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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Monica Tarchi Giudice Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3668/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Maurizio Milani che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_2 avv. Laura Salvi e ANesi Olivia che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
si Parte_1 impegna a trasferire a la propria quota di proprietà dell'immobile abitativo in Albania Parte_2 del valore di € 30.000,00 alla minor somma di € 25.000,00 dovendosi considerare l'importo di € 5.000,00 riconosciuto a titolo di una tantum ex art. 5 VIII L. 898/70 da parte di Parte_1 alla coniuge;
si impegna a versare la somma di € 25.000,00 ratealmente entro un Parte_3 massimo di 5 anni;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.4.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 9.4.2022 a SC e
AN ER (FI) con . A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i Parte_2 coniugi, in assenza di figli, si erano separati con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di
Stato Civile di Borgo AN Lorenzo i 22.4.24 e da allora non si erano più riconciliati.
Costituitasi in giudizio ha evidenziato la consistente disparità reddituale fra i Parte_2 coniugi avanzando domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di
€ 500,00 mensili.
All'udienza del 10.7.2025, all'esito del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni di divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto dal ricorrente emerge che le parti si sono separate con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile il 22.4.24, e da allora sono decorsi oltre i sei mesi previsti dalla norma sopra citata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti fra le parti che hanno concordato per la definizione di ogni rapporto economico l'impegno al trasferimento della quota del 50% di proprietà di un immobile acquistato dai coniugi in Albania da parte del ricorrente in favore della coniuge per la soma di € 25.000,00 inferiore al valore della quota pari ad € 30.000,00 riconoscendosi così da parte del l'importo di € 5.000,00 in Parte_1 favore di a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5 VIII co. L. 898/70; l'importo Parte_2 appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla Pt_2
pagina 2 di 4 alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, e alle condizioni reddituali delle parti.
Il Tribunale prende atto dell'impegno al trasferimento immobiliare.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto 9.4.2022 a SC e AN ER (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 18.12.1981, trascritto nei Registri del Comune di SC e AN ER (FI), atto n. 14, parte 2, serie C, anno 2022;
dichiara equa la somma di euro € 5.000,00 riconosciuta a titolo di una tantum da Parte_1
a , ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, come da accordi;
[...] Parte_2
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa fra le parti le spese di lite.
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 luglio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente Dott.ssa Monica Tarchi Giudice Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3668/2025 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1
Maurizio Milani che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_2 avv. Laura Salvi e ANesi Olivia che la rappresentano e difendono come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
si Parte_1 impegna a trasferire a la propria quota di proprietà dell'immobile abitativo in Albania Parte_2 del valore di € 30.000,00 alla minor somma di € 25.000,00 dovendosi considerare l'importo di € 5.000,00 riconosciuto a titolo di una tantum ex art. 5 VIII L. 898/70 da parte di Parte_1 alla coniuge;
si impegna a versare la somma di € 25.000,00 ratealmente entro un Parte_3 massimo di 5 anni;
con spese compensate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.4.2025 ha adito il Tribunale di Firenze per Parte_1 ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto il 9.4.2022 a SC e
AN ER (FI) con . A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i Parte_2 coniugi, in assenza di figli, si erano separati con dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di
Stato Civile di Borgo AN Lorenzo i 22.4.24 e da allora non si erano più riconciliati.
Costituitasi in giudizio ha evidenziato la consistente disparità reddituale fra i Parte_2 coniugi avanzando domanda di riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore di
€ 500,00 mensili.
All'udienza del 10.7.2025, all'esito del tentativo di conciliazione da parte del Giudice, le parti hanno definitivamente concordato le condizioni di divorzio e i procuratori hanno concluso in conformità, come in epigrafe indicato.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, ricorrono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Infatti, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto dal ricorrente emerge che le parti si sono separate con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile il 22.4.24, e da allora sono decorsi oltre i sei mesi previsti dalla norma sopra citata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Per il resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti fra le parti che hanno concordato per la definizione di ogni rapporto economico l'impegno al trasferimento della quota del 50% di proprietà di un immobile acquistato dai coniugi in Albania da parte del ricorrente in favore della coniuge per la soma di € 25.000,00 inferiore al valore della quota pari ad € 30.000,00 riconoscendosi così da parte del l'importo di € 5.000,00 in Parte_1 favore di a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5 VIII co. L. 898/70; l'importo Parte_2 appare equo in relazione alla durata del matrimonio, al contributo personale dato dalla Pt_2
pagina 2 di 4 alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio del marito, e alle condizioni reddituali delle parti.
Il Tribunale prende atto dell'impegno al trasferimento immobiliare.
Le spese vengono integralmente compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto 9.4.2022 a SC e AN ER (FI) tra nato a [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Parte_2 il 18.12.1981, trascritto nei Registri del Comune di SC e AN ER (FI), atto n. 14, parte 2, serie C, anno 2022;
dichiara equa la somma di euro € 5.000,00 riconosciuta a titolo di una tantum da Parte_1
a , ai sensi dell'art. 5 comma 8 l. 898/1970, come da accordi;
[...] Parte_2
prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
compensa fra le parti le spese di lite.
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 10 luglio 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4