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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/10/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa AR DE NO Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 803/2024 R.G., promossa da
, quale società incorporante di Parte_1 Controparte_1
(C.F.e P.IVA ) già
[...] P.IVA_1 Controparte_2
( C.F. e P.IVA . e per essa in qualità di
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 mandataria e procuratrice speciale, la società Parte_2
, in persona della Dott.ssa l.r.p.t., rappresentata e
[...] Parte_3 difesa, come in atti dall'Avv. Gennaro Arcucci
APPELLANTE contro
(C.F.: ) e (C.F.: CP_3 C.F._1 Parte_4
in proprio e quali eredi di , rappresentati e difesi , C.F._2 Persona_1 come in atti, dall'Avv. Odette Frattarelli
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 165/2024 resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata in data 20 febbraio 2024
L'udienza del 23 settembre 2025, fissata per la rimessione della causa a decisione a norma dell'art. 352 c.p.c., veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza n. 165/2024 il Tribunale di Teramo decideva in merito alla domanda proposta da e quali eredi di nei CP_3 Parte_4 Persona_1 confronti di , società incorporante di Controparte_4 [...]
con cui chiedevano la declaratoria di Controparte_1 nullità, annullamento e/ risoluzione del contratto di borsa stipulato dal de cuius (
[...]
), l'accertamento della responsabilità contrattuale, precontrattuale da illecito Per_1 della banca e il risarcimento danni.
Esponevano che , cliente per vari anni della con nessuna Persona_1 CP_5 esperienza in materia di investimenti in azioni e propensione al rischio bassa, come dichiarato nel questionario sull'adeguatezza degli ordini del 03.02.2005, dopo aver sottoscritto in data 22.08.2006 un modulo di proposta per contratto quadro di negoziazione titoli, in data 22.08.2006 sottoscriveva ordini di acquisto per n 6.444 azioni per un controvalore di € 57.996,00 su proposta del funzionario della CP_5 banca , abituale interlocutore del Sig. che ne aveva garantito l'affidabilità Per_1 trattandosi di azioni a basso rischio;
rilevavano che la banca aveva indotto il risparmiatore all'acquisto delle azioni senza avvisarlo che, negoziando tali titoli, entrava in possesso di titoli altamente speculativi, aggiungendo che la convenuta non aveva dato tempestiva comunicazione dell'andamento negativo del titolo già dal 2009 al Sig. e in seguito agli attori. Per_1
Dopo il decesso di avvenuto in data 03.12.2010, le azioni Persona_1 CP_5 venivano suddivise fra gli eredi, attori in giudizio, che subentravano nel rapporto contrattuale sottoscritto dal de cuius in data 03.10.2006. pag. 2/20 Aggiungevano che nel 2014 quando la veniva rilevata da parte della CP_5 [...] nel 2014, veniva deliberato l'azzeramento del valore delle azioni Controparte_2 possedute dagli azionisti con conseguente perdita per gli attori dell'investimento effettuato.
Sostenevano che il danno subito era da ascriversi alla banca convenuta che al momento dell'acquisto non aveva informato il Sig. del carattere speculativo delle Persona_1 azioni e che successivamente non aveva informato né l'investitore, né i suoi CP_5 eredi dell'andamento negativo dei titoli, nonostante la crisi finanziaria della banca fosse di pubblico dominio.
1.2 All'udienza del 15.02.2017,si costituiva in giudizio la Controparte_4
eccependo la nullità dell'atto di citazione notificato per il mancato rispetto dei
[...] termini di comparizione ex art. 163 bis. c.p.c., per cui il Tribunale , ritenuta fondata l'eccezione, disponeva la rinnovazione della notifica e il rinvio della causa ad altra data.
In data 02.03.2017 si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_2
l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di L'Aquila – Sezione
Specializzata in materia d'Impresa, la nullità dell'atto di citazione per assoluta incertezza ed indeterminatezza del petitum e della causa petendi, l'inammissibilità delle domande di nullità, annullamento e/o risoluzione dell'ordine di acquisto, la prescrizione di tutti i diritti fatti valere dagli attori, sia a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale che a titolo contrattuale (essendo irrimediabilmente decorso anche il termine decennale per la relativa azione), nonché la nullità e inammissibilità delle pretese e domande azionate nei confronti della chiedendo pronunciarsi l'integrale rigetto delle CP_1 domande attoree, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.
Esponeva di aver adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti avendo il Sig.
[...]
stipulato in data 01.03.1993 un contratto quadro di intermediazione finanziaria Per_1 contenente norme relative alla negoziazione, sottoscrizione e alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, ricevendo il cliente in quell'occasione una significativa informativa sui rischi degli investimenti, sulle condizioni alle quali poter effettuare le operazioni e ricevuto dalla in data 12.11.2002 e poi sottoscritto il documento sui CP_1 rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari .
pag. 3/20 Aggiungeva che in data 09.02.2005 lo aveva e compilato il questionario sul Per_1 proprio profilo di rischio, dichiarando di essere imprenditore, proprietario di immobili e di avere una “discreta “esperienza in materia di investimenti in obbligazioni e in fondi comuni di investimento;
che lo stesso aveva espresso la volontà di aderire all'O.P.V. sottoscrivendo il relativo modulo di adesione in data 22.08.2006 nel quale aveva dichiarato di richiedere n. 25000 azioni ordinarie riservate al pubblico indistinto per un controvalore di € 225.000,00, dichiarando altresì di aver ricevuto copia del Prospetto
Informativo che riportava, fra l'altro, le informazioni sui rischi relativi alla sottoscrizione delle azioni;
aggiungeva di aver dato esecuzione all'ordine di CP_5 acquisto per complessivi n.
6.444 azioni aventi un controvalore di € 57.996,00. CP_5
Specificava di aver inviato allo copia degli estratti conto e di aver assolto a tutti Per_1 gli oneri sulla stessa incombenti e che il Sig. aveva ricevuto € 5.187,42 a titolo di Per_1 dividendi generati dalle azioni sottoscritte. CP_5
Istruita la causa a mezzo delle produzioni documentali delle parti, all'udienza del
04.07.2023 , precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art 190 c.p.c.
2) La sentenza di primo grado . Il Tribunale di Teramo con la sentenza n. 165/2024 pubblicata in data 20.02.2024, rigettava le domande di nullità, annullamento e risoluzione contrattuale proposte da parte attrice,dichiarava la responsabilità da inadempimento contrattuale della convenuta Controparte_6 quanto all'operazione di investimento per cui è causa
[...] effettuata da e, per l'effetto, condannava ( già Persona_1 Parte_1 [...]
quale incorporante di al risarcimento del danno in Controparte_2 CP_5 favore di e , in solido, nella misura di € 52.808,58, oltre CP_3 Parte_4 interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
con condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice da liquidarsi in € 786,00 per spese vive ed in € 14.103,00 per compenso professionale al difensore, oltre accessori come per legge.
2.1 Il Tribunale di primo grado preliminarmente rigettava l'eccezione di incompetenza del giudice adito ritenendo che la controversia de quo, avendo ad oggetto un contratto di pag. 4/20 investimento finanziario che non involge in alcun modo un rapporto societario , non rientrasse nell'ambito applicativo della cognizione del c.d. Tribunale delle Imprese.
2.2. Il Tribunale rigettava anche l'eccezione di nullità della citazione ritenendo che fosse sufficientemente determinata in ordine all'individuazione del petitum e della causa petendi .
2.3 Infondata anche l'eccezione di prescrizione rilevando, al riguardo, il Primo Giudice che il termine prescrizionale (decennale o quinquennale a seconda delle diverse domande risarcitorie proposte) cominciava a decorrere non dalla stipulazione del contratto bensì, afferendo la prescrizione alla pretesa risarcitoria, dalla verificazione del danno, tenuto conto che quest'ultimo si è avuto soltanto con l'azzeramento delle azioni avvenuto nel 2014.
In riferimento all'azione di nullità contrattuale il Tribunale ne evidenziava l'imprescrittibilità ai sensi dell'art. 1422 c.c. non potendo la natura c.d relativa o di protezione della nullità derogare, in assenza di un espressa previsione normativa , alla disciplina codicistica sull'invalidità contrattuale
2.4 Il Tribunale di Primo Grado dichiarava inammissibili le domande di nullità, annullamento e risoluzione del “contratto di borsa” come indicato nell'atto introduttivo per indeterminatezza delle stesse non potendosi comprendere , neppure nei successivi atti depositati, se tali domande si riferissero al contratto quadro o all'ordine di acquisto.
2.5 Quanto alla domanda risarcitoria proposta dagli attori che avevano evidenziato il grave inadempimento imputabile alla banca (che nel proporre l'investimento in azioni non aveva fornito all'investitore tutte le informazioni necessarie per valutare CP_5
l'effettiva rischiosità dell'operazione e procedere con consapevolezza all'acquisto) e ritenuto pacifico fra le parti, come emerso in via documentale, che il de cuius aveva sottoscritto un apposito contratto quadro presso la banca convenuta (previa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari ed acquisizione delle informazioni sull'esperienza in materia di investimenti dello stesso tipo, sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio), il Tribunale rammentava che, nell'individuazione delle violazioni poste in essere dall'intermediario nell'esecuzione del rapporto negoziale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere probatorio fra le parti è ripartito nel senso che l'investitore è tenuto pag. 5/20 ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni derivanti dal contratto di intermediazione e a fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni;
mentre sull'intermediario incombe l'onere di provare l'avvenuto inadempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dal cliente, e di aver agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore.
Specificava gli obblighi gravanti sull'intermediario evidenziando come la disciplina applicabile al settore dei servizi di investimento, soggetta a continue evoluzioni, si fondasse su principi costanti quali la protezione del cliente e l'integrità del mercato e che l'attuale disciplina nazionale ed europea era caratterizzate dall'esigenza di accrescere il livello di protezione garantito al consumatore esigendo dalle banche un'elevata diligenza professionale – correttezza – nei rapporti con la clientela tale da neutralizzare i rischi connessi al forte squilibrio fra le parti per cui la diligenza professionale della banca deve essere tanto più elevata quanto più elevata è l'asimmetria informativa specifica del consumatore.
La diligenza professionale, continuava il Tribunale, che si esige dall'operatore bancario
è determinata in base al parametro della legalità specifica dell'attività esercitata configurandosi oneri di diligenza professionale tali da includere una consulenza sulla normativa applicabile alla prestazione.
Considerando le elevate e specifiche professionalità possedute dall'intermediario ne deriva secondo il Primo Giudice, l'obbligo per l'operatore, che interagisce con il consumatore, di adottare risorse altamente professionalizzate proprio in dipendenza dell'elevata asimmetria informativa tra le parti.
Quanto alla fondatezza delle pretese attoree il Primo Giudice evidenziava che gli acquisti dei titoli nel caso di specie erano stati effettuati nel 2006 e quindi la vicenda contrattuale era regolata sia nel T.U. n. 58/1998 (artt. 21 e 23) sia nel regolamento attuativo Consob n. 11522/1998 (artt. 26 e 30) che disciplinano i doveri degli intermediari finanziari nello svolgimento dei servizi di investimento precisando , il
Tribunale, che in materia di servizi di investimento, l'obbligo di informazione attiva ex art 21 co. 1 lett. a) e b) TUF e art. 28 co. 2 Reg. Consob n. 11522/98 riveste una portata pag. 6/20 autonoma rispetto alla valutazione di adeguatezza, avendo la finalità di porre il cliente in condizione di effettuare le operazioni di investimento con consapevolezza.
Secondo la predetta normativa (art. 21 TUF e l'art. 26 e 28 Reg. Consob) e il consolidato insegnamento della Suprema Corte, le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche , ritagliate sul singolo prodotto di investimento e date a prescindere dalle peculiari caratteristiche di esperienza dell'investitore e di peso dell'investimento rispetto al patrimonio complessivamente investito.
L'art. 29 Reg. Consob impone agli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione , dovendo in tali casi informare il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione e delle ragioni per cui non è opportuno procedere con l'acquisto potendovi dare esecuzione solo a seguito di ordine impartito per iscritto o, in caso di ordine telefonico, registrato su nastro magnetico o altro supportò equivalente
Passando alla verifica del rispetto da parte della banca degli obblighi informativi sulla stessa gravanti alla luce delle contestazioni mosse dagli attori, il Primo Giudice rilevava che il prospetto informativo, sebbene risultasse consegnato al cliente e contenente informazioni relative all'indicazione dei fattori di rischio specifici, essendo informazioni relative alle sole caratteristiche e ai rischi del prodotto senza alcuna indicazione riguardo l'adeguatezza dell'operazione rispetto allo specifico profilo del cliente ( e quindi consistenti in informazioni fornite al pubblico indistinto degli investitori) non potesse integrare prova dell'adempimento agli obblighi informativi gravanti sull'intermediario.
Precisava ,al riguardo, il Primo Giudice, come l'onere informativo gravante sull'intermediario non possa ritenersi assolto mediante la mera consegna della documentazione contrattuale al cliente essendo necessario fornire l'ausilio necessario e funzionale in modo da porre il cliente nelle condizioni di esprimere una scelta consapevole, illustrando e spiegando le informazioni contenute nel prospetto informativo e fornendo ogni altra informazione necessaria in relazione al profilo dell'investitore e, dunque, privilegiando un'informazione effettiva, adattata allo specifico cliente con il quale l'intermediario si rapporta.
Di conseguenza, evidenziava il Tribunale, la consegna del prospetto informativo o la dichiarazione di “presa visione” possono costituire indici presuntivi dell'adempimento pag. 7/20 ma quando vi è la contestazione sul punto da parte del cliente è richiesto un maggiore sforzo probatorio da parte dell'intermediario, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non potendo tale documento integrare ex se prova dell'adempimento agli obblighi informativi.
Considerazioni similari riguardano, secondo il Primo Giudice, anche il documento sui rischi generali sui rischi dell'investimento, consegnato dalla banca al de cuius , la cui consegna non è sufficiente a liberare l'intermediario dagli obblighi informativi (inteso come obblighi di fornire un'informazione specifica e completa sulla natura e rischiosità del prodotto finanziari e sull'adeguatezza rispetto al profilo del cliente) in quanto tale documento contiene indicazioni di carattere generale che non garantisce la conoscenza concreta ed effettiva del titolo negoziato che l'intermediario deve fornire all'investitore in modo che questi possa consapevolmente procedere all'investimento proposto.
Quanto all'affermazione della banca di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 29 avendo il Sig. compilato il questionario sull'adeguatezza degli ordini (contenente Per_1 le informazioni relative alla propria situazione finanziaria, esperienza in materia di investimenti, obiettivi di investimento e propensione al rischio) e dichiarato nell'ordine di acquisto “di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura e sui rischi del presente ordine e di aver preso nota delle relative clausole” il Tribunale di riportandosi CP_1 all'insegnamento della Suprema Corte secondo la quale la dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla banca in ordine alla propria consapevolezza riguardo le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento proposto dalla banca e sull'inadeguatezza dell'operazione rispetto al proprio profilo di investitore non costituisce dichiarazione confessoria ( essendo rivolta a formulare un giudizio), riteneva che con tale dichiarazione, sottoscritta dal Sig. non potesse ritenersi assolto Per_1
l'onere informativo gravante sulla banca non avendo quest'ultima, a fronte della contestazione di inadempimento specifica formulata dagli attori sulla mancata informazione sulla rischiosità insita nell'acquisto di azioni non quotate in mercati regolamentati, dimostrato di aver fornito al cliente un'informativa specifica e personalizzata rispetto all'investimento de quo, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni generiche fatte sottoscrivere all'investitore su moduli prestampati .
pag. 8/20 Scopo della norma è assicurare che l'investitore abbia ricevuto l'informazione che l'operazione stessa non fosse adatta considerando le sue specifiche caratteristiche e quelle del prodotto proposto: a tal fine, pertanto, non può ritenersi sufficiente un avvertimento orale , generico e astratto cioè privo dei riferimenti concreti alle caratteristiche del cliente in comparazione con il titolo e ciò in quanto l'informazione da rendere ,prima che la banca ai sensi dell'art. 29 co. 3 del Reg. Consob dia esecuzione all'ordine inadeguato, deve essere sufficiente in concreto, cioè tale da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto considerando le caratteristiche personali e le situazione finanziaria del cliente.
La norma in questione impone di rendere l'informazione in qualsiasi forma ma, in caso il cliente alleghi l'inadempimento contestando che le avvertenze ricevute fossero inadeguate ad assolvere gli obblighi gravanti sulla banca, allora quest'ultima dovrà dimostrare di essere stata adempiente potendo tale prova avvenire con ogni mezzo.
Pertanto, continua il Tribunale, ai sensi dell'art. 29 spetta al giudice verificare se a fronte di un'operazione inadeguata, l'intermediario abbia informato il cliente delle concrete ragioni per la quale la stessa sia inopportuna non essendo necessario che tali ragioni emergano dall'ordine scritto, dovendo il giudice valutare se la condotta tenuta dalla banca assolva all'obbligo di completa e corretta informazione riguardo il prodotto finanziario in questione.
Nel caso di specie, secondo il Primo Giudice, a fronte della puntuale contestazione da parte degli attori riguardo il mancato assolvimento da parte della banca agli obblighi informativi sulla stessa incombenti in caso di un investimento ritenuto inadeguato, la convenuta non ha dimostrato il corretto adempimento dell'obbligo di diligenza cui era tenuta essendosi limitata al solo riscontro documentale della presenza nell'ordine di acquisto dei titoli della dizione “trattasi di operazione inadeguata” , non avendo provato in giudizio di aver fornito ai clienti un'informativa specifica e personalizzata in riferimento all'elevata rischiosità degli investimenti in azioni c.d. illiquide in quanto non quotate in mercati regolamentati.
L'accertamento della condotta inadempiente della sotto il profilo degli obblighi CP_1 informativi rendeva superfluo secondo il Tribunale ogni considerazione sulle ulteriori doglianze avanzate da parte attrice in virtù del principio della ragione più liquida pag. 9/20 essendo l'accertamento della responsabilità della in relazione ai profili suddetti, CP_1 assorbente rispetto ad ogni altro profilo di inadempimento.
2.6 Il Tribunale, ritenuto provato l'inadempimento degli obblighi informativi da parte della banca ed escluso il concorso di colpa degli attori ex art 1227 c.c. nella causazione del danno ( non potendosi qualificare come negligente la condotta del cliente che abbia firmato la clausola di inadeguatezza pur non avendo compreso il suo significato a causa dell'omessa informativa da parte della banca) riconosceva il risarcimento del danno lamentato dagli attori quantificandolo, tenendo conto del valore iniziatale dell'investimento pari ad € 57.996,00 e decurtati i dividendi percepiti medio tempore dall'investitore pari ad € 5.197,42 ( come risultante dall' estratto conto allegato dalla banca convenuta non contestato dagli attori), pari ad € 52.808,58 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e liquidate in dispositivo.
3)Appello: avverso la sentenza n. 165/2024 del Tribunale di Teramo proponeva appello già per i seguenti motivi: Parte_1 Controparte_2
3.1 Sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione: violazione /falsa applicazione dell'art. 2935 c.c.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata che ha erroneamente individuato il dies a quo della prescrizione decennale dall'annullamento delle azioni nel 2014 e non dal momento della sottoscrizione delle stesse da parte CP_5 dell'investitore avvenuta nel 2006.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, il dies a quo va individuato nel momento in cui si consuma l'inadempimento informativo dell'intermediario, cioè quando vi è stata la violazione della regola di condotta contestata verificandosi la lesione a danno dell'investitore quando l'operazione viene eseguita, ossia alla data di conferimento dell'ordine; e ciò in quanto il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica del cliente si verifica già al momento di violazione degli obblighi di corretta informazione .
3.2 Sul ritenuto inadempimento agli obblighi informativi: violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23, co, 6 TUF e 1218 e 2697c.c.-contraddittorietà della motivazione. pag. 10/20 Con questo motivo l'appellante contesta la sentenza impugnata in relazione al riparto degli oneri di allegazione e prova in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'onere probatorio, gravante sull'intermediario finanziario riguardo le informazioni fornite al cliente, è commisurato alla deduzione di inadempimento di controparte nel senso che incombe sull'investitore, che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi mediante la circostanziata anche se sintetica, individuazione delle informazioni che l'intermediario ha omesso di fornire, di provare il danno e il nesso di causalità fra inadempimento e danno.
Nel caso di specie, secondo l'appellante, a fronte dell'allegazione da parte degli appellati di inadempimento degli obblighi informativi consistente nella mera riproduzione della normativa e dei principi di diritto, sulla banca incombeva solo di provare di aver reso l'informativa sulla mancata quotazione e sul rischio di liquidità delle azioni : prova che è stata fornita avendo la banca consegnato il prospetto CP_5 informativo ex art 94 TUF.
Quanto all'allegazione degli appellati sulla mancata indicazione del rating dei titoli venduti, evidenzia che nel prospetto informativo, consegnato all'investitore, vi è il riferimento alla circostanza che era stata oggetto di rating da parte della CP_5 società Standard & Poor's esplicitando il giudizio ricevuto e avvertendo l'investitore sui rischi derivanti da un'eventuale variazione peggiorativa.
Ribadiva che essendovi in atti la prova confessoria ( riconosciuta anche dal Primo
Giudice) attestante la consegna dei prospetti informativi ai clienti, risultava dimostrata la conoscenza o conoscibilità da parte degli appellati delle informazioni ivi contenute.
3.3 Sul ritenuto inadempimento all'obbligo informativo inerente alla segnalazione di inadeguatezza : violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 co. 6
TUF, 1218 e 2697 c.c.-violazione /falsa applicazione dell'art. 29 co. 3 Reg. Consob n.
11522/1998
-contraddittorietà della motivazione.
Con questo motivo l'appellante precisa che la sentenza impugnata ritiene sussistere la violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98 non per la mancata valutazione pag. 11/20 dell'adeguatezza delle operazioni contestate, ma in quanto la banca avrebbe omesso di informare l'investitore sulle ragioni che determinavano l'inadeguatezza segnalata.
Richiamato anche per tale aspetto che l'onere probatorio incombente sull'intermediario
è commisurato alla deduzione di inadempimento formulata dall'investitore ( che deve indicare le specifiche informazioni in merito all'inadeguatezza delle operazioni contestate di cui è stata allegata l'omissione), l'appellante evidenzia che la controparte si è limitata a contestare alla Banca la scarsa chiarezza del modulo d'ordine e che la segnalazione di inadeguatezza delle operazioni ( per tipologia e oggetto dell'investimento) era stata generica , senza allegare né indicare le specifiche informazioni omesse.
A fronte della generica doglianza degli appellati , l'onere probatorio incombente sulle banca ( di provare di aver segnalato in maniera chiara e comprensibile le ragioni di inadeguatezza relative al singolo investitore) era stato di certo assolto, secondo l'appellante, mediante la produzione in giudizio dei moduli di adesione contenenti la clausola di inadeguatezza sottoscritta dall' investitore con l'indicazione delle causali di inadeguatezza ( nella specie la “tipologia” e l' “oggetto”) contrassegnate con la lettera
“S” che chiaramente sta per “Sì”:
L'appellante contesta la sentenza di primo grado che ha disapplicato/falsamente applicato l'art. 29 co. 3 Reg. Consob 11522/98 ignorando le dichiarazione rilasciate dall'investitore, nonostante nel modulo d'ordine sottoscritto fossero indicate, le singole ragioni di inadeguatezza specificando che l'inadeguatezza dipendeva dalla tipologia del titolo e dall'oggetto dell'investimento richiesto
A ciò si aggiunga, continua l'appellante, che il Sig. dopo aver ricevuto Per_1
l'informativa , aveva autorizzato per iscritto la banca all'acquisto delle azioni CP_5 dichiarando di essere stato avvertito dell'inadeguatezza dell'operazione, costituendo tali dichiarazioni adempimento di un preciso obbligo di forma scritta previsto dall'art. 29
Reg. Consob n. 11522/1998 : per cui, secondo la giurisprudenza riportata, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d'ordine , contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale è stato avvisato, è idonea a pag. 12/20 far presumere assolto l'obbligo, in capo all'intermediario, previsto dall'art. 29 Reg.
Consob del 1998 .
3.4 sulla ritenuta sussistenza del nesso causale avvincente gli asseriti inadempimenti al danno lamentato- violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c.- omessa/insufficeinte motivazione
Con questo motivo censura la sentenza impugnata non essendosi avveduto il Giudice di
Primo grado che la causalità da accertare nel caso di specie era di tipo omissivo ( e non commissivo) per cui per giungere alla condanna della banca bisognava accertare che se la condotta omessa fosse stata realizzata , il danno lamentato non si sarebbe verificato ed, in tal modo, la prova liberatoria a cui la banca era onerata consisteva nella dimostrazione del fatto che quand'anche gli obblighi informativi fossero stati adempiuti,
l'investitore avrebbe comunque dato corso all'investimento.
Nel caso di specie la ha fornito la prova contraria sull'insussistenza della CP_1 causalità omissiva per iscritto, essendo stato accertato che l'adesione all'OPV del 2006 non era stata consigliata dalla ( non intrattenendo all'epoca con l'investitore un CP_1 rapporto di consulenza in materia di investimenti bensì un mero rapporto di c.c. execution only), inoltre non risulta provato la sussistenza di un invito ad investire da parte dei funzionari di filiale, per cui l'intenzione all'acquisto era, secondo l'appallante, spontaneamente sorto nell'investitore senza alcun apporto causale da parte della banca
Aggiunge che la banca ha fornito la prova di aver segnalato al sig. Persona_1
l'inadeguatezza dell'adesione all'OPV del 2006 rilevando a supporto che un investitore inesperto che riceva una segnalazione di inadeguatezza da parte di un soggetto qualificato come un banca, si astiene dall'effettuare l'investimento se non è persuaso della convenienza dell'affare.
Pertanto censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la banca aveva fornito la prova liberatoria idonea a superare la presunzione di sussistenza della causalità omissiva relativa all'informativa, ritenuta carente dagli appellanti.
3.5 sulla ritenuta insussistenza del concorso colposo dell' investitore: violazione /falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.-omessa/ insufficiente motivazione.
Con questo motivo, , viene contestata la violazione/falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. avendo il Primo Giudice omesso di considerare che gli investimenti oggetto di causa pag. 13/20 sono stati posti in essere dopo che la banca aveva preventivamente avvertito il Sig. della inadeguatezza dell'operazione e che il cliente aveva espressamente richiesto Per_1 alla banca di procedere con l'investimento.
Avendo, dunque, l'investitore dichiarato ed espresso la propria volontà di investire, nonostante la banca avesse sconsigliato l'operazione, secondo l'appellante, tale dichiarazione integra un comportamento colpevole del sig. per cui, a fronte di Per_1 una operazione qualificata come inadeguata e comunque perfezionatasi su espressa richiesta scritta del cliente, la sentenza impugnata ha erroneamente addossato solo alla banca il risultato negativo di scelte di investimento consapevolmente assunte dal cliente e tale decisione vale a recidere il nesso causale fra l'inadempimento dell'obbligo informativo della banca e il danno lamentato.
3.6 Obblighi restitutori in caso di accoglimento delle istanze di appello-impugnazione del capo della sentenza che ha condannato la alla refusione delle spese di lite CP_1
All'accoglimento del gravame consegue la ripetizione delle somme versate dalla CP_1 in esecuzione della sentenza impugnata a titolo di capitale, interessi e spese di lite del doppio grado di giudizio
3.7 La riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. delle domande promosse dalla CP_1 nel giudizio di primo grado e ritenute assorbite dalla decisione del Tribunale di
Teramo.
-Il corretto adempimento da parte della banca di tutti gli obblighi informativi successivi all'investimento.
Parte appellante sostiene, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, di aver fornito alle parti le comunicazioni successive all'investimento previste dalla normativa
-sul rispetto della normativa vigente nell'anno 2006 all'epoca dell'investimento in oggetto
In riferimento all'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98, vigente all'epoca dell'investimento de quo, l'appellante evidenzia come non fosse previsto alcun obbligo informativo c.d.
Post trade non avendo i rapporti in questione ad oggetto un rapporto di gestione di portafogli, di investimenti in derivati o warrant
-per mero tuziorismo :sul rispetto della disciplina sopravvenuta (post MiFID)
pag. 14/20 Rilevava che l'acquisto oggetto di causa risale al 2006 e quindi è regolato dalla disciplina pre-MIFId, ai sensi della quale non sussistevano obblighi informativi successivi all'investimento in capo alla Banca e di aver versato in atti i rendiconti periodici inviati a cadenza semestrale al Sig. al fine di consentirgli di Persona_1 monitorare l'andamento dei titoli.
-sul rispetto da parte della banca della normativa in materia di conflitto di CP_5 interessi
L'appellante sostiene , nel rispetto della disciplina vigente ratione temporis e prima di eseguire l'investimento in azioni di aver specificamente informato l'investitore CP_5 della situazione di conflitto di interesse al momento della sottoscrizione del modulo di adesione all'OPV, all'atto della consegna del prospetto informativo e all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto
-sulle ulteriori norme ex adverso richiamate
Ritiene inconferente il richiamo effettuato dalla controparte ad ulteriori norme non essendo supportate da allegazioni fattuali né da prove
3.8 Si sono costituiti in appello e in proprio e quali CP_3 Parte_4 eredi di eccependo in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità Persona_1 dell'appello in quanto tardivo in violazione dell'art. 327 c.p.c
Sostengono che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 20.02.2024 e che quindi il termine di sei mesi ai fini dell'impugnazione scadeva il 20.09.2024; sennonché essendo l'atto di citazione stato notificato al difensore domiciliatario degli appellati in data 23.09.2024, quindi oltre il termine ex art 327 c.pc., il gravame doveva ritenersi inammissibile per essere stato presentato oltre il termine previsto dalla normativa vigente.
Nel merito e senza rinuncia all'eccezione preliminare di inammissibilità, impugnano e contestano l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendone il rigetto.
4. Motivi della decisione.
4.1Preliminarmente va affrontata la eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dagli appellati, in quanto tardivamente proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c; evidenziato gli appellati che la ricevuta di avvenuta consegna della notifica effettuata pag. 15/20 via pec all'avvocato domiciliatario riporta la data del 23. 09.2024, data che evidenzia la tardività del gravame in quanto la sentenza impugnata era stata pubblicata in data
20.02.2024, scadendo quindi il termine di sei mesi per proporre appello in data 20 settembre 2024.
L'appellante nel contestare tale eccezione ha esposto di aver provveduto a notificare l'atto di appello tempestivamente in data 20.09.2024, ma che la stessa non era andata a buon fine per ragioni imputabili alla controparte emergendo dalla ricevuta di “mancata consegna” che il mancato perfezionamento della notifica era dipeso dal fatto che la casella Pec dell'Avvocato Frattarelli risultava piena e che quindi lo stesso aveva provveduto a ripetere la notifica il primo giorno lavorativo utile successivo ( lunedì'
23.09. 2024), allorquando la casella Pec risultava nuovamente funzionante.
Al riguardo giova ricordare che, in tema di notifica PEC non andata a buon fine per
“casella piena” del destinatario, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Cassazione (SS.UU. n. 28452/2024) chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in materia.
Secondo un primo indirizzo interpretativo della giurisprudenza, la notifica poteva ritenersi valida anche quando il messaggio non veniva consegnato a causa della casella piena del destinatario, in quanto la responsabilità della gestione della casella Pec doveva ritenersi gravante per intero sul destinatario, con la conseguenza che la casella piena doveva ritenersi equivalente ad accettazione implicita dell'atto.
Per altro orientamento, invece, la notifica non poteva considerarsi completata senza la ricevuta di avvenuta consegna, non rilevando che la casella fosse piena e ciò in base alla lettura congiunta dell'art. 3 bis L.53/1994 e del D.p.r. 60/2005.
Le Sezioni Unite seguendo questo secondo orientamento hanno ritenuto che senza la conferma della consegna non vi sia prova che l'atto sia entrato nella disponibilità del destinatario, per cui in assenza della Ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) la notifica non può considerarsi perfezionata, anche se la mancata consegna fosse imputabile al destinatario.
Si è specificato altresì che, pur rilevando che la gestione della casella PEC ricade nella responsabilità del destinatario, tuttavia ciò non esime il notificante dall'obbligo di pag. 16/20 ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie e nei termini al fine di completare il procedimento notificatorio.
Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte di Cassazione, peraltro, trovava applicazione ratione temporis il regime antecedente alla modifica normativa di cui al
D.lgs 149/22 e al riguardo veniva affermato il seguente principio di diritto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della l. n. 53 del
1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.”
Questo principio rappresenta un compromesso tra il diritto alla difesa del destinatario e la necessità per il notificante di poter procedere validamente alla notifica e le Sezioni
Unite hanno chiarito che anche se il destinatario è responsabile della gestione della propria casella Pec, il notificante non può ritenere la notifica validamente compiuta senza aver ottenuto la ricevuta di avvenuta consegna non potendo la casella piena essere usata come pretesto per evitare la ricezione, ma neppure condizione che consenta di ritenere completata la notifica senza ulteriori passaggi e ciò in quanto è la stessa normativa di cui all'art. 3 bis co. 3 L. 53/1994 che impedisce di considerarsi perfezionata la notifica a mezzo pec anche senza “RdAC” .
Continua la Suprema Corte, chiarendo che il principio di diritto enunciato trova ulteriore conforto nella disciplina prevista dalla riforma del processo civile del 2022 che ha introdotto innanzitutto l'obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell'avvocato (art 3 ter L. 53/94 inserito dall'art. 12 co. 1 lett b) Dlgs 149/22 e art. 137 co. 6 e 7 c.p.c. novellati dal D.lgs 149/22); l'avvocato provvederà a termini di legge e la richiede all'ufficiale giudiziario nelle forme ordinarie, ove non gli sia possibile la notifica telematica.
pag. 17/20 Il predetto art.
3-ter disciplina gli effetti della notifica PEC non andata a buon fine prevedendo, per quel che qui interessa, al comma 2 che “quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo Pec non è possibile o non ha dato esito positivo se il destinatario è un'impresa o professionista iscritto all'indice INI-PEC “l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall' articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento”. Al riguardo, tuttavia, deve precisarsi che tale disposizione era stata sospesa dapprima fino al 31.12.2023 e poi sino al 31 dicembre 2024 dall'art. 11 co. 5 bis D.L 215/23 conv. in L. 18/24 prevedendo la stessa normativa che aveva disposto la sospensione delle predette disposizioni che “
“Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Al riguardo precisa la Suprema Corte che “ il differimento dell'espressa, innovativa previsione circa il perfezionamento della notifica in caso di mancata consegna per causa imputabile è, infatti, dovuto proprio alla mancanza del luogo di “messa a disposizione” della notifica (vale a dire l'area web), come elemento essenziale per configurare il meccanismo, innanzi ricordato, già realizzato con le comunicazioni e notificazioni di cancelleria (consultazione tramite PST)”
Secondo le Sezioni Unite, dunque, prima dell'entrata in vigore della normativa che ha istituito l'area web, come nel caso di specie, la normativa richiede espressamente la
RdAC per la notifica, non potendosi considerare completato il procedimento notificatorio con la sola Ricevuta di accettazione per cui in caso di casella piena il notificante dovrà attivarsi secondo le regole tradizionali;
si esprime al riguardo la suprema Corte affermando sul punto che “ il mancato assolvimento all'onere di diligenza nella tenuta e nel controllo della casella di PEC da parte del soggetto abilitato esterno,
pag. 18/20 imposto dall'art. 20 del d.m. n. 44/2011, non è senza effetti, non potendo ridondare in danno del notificante.
Trova, infatti, applicazione il principio ribadito da questa Sezioni Unite con la sentenza n.
14594 del 15 luglio 2016, secondo cui in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Pertanto, ove la notificazione telematica ad istanza di parte, effettuata dall'avvocato ai sensi dell'art.
3-bis della legge n. 53/1994, non si sia perfezionata per una causa imputabile al destinatario (ipotesi che annovera quella della casella di PEC del destinatario “piena”) e ciò abbia comportato la scadenza di un termine processuale stabilito a pena di decadenza, il notificante potrà attivare nuovamente, e tempestivamente, il procedimento notificatorio e beneficiare, ai fini del rispetto del termine di decadenza posto a suo svantaggio, del momento in cui è stata inviata la originaria notifica a mezzo
PEC (con generazione, quindi, della ricevuta di accettazione), seppur esitata con avviso di mancata consegna per una causa imputabile al notificatario”
Applicando tali principi al caso di specie ove la notifica è avvenuta dopo l'entrata in vigore del D.lgs 149/22, ma prima che dell'entrata a regime dell'area web riservata del portale dei servizi online della giustizia ( ove il notificante può completare la procedura attraverso l'inserimento dell'atto e il destinatario potrà accedere per consultarlo), non può ritenersi la notifica telematica effettuata dall'appellante perfezionata, in quanto, dopo la notificazione a mezzo pec dell'appello in data 20.09.2024 eseguita ai sensi della L. 53/1994 e non andata a buon fine per causa imputabile al difensore degli appellati ( casella piena), l'appellante avrebbe dovuto attivare tempestivamente il procedimento notificatorio nelle forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss c.p.c.( potendo in tal modo beneficiare del momento in cui era stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria del 20.09.2024) e non limitarsi a ripetere la notifica mediante PEC ( in data 23.09.2024, quindi ormai tardivamente).
Pertanto non essendo stato validamente completato il procedimento notificatorio e non potendo ritenersi perfezionata la notificazione telematica compiuta in data 20.09.2024, ne consegue l'inammissibilità del gravame ex art 327 c.p.c.
pag. 19/20 4.2 Quanto alle spese di lite stante il contrasto giurisprudenziale e il recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n. 28452/24 sussistono ragioni per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da già Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. Controparte_2
165/2024 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 20 febbraio 2024 nei confronti di e , in proprio e quali eredi di CP_3 Parte_4
così provvede: Persona_1
1) Dichiara l'appello inammissibile
2) Spese di lite compensate
3) Dichiara l'appellante tenuto al versamento di somma equivalente a quanto già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 3 ottobre 2025 su relazione della Dott. AR DE NO.
La Presidente est.
AR DE NO
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