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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/05/2024, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 997/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
L' Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1300/2020 pubblicata in data
22/12/2020 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 10 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale in via telematica delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione, proposta da avverso le ordinanze ingiunzione n. 14/0797, 14/0798, 14/0799, 14/0800 e Parte_1
14/0801 datate 12 dicembre 2014, con cui, a seguito dell'adozione del verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 004296 del 6 luglio 2010, le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 51.824,00 per avere assunto alle proprie dipendenze in nero la lavoratrice per un anno dal 18 giugno 2009 Parte_2
sino al 18 giugno 2010 con mansioni di commessa, dal lunedì al sabato, per un totale di 299 giornate di lavoro effettivo.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che:
- le dichiarazioni proferite nell'immediatezza dell'accesso ispettivo ad opera della commessa e di non sono state minimamente scalfite né dalle deposizioni Parte_2 Testimone_1
dei testi e né da quanto riferito dalla lavoratrice , che ha ritrattato quanto Tes_2 Tes_3 Pt_2
dichiarato agli ispettori del lavoro verbalizzanti, non essendo queste ultime credibili, posto che:
1) la ha sottolineato di avere parlato con gli ispettori quando la titolare Pt_2 Parte_1
era fuori dal locale, quasi a dire che si era lasciata scappare ciò che aveva proferito ai verbalizzanti in assenza della predetta titolare;
2) La stessa contraddice la tesi della Pt_2
titolare che ha riferito che la commessa lavorava dodici ore settimanali Parte_1
ripartite il mercoledì, il giovedì ed il venerdì per quattro ore ciascuno, avendo la teste affermato in sede di deposizione orale di avere lavorare due ore al giorno il venerdì, il sabato e la domenica;
3) Dal verbale di causa risulta che la teste abbia abbandonato l'udienza in Pt_2
compagnia di che è uscita senza essersi congedata, quasi a ipotizzare una Parte_1
complicità tra le due;
4) Le dichiarazioni rese a verbale dalla sono state confermate da Pt_2
che ha ribadito la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della Testimone_1 Pt_2
presso il negozio della da almeno un anno e di conoscere i fatti in quanto dava un Pt_1 passaggio in macchina alla per raggiungere il luogo di lavoro posto che quest'ultima era Pt_2
sprovvista di patente;
- è infondata l'asserita illegittimità delle ordinanze gravate a seguito dell'adozione della sentenza n. 254 del 2014 ad opera della Consulta, e ciò per il fatto che la censura di incostituzionalità ha riguardato la sanzione civile, pari ad Euro 3.000,00 per ciascun lavoratore, connessa all'omesso versamento dei contributi previdenziali ma non le sanzioni amministrative pagina 2 di 7 relative all'impiego di lavoratori non regolarizzati, sanzioni amministrative che hanno costituito oggetto delle ordinanze censurate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
22.06.2021, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con i motivi di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c..
In particolare, dopo ampi richiami alla giurisprudenza della Cassazione riguardanti il riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha:
- ritenuto che l' appellato, pur in assenza di richieste istruttorie, avesse fornito la CP_2
prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro, mediante le sole dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, quando invece le stesse non sono sufficienti perché non rese nel contraddittorio e quelle rese dalla stessa lavoratrice erano state smentite in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio, mentre l'altro soggetto sentito in fase ispettiva non era stato escusso in giudizio;
- deciso di disporre d'ufficio l'escussione a prova testimoniale della lavoratrice, pur in assenza di richieste dell'amministrazione in tal senso, per poi non attribuire valore alle suddette dichiarazioni, spingendosi a ritenere decisive le dichiarazioni del soggetto terzo, neppure sentito in giudizio, sebbene la stessa lavoratrice avesse dichiarato che la sua amica si limitava ad accompagnarla a da Portopalo ma nulla poteva sapere sul suo orario di lavoro, Pt_3
essendo impegnata in altro esercizio;
- ritenuto inattendibili le dichiarazione dei testi indicati dall'appellante, perché generiche, sebbene questi ultimi fossero stati chiari su specifici aspetti;
- espresso valutazioni del tutto personali con riguardo alla preoccupazione della lavoratrice “di essersi lasciata scappare” le dichiarazioni rese agli ispettori come anche in merito alla ritenuta complicità tra la lavoratrice e la sol perché avevano lasciato l'aula di udienza nel Pt_1
medesimo momento;
- non rilevato la semplice erronea indicazione, poi rettificata, riguardante i giorni lavorativi.
pagina 3 di 7 In conclusione l'appellante deduce che è risultato assolutamente certo l'inizio del rapporto di lavoro e l'orario di lavoro osservato, pari a 12 ore settimanali dal mercoledì al venerdì, diverso da quello indicato dagli ispettori pari a sette ore e mezza al giorno dal lunedì pomeriggio al sabato .
L'appello è infondato.
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione “il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente (v., per tutte, Cass. n.
20820/2018), ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poichè le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta… nel caso di specie, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che gli ispettori che hanno redatto il verbale
Part Par dell'accertamento eseguito presso il negozio della anno raccolto le dichiarazioni del il quale ha affermato di lavorare, con abitualità e prevalenza, nell'attività commerciale intestata alla moglie dal (OMISSIS), ed ha firmato il verbale di acquisizione di dichiarazione;
appare, pertanto, corretta l'affermazione dei giudici di appello peraltro suffragata anche dalle risultanze istruttorie di cui si dà atto a pag. 4 della sentenza impugnata - circa il fatto che quanto riportato nella dichiarazione, firmata, del B., ricevuto dagli ispettori e da essi verbalizzato, fa prova fino a querela di falso” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 14/05/2020, n.
8946).
Inoltre il giudice di legittimità ha chiaramente affermato che “ la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle
pagina 4 di 7 relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass.
n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (cfr. Cass. n.24208/2020).
Orbene da siffatti principi consegue che:
a) di nessuna rilevanza è quanto dichiarato dalla lavoratrice allorchè, in sede di Parte_2
deposizione testimoniale nel processo di primo grado, ha affermato “non ha fatto quelle dichiarazioni, non ho parlato né di orario di lavoro né di corrispettivo. Ricordo il giorno in cui sono venuti gli ispettori, al signora era uscita ed è poi rientrata dopo una Pt_1
mezzoretta”… “non ho fatto nemmeno le ulteriori dichiarazioni relative alla 13^ e 14^ mensilità”… “gli ispettori mi hanno chiesto se lavoravo lì ma io ho detto che stavo lì in quanto persona di fiducia della signora e perché ero fidanzata del figlio”, avendo la stessa, Pt_1
di contro, sottoscritto il relativo verbale e sulla esistenza di dette dichiarazioni lo stesso fa fede fino a querela di falso;
b) vi è un evidente contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dall'odierna appellante in fase di visita ispettiva – secondo cui la non aveva mai lavorato in negozio - e quelle sostenute Pt_2
in sedi di opposizione, in cui ha affermato che la ha lavorato alle sue dipendenze ma solo Pt_2
dal 25 marzo 2010 e non dal giugno dell'anno precedente, precisando che tale lavoro si protraeva per sole dodici ore settimanali ripartite il mercoledì, il giovedì ed il venerdì per quattro ore ciascuno;
c) medesima contraddittorietà è dato cogliere tra quanto sostenuto dalla (sia nell'atto Pt_1
di opposizione sia nella dedotta prova per testi) in merito ai giorni in cui la prestava il Pt_2
suo lavoro – dal mercoledì al venerdì - e le dichiarazioni della stessa che ha Pt_2
ripetutamente affermato “io ricordo che facevo solo venerdì, sabato e domenica, due ore la mattina e due il pomeriggio”;
d) le dichiarazioni rese dalla amica della , costituiscono materiale istruttorio che Tes_1 Pt_2
può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante anche se la stessa non è stata chiamata a confermarle in giudizio e certamente non possono ritenersi pagina 5 di 7 smentite da quanto riferito dalla in giudizio - ossia che la ha riferito quanto Pt_2 Tes_1 riportato nel verbale ispettivo solo perché la “vedeva a quell'ora ma quello che io facevo erano fatti miei, a volte mi trovava lì perché ad esempio ero stata con il figlio della signora Pt_1
e non perché avevo lavorato al negozio” - non potendo le stesse che essere basate su quanto le aveva riferito la stessa , essendo certo che la lavorava altrove;
Pt_2 Tes_1
e) i testi di parte appellante hanno dichiarato si di aver visto la in negozio solo a partire Pt_2
dalla Pasqua del 2010 ma hanno precisato di recarsi in negozio solo un paio di volte al mese senza specificare neanche a quali orari, e quindi potrebbero non aver incontrato la . Pt_2
Premesso, quindi, che non può sostenersi aprioristicamente che le dichiarazioni rese dalla nel corso del giudizio debbano prevalere su quelle rese in sede di visita ispettiva, Pt_2
dovendo le stesse essere valutate anche in punto di attendibilità, dalle superiori considerazioni emerge l'assoluta inattendibilità della teste la quale, lungi dallo spiegare quali errori avrebbe commesso nel rendere le dichiarazioni verbalizzate, si è limitata a negare (inammissibilmente) di averle rese ed inoltre ha indicato di aver lavorato in giorni diversi anche da quelli indicati dalla (giorni mai rettificati da quest'ultima, men che meno prima delle dichiarazioni Pt_1
della ). Pt_2
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, emergendo chiaramente la prova della veridicità delle dichiarazioni rese dalla e dalla nell'immediatezza della visita Pt_2 Tes_1
ispettiva ed incombendo sulla l'onere di dimostrare la diversa durata del rapporto di Pt_1
lavoro irregolare, onere non assolto nel presente giudizio.
Dall'integrale rigetto nel merito dei motivi di appello risulta assorbito quello afferente le spese processuali di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo
(tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 26.001 a 52.000 ed escludendo la fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame)
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Parte_1
1300/2020 pubblicata in data 22/12/2020; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 6.946 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 10 maggio 2024.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catania - Prima sezione civile- composta da: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 997/2021
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
MASSIMO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
L' Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA giusta procura in atti.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1300/2020 pubblicata in data
22/12/2020 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 10 maggio 2024, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, la causa
è decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c., tramite lettura del dispositivo in udienza e deposito contestuale in via telematica delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione, proposta da avverso le ordinanze ingiunzione n. 14/0797, 14/0798, 14/0799, 14/0800 e Parte_1
14/0801 datate 12 dicembre 2014, con cui, a seguito dell'adozione del verbale conclusivo degli accertamenti in materia di lavoro, assistenza e previdenza sociale n. 004296 del 6 luglio 2010, le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di Euro 51.824,00 per avere assunto alle proprie dipendenze in nero la lavoratrice per un anno dal 18 giugno 2009 Parte_2
sino al 18 giugno 2010 con mansioni di commessa, dal lunedì al sabato, per un totale di 299 giornate di lavoro effettivo.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato che:
- le dichiarazioni proferite nell'immediatezza dell'accesso ispettivo ad opera della commessa e di non sono state minimamente scalfite né dalle deposizioni Parte_2 Testimone_1
dei testi e né da quanto riferito dalla lavoratrice , che ha ritrattato quanto Tes_2 Tes_3 Pt_2
dichiarato agli ispettori del lavoro verbalizzanti, non essendo queste ultime credibili, posto che:
1) la ha sottolineato di avere parlato con gli ispettori quando la titolare Pt_2 Parte_1
era fuori dal locale, quasi a dire che si era lasciata scappare ciò che aveva proferito ai verbalizzanti in assenza della predetta titolare;
2) La stessa contraddice la tesi della Pt_2
titolare che ha riferito che la commessa lavorava dodici ore settimanali Parte_1
ripartite il mercoledì, il giovedì ed il venerdì per quattro ore ciascuno, avendo la teste affermato in sede di deposizione orale di avere lavorare due ore al giorno il venerdì, il sabato e la domenica;
3) Dal verbale di causa risulta che la teste abbia abbandonato l'udienza in Pt_2
compagnia di che è uscita senza essersi congedata, quasi a ipotizzare una Parte_1
complicità tra le due;
4) Le dichiarazioni rese a verbale dalla sono state confermate da Pt_2
che ha ribadito la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato della Testimone_1 Pt_2
presso il negozio della da almeno un anno e di conoscere i fatti in quanto dava un Pt_1 passaggio in macchina alla per raggiungere il luogo di lavoro posto che quest'ultima era Pt_2
sprovvista di patente;
- è infondata l'asserita illegittimità delle ordinanze gravate a seguito dell'adozione della sentenza n. 254 del 2014 ad opera della Consulta, e ciò per il fatto che la censura di incostituzionalità ha riguardato la sanzione civile, pari ad Euro 3.000,00 per ciascun lavoratore, connessa all'omesso versamento dei contributi previdenziali ma non le sanzioni amministrative pagina 2 di 7 relative all'impiego di lavoratori non regolarizzati, sanzioni amministrative che hanno costituito oggetto delle ordinanze censurate.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'opponente, con ricorso depositato in data
22.06.2021, cui ha resistito l'amministrazione appellata.
****
Con i motivi di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c..
In particolare, dopo ampi richiami alla giurisprudenza della Cassazione riguardanti il riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha:
- ritenuto che l' appellato, pur in assenza di richieste istruttorie, avesse fornito la CP_2
prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro, mediante le sole dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, quando invece le stesse non sono sufficienti perché non rese nel contraddittorio e quelle rese dalla stessa lavoratrice erano state smentite in sede di escussione testimoniale nel corso del giudizio, mentre l'altro soggetto sentito in fase ispettiva non era stato escusso in giudizio;
- deciso di disporre d'ufficio l'escussione a prova testimoniale della lavoratrice, pur in assenza di richieste dell'amministrazione in tal senso, per poi non attribuire valore alle suddette dichiarazioni, spingendosi a ritenere decisive le dichiarazioni del soggetto terzo, neppure sentito in giudizio, sebbene la stessa lavoratrice avesse dichiarato che la sua amica si limitava ad accompagnarla a da Portopalo ma nulla poteva sapere sul suo orario di lavoro, Pt_3
essendo impegnata in altro esercizio;
- ritenuto inattendibili le dichiarazione dei testi indicati dall'appellante, perché generiche, sebbene questi ultimi fossero stati chiari su specifici aspetti;
- espresso valutazioni del tutto personali con riguardo alla preoccupazione della lavoratrice “di essersi lasciata scappare” le dichiarazioni rese agli ispettori come anche in merito alla ritenuta complicità tra la lavoratrice e la sol perché avevano lasciato l'aula di udienza nel Pt_1
medesimo momento;
- non rilevato la semplice erronea indicazione, poi rettificata, riguardante i giorni lavorativi.
pagina 3 di 7 In conclusione l'appellante deduce che è risultato assolutamente certo l'inizio del rapporto di lavoro e l'orario di lavoro osservato, pari a 12 ore settimanali dal mercoledì al venerdì, diverso da quello indicato dagli ispettori pari a sette ore e mezza al giorno dal lunedì pomeriggio al sabato .
L'appello è infondato.
Occorre premettere che secondo l'indirizzo costante della Corte di Cassazione “il materiale raccolto dal verbalizzante deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini della prova;
al proposito, la Suprema Corte, anche di recente (v., per tutte, Cass. n.
20820/2018), ha ribadito che i verbali ispettivi predetti non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma che costituiscono "materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante", poichè le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite negli stessi, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzati per corroborare la decisione assunta… nel caso di specie, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che gli ispettori che hanno redatto il verbale
Part Par dell'accertamento eseguito presso il negozio della anno raccolto le dichiarazioni del il quale ha affermato di lavorare, con abitualità e prevalenza, nell'attività commerciale intestata alla moglie dal (OMISSIS), ed ha firmato il verbale di acquisizione di dichiarazione;
appare, pertanto, corretta l'affermazione dei giudici di appello peraltro suffragata anche dalle risultanze istruttorie di cui si dà atto a pag. 4 della sentenza impugnata - circa il fatto che quanto riportato nella dichiarazione, firmata, del B., ricevuto dagli ispettori e da essi verbalizzato, fa prova fino a querela di falso” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 14/05/2020, n.
8946).
Inoltre il giudice di legittimità ha chiaramente affermato che “ la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle
pagina 4 di 7 relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari - considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass.
n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)” (cfr. Cass. n.24208/2020).
Orbene da siffatti principi consegue che:
a) di nessuna rilevanza è quanto dichiarato dalla lavoratrice allorchè, in sede di Parte_2
deposizione testimoniale nel processo di primo grado, ha affermato “non ha fatto quelle dichiarazioni, non ho parlato né di orario di lavoro né di corrispettivo. Ricordo il giorno in cui sono venuti gli ispettori, al signora era uscita ed è poi rientrata dopo una Pt_1
mezzoretta”… “non ho fatto nemmeno le ulteriori dichiarazioni relative alla 13^ e 14^ mensilità”… “gli ispettori mi hanno chiesto se lavoravo lì ma io ho detto che stavo lì in quanto persona di fiducia della signora e perché ero fidanzata del figlio”, avendo la stessa, Pt_1
di contro, sottoscritto il relativo verbale e sulla esistenza di dette dichiarazioni lo stesso fa fede fino a querela di falso;
b) vi è un evidente contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dall'odierna appellante in fase di visita ispettiva – secondo cui la non aveva mai lavorato in negozio - e quelle sostenute Pt_2
in sedi di opposizione, in cui ha affermato che la ha lavorato alle sue dipendenze ma solo Pt_2
dal 25 marzo 2010 e non dal giugno dell'anno precedente, precisando che tale lavoro si protraeva per sole dodici ore settimanali ripartite il mercoledì, il giovedì ed il venerdì per quattro ore ciascuno;
c) medesima contraddittorietà è dato cogliere tra quanto sostenuto dalla (sia nell'atto Pt_1
di opposizione sia nella dedotta prova per testi) in merito ai giorni in cui la prestava il Pt_2
suo lavoro – dal mercoledì al venerdì - e le dichiarazioni della stessa che ha Pt_2
ripetutamente affermato “io ricordo che facevo solo venerdì, sabato e domenica, due ore la mattina e due il pomeriggio”;
d) le dichiarazioni rese dalla amica della , costituiscono materiale istruttorio che Tes_1 Pt_2
può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del giudicante anche se la stessa non è stata chiamata a confermarle in giudizio e certamente non possono ritenersi pagina 5 di 7 smentite da quanto riferito dalla in giudizio - ossia che la ha riferito quanto Pt_2 Tes_1 riportato nel verbale ispettivo solo perché la “vedeva a quell'ora ma quello che io facevo erano fatti miei, a volte mi trovava lì perché ad esempio ero stata con il figlio della signora Pt_1
e non perché avevo lavorato al negozio” - non potendo le stesse che essere basate su quanto le aveva riferito la stessa , essendo certo che la lavorava altrove;
Pt_2 Tes_1
e) i testi di parte appellante hanno dichiarato si di aver visto la in negozio solo a partire Pt_2
dalla Pasqua del 2010 ma hanno precisato di recarsi in negozio solo un paio di volte al mese senza specificare neanche a quali orari, e quindi potrebbero non aver incontrato la . Pt_2
Premesso, quindi, che non può sostenersi aprioristicamente che le dichiarazioni rese dalla nel corso del giudizio debbano prevalere su quelle rese in sede di visita ispettiva, Pt_2
dovendo le stesse essere valutate anche in punto di attendibilità, dalle superiori considerazioni emerge l'assoluta inattendibilità della teste la quale, lungi dallo spiegare quali errori avrebbe commesso nel rendere le dichiarazioni verbalizzate, si è limitata a negare (inammissibilmente) di averle rese ed inoltre ha indicato di aver lavorato in giorni diversi anche da quelli indicati dalla (giorni mai rettificati da quest'ultima, men che meno prima delle dichiarazioni Pt_1
della ). Pt_2
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, emergendo chiaramente la prova della veridicità delle dichiarazioni rese dalla e dalla nell'immediatezza della visita Pt_2 Tes_1
ispettiva ed incombendo sulla l'onere di dimostrare la diversa durata del rapporto di Pt_1
lavoro irregolare, onere non assolto nel presente giudizio.
Dall'integrale rigetto nel merito dei motivi di appello risulta assorbito quello afferente le spese processuali di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo
(tenuto conto del valore della somma complessiva oggetto delle ingiunzioni rientrante nello scaglione da 26.001 a 52.000 ed escludendo la fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame)
Ricorrono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania– Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
pagina 6 di 7 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. Parte_1
1300/2020 pubblicata in data 22/12/2020; condanna parte appellante alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € 6.946 a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA come per legge;
dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
d'Appello in data 10 maggio 2024.
.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Dora Bonifacio dott. Antonella Vittoria Balsamo
pagina 7 di 7