Decreto cautelare 15 febbraio 2016
Ordinanza cautelare 10 marzo 2016
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 10/03/2016, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00806/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01104/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2016, proposto da:
NZ UE e GL SS, rappresentati e difesi dall’Avv. Umberto Cantelli, dall’Avv. Michele Bonetti e dall’Avv. Santi Delia, con domicilio eletto presso l’Avv. Michele Bonetti in Roma, via san Tommaso d’Aquino, n. 47;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Baldi, dall’Avv. Lucia Bora e dall’Avv. Antonio Fazzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, n. 12;
nei confronti di
OS DO, VI AN, UC Montanelli;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 00350/2016, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al Corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2015/2018;
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Regione Toscana;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per gli odierni appellanti l’Avv. Umberto Cantelli e l’Avv. Santi Delia, per la Regione Toscana l’Avv. Marcello Cecchetti su delega dell’Avv. Enrico Baldi e per il Ministero della Salute l’Avvocato dello Stato Tito Varrone;
considerato che le esigenze cautelari degli appellanti, a fronte di un quadro normativo che espressamente prevede e legittima le graduatorie regionali (artt. 25 e 29 del d. lgs. 368/1999), possono essere adeguatamente tutelate, stante la complessità delle questioni qui dibattute, dalla sollecita fissazione dell’udienza pubblica, per la trattazione del merito, avanti al T.A.R. Lazio;
ritenuto che, proprio per la complessità di tale questioni, sussistono gravi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello (Ricorso numero: 1104/2016) ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito e ordina che, a cura della Segreteria, la presenta ordinanza sia trasmessa al T.A.R. Lazio per la fissazione dell’udienza di merito con priorità ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO