Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/02/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2511 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente domiciliato\a in Parte_1
VIA SAN MARTINO 1 81013 PIANA DI MONTE VERNA presso lo studio dell'Avv.LUCA PARILLO e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
Controparte_1
, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (ads P.IVA_1
PEC: telefax:0815525515), presso Email_1 cui per legge domicilia, alla via Diaz n. 11.
Resistente
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 06/06/2024 conveniva Parte_1 in giudizio
[...]
Controparte_1 esponendo di essere attualmente in forza al Comando Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, e di aver contratto in ragione del servizio svolto alle dipendenze dell'Amministrazione , CP_1 gravissime ed invalidanti infermità, in particolare: “Linfoma cutaneo
1
29 del 18.11.11, determinava la dipendenza dal servizio di tale patologia erogandogli la speciale elargizione di cui all'art. 1079, 1° comma, DPR 90/2010, tenuto conto del grado di invalidità complessiva del 50%, accertata dalla CMO di Caserta;
che successivamente, con parere n. 28130/2010 del 26.07.2011, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, lo equiparava alle vittime del dovere e gli riconosceva lo speciale assegno vitalizio nonché, con decreto n. 199 del 19.06.13, l'assegno vitalizio mensile;
che, con nota dell'8.03.2023 richiedeva il riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3 L. 206/04, senza esito. Concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale soggetto equiparato alle vittime del dovere, al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi dell'art. 3, comma 1. L. 206/04; - dichiarare tenuto il a porre in essere gli adempimenti di Controparte_1 competenza;
- condannare parte resistente, alla rifusione delle spese e competente di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore, antistatario”.
Regolarmente costituito
[...]
Controparte_1 eccepiva preliminarmente il difetto di
[...] giurisdizione, avendo la domanda ad oggetto benefici pensionistici, rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti;
il difetto di legittimazione passiva in presenza di una domanda rientrante nelle competenze;
nel merito l'infondatezza della pretesa, non CP_2 rientrando il beenfcio invocato tra quelli estesi alle vittime del dovere.
La causa di natura documentale, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, è
noto che la giurisdizione della Corte dei Conti attiene a tutti quei trattamenti pensionistici in favore di pubblici dipendenti direttamente a carico dello Stato;
infatti, ai sensi dell'art. 13 del R.D. n. 1214 del 1934 "sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge" giudica la Corte dei Conti essendo i giudizi in materia regolati dagli artt. 62 - 64 del
2 succitato R.D. n. 1214 del 1934 (Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti) e dal capo V del titolo II (artt. 71 - 89) del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti).
Ciò nondimeno le controversie vertenti sui benefici discendenti dall'acquisizione dello status di vittime del dovere non vengono ricomprese nell'alveo della materia pensionistica affidata alla cognizione della Corte dei conti, ma costituiscono una deroga, in via di eccezione, a tale giurisdizione posto che la L. n. 206 del 2004, art. 11, ha previsto che le cause aventi ad oggetto il riconoscimento di "tutti" i benefici, senza alcuna eccezione, stabiliti dalla legge devono essere proposte davanti al Tribunale in composizione monocratica
Orbene nel caso in esame, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro e dell'assistenza sociale stante la natura assistenziale dei benefici richiesti e conseguenti al riconoscimento dello status di "vittima del dovere", in assenza di alcun potere discrezionale della PA, vincolata alla mera verifica dei presupposti di legge (Cass., Sez. Un., 22.08.2019, n. 21606, ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative allo status di vittima del dovere e alle provvidenze spettanti, argomentando proprio sulla assenza di alcun potere discrezionale in capo alla PA, tanto nel riconoscimento dello status di vittima del dovere quanto alla quantificazione delle spettanze economiche derivanti, nonché sulla natura della erogazione di tipo assistenziale e non legata alla prestazione di lavoro).
Deve, pertanto, dichiararsi la giurisdizione del G.O.
Analogamente infodnata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Il riconoscimento dello status di vittima del dovere ed i relativi benefici, spetta non già all' , bensì al MINISTERO di CP_2 appartenenza.
Nel merito parte ricorrente ha documentato, mediante produzione del decreto n. 29 del 18.11.11 che determinava la dipendenza dal servizio della patologia “Linfoma cutaneo B primitivo recidivante” con un grado di invalidità complessiva del 50%,
Non risulta prodotto in atti il parere n. 28130/2010 del 26.07.2011 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che riconosceva l'equiparazione alle vittime del dovere né un provvedimento di
3 riconoscimento di tale equiparazione, che può, però, desumersi dalla tipologia di benefici accordatigli.
Ciò premesso l'art. 3 co. 1 l. 206/2004 stabilisce “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
È un beneficio esplicitamente riferito solo alle vittime del terrorismo e del quale occorre, perciò, verificare, la possibilità di sua estensione alle c.d. vittime del dovere, categorie per le quali il legislatore ha nel tempo previsto diversi benefici ma che, al contempo, non sono sovrapponibili, posto che si distinguono nella fattispecie e nella diversa disciplina che il legislatore stesse ha dedicato alle provvidenze rispettivamente dedicate.
In questo quadro, l'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, ha fissato l'obiettivo di una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere", subordinando la realizzazione di tale risultato al rispetto di un limite massimo di spesa annua di 10 milioni di euro.
Al fine di attuare questa “progressiva estensione”, l'art. 1, comma 565, legge n. 266 del 2005, ha poi demandato ad un regolamento ex art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle provvidenze loro spettanti.
In attuazione di tale previsione normativa, è stato così adottato il d.P.R. n. 243 del 2006 che - dopo aver genericamente definito i benefici e le provvidenze oggetto del regolamento come “misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206” -, da un lato, ha specificato quali benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero ritenersi estesi anche alle c.d. vittime del dovere;
dall'altro lato, ha limitato il riconoscimento dei previsti benefici solo a prossimi congiunti di
4 soggetti deceduti per causa di servizio in Italia successivamente al 1° gennaio 1961 o, all'estero, dopo il 1° gennaio 2003.
Il predetto d.P.R. ha poi individuato le modalità operative per l'ottenimento delle prescritte provvidenze, prevedendo che la corresponsione dei benefici debba avvenire sulla base di una graduatoria nazionale, stilata dal , sulla base Controparte_3 delle domande presentate dagli interessati, entro il limite di spesa individuato con legge.
Va peraltro segnalato che, successivamente alla legge n. 266 del 2005, è stata adottata la legge n. 244 del 2007, il cui art. 2, comma 105, ha esteso alle c.d. vittime del dovere anche lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004.
Va peraltro segnalato che, successivamente alla legge n. 266 del 2005, è stata adottata la legge n. 244 del 2007, il cui art. 2, comma 105, ha esteso alle c.d. vittime del dovere anche lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004.
Il quadro normativo appena illustrato induce ad escludere che al ricorrente spetti il diritto all'aumento figurativo riconosciuto espressamente dall'art. 3 della legge n. 206 del 2004 solo alle vittime del terrorismo.
L'art. 1, comma 562, legge n. 266 del 2005, non ha infatti realizzato un'immediata ed integrale assimilazione tra le due categorie, ma, con le parole “progressiva estensione”, ha piuttosto programmato una graduale e attuanda dilatazione dei diritti alle vittime del dovere, demandando ad un regolamento l'individuazione dei termini e delle modalità per la corresponsione delle “provvidenze”. In attuazione di quest'ultimo rinvio alla fonte regolamentare, il d.P.R. n. 243 del 2006 non s'è limitato a dettare prescrizioni operative degli artt. 1, comma 562 e ss., legge n. 266 del 2005, ma - dopo aver previsto all'art. 1 che, "ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206" - ha ritenuto di specificare analiticamente - al successivo art.
4 - quali tra i benefici previsti per le vittime del terrorismo dovessero estendersi anche alle vittime del dovere. Nel far ciò, è appena il caso d'evidenziare che non ha incluso il diritto all'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge n. 206 del 2004.
5 Tale selezione compiuta dalla fonte regolamentare deve ritenersi pienamente legittima, in quanto rientrante nello spazio interpretativo allo stesso concesso dalla legge n. 266/2005.
A conferma di quest'interpretazione, l'art. 2, comma 105, legge n. 244 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere l'assegno vitalizio di cui alla legge n. 206 del 2004, ciò che induce a ritenere che con l'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005, non vi era già stata un'equiparazione integrale tra le due categorie considerate: diversamente opinando, non sarebbe stato necessario tale ultimo intervento normativo.
È dunque da ritenere che, anche per esigenze di bilancio, l'art. 1, comma 562 cit. costituisca solo una prima tappa verso una graduale equiparazione dell'assistenza tra le vittime del dovere e le vittime del terrorismo. In questo scenario, il d.P.R. attuativo ha legittimamente ritenuto di non estendere tout court l'intero novero dei benefici previsti per le vittime del terrorismo, ma di attuare una prima selezione di elargizioni in vista di successive possibili espansioni di tutela che, peraltro, sono, poi, ulteriormente avvenute per effetto della legge n. 244 del 2007.
Questa conclusione è coerente con le indicazioni fornite in proposito dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha infatti affermato espressamente che "la l. n. 266 del 2005 non ha provveduto, infatti, all'unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine;
né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale"
[Cass., sez. un., n. 22753/2018].
Più recentemente, sebbene affrontando una diversa questione, la stessa Suprema Corte, nell'analizzare la portata della legge n. 266 del 2005, non l'ha individuata come espressiva d'un'immediata e cogente equiparazione, ma ha valorizzato la “progressiva” estensione che ne ha mosso l'intervento, ripercorrendo le tappe di avvicinamento tra le due categorie in considerazione compiute nel tempo sul versante legislativo [cfr. Cass., sez. un., n. 6217/2022].
Si deve dunque e conclusivamente rilevare che il d.P.R. n. 243 del 2006 ha legittimamente escluso dalle provvidenze spettanti alle vittime del dovere l'aumento figurativo di cui all'art. 3 della legge
6 n. 206 del 2004. Ne deriva che tale beneficio non può essere riconosciuto alla parte ricorrente.
Ne consegue che la domanda dev'essere rigettata.
Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di
[...]
Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Benevento 26.02.2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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