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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 3155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3155 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente dott. Mariano Sciacca, ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 9300/2024 promossa da
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania, Viale Kennedy n° 40, P. IVA
, elettivamente domiciliato in Catania, Viale Libertà n° 221 presso e nello studio dell'avv. P.IVA_1 Francesco Gervasi, C.F. , che la rappresenta e difende;
C.F._1 Opponente contro
Controparte_1 con sede in Milano, Viale Brenta n° 18/B, P. IVA e, per essa, quale mandataria, la P.IVA_2
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n° 7, P. IVA , in persona CP_2 P.IVA_3 del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliata in Paternò (CT), Piazza M. D' Ungheria n° 10 presso e nello studio dell'avv. Massimo Parisi;
Opposto contumace
avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. CONCLUSIONI La parte costituita ha precisato le conclusioni e il giudizio è stato posto in decisione, giusto verbale d'udienza del 26.5.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Il procedimento ha ad oggetto il precetto, notificato in data 3.9.2024, con il quale è stato intimato alla dalla cessionaria del credito da parte della Parte_1 Controparte_1 CP_3
e, per essa, il pagamento dell'importo complessivo di € 40.285,69, di cui €
[...] CP_2 32.897,09 per sorte capitale ed € 5.000,00 per spese legali liquidate in favore di oltre Controparte_3 spese generali, cpa e iva;
ciò in base alla sentenza n° 169/2019 del Tribunale di Catania, resa nel giudizio promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_3 Con l'opposizione a precetto, notificata ritualmente, contestava il diritto della Parte_1 precettante di procedere ad esecuzione forzata per l'intera somma precettata, Controparte_1 ritenendola non subentrata nel diritto di credito scaturente dalla condanna al pagamento delle spese legali relative al giudizio definito con sentenza n° 169/2019, in quanto sopravvenuto alla cessione del credito del 14.7.2017 e non rientrante nell'ambito del suo oggetto. Fino 2 rimaneva contumace. Controparte_1 All'udienza del 26.5.2025, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'articolo 281- quinquies, assegnandosi i termini di cui all'art. 189 c.p.c..
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pagina 1 di 3 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di ai sensi dell'articolo Controparte_1 291 c.p.c..
L'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore e le eventuali eccezioni da lui sollevate, volte a contrastare le pretese creditorie, costituiscono, quindi, causa petendi della domanda proposta con l'opposizione e sono, pertanto, soggette all'ordinario regime processuale della domanda, stando al quale l'attore ha l'onere di fornire la prova dei fatti che giustificano le ragioni della stessa (cfr. Cassazione del 20 marzo 2012 n. 4380).
È l'opponente, dunque, che contestando, anche parzialmente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione.
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., configurandosi come accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo, fa sì che spetti al debitore-opponente, in quanto attore, l'onere di dedurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso;
non solo, è, inoltre, necessario che tali fatti si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Tali statuizioni restano ferme in caso di contumacia della controparte, posto che quest'ultima non determina alcuna conseguenza probatoria favorevole alla parte costituita, ma, anzi, l'onere della prova a carico del ricorrente diventa ancora più rigoroso, in quanto incombe interamente sulla parte attrice- opponente l'onere di provare la fondatezza dei fatti costitutivi della propria domanda. Tanto premesso in diritto, l'opposizione a precetto è fondata. Nel caso di specie, l'opponente contesta in parte la legittimazione attiva del precettante in base al titolo esecutivo. Fermo restando il diritto della opposta a procedere ad esecuzione per la sorte capitale, pari a complessivi euro 32.897,09, in quanto non oggetto di contestazione, va accolto il motivo di opposizione con riferimento alle somme residue relative alle spese legali liquidate nel titolo esecutivo costituito dalla sentenza n° 169/2019 del Tribunale di Catania. Difatti, risulta dal medesimo titolo esecutivo che il credito relativo alle spese legali sia maturato nei confronti della originaria creditrice e successivamente alla cessione del credito in favore della odierna opposta, avvenuta in data 8-08-2017. Non sussiste, dunque, il diritto dell'opposta creditrice a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo relativamente a tale credito, rispetto al quale la legittimazione attiva permane in capo alla originaria creditrice. Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico dell'opposto contumace e liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 9300/2024, così decide:
• Accoglie l'opposizione;
• Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del precetto relativamente alla somma di Euro 5.000,00, mentre lo stesso rimane valido ed efficace per la differenza, dovuta alla data di notifica del medesimo;
• Condanna a pagare, in favore di Euro 1.700 per Controparte_1 Parte_1 spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in data 17.6.2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania. Il Presidente di sezione Dott. Mariano Sciacca
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