Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 19/03/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00953/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01391/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2021, proposto da
CENTRO CARDIOLOGICO s.p.a.-Fondazione Monzino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini e Francesco Bellocchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Marina, n. 6;
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1;
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della D.G.R. della Lombardia n. XI/4773 in data 26 maggio 2021, recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”, nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per i budget di ricovero e di specialistica ambulatoriale dell’anno 2021; ii) dispone che l’eventuale incremento di risorse legato alla soppressione del c.d. “superticket” sarà effettuato solo a consuntivo e in via “eventuale..garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema”; iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all’epidemia provocata dal “COVID–19”; iv) dispone che il riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per l’attività di ricovero e cura erogate a favore di pazienti “COVID-19” di
cui al d.l. n. 34 del 2020 spettino solo agli erogatori che abbiano superato il budget ad essi assegnato per l’attività di ricovero; v) prevede di verificare a consuntivo “la percentuale di abbattimento applicato alla produzione per fuori regione, definita al fine di garantire l’invarianza economica tra tariffario regionale e quello stabilito per la mobilità (tariffario TUC)”;
della delibera (i cui estremi non sono noti) della ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del “Contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici…anno 2021”, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso;
del contratto relativo all’esercizio 2021 sottoscritto dalla ricorrente con riserva nel giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia con il presente ricorso;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione
della nullità e/o dell’inefficacia e/o della caducazione
del suddetto contratto relativo all’esercizio 2021 che la ricorrente ha sottoscritto con riserva nel giugno 2021 con la ATS della Città Metropolitana di Milano, nelle parti che risultano applicazione delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. XI/4773/2021 contestate con il presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame è stata principalmente impugnata la DGR della Lombardia n. XI/4773/2021, recante “Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021”, nelle parti in epigrafe indicate.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la Regione Lombardia.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 21 febbraio 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Non resta dunque che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Celeste Cozzi | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO