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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17267 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni NA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES AN, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. depositato in data 4.1.2025, ha Parte_2
chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione sentimentale con Persona_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1 si è costituita in giudizio, dichiarandosi disponibile a trovare un accordo Controparte_1
nell'interesse della bambina.
Successivamente, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1) La figlia resta Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2)La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
3)Il Per_1
Sig. si impegna a tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16.15 alle Parte_1
ore 19.15, e a domeniche alterne;
durante le festività natalizie del mese di dicembre 2025 la minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre metà giornata con la madre e metà giornata con il padre, il 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio 2026 con la madre. La minore trascorrerà la festività della Pasqua 2025 con la madre e il lunedì di Pasquetta
con il padre;
Nei giorni di compleanno di entrambi i genitori, rispettivamente il 20 gennaio per il
Sig. e il 4 ottobre per la Sig.ra la minore trascorrerà la giornata Parte_1 Controparte_1
con entrambi i genitori e lo stesso per il giorno di compleanno della minore stessa, il 2 ottobre. 6)
Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni di ferie estive senza pernotti;
I
genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
8) Circa
il contributo al mantenimento della figlia a partire dal mese di aprile 2025 fino a Per_1
dicembre 2025, il Sig. verserà tramite accredito in c/ c, entro e non oltre il giorno Parte_1
dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad euro 300.00
(trecento). L'importo dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie della Sig. Controparte_1
già a conoscenza del Sig. 9) A partire dal mese di gennaio 2026 il contributo che dovrà Pt_1
essere versato dal Sig. ammonterà ad euro 350.00 (trecentocinquanta) mensili, entro e Pt_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese;
10) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; 11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro specialmente alla presenza della figlia e di altri loro familiari o amici;
12) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 27.11.2025 sostituita da note scritte, le parti hanno confermato la volontà di cui all'accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dando atto dell'accordo delle parti, DISCIPLINA le modalità di affidamento di nata il [...], in [...]_1
condizioni indicate in parte motiva, qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
AN ON RT NZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa RT NZ Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni NA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES AN, giusta delega in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e s.s. c.p.c. depositato in data 4.1.2025, ha Parte_2
chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, , nata il [...] dalla relazione sentimentale con Persona_1
, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Controparte_1 si è costituita in giudizio, dichiarandosi disponibile a trovare un accordo Controparte_1
nell'interesse della bambina.
Successivamente, le parti hanno raggiunto il seguente accordo: 1) La figlia resta Per_1
affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
2)La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
3)Il Per_1
Sig. si impegna a tenere con sé la figlia il martedì ed il giovedì dalle ore 16.15 alle Parte_1
ore 19.15, e a domeniche alterne;
durante le festività natalizie del mese di dicembre 2025 la minore trascorrerà il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre metà giornata con la madre e metà giornata con il padre, il 31 dicembre con il padre e il 1° gennaio 2026 con la madre. La minore trascorrerà la festività della Pasqua 2025 con la madre e il lunedì di Pasquetta
con il padre;
Nei giorni di compleanno di entrambi i genitori, rispettivamente il 20 gennaio per il
Sig. e il 4 ottobre per la Sig.ra la minore trascorrerà la giornata Parte_1 Controparte_1
con entrambi i genitori e lo stesso per il giorno di compleanno della minore stessa, il 2 ottobre. 6)
Nel periodo estivo, la minore trascorrerà con il padre 15 giorni di ferie estive senza pernotti;
I
genitori si impegnano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore;
8) Circa
il contributo al mantenimento della figlia a partire dal mese di aprile 2025 fino a Per_1
dicembre 2025, il Sig. verserà tramite accredito in c/ c, entro e non oltre il giorno Parte_1
dieci di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad euro 300.00
(trecento). L'importo dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie della Sig. Controparte_1
già a conoscenza del Sig. 9) A partire dal mese di gennaio 2026 il contributo che dovrà Pt_1
essere versato dal Sig. ammonterà ad euro 350.00 (trecentocinquanta) mensili, entro e Pt_1
non oltre il giorno 10 di ogni mese;
10) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; 11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro specialmente alla presenza della figlia e di altri loro familiari o amici;
12) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 27.11.2025 sostituita da note scritte, le parti hanno confermato la volontà di cui all'accordo e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. ai sensi dell'art.473 bis 51 c.p.c
Tanto premesso, a parere del Collegio, le condizioni indicate dalle parti non sono contrarie a norme imperative e sono conformi agli interessi della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, dando atto dell'accordo delle parti, DISCIPLINA le modalità di affidamento di nata il [...], in [...]_1
condizioni indicate in parte motiva, qui da intendersi riportate e trascritte;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
AN ON RT NZ