Inammissibile
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/12/2025, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09902/2025REG.PROV.COLL.
N. 08154/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8154 del 2024, proposto da
NC BI - Società Cooperativa per Azioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti e Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
NC del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluigi Iannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Consiglio di Stato, sez.VI n. 6072/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di NC del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. VA NE e uditi per le parti gli avvocati Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri e Paolo Lazzara in sostituzione dell'avv. Gianluigi Iannetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con ricorso, notificato il 31 ottobre 2024 e depositato lo stesso giorno, NC BI, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata (di seguito anche solo “NC BI”) ha impugnato ex art. 106 e ss. c.p.a. per revocazione la sentenza n. 6072 del 2024 con cui questa Sezione, in riforma della sentenza di primo grado n. 88 del 2021 del T.A.R. per la Lombardia - sede staccata di Brescia, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla predetta società avverso la deliberazione del 31 marzo 2017 del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996, con la quale è stata disposta l’inefficacia/revoca della garanzia già concessa da NC BI in relazione alle posizioni CC n. 59452 e n. 126910, recante quale beneficiario finale la società Tintoria Elledue S.p.A..
1.1 A sostegno del suddetto ricorso per revocazione ha dedotto, in fase rescindente, i motivi così rubricati:
1) Errore di fatto ai sensi dell’art.395 n.4 c.p.c. ;
2) Errore di fatto ai sensi dell’art.395 n.3 e 4 c.p.c. .
2. Nelle date del 27 novembre 2024 e del 20 dicembre 2024 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Mediocredito Centrale - NC del Mezzogiorno S.p.A. (in seguito anche solo “CC”).
3. Nelle date del 3 e del 13 novembre 2025 NC BI e CC hanno depositato memorie difensive, anche in replica.
3.1 In particolare CC ha eccepito in limine l’inammissibilità del ricorso per revocazione essendo stato lo stesso proposto fuori dei casi previsti dall’art. 106 c.p.a..
4. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
2. Con il primo motivo di revocazione si deduce in via rescindente che il giudice di appello, nel pronunciare la sentenza impugnata, sarebbe incorso in un errore di fatto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4) c.p.c..
In particolare, osserva parte ricorrente in revocazione che nella sentenza impugnata si è affermato che “non appare corretta la ricostruzione del TAR volta a ricondurre quest’ultimo segmento del rapporto intercorso tra le parti nell’ambito dell’esercizio del potere amministrativo di autotutela” (punto 6.1.).
A sostegno di tale affermazione il giudice di appello ha, più segnatamente, rilevato che:
- “in base alle disposizioni operative della garanzia del Fondo, questa può essere attivata solo previo il rispetto delle specifiche regole contenute nelle disposizioni operative stesse”;
- “A seguito della richiesta di escussione della garanzia, il Fondo ha svolto la prevista e necessaria istruttoria al fine di verificare il rispetto delle regole stabilite dalle predette disposizioni operative prima di procedere all’attivazione della garanzia”;
- “Tale procedimento (…) espressamente contemplato dalle disposizioni di operatività della garanzia, da un lato, si attiva necessariamente a fronte della richiesta di escussione della garanzia, dunque nella fase esecutiva del rapporto; dall’altro, risulta vincolato nel suo esito della sussistenza o meno dei presupposti di operatività della garanzia, senza che ciò implichi l’esercizio di un potere tipicamente discrezionale quale quello di autotutela”.
Secondo parte ricorrente in revocazione tali statuizioni riposerebbero su un documento ( id est le “disposizioni operative della garanzia del Fondo”) che non sarebbe, tuttavia, mai stato prodotto in giudizio né dalla NC BI né, tantomeno, da CC.
Pertanto si sostiene che il giudice di appello, nel riformare la sentenza del T.A.R. in punto di qualificazione del procedimento che ha condotto al provvedimento gravato, avrebbe valutato ed accertato le caratteristiche del procedimento istruttorio avviato a seguito della richiesta di attivazione della garanzia, per come delineate dalle disposizioni operative applicabili, senza tuttavia aver mai conosciuto dette disposizioni. Ciò integrerebbe una svista consistente nella mancata esatta percezione di atti di causa comunque un errore sostanziatosi nell’affermare l’esistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere.
2.1 Con il secondo motivo di revocazione si deduce in via rescindente che il giudice di appello, nel pronunciare la sentenza impugnata, sarebbe incorso in un ulteriore errore di fatto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395 nr. 3) e 4) c.p.c..
In particolare, esso sarebbe consistito nel ritenere che la fase di valutazione sull’effettivo possesso dei requisiti di accesso al beneficio (in questo caso, l’essere o non essere P.M.I.) fosse quella compiuta da CC al momento della richiesta di attivazione della garanzia, in tal modo affermando l’autonomia dei due procedimenti (ammissione ed attivazione) e l’impossibilità di qualificare il secondo procedimento come procedimento di secondo grado, direttamente incidente su un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario.
Si osserva, per contro, che, come emergerebbe dalle disposizioni operative, la valutazione del possesso dei requisiti per l’accesso alla garanzia sarebbe compiuta dal Gestore del Fondo nella fase precedente l’ammissione al beneficio. Nel dettaglio, si deduce che:
- la fase istruttoria delle richieste di ammissione e concessione della garanzia è contenuta nei punti A e B della PARTE III delle istruzioni operative, rubricati rispettivamente “invio delle richieste di ammissione alla garanzia” e “procedura per la concessione della garanzia”;
- nell’ambito di tale fase è previsto espressamente che “la richiesta di ammissione alla garanzia deve contenere obbligatoriamente tutti i dati e le informazioni necessari ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafi B e C e dell’espletamento delle ulteriori attività istruttorie da parte del Gestore del Fondo e della concessione della garanzia”;
- la richiesta di ammissione è dichiarata improcedibile qualora: a) non siano inviate tramite l’apposita funzionalità del Portale FdG; b) non contengano tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini della concessione della garanzia ovvero siano prive degli allegati di cui ai precedenti paragrafi A.5 e A.6; c) relative a soggetti beneficiari non in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui alla Parte II, paragrafo B.1; d) relative ad operazioni finanziarie non ammissibili ai sensi di quanto previsto alla Parte II, paragrafo C;
- nel corso dell’istruttoria per l’accoglimento della domanda di ammissione il Gestore del Fondo può richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell’istruttoria stessa, a pena di decadenza d’ufficio della richiesta in caso di mancata integrazione documentale.
Si aggiunge che:
- la fase istruttoria successiva alla richiesta di attivazione della garanzia è invece disciplinata dalla PARTE VI – Procedura per l’escussione della garanzia, che si premura di delineare le specifiche ipotesi in cui la garanzia può essere dichiarata inefficace;
- non si rinverrebbe, pertanto, in tale fase alcun controllo sui requisiti di ammissibilità già valutati nella fase istruttoria per l’ammissione alla garanzia.
3. I suddetti motivi proposti in revocazione sono inammissibili. posto che nessuno dei vizi con essi dedotti rientra tra le ipotesi di revocazione tassativamente individuate dagli artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c..
In proposito è opportuno ribadire alcuni tratti identificativi dell’errore sul fatto ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. secondo la giurisprudenza di questo Consiglio ( ex multis sentenza n. 2274 dell’8 marzo 2024).
In primo luogo, l’errore di fatto evocabile in sede revocatoria “consiste nel cd. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti o viceversa. Esso non è in linea di principio ravvisabile quando si lamenta una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico, in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio” (Cons. Stato, sez. VI, 28/09/2020, n. 5684).
L'errore di fatto revocatorio non può, poi, riguardare “l'attività di ragionamento e apprezzamento compiuta dal giudice riguardante l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del suo convincimento” (Cons. Stato, Sez. V, 02/12/2019, n. 8245).
Inoltre, “ai fini del ricorso per revocazione, l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; esso è configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento” (Cons. Stato, Sez. III, 21/11/2019, n. 7938).
Deve, poi, aggiungersi che costituisce jus receptum il principio secondo cui integra errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. come motivo di revocazione della sentenza unicamente quello che “derivi da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, c.d. svista o abbaglio dei sensi, che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato” (così da ultimo Cons. Stato, sez. III , 31/01/2023 , n. 1108).
Di riflesso, “non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto una contestazione sull'attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto; di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono fatti ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice” (così Cons. Stato, sez. IV , 29/12/2022 , n. 11566).
Questa impostazione ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 5 marzo 2024, n. 5792, par. 10.11 e 10.12), la quale ha ribadito che ciò che è destinato ad essere controllato attraverso lo strumento della revocazione è il “momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività” (e non anche “concernente l’informazione probatoria ritraibile per via logica dal dato probatorio acquisito al giudizio”), essendo l’errore ex art. 395 , comma 1, n. 4) c.p.c. “una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre ― si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell’operare del giudice ― quando il giudice prende «fischi per fiaschi e […] verità per buggerate». In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo”.
In aggiunta, da un lato, l’errore di fatto cd. “revocatorio” non può, sempre per consolidato orientamento di questo Consiglio, cadere su un punto controverso della causa (sostanziale o processuale), sul quale la sentenza abbia pronunciato con motivazione anche solo implicita (in termini Cons. Stato, sez. II, 18/11/2022, n. 10169) e, dall’altro, “la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di protrazione all'infinito dei giudizi” (Cons. Stato, sez. VII, 13/06/2022, n. 4796).
3.1 Nel dettaglio, nel caso di specie, si deducono presunti errori che potrebbero, al più, in astratto, valere ad integrare un error in iudicando caduto sull’interpretazione delle disposizioni operative e, quindi, comunque, su un punto controverso tra le parti ( id est la riconducibilità o meno degli atti gravati nell’alveo dell’autotutela decisoria pubblicistica).
Né il giudice di appello risulta incorso in un abbaglio dei sensi in ordine alla esistenza ed al contenuto delle disposizioni operative.
Ciò in quanto:
- nel corso dei due gradi di giudizio la struttura del procedimento è stata oggetto di ampie deduzioni delle parti;
- il giudice di appello ne ha pertanto conosciuto il contenuto in forza di tali deduzioni (a cui non sono state opposte contestazioni specifiche in ordine al tenore testuale delle medesime disposizioni operative).
3.2 Infine, non è astrattamente configurabile neppure l’ipotesi di cui all’ art. 395 comma 1, n. 3) c.p.c. atteso che le disposizioni operative di che trattasi sono documento che parte ricorrente in revocazione avrebbe potuto produrre già in corso di giudizio (non risultando peraltro dedotte ragioni che glielo abbiano impedito).
Del resto, come risulta ex actis (si veda la produzione documentale in primo grado di CC dell’11 novembre 2020 relativa alle richieste di garanzia), la NC finanziatrice ha dichiarato, all’atto della richiesta di accesso alla garanzia, di conoscere e accettare tali disposizioni operative.
4. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso in revocazione è inammissibile.
4.1 Ciò esonera, peraltro, questo giudice dallo scrutinio delle doglianze dedotte in via rescissoria.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte ricorrente in revocazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna NC BI - Società Cooperativa per Azioni a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo di spese processuali, nella misura di metà per ciascuno, in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministero pro tempore, e di NC del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma complessiva di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge (se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO De CE, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
VA NE, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
VA Pascuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NE | IO De CE |
IL SEGRETARIO