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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/07/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 5086/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG IA – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5086 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra nella qualità di titolare dell'omonima ditta (4.11.1975 Parte_1
– c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in C.F._1
calce al ricorso dall' avv.Walter Tripodo del Foro di GG IA), il CP_1
in persona del Ministro p.t. e l' – Sede
[...] Controparte_2 CP_3
di GG IA in persona del l.r.p.t. (c.f.. - domiciliato come in atti;
P.IVA_1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011 dal dirigente dott.
e dai funzionari delegati dott. dott.ssa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dott.ssa , dott.ssa dott.ssa
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dott. ). Controparte_10
1. L'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 21865 del 3.10.2022 proposta da Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta è infondata e va pertanto respinta per i motivi di
[...]
seguito esposti.
1 A mezzo della stessa, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovute le somme portate da tale provvedimento, notificatole in data 24.10.2022, a mezzo del quale le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 12.979,65 per le dedotte violazioni di cui all' art. 3 co. 3 e 3 ter D.L. 12/2002 e ss.mm.
Tale provvedimento, più precisamente, ha sanzionato la ricorrente per: 1) la violazione dell'art.3 co.3 e 3 ter D.L. 12/2002 convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art.22 co.1 D.Lgs. 151/2015, poiché in qualità di datrice di lavoro aveva impiegato i lavoratori e senza la preventiva Parte_2 Controparte_11
comunicazione di instaurazione del rapporto;
2) la violazione dell'art.3 co.3 e 3 ter D.L.
12/2002 convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art.22 co.1 D.Lgs.
151/2015 e modificato dall'art.7 co.15 bis D.L. 4/2019 convertito con modificazioni nella L.
26/2019, poiché nella medesima qualità di datrice di lavoro aveva impiegato – sempre senza alcuna comunicazione preventiva - il lavoratore privo del permesso di Persona_1
soggiorno.
Ritenendo estinta l'obbligazione sanzionatoria de qua per violazione dell'art. 14 L.689/1981 e infondata la stessa ricostruzione dei fatti sulla base della quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione appena richiamata, la ricorrente si è quindi determinata alla proposizione Pt_1 dell'opposizione oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio l' GG Controparte_12
IA (di qui in avanti: ha contestato l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente il CP_13
difetto di legittimazione passiva del citato e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nei confronti del si è registrata la rinuncia alla Controparte_14 domanda all'udienza del 27.6.2025.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenza di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali, il Tribunale ritiene in primo luogo insussistente l'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per presunta violazione dell' art. 14 L. 689/1981.
Tale ultima disposizione impone infatti alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di natura sanzionatoria, di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro 90 giorni ove – come nel caso in esame - residenti nel territorio dello Stato.
2 Costituendosi in giudizio l' ha fornito prova della tempestività della contestazione CP_15 dell'illecito secondo le scadenze temporali appena richiamate, atteso che: a) in data 3.9.2019 militari appartenenti al Nucleo Carabinieri - Ispettorato del Lavoro ed alla Stazione Carabinieri di GG IA – Archi, hanno effettuato un acceso ispettivo presso l'autolavaggio di cui risultava titolare la ricorrente;
b) a seguito di tale accesso è stato emesso il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019-154864-80 del 17.9.2019 (doc.3 fascicolo di parte , CP_15
regolarmente e tempestivamente notificato il 26.9.2019; c) a mezzo di tale Verbale, come detto, è stata contestata alla ricorrente l'aver impiegato tre lavoratori , Parte_2
e ) senza la preventiva comunicazione di instaurazione Controparte_11 Persona_2
del rapporto di lavoro, uno dei quali ( ) altresì privo del permesso di Persona_2
soggiorno.
Dalla successione degli elementi fattuali appena richiamati emerge l'insussistenza dell'eccepita violazione dell'art.14 L.689/1981.
Una volta tempestivamente notificato il Verbale Unico, infatti, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale ex art. 28
L.689/1981, nella fattispecie documentalmente rispettato (data di consumazione dell'illecito: settembre 2019; data di notifica del provvedimento sanzionatorio finale: ottobre 2022).
L'opposizione è quindi infondata sul punto.
3. Quanto al merito della stessa, sulla base della documentazione prodotta dall' non è CP_15
possibile ritenere sufficientemente provata la ricostruzione dei fatti indicata nel ricorso introduttivo dall'opponente . Pt_1
Non v'è infatti prova che quest'ultima proprio il giorno stesso – e quindi poco prima dell'accesso ispettivo- avesse provveduto alla chiusura dell'attività di autolavaggio, alla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, alla chiusura della partita IVA e al pagamento delle relative ammende.
Dalla consultazione della banca dati del Registro delle imprese risulta infatti che la ditta in questione sia addirittura ad oggi regolarmente iscritta e quindi ancora attiva (doc. 8 fascicolo di parte . CP_15
L'asserito pagamento versato in atti dalla ricorrente (doc. 2 fascicolo di parte) effettuato in data
26.9.2019 per l' importo di € 500,00 (codice tributo 698T – codice tributo 79AT) risulta poi effettuato solo a seguito del provvedimento del 3.9.2019 (data dell' accesso ispettivo) con cui veniva disposta – proprio a seguito delle irregolarità individuate - la sospensione dell'attività imprenditoriale (doc.6 fascicolo di parte . CP_15
3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quindi, a nessun altro tipo di ammenda potrebbe esssere imputato il predetto pagamento se si pensa che alla data del 26.9.2019 – e cioè nel giorno in cui lo stesso è stato effettuato – le era stato notificato solo il c.d. Verbale di accesso ex art.33 L.183/2010.
Del resto nessun verbale di accertamento di illeciti amministrativi poteva essere notificato se non prima si fossero concluse le indagini con tutte le garanzie a tutela del datore di lavoro ispezionato, anche nella fase istruttoria, inclusa la richiesta di esibizione della documentazione di lavoro alla ditta, per come disposto dalla normativa in vigore.
3.1. Quanto agli elementi fattuali sui quali si basa l'ordinanza ingiunzione opposta, ritiene il
Tribunale che sia possibile fare riferimento diretto ai verbali redatti dal personale ispettivo e alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di accertamento in loco.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che nei verbali ispettivi le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudice (Cass.,
36573/2022).
Più specificamente, le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono “liberamente valutabili e apprezzabili dal giudicante, il quale può anche considerarli prova sufficiente qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr., fra le tante, Cass., 11934/2019).
Da ultimo, è principio giurisprudenziale ormai affermato dalla Suprema Corte quello per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass., 4182/ 2021).
E' proprio dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni rese dai tre soggetti trovati nell'immediatezza dell'ispezione all'interno dei locali dell'autolavaggio (uno dei quali immigrato irregolare) che emerge come questi fossero immediatamente alle dipendenze e sotto la direzione dell'opponente , essendo tenuti a osservare un orario di lavoro Pt_1
prestabilito: chiaro indice, quest'ultimo, della subordinazione infatti rilevata.
Ulteriore conferma della sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti deriva proprio dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa durante l'accesso (“i tre operai da voi Pt_1 trovati non sono stati regolarizzati perché sono in fase di cessione dell'attività in gestione ad Con altra persona”) (doc.4 – pag.3 fascicolo ).
4 E' infatti evidente che non essendo stata ancora ceduta l'attività (definita dalla stessa Pt_1
“in fase di cessione”, e quindi non ancora passata ad altro titolare), il – in quel modo, pienamente ammesso – rapporto di lavoro con i tre dipendenti continuava a far capo in via esclusiva proprio all'opponente.
Sussiste quindi una palese contraddittorietà tra quanto poi asserito da quest'ultima nel ricorso introduttivo – l'essere i tre soggetti intenti semplicemente a lavare le proprie autovetture al momento dell'accesso ispettivo - e lo svolgimento dei fatti di causa per come risultanti dai verbali e dalle sue stesse dichiarazioni: dati fattuali non solo coerenti e non contraddittori ma, in più, coevi all'accesso de quo e quindi da ritenersi proprio perché confermati dal complessivo quadro probatorio intrinsecamente credibili (e neppure, va sottolineato, oggetto di offerta di prova contraria mediante audizione dei tre soggetti in questione).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha con chiarezza statuito che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (da ultimo, Cass.,
24208/2020).
Tale è, per l'appunto, la fattispecie in esame.
Alla luce delle argomentazioni espresse l'opposizione va quindi rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione
(Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00) e nei limiti dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. 149/2015 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_2
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
5 Va considerata al riguardo la decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro p.t. e dell' Controparte_14 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_16
disattesa, così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedersi nei confronti del Controparte_14
[...]
- rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 21865 del 3.10.2022;
- pone a carico della parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.865,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in GG IA, in data 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza dell'11.7.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG IA – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5086 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra nella qualità di titolare dell'omonima ditta (4.11.1975 Parte_1
– c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in C.F._1
calce al ricorso dall' avv.Walter Tripodo del Foro di GG IA), il CP_1
in persona del Ministro p.t. e l' – Sede
[...] Controparte_2 CP_3
di GG IA in persona del l.r.p.t. (c.f.. - domiciliato come in atti;
P.IVA_1
rappresentato e difeso anche disgiuntamente ex art. 6 co.9 D. Lgs 150/2011 dal dirigente dott.
e dai funzionari delegati dott. dott.ssa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
dott.ssa , dott.ssa dott.ssa
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
dott. ). Controparte_10
1. L'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 21865 del 3.10.2022 proposta da Parte_1
quale titolare dell'omonima ditta è infondata e va pertanto respinta per i motivi di
[...]
seguito esposti.
1 A mezzo della stessa, la predetta ricorrente ha chiesto dichiararsi non più dovute le somme portate da tale provvedimento, notificatole in data 24.10.2022, a mezzo del quale le si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 12.979,65 per le dedotte violazioni di cui all' art. 3 co. 3 e 3 ter D.L. 12/2002 e ss.mm.
Tale provvedimento, più precisamente, ha sanzionato la ricorrente per: 1) la violazione dell'art.3 co.3 e 3 ter D.L. 12/2002 convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art.22 co.1 D.Lgs. 151/2015, poiché in qualità di datrice di lavoro aveva impiegato i lavoratori e senza la preventiva Parte_2 Controparte_11
comunicazione di instaurazione del rapporto;
2) la violazione dell'art.3 co.3 e 3 ter D.L.
12/2002 convertito con modificazioni nella L. 73/2002, come sostituito dall'art.22 co.1 D.Lgs.
151/2015 e modificato dall'art.7 co.15 bis D.L. 4/2019 convertito con modificazioni nella L.
26/2019, poiché nella medesima qualità di datrice di lavoro aveva impiegato – sempre senza alcuna comunicazione preventiva - il lavoratore privo del permesso di Persona_1
soggiorno.
Ritenendo estinta l'obbligazione sanzionatoria de qua per violazione dell'art. 14 L.689/1981 e infondata la stessa ricostruzione dei fatti sulla base della quale è stata emessa l'ordinanza ingiunzione appena richiamata, la ricorrente si è quindi determinata alla proposizione Pt_1 dell'opposizione oggetto di valutazione nella presente sede.
Costituendosi in giudizio l' GG Controparte_12
IA (di qui in avanti: ha contestato l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente il CP_13
difetto di legittimazione passiva del citato e chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nei confronti del si è registrata la rinuncia alla Controparte_14 domanda all'udienza del 27.6.2025.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, senza necessità di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato sempre per esigenza di sintesi come qui di seguito espressamente richiamato il contenuto degli atti processuali, il Tribunale ritiene in primo luogo insussistente l'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per presunta violazione dell' art. 14 L. 689/1981.
Tale ultima disposizione impone infatti alla P.A, pena l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria di natura sanzionatoria, di notificare agli interessati gli estremi della violazione entro 90 giorni ove – come nel caso in esame - residenti nel territorio dello Stato.
2 Costituendosi in giudizio l' ha fornito prova della tempestività della contestazione CP_15 dell'illecito secondo le scadenze temporali appena richiamate, atteso che: a) in data 3.9.2019 militari appartenenti al Nucleo Carabinieri - Ispettorato del Lavoro ed alla Stazione Carabinieri di GG IA – Archi, hanno effettuato un acceso ispettivo presso l'autolavaggio di cui risultava titolare la ricorrente;
b) a seguito di tale accesso è stato emesso il Verbale Unico di accertamento e notificazione n. 2019-154864-80 del 17.9.2019 (doc.3 fascicolo di parte , CP_15
regolarmente e tempestivamente notificato il 26.9.2019; c) a mezzo di tale Verbale, come detto, è stata contestata alla ricorrente l'aver impiegato tre lavoratori , Parte_2
e ) senza la preventiva comunicazione di instaurazione Controparte_11 Persona_2
del rapporto di lavoro, uno dei quali ( ) altresì privo del permesso di Persona_2
soggiorno.
Dalla successione degli elementi fattuali appena richiamati emerge l'insussistenza dell'eccepita violazione dell'art.14 L.689/1981.
Una volta tempestivamente notificato il Verbale Unico, infatti, l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è soggetta esclusivamente al termine di prescrizione quinquennale ex art. 28
L.689/1981, nella fattispecie documentalmente rispettato (data di consumazione dell'illecito: settembre 2019; data di notifica del provvedimento sanzionatorio finale: ottobre 2022).
L'opposizione è quindi infondata sul punto.
3. Quanto al merito della stessa, sulla base della documentazione prodotta dall' non è CP_15
possibile ritenere sufficientemente provata la ricostruzione dei fatti indicata nel ricorso introduttivo dall'opponente . Pt_1
Non v'è infatti prova che quest'ultima proprio il giorno stesso – e quindi poco prima dell'accesso ispettivo- avesse provveduto alla chiusura dell'attività di autolavaggio, alla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, alla chiusura della partita IVA e al pagamento delle relative ammende.
Dalla consultazione della banca dati del Registro delle imprese risulta infatti che la ditta in questione sia addirittura ad oggi regolarmente iscritta e quindi ancora attiva (doc. 8 fascicolo di parte . CP_15
L'asserito pagamento versato in atti dalla ricorrente (doc. 2 fascicolo di parte) effettuato in data
26.9.2019 per l' importo di € 500,00 (codice tributo 698T – codice tributo 79AT) risulta poi effettuato solo a seguito del provvedimento del 3.9.2019 (data dell' accesso ispettivo) con cui veniva disposta – proprio a seguito delle irregolarità individuate - la sospensione dell'attività imprenditoriale (doc.6 fascicolo di parte . CP_15
3 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quindi, a nessun altro tipo di ammenda potrebbe esssere imputato il predetto pagamento se si pensa che alla data del 26.9.2019 – e cioè nel giorno in cui lo stesso è stato effettuato – le era stato notificato solo il c.d. Verbale di accesso ex art.33 L.183/2010.
Del resto nessun verbale di accertamento di illeciti amministrativi poteva essere notificato se non prima si fossero concluse le indagini con tutte le garanzie a tutela del datore di lavoro ispezionato, anche nella fase istruttoria, inclusa la richiesta di esibizione della documentazione di lavoro alla ditta, per come disposto dalla normativa in vigore.
3.1. Quanto agli elementi fattuali sui quali si basa l'ordinanza ingiunzione opposta, ritiene il
Tribunale che sia possibile fare riferimento diretto ai verbali redatti dal personale ispettivo e alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di accertamento in loco.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente affermato che nei verbali ispettivi le notizie acquisite da terzi e le valutazioni personali dei pubblici ufficiali, pur non godendo della fede privilegiata, formano oggetto di prova liberamente valutabile dal giudice (Cass.,
36573/2022).
Più specificamente, le valutazioni dell'ispettore o i fatti non percepiti direttamente ma da questi semplicemente affermati sono “liberamente valutabili e apprezzabili dal giudicante, il quale può anche considerarli prova sufficiente qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr., fra le tante, Cass., 11934/2019).
Da ultimo, è principio giurisprudenziale ormai affermato dalla Suprema Corte quello per cui i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass., 4182/ 2021).
E' proprio dal verbale ispettivo e dalle dichiarazioni rese dai tre soggetti trovati nell'immediatezza dell'ispezione all'interno dei locali dell'autolavaggio (uno dei quali immigrato irregolare) che emerge come questi fossero immediatamente alle dipendenze e sotto la direzione dell'opponente , essendo tenuti a osservare un orario di lavoro Pt_1
prestabilito: chiaro indice, quest'ultimo, della subordinazione infatti rilevata.
Ulteriore conferma della sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti deriva proprio dalle dichiarazioni confessorie rese dalla stessa durante l'accesso (“i tre operai da voi Pt_1 trovati non sono stati regolarizzati perché sono in fase di cessione dell'attività in gestione ad Con altra persona”) (doc.4 – pag.3 fascicolo ).
4 E' infatti evidente che non essendo stata ancora ceduta l'attività (definita dalla stessa Pt_1
“in fase di cessione”, e quindi non ancora passata ad altro titolare), il – in quel modo, pienamente ammesso – rapporto di lavoro con i tre dipendenti continuava a far capo in via esclusiva proprio all'opponente.
Sussiste quindi una palese contraddittorietà tra quanto poi asserito da quest'ultima nel ricorso introduttivo – l'essere i tre soggetti intenti semplicemente a lavare le proprie autovetture al momento dell'accesso ispettivo - e lo svolgimento dei fatti di causa per come risultanti dai verbali e dalle sue stesse dichiarazioni: dati fattuali non solo coerenti e non contraddittori ma, in più, coevi all'accesso de quo e quindi da ritenersi proprio perché confermati dal complessivo quadro probatorio intrinsecamente credibili (e neppure, va sottolineato, oggetto di offerta di prova contraria mediante audizione dei tre soggetti in questione).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha con chiarezza statuito che “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 1755502), e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati” (da ultimo, Cass.,
24208/2020).
Tale è, per l'appunto, la fattispecie in esame.
Alla luce delle argomentazioni espresse l'opposizione va quindi rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (attività: studio, introduzione, trattazione
(Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00) e nei limiti dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. 149/2015 (“in caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_2
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati”).
5 Va considerata al riguardo la decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del Ministro p.t. e dell' Controparte_14 [...]
in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione Controparte_16
disattesa, così provvede:
- dichiara il non luogo a provvedersi nei confronti del Controparte_14
[...]
- rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 21865 del 3.10.2022;
- pone a carico della parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 1.865,00 oltre spese documentate,
IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in GG IA, in data 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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