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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 18/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 951/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti FERRARA ANNA MARIA, RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO e
MICELI WALTER come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti
All'udienza del 18/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2020/2021 con il;
Controparte_1
per l'effetto, condannare il , in favore di Controparte_1 parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.414,26= o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere un docente attualmente in servizio presso un istituto scolastico di Varese e di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del resistente in particolare nell'a.s. CP_1
2020/21, presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per il periodo complessivo dal 14.10.2020 al 24.06.2021 (243 giorni); di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 18.02.2025 parte attrice ha discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha previsto: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.” L'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso individuale accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 4.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da
Pag. 2 di 4 questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sent, n. 20015 del
2018).
La Corte di Cassazione ha in particolare osservato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »”.
5.Nel caso di specie, è documentale che nell'a.s. 2020/21 il ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali, per il periodo complessivamente decorrente dal 14.10.2020 al 24.06.2021 (243 giorni) (v. contratti); è inoltre pacifico che il ricorrente non abbia percepito la retribuzione professionale docenti.
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento, con riferimento all'a.s. 2020/21, della retribuzione professionale docenti, pari all'importo di € 1.414,26 – somma non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente ed in ogni caso rispondente CP_1 ai valori e parametri di quantificazione previsti dalle tabelle del CCNL di riferimento, come riportati anche in ricorso.
Alla somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti dovranno essere aggiunti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo, alla luce dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994 e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria (v. anche Corte Cost., n. 82 del 2003).
Pag. 3 di 4 6.In conclusione, il ricorso va accolto e il Giudice accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2020/21; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente, a tale titolo, CP_1
l'importo di € 1.414,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2020/21; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al CP_1 ricorrente, a tale titolo, l'importo di €1.414,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna il resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 18.02.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 951/2024 promossa da elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti FERRARA ANNA MARIA, RINALDI GIOVANNI, GANCI FABIO e
MICELI WALTER come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis
c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente
OGGETTO: Retribuzione professionale docenti
All'udienza del 18/02/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 28.11.2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1 accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati nell'a.s. 2020/2021 con il;
Controparte_1
per l'effetto, condannare il , in favore di Controparte_1 parte ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.414,26= o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
***
Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15% e del contributo unificato versato, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M.
55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere un docente attualmente in servizio presso un istituto scolastico di Varese e di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del resistente in particolare nell'a.s. CP_1
2020/21, presso istituti scolastici statali, in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, per il periodo complessivo dal 14.10.2020 al 24.06.2021 (243 giorni); di non aver percepito la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 15.03.2001. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza del 18.02.2025 parte attrice ha discusso la causa e il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 ha previsto: “1.Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI
31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.” L'art. 25 del CCNL del 31.8.1999, dopo avere individuato i destinatari del compenso individuale accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. 4.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da
Pag. 2 di 4 questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo cui “L'art. 7, comma
1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sent, n. 20015 del
2018).
La Corte di Cassazione ha in particolare osservato che “dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
«condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »”.
5.Nel caso di specie, è documentale che nell'a.s. 2020/21 il ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali, per il periodo complessivamente decorrente dal 14.10.2020 al 24.06.2021 (243 giorni) (v. contratti); è inoltre pacifico che il ricorrente non abbia percepito la retribuzione professionale docenti.
Il ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento, con riferimento all'a.s. 2020/21, della retribuzione professionale docenti, pari all'importo di € 1.414,26 – somma non oggetto di specifica contestazione da parte del resistente ed in ogni caso rispondente CP_1 ai valori e parametri di quantificazione previsti dalle tabelle del CCNL di riferimento, come riportati anche in ricorso.
Alla somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti dovranno essere aggiunti soltanto gli interessi legali dal dovuto al saldo, alla luce dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994 e del consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione monetaria (v. anche Corte Cost., n. 82 del 2003).
Pag. 3 di 4 6.In conclusione, il ricorso va accolto e il Giudice accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2020/21; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al ricorrente, a tale titolo, CP_1
l'importo di € 1.414,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 in relazione al servizio prestato durante l'a.s. 2020/21; per l'effetto, condanna il resistente a corrispondere al CP_1 ricorrente, a tale titolo, l'importo di €1.414,26, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2.condanna il resistente a rifondere il ricorrente delle spese di lite, liquidate in CP_1
€1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, oltre rimborso del c.u. se versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Varese, 18.02.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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