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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 03/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
All'udienza del 3.2.2025, ore 10,45, davanti al Giudice dott. Andrea Carena, sono comparsi:
per parte ricorrente l'avv. Valle in sost. avv. Avidano per delega orale;
per parte resistente l'avv. Rivetti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a svolgere breve discussione orale della causa.
L'avv. Valle precisa come da atto introduttivo e svolge breve discussione richiamando quanto già esposto in ricorso.
L'avv. Rivetti precisa come da comparsa costitutiva e svolge breve discussione richiamando quanto già ivi esposto. Ribadisce, inoltre le difese già esposte alla scorsa udienza.
Il Giudice riserva la decisione.
1 Conclusa la camera di consiglio, il Giudice dà lettura della motivazione e del dispositivo della seguente sentenza.
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, Dott. Andrea Carena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 1546/2024 R.G., promossa da:
elettivamente domiciliato in Asti, Via Incisa n. 10, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Alberto Avidano (cod. fisc.: ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_1
come da procura in atti;
Ricorrente
Contro
, in persona del Commissario e Controparte_1
Rappresentante Legale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Valter RIVETTI (c.f
- posta certificata - C.F._2 Email_1
- numero di telefax 0172/316480) del Foro di Asti ed elettivamente Email_2 domiciliata presso la S.O.C. con sede operativa in Verduno Controparte_2
(CN), via Tanaro nn. 7 - 9, come da procura in atti;
2 Resistente
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
“in principalità: revocare ed annullare, totalmente o parzialmente, l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Asl CN2 di cui in premessa, mandando assolto il ricorrente da ogni sanzione amministrativa;
in via subordinata: ridurre al minimo edittale, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in principalità, la sanzione applicata, per le ragioni espresse nel presente atto di opposizione e per quelle che emergeranno n corso di causa.
Con vittoria di spese ed oneri”.
Per la parte resistente:
“RESPINGERE
l'opposizione perché infondata e, per l'effetto,
CONFERMARE L'EFFICACIA dell'Ordinanza-Ingiunzione di pagamento della sanzione edittale di complessivi €. 23.756,00=
(diconsi euro ventitremilasettecentocinquantasei/00) del Direttore della della S.C. Legale
Interaziendale dell' R./2024 - REG_ASL_CN2 PROT. N. 0042888 Controparte_3
P_SLE del 21.06.2024 (doc. n. 2), senza sospenderne l'esecuzione, e conseguentemente
CONFERMARE LA FONDATEZZA della violazione in essa contestata e conseguentemente
APPLICARE LA RELATIVA SANZIONE
NON AL MINIMO EDITTALE, MA RITENUTA CONGRUA in base alla valutazione equitativa della S.V. con il favore delle spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.7.2024 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 01 del 20.06.2024 emessa dall' Controparte_4
[...
[...] [
e notificatagli in data 21.06.2024, con la quale è stato ingiunto al ricorrente il
[...]
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 23.756,00 irrogata in ragione della violazione del disposto di cui agli artt. 69, comma 1, del D.Lgs 193/06, e 108, comma 4, dello stesso D.Lgs (per aver somministrato a due bovini una sostanza farmacologicamente attiva non in forma di medicinale veterinario autorizzato e in modo illecito, in quanto non dichiarato, così come risulta dall'autodichiarazione in cui lo stesso contravvenuto dichiarava di aver sospeso i trattamenti terapeutici con un farmaco contenente Desametazone a far data dal 13.03.2016) e di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) del D.Lgs 146/01, in relazione a quanto previsto al punto 18 dell'allegato, sanzionato dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs (per aver somministrato a due bovini una sostanza (desametazone) non innocua per la salute ed il benessere dei suesposti animali senza che sussistessero finalità terapeutiche, profilattiche o zootecniche e in modo illecito in quanto non dichiarato così come risulta dall'autodichiarazione in cui lo stesso contravvenuto dichiarava di aver sospeso i trattamenti terapeutici con un farmaco contenente Desametazone, a far data dal 13.03.2016).
A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito:
1) la prescrizione del diritto dell' ad irrogare la sanzione e a richiederne il CP_4
relativo pagamento;
2) la sopravvenuta estinzione, parziale, della pretesa, per abrogazione della fattispecie normativa sanzionatoria;
3) l'infondatezza, e l'illegittimità, nel merito, delle sanzioni irrogate, per difetto dei presupposti di legge;
4) l'avvenuta inosservanza, da parte dell'ente sanzionatore, del disposto di cui all'art. 11
L. 689/1981 per quanto riguarda la determinazione della sanzione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, in particolare, il ricorrente ha allegato che l'illecito amministrativo per cui si controverte è stato contestato a dagli organi del Parte_1
Servizio Veterinario dell' in data Controparte_5 CP_6
19.5.2016 (come da relativo verbale, in atti), e che, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione, avvenuta in data 21.6.2024, nessun atto interruttivo della prescrizione è stato posto in essere dall'ente sanzionatore, con la
4 conseguenza che deve pertanto ritenersi inesorabilmente spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 l 689/1981.
Per le ragioni ora sinteticamente esposte, il ricorrente ha quindi chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con comparsa depositata in data 9.10.2024 si è costituita in giudizio la , Controparte_7 contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'opposizione avversaria, della quale ha pertanto chiesto il rigetto.
Con riferimento all'avversaria eccezione di prescrizione, in particolare, la resistente ha sostenuto che, entro il quinquennio decorrente dalla contestazione della violazione, sono stati posti in essere validi atti interruttivi, e, segnatamente, la convocazione e la successiva audizione del trasgressore nell'ambito del procedimento amministrativo sanzionatorio. Inoltre, la resistente ha sostenuto che il decorso della prescrizione sarebbe rimasto comunque sospeso (o, quantomeno, sarebbe stato interrotto) per effetto della celebrazione a carico di di un procedimento penale (r.g. n. 653/19 del Tribunale di Cuneo, poi Parte_1
definito nei gradi successivi) avente ad oggetto gli stessi fatti per i quali sono state irrogate anche le sanzioni amministrative oggetto del presente giudizio.
Con ordinanza resa dallo scrivente in data 29.10.2024, considerata la natura potenzialmente assorbente dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, è stata fissata l'odierna udienza di discussione, nel corso della quale le parti hanno ribadito le rispettive domande.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione e, terminata la camera di consiglio, si è deciso come segue.
***
L'accezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente è fondata, per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative “si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
5 Nel caso di specie, le violazioni sono state contestate, a seguito di un precedente accesso ispettivo, in 19.05.20216, come da verbale in atti, data che, considerata anche la non contestazione della parte ricorrente, può essere considerata quale data di decorso del termine di prescrizione, coincidendo con il momento in cui l'autorità amministrativa ha avuto, anche all'esito delle prove di laboratorio effettuate, piena contezza della commessa violazione.
Tra la data ora indicata, e il giorno in cui è stata notificata l'ordinanza ingiunzione qui opposta
(avvenuta il 21.6.2024) sono trascorsi quasi otto anni.
Occorre quindi accertare, al riguardo, se, nel corso di tale periodo, e in particolare prima del
19.5.2021 (ovvero prima del decorso del termine di cinque anni dalla violazione) siano stati posti in essere validi atti interruttivi.
L' sostiene, al riguardo, che l'avvenuta convocazione, e la successiva audizione, CP_4
del trasgressore nel corso del procedimento sanzionatorio avrebbe avuto effetto interruttivo.
Tale allegazione, tuttavia, non può ritenersi fondata.
L'odierna resistente, a sostegno della propria tesi, richiama alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, nei quali l'audizione del trasgressore, prevista dall'art. 18 della L. n. 689 del
1981, e la relativa convocazione, sono stati ritenuti idonei a costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sulla scorta della considerazione che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione avrebbe la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, costituendo quindi esercizio della pretesa sanzionatoria (v. Cass. n. 1081/2007,
Cass. n. 22388/2018).
Agli arresti ora richiamati, tuttavia, si contrappone un diverso, consolidato, orientamento, espresso sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, e ribadito anche in epoca molto recente, secondo cui “in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n.
689, art. 28, comma 2, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione” (così, ex pluribus: Cass. n. 13046/2023, con la quale il Supremo Collegio ha affermato che, nel caso ivi oggetto di scrutinio, “la Corte d'appello non avrebbe potuto
6 reputare l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria”).
Lo scrivente giudice ritiene di dover aderire all'orientamento da ultimo richiamato, in quanto maggiormente conforme ai principi regolatori della materia.
La valenza dell'atto interruttivo, infatti, deve essere interpretata alla luce dell'art. 2943 c.c., applicabile in forza del richiamo effettuato dall'art. 28, co. 2, L. 689/1981 alle norme del codice civile. Tale diposizione postula, al riguardo, un atto stragiudiziale di esercizio del credito identificato nell'atto di costituzione in mora del debitore, con il quale viene fatto valere il diritto di credito nascente in capo all'Amministrazione dalla commissione della violazione.
In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve pertanto contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche la manifestazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea ad esplicitare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora.
Nel caso di specie, la convocazione del , inviata i data 18.9.2019 (in atti), non Pt_1
contiene alcuna indicazione al riguardo e non rappresenta, pertanto, in alcun modo la volontà della Pubblica Amministrazione di far valere il diritto di credito nascente dalla sanzione amministrativa. Conseguentemente, a tale missiva, che non costituisce atto procedimentali avente la funzione tipica di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, non può essere attribuita valenza interruttiva.
Ciò posto, si osserva come neanche l'avvenuta celebrazione di un procedimento penale per fatti connessi possa ritenersi aver inciso sul decorso del termine di prescrizione, che non risulta aver subito né sospensioni, né interruzioni.
Le condotte contestate in via amministrativa, ancorché indubbiamente connesse, risultano infatti diverse rispetto a quelle indicate nei capi di imputazione formulati nel predetto procedimento penale, e, inoltre, le sanzioni amministrative oggetto del presente procedimento non hanno natura accessoria rispetto alle fattispecie di reato colà contestate, rispetto alle quale sono invece autonome, con la conseguenza che nessun rapporto di pregiudizialità può
7 ritenersi sussistente tra il procedimento volto all'accertamento della responsabilità penale e il procedimento amministrativo sanzionatorio.
Parimenti, il mero fatto della pendenza di un procedimento penale non ha rappresentato fatto idoneo a costituire in mora il trasgressore, avendo riguardato condotte diverse e non costituendo in alcun modo manifestazione della volontà dell'amministrazione pubblica di chiedere il pagamento della sanzione amministrativa al trasgressore.
Tutto ciò premesso e considerato, deve pertanto ritenersi che la pretesa fatta valere dall'odierna resistente con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione si è inesorabilmente prescritta per decorso del termine quinquennale. Conseguentemente, l'impugnazione proposta dal ricorrente risulta fondata, e deve pertanto trovare accoglimento.
Ogni ulteriore questione, in forza del generale principio della ragione più liquida, deve ritenersi assorbita.
- Quanto alle spese di lite, considerata la natura comunque controversa della questione interpretativa sottesa all'accoglimento dell'impugnazione, si ritengono sussistere gravi ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , annulla l'ordinanza- Parte_1 ingiunzione n. 01 del 20.06.2024 emessa dall' Controparte_4
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Asti, 3.2.2025
Il Giudice
Dott. Andrea Carena
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