e in posizione non pericolosa per la
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circolazione, a causa di un improvviso malore del conducente.
Il giudice ha inoltre riconosciuto che, anche a voler ritenere integrata formalmente la violazione, la condotta del sarebbe comunque scriminata dallo stato di Pt_1
necessità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981.
Tale sentenza, non essendo stata oggetto di impugnazione, è divenuta definitiva e,
come tale, ha assunto valore di giudicato, idoneo a spiegare effetti nel presente giudizio, in quanto resa tra le stesse parti e con riguardo al medesimo fatto storico riportato nel verbale di accertamento sopra indicato.
In particolare, l'accertamento compiuto con la sentenza n. 350/2018 — avente ad oggetto l'insussistenza della condotta contestata — si proietta con efficacia vincolante nel presente giudizio ai fini della valutazione della legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, la quale si fonda sul medesimo verbale già oggetto di esame nel precedente procedimento.
Ne consegue che la sanzione pecuniaria irrogata dalla deve Controparte_1
ritenersi illegittima, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge, atteso che la condotta tenuta dall'appellante risulta diversa da quella descritta nel verbale di accertamento e, comunque, scriminata da una causa di giustificazione, come definitivamente accertato nel precedente giudizio intercorso tra le medesime parti.
L'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'efficacia preclusiva del giudicato esterno costituisce evidente errore di diritto, tale da imporre la riforma della sentenza impugnata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, dunque, dell'opposizione originaria,
Pag. 8 di 10 R.G. n. 1059/2019
l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere dichiarata illegittima, in quanto fondata su fatti la cui illiceità è già stata definitivamente esclusa con sentenza passata in giudicato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della , Controparte_1
parte integralmente soccombente, e si liquidano in complessivi € 850,50, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, avuto riguardo alla natura non complessa della controversia e alla semplicità delle questioni giuridiche trattate, essenzialmente incentrate sulla corretta applicazione del giudicato esterno.
Per identici motivi, la deve essere condannata alla rifusione Controparte_1
anche delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 913,00, tenuto conto dei parametri medi previsti dal medesimo D.M. n. 55 del 2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 594/2018 del Giudice di Pace Parte_2
di Termini Imerese, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-
ingiunzione n. MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, emessa dal Prefetto di
Pag. 9 di 10 R.G. n. 1059/2019
Palermo;
CONDANNA la al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
850,50 (oltre € 174,00 per esborsi) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese del primo grado, che liquida in € 913,00 (oltre € 125,00
per esborsi) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 8/10/2025.
Il Giudice
AR AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 10 di 10
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA dell'8/10/2025 nella causa
Pt_1
contro
Controparte_1
All'udienza dell'8/10/2025, alle ore 11:04, chiamata la causa R.G. n. 1059 dell'anno 2019, davanti al Giudice dott. AR AP,
è presente:
- per parte appellante, l'Avv. Matassa Giuseppe in sostituzione dell'Avv. Dara
Gabriele;
Nessuno è presente per parte appellata.
L'Avv. Matassa precisa le conclusioni e discute riportandosi all'atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione, rinunciando ad assistere alla lettura della sentenza.
IL GIUDICE
Visti gli artt. 429 c.p.c. e 6 D.lgs. 150/2011;
Si ritira in camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al
Pag. 1 di 10 R.G. n. 1059/2019
presente verbale e di cui dà lettura alle ore 16:56, assenti le parti.
Il Giudice
AR AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 2 di 10 R.G. n. 1059/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. AR AP, ha pronunciato — all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza dell'8.10.2025 — la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 1059 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_2 C.F._1
23.10.1953, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Dara Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte appellante –
CONTRO
, cod. fisc. , in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
di , presso i cui uffici è domiciliata;
CP_1
– parte appellata –
Pag. 3 di 10 R.G. n. 1059/2019
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni: Come precisate all'udienza dell'8.10.2025.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, Parte_2
ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n.
[...]
MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, con la quale il Prefetto di Palermo gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 2.019,20, di cui €
2.006,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 176, commi 19 e 22, cod. strada, ed € 13,20 per spese di accertamento.
La sanzione traeva origine dal verbale di accertamento n. 700015649182, redatto in data 19.01.2018 dalla Polizia Stradale di Caltanissetta, con il quale si contestava al ricorrente di aver percorso, alla guida di un'autovettura Ford Focus targata
FL414SR, la rampa di immissione allo svincolo Irosa dell'autostrada A19 nel senso di marcia opposto a quello consentito, immettendosi contromano, con potenziale grave pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Il , sin dalla fase amministrativa, ha contestato la fondatezza Pt_1
dell'accertamento, deducendo di essersi trovato costretto a fermarsi in prossimità
dello svincolo a causa di un improvviso malore, successivamente diagnosticato come colica addominale presso il pronto soccorso dell'Ospedale S. Elia di
Caltanissetta. Ha anche sostenuto di non aver mai percorso la rampa in senso contrario, ma di essersi semplicemente arrestato in un'area di sosta, senza arrecare
Pag. 4 di 10 R.G. n. 1059/2019
intralcio o pericolo alla circolazione, come documentato da materiale fotografico prodotto in atti.
Giova evidenziare che, avverso il medesimo verbale, il ricorrente aveva già
proposto opposizione contro l'ordinanza di revoca della patente di guida, emessa dalla Prefettura di in data 9.02.2018 (prot. n. 1472/2018), ottenendone CP_1
l'annullamento con sentenza n. 350/2018 del Giudice di Pace di Termini Imerese,
depositata in data 2.07.2018. In tale pronuncia, — divenuta definitiva, come da attestazione della Cancelleria — il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso,
rilevando che i verbalizzanti non avevano percepito direttamente la marcia contromano del veicolo, ma avevano soltanto desunto la violazione dalla posizione in cui il mezzo era stato rinvenuto. In tale pronuncia è stato altresì accertato che l'autovettura risultava ferma, e non in movimento, in un'area prossima allo svincolo, e che il ricorrente si è arrestato a causa di un malore, circostanza successivamente comprovata da referto medico.
In tale contesto, il Giudice di Pace ha ritenuto che, anche a voler ritenere sussistente la violazione contestata, la condotta del ricorrente sarebbe comunque scriminata dallo stato di necessità, idoneo ad escludere l'illiceità della condotta.
Tanto premesso, va dato atto che la di , oltre al provvedimento CP_1 CP_1
di revoca della patente di guida, ha successivamente emesso l'ordinanza-
ingiunzione oggetto del presente giudizio, fondata sul medesimo verbale di accertamento già scrutinato nel precedente procedimento conclusosi con sentenza favorevole al ricorrente.
Pag. 5 di 10 R.G. n. 1059/2019
Ebbene, con sentenza n. 594/2018, depositata in data 31.10.2018 e oggetto del presente gravame, il Giudice di Pace di Termini Imerese ha rigettato l'opposizione,
ritenendo infondate le deduzioni difensive del e confermando integralmente Pt_1
l'ordinanza-ingiunzione impugnata, con compensazione integrale delle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello, deducendo, in Parte_2
particolare, l'erroneità della sentenza impugnata per non avere il primo giudice riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi con la sentenza n. 350/2018.
Si è costituita in giudizio la , rappresentata dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di , eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità
di accoglimento, e, nel merito, l'infondatezza delle censure sollevate, sostenendo l'autonomia tra il procedimento relativo alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida e quello concernente la sanzione pecuniaria, nonché la piena legittimità dell'operato degli agenti accertatori.
Con ordinanza del 10.12.2019 è stata rigettata l'istanza di sospensione e la causa è
stata rinviata per la discussione e decisione.
Da ultimo, assegnata la causa ad altro Giudice, all'udienza dell'8.10.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale di parte appellata, depositata con la propria comparsa di costituzione e risposta in data
Pag. 6 di 10 R.G. n. 1059/2019
27.11.2019, trattandosi di documenti nuovi e non avendo la parte né dedotto né
dimostrato di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il thema decidendum del presente giudizio concerne, in ultima istanza, la legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione n. MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, con la quale la ha ingiunto a il pagamento di una Controparte_1 Parte_2
sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 176, commi 19 e 22,
cod. strada, in relazione al verbale di accertamento n. 700015649182 del
19.01.2018, redatto dalla Polizia Stradale di Caltanissetta.
Tuttavia, risulta documentalmente provato che il medesimo fatto costitutivo dell'illecito amministrativo oggetto del presente giudizio è già stato scrutinato in via definitiva dal Giudice di Pace di Termini Imerese nel distinto procedimento iscritto al n. 409/2018 R.G., definito con sentenza n. 350/2018, depositata in data
2.07.2018, con la quale è stata annullata l'ordinanza di revoca della patente di guida emessa dalla Prefettura di in data 9.02.2018 (prot. n. 1472/2018), fondata CP_1
sul medesimo accertamento.
In tale pronuncia — divenuta irrevocabile per mancata impugnazione — il giudice adito ha accertato l'inesistenza della condotta contestata, rilevando che gli agenti verbalizzanti non avevano percepito direttamente l'asserita marcia contromano, ma avevano formulato deduzioni meramente induttive sulla base della posizione del veicolo, il quale, per contro, era fermo e in posizione non pericolosa per la
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circolazione, a causa di un improvviso malore del conducente.
Il giudice ha inoltre riconosciuto che, anche a voler ritenere integrata formalmente la violazione, la condotta del sarebbe comunque scriminata dallo stato di Pt_1
necessità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689 del 1981.
Tale sentenza, non essendo stata oggetto di impugnazione, è divenuta definitiva e,
come tale, ha assunto valore di giudicato, idoneo a spiegare effetti nel presente giudizio, in quanto resa tra le stesse parti e con riguardo al medesimo fatto storico riportato nel verbale di accertamento sopra indicato.
In particolare, l'accertamento compiuto con la sentenza n. 350/2018 — avente ad oggetto l'insussistenza della condotta contestata — si proietta con efficacia vincolante nel presente giudizio ai fini della valutazione della legittimità
dell'ordinanza-ingiunzione qui impugnata, la quale si fonda sul medesimo verbale già oggetto di esame nel precedente procedimento.
Ne consegue che la sanzione pecuniaria irrogata dalla deve Controparte_1
ritenersi illegittima, in quanto emessa in assenza dei presupposti di legge, atteso che la condotta tenuta dall'appellante risulta diversa da quella descritta nel verbale di accertamento e, comunque, scriminata da una causa di giustificazione, come definitivamente accertato nel precedente giudizio intercorso tra le medesime parti.
L'omessa considerazione, da parte del primo giudice, dell'efficacia preclusiva del giudicato esterno costituisce evidente errore di diritto, tale da imporre la riforma della sentenza impugnata.
Pertanto, in accoglimento dell'appello e, dunque, dell'opposizione originaria,
Pag. 8 di 10 R.G. n. 1059/2019
l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere dichiarata illegittima, in quanto fondata su fatti la cui illiceità è già stata definitivamente esclusa con sentenza passata in giudicato.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della , Controparte_1
parte integralmente soccombente, e si liquidano in complessivi € 850,50, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014, per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale, avuto riguardo alla natura non complessa della controversia e alla semplicità delle questioni giuridiche trattate, essenzialmente incentrate sulla corretta applicazione del giudicato esterno.
Per identici motivi, la deve essere condannata alla rifusione Controparte_1
anche delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 913,00, tenuto conto dei parametri medi previsti dal medesimo D.M. n. 55 del 2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 594/2018 del Giudice di Pace Parte_2
di Termini Imerese, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'ordinanza-
ingiunzione n. MITPRPAUTG00050582 del 7.05.2018, emessa dal Prefetto di
Pag. 9 di 10 R.G. n. 1059/2019
Palermo;
CONDANNA la al pagamento, in favore dell'appellante, Controparte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
850,50 (oltre € 174,00 per esborsi) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA altresì la al pagamento, in favore Controparte_1
dell'appellante, delle spese del primo grado, che liquida in € 913,00 (oltre € 125,00
per esborsi) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Termini Imerese, in data 8/10/2025.
Il Giudice
AR AP
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. AR AP, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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