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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/04/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 621 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TISSONI AMELIA, giusta delega in atti Parte_1
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. NASTA LUIGI, giusta delega in atti Parte_2
E
con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in
sede
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 24.10.1999 in Noli (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
matrimonio del Comune di Noli al numero 14, parte II, serie A, uff. 1, anno 1999, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noli, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza,
alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1) la casa già famigliare, sita in Noli (SV), Regione Luminella 49/2-4, composta da due immobili
accorpati, uno già di proprietà esclusiva della signora (int. 2) e uno di proprietà esclusiva Pt_2
del sig. (int. 4), assegnata in sede di separazione a quest'ultimo, in quanto i figli maggiorenni Pt_1
ma non autosufficienti e continuavano e continuano ad abitarvi, è ora di esclusiva Per_1 Per_2
proprietà del sig. . E ciò a seguito dell'acquisto dell'appartamento sito nel Comune di Noli Pt_1
(SV), Regione Luminella 49 al piano T, censito al Catasto Fabbricati di Savona: foglio 10, particella 143 sub 2 – 144 sub 1, piano T, interno 2, categoria A/3, classe U, cons. 2,5 vani, R.C. Euro 355,06
e del box sito nel Comune di Noli (SV), Regione Luminella piano T, censito al Catasto Fabbricati di
Savona: foglio 10, particella 239 sub 1, categoria C/6, classe U, cons. 18 mq, avvenuto con atto
28.10.2024 a rogito Notaio Rep. N. 42406/18136, nel contesto degli accordi di Persona_3
separazione, essendo parte dell'accordo patrimoniale, elemento funzionale ed indispensabile ai fini
della risoluzione della crisi coniugale;
2) le parti concordano che la Sig.ra verserà quale contributo al mantenimento dei figli una Pt_2
somma mensile pari ad Euro 100,00 (cento/00) per figlio e quindi quella complessiva di Euro 200,00
(duecento/00). Detta somma, che sarà soggetta a rivalutazione annuale Istat, verrà versata entro e
non oltre il giorno dieci del mese di riferimento. Le spese straordinarie riguardanti i figli saranno
sostenute dai ricorrenti in ragione dell'80% dal signor e del 20% dalla signora;
Pt_1 Pt_2
3) I Signori e dichiarano di avere già definito tutti i rapporti economici e Pt_2 Pt_1
patrimoniali, dando espressamente atto di essere autosufficienti e di non avere pertanto nulla a
pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento, esonerandosi reciprocamente dal
depositare la documentazione economica indicata nell'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c;
4) spese legali ed esborsi interamente compensati tra le parti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo