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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
NA OT Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2408/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dagli Parte_1 P.IVA_1
Avvocati Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli, ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), ONroparte_1 P.IVA_2 assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA STATO MILANO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellato
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo;
appello avverso la sentenza n. 3207/2023 del Tribunale di Milano. CONCLUSIONI PER Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello, contrariis rejecits, previa ogni opportuna declaratoria in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n.3204/2023, pubblicata in data 17.04.2023, depositata in data 19.04.2023 emessa nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.n.10494/2121 promossa da contro il Parte_1 ONroparte_2
ritenere e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca
[...] emesso in data 06.09.1999 n.678189 dal ONroparte_3
con cui è stata disposta la revoca del decreto
[...]
n.88/CP/)/22068 emesso il 20.11.1996, provvedendo in ogni caso al suo annullamento /disapplicazione, con ogni conseguenziale pronuncia di condanna alla restituzione a carico del ONroparte_2 ora , della somma di €.967.267,96 ONroparte_1 corrisposta il 20.07.2022 dalla ( doc.n.11) a seguito Parte_1 di ingiunzione del 07.07.2022 pervenuta dalla Agenzia delle Entrate, maggiorando la somma degli interessi commerciali ai sensi del D.Lgs. n.231/02 e successive modifiche. In via subordinata, ferma la richiesta di condanna della restituzione della somma corrisposta oltre gli interessi, limitare la revoca alla terza quota non ancora erogata. Con vittoria di spese e competenze del presente grado e con l'accollo delle spese e competenze anche di primo grado al convenuto. CP_2
ONr CONCLUSIONI PER IL MINISTERO IMPRESE E CP_1 CP_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 3207/2023 del Tribunale di Milano;
in ogni caso respingere tutte le domande proposte da nei Parte_1 confronti del in quanto infondate ONroparte_1
e comunque non provate in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
I. Breve premessa in fatto P La ET (di seguito: “ ”) otteneva in via Parte_1 provvisoria dal un ONroparte_3 contributo di £ 1.278.480.000,00 per il tramite della banca concessionaria
San PA IMI s.p.a., a cui era stata affidata l'istruttoria1 con decreto n.
P 1 Più dettagliatamente, in data 16.03/24.04.1996 la presentava alla banca concessionaria la domanda-progetto per ottenere delle agevolazioni per un programma di investimenti nell'ambito della propria unità produttiva sita in Samarate (VA), che si proponeva di ampliare. Con D.D. n. 22068 del 20.11.1996 il Ministero concedeva in via pag. 2/22 88/CP/22068 del 20.11.1996, ai sensi della legge n. 488/1992 (erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese).
La ET riceveva in due tranches la somma complessiva di £
852.320.000,00, residuando a suo favore l'ulteriore importo di £
426.160.000,00.
Il , con successivo decreto n. 678189 emesso il 06.09.1999, CP_2 revocava la concessione a causa del rilievo di uno scostamento medio degli indicatori pari al 50%2. impugnava il provvedimento di revoca innanzi al TAR Parte_1
Lombardia, il quale, dopo avere inizialmente accolto l'istanza di sospensiva, rigettava nel merito il ricorso.
La ET adiva in appello il Consiglio di Stato, il quale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
II. Il giudizio di primo grado P Con comparsa in riassunzione ritualmente notificata, conveniva in giudizio il (di seguito: “ ”) e ONroparte_4 CP_5
(di seguito: “ ” o “ ) innanzi al Tribunale di ONroparte_6 CP_7 CP_6
Milano al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio.
provvisoria un contributo in conto capitale di £ 1.278.480.000,00 (€ 660.279,82) a fronte di investimenti per £ 13.140.900.000,00 (€ 6.786.708,47) per l'ampliamento dell'impianto. Tale contributo era erogabile in tre quote annuali di £ 426.160.000,00 (€ 220.093,27) ciascuna. Nel caso di specie, nel 1997, venivano erogate le prime due quote. 2 Il decreto di revoca era così motivato: “CONSIDERATO che dalla documentazione integrativa trasmessa dalla Banca concessionaria in data 04.08.99 è risultato che il dato occupazionale che ha determinato l'anzidetto scostamento degli indicatori è sostanzialmente riconducibile ad una cessione di ramo d'azienda nell'ambito della quale sono stati trasferiti, oltre ad una parte dell'attività e dei beni, anche una quota di personale, oggi ubicato presso un'altra unità produttiva di un'altra ET. TENUTO CONTO che il punto
3.3. della circolare n.38522 del 15.12.95 specifica che per quanto concerne le iniziative di ampliamento, come quelle in esame, l'incremento dell'occupazione da considerare valido ai fini del calcolo dell'indicatore è quello strettamente riconducibile all'iniziativa agevolata che si consegue presso la sola unità produttiva interessata dal programma e regolarmente inscritto al libro matricola della Società agevolata. CONSIDERATO che la quota di personale trasferito ad altra Società non può essere utilmente considerata nell'ambito della verifica dell'impegno di incremento di personale assunto dalla ditta in sede di domanda, in quanto la procedura prevista dalla L.488/92 per la concessione delle agevolazioni, di tipo concorsuale, non consente di derogare rispetto alle severe regole della normativa, al fine di non ledere, il diritto dei terzi esclusi”. 3 Ora ONroparte_1 CP_1
pag. 3/22 In particolare, la ET sosteneva:
- che in data 15.06.1998 veniva effettuata un'operazione di riorganizzazione societaria mediante concentrazione aziendale relativamente ad uno specifico settore di attività. Tale riorganizzazione avveniva tramite il conferimento – da P parte di e di altra ET del gruppo denominata ALPE spa: - del ramo di azienda “Compound” a favore di (di ONroparte_8 seguito: IGC). All'esito dell'operazione, la ET conferitaria era controllata P al 95,3% da e al 4,7% da Alpe s.r.l.;
- che lo scopo dell'operazione era quello di concentrare in un unico veicolo societario tutte le attività relative al ramo “Compound”, precedentemente parcellizzate su diversi soggetti;
- che, a seguito della riorganizzazione, il personale ha continuato a lavorare nello stesso opificio di Samarate (VA), Via Milano 201 (unità produttiva interessata dal programma), senza che si fosse riscontrata alcuna contrazione del numero delle maestranze impiegate;
- che il provvedimento di revoca, fondato sulla riduzione del numero degli occupati a seguito dell'operazione di cessione di azienda conclusa da doveva considerarsi erroneo, dato che l'attività del ramo Parte_1
“compound” non era stata dismessa, ma era accresciuta ed era rimasta ON all'interno del medesimo gruppo societario (la ET era controllata di diritto e sottoposta alla direzione dell'attrice);
- che il decreto di concessione provvisoria del contributo, nel prevedere all'art. 4 la eventualità di variazioni della ragione sociale della ditta interessata o la cessione a qualsiasi titolo dell'attività, evidenziava la compatibilità di tali variazioni con il mantenimento del programma agevolato;
- che il decreto di revoca si era limitato a richiamare solo la disciplina contenuta nella circolare n. 38522 del 15.12.1995, senza considerare le ulteriori circolari emesse nel 1996, nonché la circolare n. 1053013 del 2000
(disciplinante i casi di subentro di altra impresa in parte dei beni del pag. 4/22 programma), la quale aveva previsto la possibilità di presentare istanza finalizzata al mantenimento della domanda o del decreto di concessione delle agevolazioni in relazione alle sole spese del programma dalla stessa sostenute;
- l'ingiustizia della revoca totale, dovendo essere disposta la revoca parziale, limitata alle sole agevolazioni ancora da corrispondere.
Si costituiva il , il quale chiedeva il rigetto delle domande CP_2 avversarie in quanto infondate e deduceva:
- che il decreto di revoca dell'agevolazione era conseguito alla comunicazione della banca concessionaria dell'08.06.1999 con cui veniva evidenziato che il dato relativo al numero medio mensile degli occupati - nell'esercizio successivo a quello di raggiungimento del regime produttivo (periodo
01.01.1998 – 31.12.1998) - aveva subito una notevole riduzione, dovuta al conferimento del ramo di azienda denominato “compounds” alla IGC, determinante un decremento da 180 unità (rilevate nel mese di gennaio
1998) a 63 unità (rilevate a dicembre 1998);
- che la disciplina del bando e delle circolari richiamate dalla attrice, nel contemplare la possibilità di variazioni di ragione sociale della ditta beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività, avevano previsto l'obbligo per la ditta di comunicare alla banca concessionaria qualsiasi modifica ai fini della ricezione dell'assenso preventivo da parte del;
CP_2
- che la stessa ET beneficiaria, nel presentare la propria domanda di agevolazioni ai sensi della L. n. 488/1992, aveva sottoscritto l'obbligo di comunicare tempestivamente alla banca ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti;
- che tale obbligo era espressamente previsto anche dal punto 5.3 della
Circolare n. 234363 del 20.11.1997, a pena di decadenza dalla domanda;
- che analoga previsione era contenuta anche nella Circolare n. 1053013 del
23.3.2000 richiamata dalla attrice;
pag. 5/22 - che dalle disposizioni contenute nelle citate circolari si evinceva che la ditta beneficiaria delle agevolazioni, in caso di cessione del ramo d'azienda, era tenuta a percorrere un iter procedurale che prevedeva l'indicazione di una specifica motivazione, e la fornitura di dettagliate garanzie in ordine alla realizzazione del programma di investimento agevolato, oltre ad un'attività di concerto tra la ditta cedente, la ditta cessionaria, la banca concessionaria ed il;
CP_2
- che, nel caso in esame, non era pervenuta alla banca né al CP_2 alcuna istanza o comunicazione volta al mantenimento della validità della domanda stessa o dell'eventuale decreto di concessione delle agevolazioni nel quadro del nuovo assetto societario, il che escludeva la validità dell'operazione di cessione ai fini del mantenimento dell'agevolazione;
- che, come rilevato dal TAR, la procedura di cessione di ramo d'azienda configurava la violazione: i) dell'art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento, il quale prevedeva la revoca delle agevolazioni nel caso in cui fossero state distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali (la cui realizzazione o acquisizione era stata oggetto dell'agevolazione) prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; ii) dell'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto di concessione provvisoria, statuente l'obbligo in capo alla ditta beneficiaria di non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione;
- che il TAR aveva evidenziato come la mera identità della sede legale tra la conferente ET beneficiaria e la conferitaria non fosse Parte_1 un elemento idoneo a provare la dedotta invarianza del programma di investimenti originariamente approvato dal , tenuto conto che la CP_2 concessione dei benefici era stata disposta in via provvisoria ed unitaria, nonché il fatto che la parziale dismissione dell'attività da parte della ET conferente aveva impedito di poter confermare le concesse agevolazioni a pag. 6/22 consuntivo, stante l'oggettivo scostamento dell'indicatore previsto per il personale;
- che, nel caso della ET attrice, alla data di entrata in funzione del programma (30.06.1997) non erano decorsi cinque anni dalla concessione dei contributi (20.11.1996);
- che, con riferimento alla doglianza sulla revoca parziale, la stessa non era consentita alla luce del disposto dell'art. 8, comma 2, del citato Regolamento.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3207/2023 pubblicata il 19.04.2023, P ha rigettato le domande svolte da ed ha condannato la ET attrice alla rifusione delle spese processuali a favore del , liquidate in CP_2 complessivi € 14.169,50 oltre accessori.
Nello specifico, il primo giudice:
- ha ritenuto che, sulla base della regolamentazione contenuta nelle circolari, non vi siano i presupposti per affermare la illegittimità del provvedimento di revoca. In dettaglio:
i) l'art. 4 del decreto di concessione provvisoria prevede testualmente: “Ai fini del presente decreto e per quanto non espressamente richiamato, si applicano le disposizioni di cui al D.M. 20 ottobre 1995, n.527 ed alle circolari citate in premesse. Eventuali variazioni di ragione sociale della ditta beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate alla banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo Ministero, fermo restando l'obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni di cui al comma
1 derll'art.3 del presente decreto”;
ii) la predetta disciplina va integrata con quanto previsto nella circolare n.
234363 del 20.11.1997 (la quale contempla l'ipotesi in cui sia il soggetto subentrante a chiedere il trasferimento della titolarità dell'agevolazione in proprio favore, in caso di subentro in epoca successiva alla presentazione pag. 7/22 della domanda di agevolazione)4 e nella circolare n. 1053013 del 23.03.2000
(nella quale è contenuta una disciplina analoga)5.
Alla luce della disciplina di cui sopra, si evince che il mantenimento del programma agevolato, in caso di cessione o conferimento di ramo d'azienda, presuppone l'obbligo di immediata comunicazione della variazione alla banca concessionaria e la presentazione di una apposita istanza di mantenimento del programma agevolato, ai fini dell'assenso preventivo da parte del
; CP_2
- ha osservato che, nel caso in esame, non vi è evidenza del compimento di P ON tale procedura da parte di , né da parte di cessionaria del ramo d'impresa, dato che la banca concessionaria ed il MINISTERO sono venuti a conoscenza dell'operazione solo a seguito della verifica eseguita nel mese di aprile 1999 sul numero di occupati, ai fini della conclusione dell'iter agevolativo (cfr. doc.
4-7 fascicolo attoreo);
- ha precisato che le conseguenze del mancato rispetto di tale disciplina sono quelle previste dall'art.
5.3 della Circolare n. 234363 del 20.11.1997, secondo cui: “L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra il termine ultimo per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta”6;
- ha affermato l'infondatezza della pretesa dell'attrice in ordine alla valutazione del calcolo degli indicatori previsti dall'art. 6 del DM n.
527/1995, tra cui quello relativo al numero di personale assunto (sulla base della considerazione anche del personale in forze alle dipendenze di altra ET), dato che il soggetto richiedente l'agevolazione e titolare dei relativi P obblighi previsti nel bando rimane esclusivamente la ET , non avendo la ET destinataria del conferimento presentato alcuna domanda per il ON mantenimento dell'agevolazione (a nulla rileva il fatto che la ET sia una ET controllata dall'attrice, dal momento che il rapporto di controllo non fa venire meno l'autonomia delle singole ET del gruppo);
- ha precisato che anche la disciplina citata nella decisione del TAR7 conferma tale statuizione;
- circa la doglianza attorea sulla mancata revoca parziale, ha ritenuto di applicare la disciplina contenuta nell'art. 8, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale: “la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente,
l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che
l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo;
nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al
il proprio motivato ONroparte_3 parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata”. Nel caso in esame ricorre l'ipotesi della revoca totale del contributo, dato che, per effetto della cessione del ramo d'azienda, non è stato raggiunto l'obiettivo previsto dal bando, ovvero l'incremento dell'occupazione nella misura prevista nella domanda e nel decreto di agevolazione.
III. L'appello P La ET ha proposto appello avverso la sentenza chiedendo: in via principale, di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca n. 678189 emesso il 06.09.1999 e, per l'effetto, di condannare il alla CP_2 restituzione della somma di € 967.267,96, corrisposta in data 20.07.2022 da P
a seguito di ingiunzione del 07.07.2022, oltre a interessi commerciali ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e succ. mod.; in via subordinata, di limitare la revoca alla terza quota non ancora erogata;
con vittoria di spese e competenze.
L'appellante ha affidato il proprio gravame a sei motivi di impugnazione.
pag. 10/22 I. “VIOLAZIONE DI LEGGE – ARTT.115 – 116 – 132 C.P.C. - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME”
Col primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha preso in considerazione nella propria P motivazione alcuni fatti e aspetti pacifici, evidenziati da e mai contestati, P che possono riassumersi in tre circostanze storiche: i) ha utilizzato i contributi ricevuti per l'ampliamento del proprio impianto;
ii) non c'è stata alcuna significativa contrazione nel numero delle maestranze impiegate;
iii) la riorganizzazione societaria è stata esclusivamente un'operazione di concentrazione aziendale. Inoltre, l'appellante osserva che in sentenza il
Tribunale non fa mai riferimento al numero degli occupati, al personale e, quindi, allo scostamento degli indicatori sul quale si basava il decreto di revoca.
II. “VIOLAZIONE DI LEGGE – LEGGE N.241/90 (ART.3 E ARTT.21BIS E
SEGG.) – ART.41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
EUROPEA - ART.101 C.P.C. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE – OMESSO ESAME”
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha dato rilievo esclusivamente ad un aspetto formale8, la cui omissione non era assolutamente contemplata nel decreto di revoca.
Quest'ultimo, infatti, si fondava sulla circostanza per cui “il dato relativo al numero medio mensile degli occupati 'a regime' presso l'unità produttiva oggetto delle agevolazioni”, individuata a Samarate, avrebbe determinato
“uno scostamento medio degli indicatori pari al 50% in diminuzione”. Ai sensi dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, il provvedimento amministrativo deve essere motivato e deve essere giudicato per quello che lo stesso dice, non potendo essere integrato con una motivazione postuma. Nel caso di specie, il contenuto motivazionale del provvedimento di revoca faceva riferimento allo scostamento del numero 8 Ovvero alla circostanza per cui la IG non avrebbe presentato autonomamente una domanda per il mantenimento dell'agevolazione, nonostante fosse intervenuto l'atto con cui la ET concentrava il ramo d'azienda “compounds” nella IGC. pag. 11/22 delle maestranze impiegate in altra sede e non ai vizi di natura formale tenuti presenti dal Tribunale. Il primo giudice, pertanto, ha illegittimamente permesso un'integrazione postuma del dato motivazionale facendo proprie le argomentazioni difensive dell'Avvocatura.
III. “RRTA APPLICAZIONE DI LEGGE – D.M. 20.10.1995 N.527 –
CIRCOLARE N.234363 DEL 20.11.1997 – CIRCOLARE N.1053013 DEL
23.03.2000 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITA' DELLA
FORMA”
Col terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui viene rimarcata l'assenza di comunicazione da parte delle IG al e ha errato nella disamina delle circolari. CP_2
Sotto il primo profilo, l'appellante ribadisce che: i) la banca concessionaria con compiti di istruttoria aveva richiesto delucidazioni sulla situazione occupazionale;
ii) la ET aveva inviato in data 28.01.1999 alla San PA ON Imi le dichiarazioni della stessa IG e della dalle quali si evinceva che il livello occupazionale indotto dalla iniziativa agevolata era pari a 63 + 107 maestranze (doc. 4 bis); iii) a San PA Imi con comunicazioni del
08.06.1999 (doc. 4 ter) e del 27.07.1999 (doc. 4quater) aveva a sua volta informato il Ministero;
iv) dato che il decreto di revoca era del 06.09.1999 e che la ET sin dal 28.01.1999 aveva indicato con esattezza la situazione occupazionale, non può parlarsi di omessa comunicazione della variazione.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la circostanza che la variazione sia stata comunicata al MINISTERO dalla banca concessionaria non può essere considerata dirimente, stante il principio per cui i requisiti di forma degli atti devono essere letti e interpretati in rapporto di stretta strumentalità con lo scopo che essi perseguono. Nel caso di specie, la comunicazione aveva come finalità quella di mettere il al corrente dell'evoluzione dell'ente CP_2 beneficiario e del progetto. Tale finalità è stata comunque raggiunta attraverso le comunicazioni della San PA IMI che ha compiuto l'istruttoria,
pag. 12/22 che, a sua volta, ha comunicato al quanto indicato dalla stessa CP_2 beneficiaria.
Sotto il secondo profilo, l'appellante precisa che: i) il punto 3 della Circolare
n. 38522 del 15.12.1995 (doc. n.5) prevedeva che “l'incremento dell'occupazione è dato dalla differenza strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma, rilevabile nell'esercizio antecedente a quello di avvio a realizzazione del programma (“precedente”) e quello rilevabile nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianti oggetto del programma medesimo (“a regime”)”; ii) secondo il provvedimento di revoca
“una quota di personale sarebbe stato successivamente ubicato presso un'altra unità produttiva di altra ET, rispetto a quella destinataria delle agevolazioni, in contrasto con quanto previsto dal punto 3.3 della Circolare n.
38522 del 15.12.1995”, quando, in realtà, non vi è stato il trasferimento del personale ad “altra unità produttiva” (non vi è stata la denunciata contrazione del numero complessivo delle maestranze impiegate, che hanno continuato a lavorare nello stesso opificio di Samarate in Via Milano 201 – unità produttiva interessata dal programma); iii) a nulla rileva il passo della
Circolare n. 10530913 del 23.03.2000 richiamato in sentenza, dato che si riferisce a modifiche intervenute “successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie”
(peraltro, proprio tale Circolare, prodotta sub doc. 7, ammette per le agevolazioni della Legge n. 488/1992 “la cessione di ramo aziendale comunemente denominato 'outsourcing'”; iv) a nulla rileva la Circolare n.
234363 del 20.11.1997, in quanto la disciplina ivi richiamata riguarda il diverso caso in cui un soggetto subentrante chieda a proprio favore il trasferimento dell'agevolazione, caso del tutto diverso dal presente.
IV. “VIOLAZIONE DI LEGGE - ARTT.115 - 116 - 132 C.P.C. - RR LA
SENTENZA NEL NON RILEVARE LA CONTRADDITTORIETA' DELLE DIFESE
DEL MINISTERO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME”
pag. 13/22 Col quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di rilevare che il decreto di revoca, richiamando la comunicazione IMI del 08.06.1999 (doc. 3), evidenziava la contrazione riferendosi ai 63 dipendenti delle non Parte_1 prendendo in considerazione i 107 delle IGC. Invero, inspiegabilmente il
Ministero in conclusionale ha dichiarato essere intervenuta “una contrazione dei dipendenti dello stabilimento di Samarate che, da 195 alla data del
30/6/1997, 181 alla data del 31/12/97 e 180 al 31/01/1998, si sono ridotti
a 107 alla data del 31/12/1998, mentre, come sappiamo, il finanziamento aveva lo scopo di far crescere il livello di occupazione”. Tuttavia, tali raffronti non trovano riscontro nel decreto di revoca, in cui non si prendono in ON considerazione i 107 dipendenti delle , ma solo i 63 delle Parte_1
Invero, se ai 107 si aggiungono i 63 si vedrà che non si è verificato
[...] alcuno scostamento nel numero degli occupati a regime presso l'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.
V. “RR LA SENTENZA NEL RICHIAMARE LA MOTIVAZIONE DEL T.A.R.
LOMBARDIA 11.07.2033”
Col quinto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha richiamato la pronuncia del TAR intervenuta nel caso in esame. Invero, tale precedente non può essere invocato, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rilevato dal Consiglio di Stato.
Peraltro, le argomentazioni richiamate sono anche prive di fondamento.
VI. “RRTA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI AL D.M.
N.527/1995 - RR LA SENTENZA NEL NON ACCOGLIERE LA RICHIESTA
SUBORDINATA AVANZATA DA PARTE ATTRICE”
Col sesto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha limitato la revoca alla terza quota non ancora erogata, ma ha ritenuto ricorrere l'ipotesi della revoca totale del contributo, dato che, per effetto della cessione del ramo d'azienda, non è stato raggiunto l'obiettivo previsto dal bando (incremento dell'occupazione pag. 14/22 nella misura prevista nella domanda e nel decreto di agevolazione). Tuttavia, appare evidente la non coerenza della conclusione adottata dal Tribunale
(che ancora ignora il dato occupazionale) con quanto previsto nel regolamento. Quest'ultimo, infatti: i) pone un raffronto tra spesa e distrazione dell'immobilizzazione; ii) sottolinea che occorre avere riguardo al programma;
iii) indica nella banca concessionaria il soggetto legittimato alle comunicazioni;
iv) in caso di omessa indicazione da parte dell'impresa, ammette comunque la possibilità della revoca parziale. Posto che nel caso concreto non vi è alcuna distrazione all'uso previsto dato che la funzionalità sul programma non è stata compromessa, l'appellante insiste nella domanda subordinata.
Si è costituito il (ex ONroparte_1
P
), il quale ha concluso per il rigetto di tutte le domande proposte da CP_10
e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
In particolare, il ha ritenuto: CP_2
- infondati il primo e quarto motivo di appello, dal momento che: i) il provvedimento di concessione definitiva e/o di revoca rappresenta l'atto finale di una procedura complessa e regolamentata in modo rigido, dove non sono consentite deroghe o interpretazioni di natura estensiva al fine sia di garantire la piena legalità nella concessione delle agevolazioni, sia di non ledere il diritto di terzi esclusi;
ii) per quanto riguarda la questione relativa al numero dei dipendenti, anche a voler considerare il doc. 4 bis di controparte, emerge una contrazione dei dipendenti dello stabilimento di Samarate che, da 195 alla data del 30/6/1997, 181 alla data del 31/12/97 e 180 al
31/01/1998, si sono ridotti a 107 alla data del 31/12/1998, mentre il finanziamento aveva lo scopo di far crescere il livello di occupazione;
iii) la revoca era ed è legittima se si considerano l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni societarie intervenute, nonché il fatto che l'intervenuta cessione del ramo d'azienda avrebbe dovuto essere comunicata per dare il via ad un nuovo procedimento volto a confermare o meno il pag. 15/22 finanziamento, venendo a variare gli indicatori determinanti il diritto al finanziamento medesimo, ed il fatto che la cessione, così come effettuata, ha comportato una violazione dell'art. 8 del Regolamento;
iv) ogni eventuale disquisizione sulla natura della cessione del ramo d'azienda è superflua, in quanto la normativa applicabile prevedeva comunque una comunicazione alla banca concessionaria9; v) a seguito della cessione di ramo d'azienda, erano stati trasferiti, oltre ad una parte dell'attività e dei beni, anche una quota di personale successivamente ubicato presso un'altra unità produttiva di altra ET, rispetto a quella destinataria delle agevolazioni, in palese contrasto con quanto previsto dal punto 3.3 della Circolare n. 38522 del
15.12.1995;
- infondato il secondo motivo di appello, dato che la revoca non è avvenuta per omissione della comunicazione, ma per contrazione nel numero degli occupati, con scostamento degli indicatori dai valori iniziali. La presentazione o l'omissione della comunicazione rappresentano un'argomentazione per spiegare in quali circostanze lo spostamento degli occupati presso altro ramo d'azienda avrebbe potuto non avere rilevo ai fini della revoca;
- infondato il terzo motivo di appello, dato che, nel caso specifico, è stata violata la normativa in materia, ivi compreso l'art. 8, comma 1, lett. b) del
Regolamento;
- infondato il quinto motivo di appello, in quanto il Tribunale, nel richiamare la sentenza del TAR, non l'ha considerata come un precedente giurisprudenziale, né ha inteso darle alcun rilievo giuridico, ma si è limitato a richiamare alcune considerazioni ivi svolte e condivise;
9 La ditta beneficiaria, nel presentare la propria domanda di agevolazioni ai sensi della Legge n. 488/92, in data 03.05.1996 (Doc 11), aveva sottoscritto l'obbligo “di comunicare tempestivamente alla banca…ogni aggiornamento delle notizie e dei dati esposti...” obbligo espressamente previsto anche ai sensi del punto 5.3 della Circolare n. 234363 del 20.11.1997 e ribadito nella Circolare n. 1053013 del 23.3.2000. pag. 16/22 - infondato il sesto motivo di appello, dato che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la revoca parziale ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento10.
Entrambe le parti hanno depositato i propri scritti conclusivi, nei quali hanno ribadito le argomentazioni di cui ai rispettivi atti introduttivi e hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. La causa è passata alla decisione della Corte all'udienza dell'11/06/2025.
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Ad avviso della Corte i primi cinque motivi di impugnazione proposti dall'appellante sono passibili di trattazione congiunta, attenendo tutti al complessivo iter argomentativo che ha condotto il giudice di prime cure a ritenere legittima la revoca del beneficio concessorio di cui era destinataria
IG. Tali motivi ruotano tutti intorno al mancato computo -da parte del primo giudice- dei dipendenti trasmessi alla cessionaria;
alla rilevanza attribuita in sentenza all'omessa comunicazione della variazione al MINISTERO;
al richiamo dei motivi della sentenza del TAR che si era espressa sul merito, riformata dal Consiglio di Stato in punto di giurisdizione.
Il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non meriti censure, avendo applicato puntualmente le regole che governano l'atto concessorio di cui si discute, secondo la normativa della legge statale, e della regolamentazione amministrativa anche richiamata nel provvedimento concessorio. Le difese delle parti hanno diffusamente discusso circa la conformità o meno della revoca del beneficio secondo la normativa legale e amministrativa, nonché le circolari emanate nel corso del tempo.
Secondo la Corte appare dirimente prendere le mosse dal contenuto del provvedimento concessorio di revoca del beneficio, in cui si legge quanto segue, per la parte che qui rileva:
La motivazione del provvedimento poggia essenzialmente sulla diminuzione del numero di lavoratori occupati presso la ET beneficiaria (e dunque sul venir meno dell'indicatore di cui al DM 527/1995) derivato da un'articolata P operazione societaria nell'ambito della quale ha ceduto l'azienda alla ON ET , facente parte del medesimo gruppo, con spostamento del personale che ha comportato la riduzione dei dipendenti della cedente IG, per sua stessa ammissione, a sole 63 unità a fine 1998, rispetto alle 180 unità che aveva in forza a inizio del medesimo anno. Come correttamente pag. 18/22 sostenuto nella sentenza impugnata, non pare possibile condividere l'argomento diffusamente ribadito dall'appellante, secondo cui si dovrebbero ON computare anche i dipendenti del ramo d'azienda trasferito alla , e ciò sulla base dei seguenti dirimenti rilievi:
- le due ET IG e IGC appartengano allo stesso gruppo ma sono due soggetti differenti, sicché appare corretto il rilievo del primo giudice che ha negato la valutazione complessiva del numero dei dipendenti: la circostanza della cessione del ramo d'azienda a una ET controllata non implica, infatti, automaticamente l'invariabilità delle condizioni che avevano originato l'ammissione della beneficiaria alle P agevolazioni, peraltro unilateralmente proclamate da , non sottoposte al preventivo vaglio del MINISTERO e da questo contestate;
- l'art. 4, comma 2, del provvedimento concessorio, quale lex specialis P nei rapporti tra MINISTERO e , onerava infatti quest'ultima della richiesta di un preventivo assenso della P.A. alla conservazione del beneficio, per l'eventualità di cessione del ramo d'azienda; così recita testualmente la disposizione in esame:
- la comunicazione della cessione d'azienda al MINISTERO, peraltro di fatto veicolata dalla banca concessionaria, è avvenuta tardivamente, 'a cose fatte', ossia quando la cessione d'azienda e l'operazione societaria infragruppo erano già state perfezionate;
- IG ha pertanto eluso il preventivo controllo da parte della P.A. sulla permanenza -con la programmata cessione- dei presupposti che avevano originato l'erogazione del contributo finanziario, controllo quest'ultimo, va ribadito, a cui IG era tenuta in forza della ricordata disposizione del provvedimento concessorio;
pag. 19/22 - neppure la cessionaria IGC ha sottoscritto, o offerto di sottoscrivere, gli impegni previsti dal ricordato atto concessorio emesso in favore della cedente;
- la violazione delle prescrizioni di cui al menzionato art. 4, correttamente evidenziate come significative dal primo giudice, lascia P presumere che fosse consapevole che l'operazione infragruppo non fosse compatibile con il programma agevolato, posto che, se così fosse stato, ben si sarebbe assoggettata al preventivo assenso ministeriale;
- in ogni caso, si risolve in una mera allegazione unilaterale -rimasta indimostrata persino in giudizio, pure a fronte della costante contestazione del quella secondo cui i dipendenti della CP_2
ON cessionaria fossero destinati alla medesima unità operativa di
Samarate, in cui operava la cedente beneficiaria dell'agevolazione economica di cui si discute;
la circostanza va messo in dubbio non ON solo per carenza di prova, ma anche a fronte del fatto che si era resa cessionaria, nell'ambito della stessa operazione infragruppo, anche dell'azienda di ALPE spa;
- in altre parole, la permanenza delle condizioni che avevano consentito l'agevolazione non può essere rimessa alla sola autovalutazione enunciata dalla ET beneficiaria, peraltro senza che sia intervenuta alcuna assunzione di impegno dalla ET che avrebbe dovuto proseguire il programma di investimenti originario: la cessione d'azienda avrebbe dovuto essere preventivamente sottoposta al vaglio dell'autorità amministrativa che aveva erogato i contributi economici, affinché si accertasse che non venisse lesa la concorrenzialità della procedura di assegnazione dei contributi;
- tali elementi implicano la decadenza dal beneficio, perché rivelatori della riduzione di oltre un terzo (prima del decorso del quinquennio) dell'indicatore rappresentato dal livello occupazionale necessario per la pag. 20/22 conservazione dell'agevolazione ai sensi del D.M. 527/1995 richiamato nell'atto concessorio;
- neppure errata appare la condivisione -da parte del giudice di primo grado- del contenuto della sentenza del TAR, che appare richiamata quale mero precedente giurisprudenziale, le cui motivazioni non si pongono in contrasto con quanto detto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnato provvedimento di revoca ha costituito il risultato di una valutazione sostanzialmente obbligata da parte dell'Amministrazione, poiché il mantenimento di ciascun parametro
è finalizzato al riscontro della permanenza dei requisiti che avevano determinato il positivo collocamento di IG in graduatoria, a preferenza di altri aspiranti.
Il carattere vincolato del provvedimento di revoca implica il rigetto anche del sesto motivo d'appello, con cui l'appellante si duole del fatto che il primo giudice non abbia accolto la domanda subordinata di revoca meramente parziale. La Corte osserva che anche su tale punto la sentenza non meriti P censure, dato che non ha realizzato il risultato programmato di incremento dell'occupazione nella misura prevista nella domanda e nel decreto di agevolazione (nessun elemento di prova ricorre al riguardo).
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In conclusione, l'appello deve essere respinto perché infondato. La sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai valori medi secondo lo scaglione di riferimento (superiore a €
520.000,00), escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta,
e tenuto conto della complessità e del pregio delle difese profuse.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 21/22 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti del avverso ONroparte_1 la sentenza del Tribunale di Milano n. 3207/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata delle spese del grado d'appello, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il presidente estensore
- NA OT -
pag. 22/22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 In tale ipotesi, sono richiesti: i) la sottoscrizione da parte del richiedente degli impegni e degli obblighi già sottoscritti dall'originario richiedente in sede di domanda di agevolazioni;
ii) l'aggiornamento di tutte i dati e le informazioni di cui ai punti A, D1, D2, D3, D4 e D5 della Scheda Tecnica allegata al Modulo di domanda variati a seguito del subentro e la trasmissione della documentazione;
iii) la verifica in capo alla banca concessionaria, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed all'iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime. 5 In tale circolare, sono previsti, ai fini del mantenimento della agevolazione: i) la presentazione da parte del soggetto interessato di apposita istanza corredata dagli elementi evidenzianti le attività produttive e/o di servizio interessate dal trasferimento e volti ad assicurare il mantenimento, anche a seguito dell'operazione, della organicità e funzionalità del programma da agevolare o agevolato;
ii) la trasmissione del piano industriale nell'ambito del quale si colloca strategicamente la decisione di procedere al trasferimento;
iii) l'indicazione delle motivazioni che stanno alla base della decisione e che impediscono o rendono non conveniente la continuazione della gestione in proprio ed il momento in cui la decisione stessa è maturata;
iv) la trasmissione delle notizie e le informazioni sul soggetto destinatario del trasferimento, sul piano industriale di quest'ultimo e su ogni altro elemento utile ad una piena ed incontrovertibile valutazione, da parte della banca concessionaria, circa le necessarie garanzie che venga salvaguardato, a seguito dell'operazione, l'interesse pubblico che potrebbe condurre o che ha condotto alla concessione delle agevolazioni;
v) all'esito della valutazione compiuta dalla banca concessionaria, la trasmissione di una proposta motivata di accoglimento o rigetto dell'istanza e la successiva decisione del Ministero sull'istanza di mantenimento della validità della domanda di agevolazioni o dell'eventuale decreto di concessione. pag. 8/22 6 Da tenere presente anche la circolare n. 1053013 del 23.03.2000, la quale prevede che “non possono essere prese in considerazione le istanze, tese al mantenimento della validità della domanda o dell'eventuale decreto di concessione, relative ai suddetti trasferimenti che abbiano effetto ai fini del calcolo degli indicatori utili per la formazione delle graduatorie ed intervenuti successivamente alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e fino alla pubblicazione delle graduatorie, in quanto gli stessi, ai sensi della vigente normativa, comportano la decadenza della domanda”. 7 Art. 8, comma 1, lett. b) del Regolamento di cui al DM n. 527/1995 (che prevede la revoca delle agevolazioni
“qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”) e art. 3, comma 1, lett. b), del D.D. di concessione provvisoria n. 22068 del 20.11.1996 (prevedente l'obbligo in capo alla ditta beneficiaria di “non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali e immateriali agevolate prima di 5 anni dalla relativa data di entrata in funzione”). pag. 9/22 10 “La revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente alla banca concessionaria l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto quinquennio. Qualora la detta distrazione dovesse essere rilevata nel corso degli accertamenti o delle ispezioni di cui agli articoli 10 e 11 senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo;
nel caso in cui la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero contributo concesso a fronte del programma approvato. Ai fini di cui sopra, la banca concessionaria invia al ONroparte_3
il proprio motivato parere circa la necessità di ricorrere alla revoca totale o
[...] parziale delle agevolazioni indicandone, in quest'ultima ipotesi, anche l'ammontare, e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata”. pag. 17/22