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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 668 /2025 , promossa da:
con l'Avv.ti RINALDI GIOVANNI WALTER MICELI, FABIO GANCI Parte_1
e NICOLA ZAMPIERI
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
La ricorrente in epigrafe, esponeva di essere stata utilizzata dal Controparte_1
con la qualifica di Collaboratrice scolastica mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo
[...] determinato ed ha prestato ultimo servizio presso l'I.I.S. L. Da Vinci - Fascetti di Pisa.
Parte ricorrente assumeva di aver verificato orso, in € 215,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Nessuno si costituiva per parte resistente
La domanda è fondata.
Preliminarmente vista la regolarità della notifica viene dichiarata la contumacia di parte resistente. Premesso che è dedotto e comprovato che parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti di lavoro a tempo determinato in qualità di docente supplente CP_1 temporaneo (si vedano i contratti di lavoro e lo stato matricolare versati in atti), il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Sulla vicenda oggetto di causa (spettanza della prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15-3-2001 anche ai supplenti temporanei) è intervenuta la
Suprema Corte che con sentenza n.20015/2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124/99, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite Dall'Art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
In parte motiva, la S.C. (le cui motivazioni sono pienamente condivise dal giudicante) ha così affermato. (...) l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n.
196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), " non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento 3 può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme euro unitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto euro unitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (...).Tale orientamento è stato, di recente, confermato da Cass.n.6293/2020 che ha inteso dare continuità all'orientamento giurisprudenziale (Vd Cass. N.20015/2028)
Ritiene, pertanto, il giudice che la domanda attorea è fondata, sussistendo il diritto alla pretesa voce retributiva una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione;
che, per come statuito dalla SC, risulta conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio.
Alla luce di tali condivisi principi, così autorevolmente posti, il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento Controparte_1 della retribuzione professionale docenti relativamente al servizio prestato negli anni scolastici indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Alla luce dei rilievi che precedono, rilevato che è pacifico e documentato lo svolgimento da parte ricorrente di attività di docenza quale supplente temporaneo nel periodo indicato in ricorso (come da stato matricolare e contratti di lavoro in atti), rilevato che la quantificazione della somma non è oggetto di contestazione da parte del , il ricorso deve essere accolto siccome fondato e, CP_1 per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento della Controparte_1 somma di euro 215,34 a titolo di retribuzione professionale docente;
per la relativa quantificazione, può, invero, farsi utile riferimento al conteggio elaborato dalla parte ricorrente siccome formalmente corretto, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva ed in aderenza alle risultanze probatorie in ordine ai giorni di servizio prestati e peraltro non oggetto di contestazione da parte del . Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla CP_1 domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Pisa , in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
[...]
, Controparte_1
- Per l'effetto, condannare il al pagamento delle Controparte_1 relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 215,34 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite di lite che liquida in complessive euro
258,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarsi.
Pisa, 30 luglio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone