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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/03/2024, n. 7794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7794 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26646/2019 R.G. proposto da: RA VALERIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PREMUDA, 1/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DIDDORO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO DE ANTONELLIS (in sostituzione del rinunciante avvocato ALESSANDRA PINTO). -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Civile Sent. Sez. 5 Num. 7794 Anno 2024 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 22/03/2024 2 (ADS80224030587) che la rappresenta e difende ex lege. -controricorrente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 1095/2019, depositata il 07/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere ORONZO DE MASI. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha chiesto l’estinzione del giudizio. Uditi l’avv.to Nadia Nazzarelli, che ha chiesto l’estinzione del giudizio e l’avv.to Lucrezia Fiandaca, che si è rimessa alla decisione della Corte. FATTI DI CAUSA RI PR impugnava la cartella di pagamento di euro 68.817,25 notificata dall’Agenzia delle entrate, assumendo che non gli era stato ritualmente notificato il prodromico l'avviso di liquidazione dell’imposta di registro richiesta in relazione alla sentenza n. 3573/2013 del Tribunale di Napoli, recante condanna al pagamento di una somma di denaro. Il contribuente deduceva, inoltre, che il mancato perfezionamento della notifica dell’avviso di liquidazione aveva determinato la decadenza dell’Amministrazione finanziaria per decorso del termine triennale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, e che, comunque, l’imposta di registro non era dovuta perché della sentenza di condanna erano venuti meno gli effetti a seguito di accordo transattivo tra le parti contendenti e conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere da parte della Core d’Appello di Napoli. 3 L’adita CTP di Napoli e, in sede di appello, la CTR della Campania disattendevano concordemente i motivi d’impugnazione del PR. Osservava, in particolare, il giudice tributario di appello che l’avviso di liquidazione «è stato correttamente notificato al PR, dal momento che la notifica è avvenuta a mani del portiere ed è stata poi inviata la raccomandata informativa», che l’omessa impugnazione dell’avviso «preclude quindi l’esame delle doglianze di merito sollevate dall’odierno appellato» e che, in ogni caso, il pagamento della «tassa fissa per il giudizio di secondo grado, non fa venir meno l’obbligo portato dalla cartella di pagamento impugnata e relativo al valore della controversia.» Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita resistendo con controricorso. L’avvocato Pinto il 10/2/2020 ha rinunciato al mandato professionale. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, 54, comma 5, 76, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986, 60, d.P.R. n. 600 del 1973, 139 cod. proc. civ., perché la CTR non ha considerato che la cartella di pagamento impugnata è il primo atto impositivo portato a conoscenza del contribuente mancando la prova della ricezione della lettera raccomandata informativa, essendo stato notificato l’avviso di liquidazione nel domicilio del PR, in Napoli, Via Belsito n. 17, mediante consegna al portiere. Aggiunge il ricorrente di aver eccepito, al riguardo, l’insufficienza dell’elenco dei pieghi raccomandati consegnati, per la spedizione, all’Agenzia Postale, prodotto dalla controparte in corso di giudizio. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 13, comma 2, d.P.R. n. 131 del 1986 e 2964 cod. civ., e deduce la nullità della sentenza di appello per non avere la CTR accertato l’illegittimità della cartella di 4 pagamento, stante l’omessa notificazione dell’avviso di liquidazione prodromico, e la conseguente intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6, e 24 Cost., per non avere la CTR considerato che l’Agenzia delle entrate aveva notificato in data 30/5/2017 un ulteriore avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli che, quindi, ha sostituito, ponendolo nel nulla, qualsiasi precedente atto impositivo afferente la sentenza di primo grado, in definitiva, avendo l’Ufficio preso atto della caducazione della decisione del Tribunale di Napoli a seguito dell’intervenuto accordo transattivo tra le parti e della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta, in ragione di quanto esposto nella precedente censura, la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, d.P.R. n. 131 del 1986, per avere la CTR erroneamente ritenuto ininfluente la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro determinata sulla sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli, trattandosi di condotta chiaramente giustificata dal venir meno della pretesa creditoria oggetto di causa. La difesa del contribuente, in udienza, ha formulato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio ed invoca l’effetto estintivo della definizione agevolata perfezionata dalla coobbligata LV PR che con istanza telematica 25/9/2023 ha chiesto, ex art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022, pronuncia: 1) di estinzione del ricorso relativo all’avviso di liquidazione dell’imposta di registro n. 2013/001/SC/000003573/0/006; 2) di estinzione del ricorso incidentale relativo al diniego della precedente istanza di definizione agevolata della lite pendente ex art. 6, comma 10 del D.L. n. 119 del 2018. La difesa erariale nulla ha opposto in ordine alla riferita adesione del coobbligato definizione agevolata per il medesimo tiolo riscossivo. La Corte, con ordinanza n. 29636/2023, ha pronunciato l’estinzione di quel giudizio (spese a carico della parte che le ha anticipate ex art. 1 co. 198 cit.), 5 tanto con riferimento al ricorso principale concernente la legittimità dell'avviso di liquidazione, quanto con riferimento al ricorso di natura accessoria ed incidentale avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di condono ai sensi del d.l. 119/18, conv. in l. 136 del 2018. Ai sensi dell’art. 1, co. 202, l. n. 197 del 2022, “La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196.” La richiesta pronuncia estintiva, quindi, va adottata anche per il presente giudizio. Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 1 co. 198 cit.).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo;
spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 13 marzo
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo;
spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria in data 13 marzo