Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7251/2024 , introdotta da
TRA
(GROTTAGLIE (TA), 05/07/1985), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CAVATORTA MASSIMO;
E
(ROMA (RM), 05/12/1987), con il patrocinio dell'avv. CP_1
CAVATORTA MASSIMO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data
04/05/2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
2019, n. 00131, p. 1, s. 04), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“- ciascuno degli coniugi provvede al proprio mantenimento
- la casa familiare di via Adolfo Tommasi 113/a è assegnata alla madre che ne è proprietaria e presso la quale è collocata la bambina come stabilito di seguito;
il padre se ne è già allontanato;
- la figlia è affidata ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre Persona_1 nella casa familiare suddetta e frequentazione di entrambi i genitori secondo il seguente piano genitoriale, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta da entrambi, dell'estrema variabilità dei rispettivi turni, e del fatto che il padre, spesso si trova fuori città anche per sei giorni consecutivi:
- i genitori provvederanno a comunicare i turni di lavoro dettagliati relativi ai propri orari ogni mese nel momento in cui ne entreranno in possesso, allo scopo di concordare i tempi di permanenza con la bambina;
- il padre potrà vedere la bambina ed averla con sé, previo accordo, in qualsiasi momento, compatibilmente con il rispetto delle esigenze scolastiche, educative e ludiche della stessa e con le proprie esigenze lavorative
considerata la variabilità dei turni, ove i giorni saranno consecutivi, sarà incluso pernotto presso il domicilio paterno, salvo diversi accordi.
- in caso di assenza di entrambi i genitori, la bambina è di comune accordo temporaneamente affidata alle cure dei nonni materni. La bambina non verrà affidata a terzi, salvo che, in caso di assenza dei nonni materni, verrà concordato l'ausilio di una baby sitter. In tale ultimo caso, la baby sitter sarà selezionata di comune accordo tra i genitori;
- le parti concorderanno le modalità di esercizio del diritto di visita durante le vacanze estive e durante le altre festività, comunque nell'interesse della bambina e salvaguardando in ogni caso il suo benessere psico-fisico e rispettando il principio di parità dei tempi di frequentazione;
- il Sig. verserà alla Sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma di € 1.100,00, Pt_1 CP_1 con decorrenza dalla sentenza e successivo adeguamento ISTAT in base agli indici pubblicati con riferimento al mese precedente la data di decorrenza, quale contributo al mantenimento della figlia;
- entrambi i genitori contribuiranno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Roma;
- tenuto conto del fatto che l'attuale scuola frequentata dalla bambina non offre servizi ulteriori alla scuola dell'infanzia, i genitori si dichiarano sin d'ora d'accordo ad iscriverla ad una scuola privata per la frequentazione della scuola elementare”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (GROTTAGLIE (TA), Parte_1
05/07/1985) e (ROMA (RM), 05/12/1987), che hanno contratto CP_1 matrimonio in Roma in data 04/05/2019 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2019, n. 00131, p. 1, s. 04), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi