Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 21 marzo 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5399/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivo Lemoli e Maria Parte_1
Tropea, con cui elettivamente domicilia in Locri (RC), alla via Garibaldi n. 324/5, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in proprio e quale procuratrice Controparte_1 speciale della S.C.C.I. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Maria Rosa Fazio;
; CP_2 CP_3 [...]
e , con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, CP_4 Controparte_5 al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
e
, in persona del legale Controparte_6 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n.15;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_7 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Possidente, con cui elettivamente domicilia in Catanzaro, alla via A. Daniele n. 24, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
1
25.10.2022, con riferimento a 5 cartelle di pagamento e 22 avvisi di addebito (v. pagg. 4-5-6 ricorso), aventi ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi dovuti alla gestione artigiani ed alla gestione aziende con dipendenti nonché sanzioni per violazione di normativa lavoristica, per un totale di € 145.825,20. Nello specifico, deduceva la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in oggetto, nonché la prescrizione dei relativi crediti in ragione dell'assenza di atti interruttivi. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione Con di Giudice del lavoro, l' la S.C.C.I. S.p.a., l' e l' CP_1 Controparte_7
chiedendo di: “[…] accertare, dichiarare e disporre: 1) la nullità della
[...]
“Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200001344000”, in caso di mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito posti a base della stessa, con conseguente nullità delle relative partite pecuniarie iscritte a ruolo ed oggetto di riscossione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge;
2) l'inesigibilità per intervenuta prescrizione, ex art. 3 comma 9 lettera b della L. 335/19953 delle somme inerenti gli avvisi di addebito IVS, ed ex art. 28 legge 689/1981 delle somme portate dalle cartelle di pagamento di pertinenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Direzione Territoriale di Reggio Calabria, meglio indicate nel dettaglio del presente ricorso ai numeri da 1 a 27”; vinte le distraende spese di lite. Costituitosi in giudizio l' in proprio e quale mandatario della S.C.C.I., CP_1 rilevava -in via preliminare- la carenza di legittimazione passiva della
[...]
di cui chiedeva la estromissione Controparte_10 nonché l'incompetenza territoriale parziale per gli avvisi di addebito relativi ai contributi gestione artigiani. Eccepiva, altresì, la carenza di interesse ad agire della ricorrente, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità e la tardività del ricorso. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi la resistente , deduceva Controparte_11 il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Con Si costituiva tardivamente in giudizio l' di Reggio Calabria deducendo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo nonché la regolarità delle notifiche delle ordinanze di ingiunzione poste alla base delle cartelle di pagamento impugnate e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ed il rigetto del ricorso. Tanto premesso, con ordinanza comunicata l'11 luglio 2024, veniva dichiarata l'incompetenza parziale nella parte afferente ai contributi per lavoratore autonomo agricolo (gestione artigiani), nello specifico la “incompetenza a conoscere sulla domanda presentata dalla parte ricorrente limitatamente agli avvisi di addebito n. 39420140002671000000;
2 n. 39420140004901982000; n. 39420150001228263000; n. 39420160000782553000; n. 39420160003172754000, portati dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, essendo la stessa attribuita alla competenza per territorio del TRIBUNALE DI LOCRI, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO”. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******** 1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. s.p.a. trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati CP_1 oggetto di cessione alla stessa.
1.1. Sempre in via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva di tutte le altre parti opposte. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia gli Controparte_7 enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di inammissibilità della opposizione sollevata dalle parti convenute. Sul punto, com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 15116/2015).
3 È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412/2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, l'eccezione di nullità della procedura di riscossione derivante dai pretesi vizi formali dell'atto di intimazione, ovvero dall'omessa/invalida notifica degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., laddove -invece- la censura relativa alla prescrizione maturata successivamente all'asserita notificazione degli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, rientra a pieno titolo nell'alveo delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (in quanto tale, non soggetta a termine di decadenza). D'altra parte, l'impugnazione in esame non riguarda gli estratti di ruolo, Con pertanto, la doglianza dell' di asserita inammissibilità della domandaex art. 12, co. 4bis D.P.R. n. 602/73 non può trovare accoglimento.
Tanto premesso, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi intempestiva l'eccezione attorea attinente alla nullità della procedura di riscossione, non essendo stata promossa entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notificazione della comunicazione impugnata. Peraltro, la ricorrente è decaduta dal potere di far valere il vizio di notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento sottesi atteso che, in relazione ad essi, risultano ritualmente notificati atti successivi (cfr. prod.ne con conseguente CP_12 onere del contribuente di far valere la nullità dell'atto presupposto entro il termine perentorio di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto conseguenziale (cfr. Cass. civ. n. 15116/2015), onere che nella specie non è stato assolto.
3. Ciò chiarito va, dunque, esaminata l'eccezione relativa l'estinzione dei crediti previdenziali e sanzioni amministrative per decorso del termine quinquennale di prescrizione -asseritamente- maturato tra la data di notifica degli avvisi di addebito/cartelle di pagamento e quella di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, avvenuta in data 25.10.2022. La doglianza è parzialmente fondata. A tal uopo, bisogna premettere che gli avvisi di addebito risultano notificati nelle seguenti date:
• n. 39420112000070968000 - notifica del 11.06.2011;
• n. 39420112000882803000 - notifica del 10.01.2012;
• n. 39420120001940172000 - notifica del 09.08.2012;
4 • n. 39420120002109188000 - notifica del 26.09.2012;
• n. 39420120003026757000 - notifica del 10.01.2013,
• n. 39420120003594562000 - notifica del 12.01.2013;
• n. 39420130001520645000 - notifica del 24.04.2013;
• n. 39420130003292089000 - notifica del 05.03.2014;
• n. 39420140003369510000 - notifica del 23.12.2014;
• n. 39420150000269353000 - notifica del 10.08.2015;
• n. 39420150000459906000 - notifica del 08.09.2015;
• n. 39420150000527632000 - notifica del 24.09.2015;
• n. 39420150002690080000 - notifica del 26.10.2015;
• n. 39420150002776919000 - notifica del 26.10.2015;
• n. 39420150002857278000 - notifica del 18.11.2015;
• n. 39420150003124251000 - notifica del 05.01.2016;
• n. 39420160001901785000 - notifica del 07.07.2016. Mentre le cartelle di pagamento nelle seguenti date:
• n. 09420100032637402000 - notifica del 05.01.2011;
• n. 09420110007420128000 - notifica del 03.03.2011;
• n. 09420120015748661000 - notifica del 19.07.2012;
• n. 09420140023311648000 - notifica del 01.10.2014;
• n. 09420160028625247000 - notifica del 12.02.2017.
Orbene, quanto alla documentazione interruttiva della prescrizione confusamente versata in atti dal concessionario si precisa quanto segue:
- il preavviso di fermo n. 09480201400003289000, notificato il 01.07.2014 e l'intimazione di pagamento n. 09420199007337482000, notificata il 02.09.2019, non sono stati versati in atti, essendosi il Concessionario limitato ad allegare esclusivamente gli avvisi di ricevimento, con conseguente inidoneità degli stessi a produrre alcun effetto interruttivo del termine di prescrizione atteso che non è dato comprendere se gli atti notificati si riferiscano anche alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito in questa sede contestati;
- i due atti di pignoramento presso terzi (ex art. 72 bis Dpr 602/1973) n. 09484201900004244001 e n. 09484201900004245001 comprensivi degli avvisi di addebito e cartelle di pagamento in esame risultano, invece, correttamente allegati e notificati in data 19.11.2019. Con riguardo a quest'ultimi atti interruttivi, parte ricorrente -con le note di trattazione di scritta- contesta la validità di tali notifiche effettuate tramite il vettore NEXIVE Spa. Sul punto è bene rilevare che, a seguito di Direttiva 2008/6/CE del 20.02.2008, che ha modificato la direttiva 97/67/CE “per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”, la Legge n. 124/2017 all'art. 1, comma 57, ha
5 abrogato l'art. 4 del d.lgs. n. 261/1999, che riservava alle le notificazioni CP_13 postali degli atti giudiziari, in tal modo aprendo al libero mercato il servizio delle notificazioni degli atti giudiziari e delle multe, sia pure prevedendo alla lettera c del comma 57 che “c) all'articolo 5, comma 2, (del decreto legislativo n.261/99) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»”. La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7978 del 25.03.2024 ha chiarito che “In tema di notificazioni a mezzo posta, nel regime posteriore all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, è nulla la notifica di un atto processuale effettuata per il tramite di un operatore di posta privata sprovvisto della licenza individuale relativa allo svolgimento del servizio di recapito postale, in quanto solo il rilascio del titolo abilitativo comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici”. Precedentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 25521 del 12.11.2020 aveva affermato che “In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali la gestione del servizio, in forza di ragioni di ordine pubblico, correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, è riservata, nel regime del d.lgs. n. 58 del 2011, al solo gestore del "servizio postale universale" e, nel successivo regime della l. n. 124 del 2017, ai soli titolari di licenza individuale speciale”.
Dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra citate emerge dunque come -sin dal 1999- la notificazione della intimazione di pagamento possa essere effettuata da una azienda privata fornitrice del servizio postale, purché munita di apposita “licenza individuale” e, dopo la legge 124/2017, purché munita di apposita “licenza individuale speciale”. Orbene, la NEXIVE Spa è in possesso della “Licenza individuale speciale” essendo compresa nell'apposito “Elenco operatori postali – Licenze Individuali Speciali” del Ministero dello Sviluppo Economico. Si deve, pertanto, ritenere che le notificazioni dei due atti di pignoramento presso terzi n. 09484201900004244001 e n. 09484201900004245001 siano state legittimamente effettuate tramite l'operatore privato NEXIVE il 19.11.2019.
6 3.1. D'altro canto, deve dirsi maturata la prescrizione in assenza di atti interruttivi infraquinquennali in relazione ai seguenti atti: n. 39420112000070968000, n. 39420112000882803000 n. 39420120001940172000; n. 39420120002109188000, n. 39420120003026757000, n. 39420120003594562000; n. 39420130001520645000; n. 39420130003292089000; n. 09420100032637402000; n. 09420110007420128000; n. 09420120015748661000; n. 09420140023311648000. Ed invero, rispetto a tali avvisi e cartelle di pagamento, i primi validi atti interruttivi, costituiti dai due pignoramenti presso terzi n. 09484201900004244001 e n. 0948420190000424500, sono stati notificati in data 19.11.2019, vale a dire ben oltre i 5 anni, decorrenti dalla notifica dei menzionati atti, sicché anche le pretese in essi contenuti devono ritenersi prescritte. Sul punto, a nulla rileva che il ricorrente non abbia mai impugnato gli ultimi atti interruttivi (atti notificati quando la prescrizione era già irrimediabilmente maturata), infatti, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte in materia tributaria, con principi estensibili alla materia previdenziale (cfr. Cass. Civ. sez. V ord. n. 16743/2024), indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione: la Corte ha precisato che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (si vedano, richiamate dalla citata pronuncia, Cass. sent. n. 2616/2015; Cass. sent. n. 26129/2017; Cass. ord. n. 1230/2020). Tanto anche in considerazione del fatto che la prescrizione è fatto estintivo del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata che, in quanto tale, può essere eccepita dal debitore con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che non è soggetta ad alcun termine perentorio per la sua proposizione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione (così come il preavviso di fermo o la comunicazione ex art. 28 ter Dpr 602/1973) integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Ne consegue che il debitore non ha l'onere d'impugnare la prima intimazione di pagamento per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione. L'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione della comunicazione preventiva oggetto del presente giudizio. A ciò si aggiunga che i contributi previdenziali si prescrivono (e non possono essere versati) con il decorso del termine di cinque anni (art. 3 L. 335/1995); la prescrizione è estintiva, opera di diritto e non è nella disponibilità delle parti, sicché
7 nemmeno l'ente previdenziale può rinunziarvi né accettare il versamento di contributi prescritti. In sostanza, una volta maturata la prescrizione tra la notifica della cartella/avviso e il primo atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, il diritto si è inesorabilmente estinto;
la circostanza è rilevabile d'ufficio e opera di diritto sicché non rileva l'eventuale mancata proposizione dell'eccezione da parte del contribuente, né rileva l'eventuale mancata impugnazione del primo avviso di intimazione.
3.2. Quanto, invece, ai restanti avvisi e cartella: n. 39420140003369510000; n. 39420150000269353000; n. 39420150000459906000; n. 39420150000527632000; n. 39420150002690080000; n. 39420150002776919000; n. 39420150002857278000; n. 39420150003124251000; n. 39420160001901785000; n. 09420160028625247000; il termine di prescrizione risulta validamente interrotto dai già citati atti di pignoramento. Inoltre, risulta per tabulas che dalla data di notifica dei due atti di pignoramento presso terzi n. 09484201900004244001 e n. 09484 201900004245001 (19.11.2019) alla data di notifica alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta (25.10.2022), non fosse ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei crediti contributivi ex L. n. 335/95 nonché delle sanzioni ex art. 28, L. n. 689/1981.
4. Le spese di lite, in virtù del parziale accoglimento del ricorso ed alla luce della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuti in quanto prescritti i crediti previdenziali di cui alle cartelle di pagamento n. 09420100032637402000, n. 09420110007420128000, n. 09420120015748661000, n. 09420140023311648000 e agli avvisi di addebito n. 39420112000070968000, n. 39420112000882803000 n. 39420120001940172000, n. 39420120002109188000, n. 39420120003026757000, n. 39420120003594562000, n. 39420130001520645000 e n. 39420130003292089000, confluiti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta n. 09476202200001344000;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 22 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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