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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n.622 del 07.04.2023 Oggetto: retribuzione N. R.G. 709/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Caterina Mainolfi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro , in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Iaia Parte_1
Appellante
e
ora in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Castellano
Appellata
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 13.08.2021 Parte_1 aveva esposto: -di aver lavorato alle dipendenze della dal 16.02.2019 al Controparte_3
31.10.2019 in qualità di operaio con mansioni di “addetto incolla”, inquadrato nel livello V del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica;
-di essere passato dall'1.11.2019, ex art.2112 c.c., quindi senza soluzione di continuità, alle dipendenze di a seguito di Controparte_4 specifico contratto di fitto di ramo d'azienda; -che il passaggio è avvenuto senza accordo sindacale ex art.47 L. 428/90 non avendo la più di quindici dipendenti;
-di aver Controparte_3 sempre percepito dalla oltre alla dovuta retribuzione contrattuale mensile, Controparte_3 anche ulteriori € 150,00 al mese riportati in busta paga sotto la voce “Premio oper.”; -che nella lettera contratto di assunzione la si era espressamente impegnata a corrispondere Controparte_4 al lavoratore lo stesso trattamento economico mensile, comprensivo di tutte le voci contrattuali previste dal CCNL applicato “e da eventuali elementi retributivi individuali”; Tutto ciò premesso aveva dedotto che, nonostante gli impegni assunti, non gli aveva mai corrisposto Controparte_4 il suddetto “Premio oper.” Per tali ragioni aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse CP_4 tenuta a corrispondergli la somma maturata a titolo di ulteriore elemento retributivo e
[...] condannarla al pagamento della somma di € 2.850,00 maturata dal novembre 2019 al 30.04.2021 oltre interessi su ogni singolo rateo.
Costituitasi in giudizio la premessa la sua trasformazione dapprima in spa Controparte_4
e il cambio di denominazione in , aveva contestato gli avversi assunti in quanto CP_2 infondati in fatto e in diritto, eccependo che la voce “premio oper.” non era stata riconosciuta nella formulazione della nuova busta paga poiché non era contrattualmente prevista, né poteva essere individuata quale superminimo, essendo piuttosto un bonus concordato dal lavoratore col suo ex datore di lavoro che non poteva essere esteso al nuovo datore di lavoro. Aveva sostenuto altresì che tale voce non era un “elemento individuale” ma era stata concessa indistintamente a tutti gli operai, presumibilmente in ragione di un accordo collettivo o sindacale non citato al momento del fitto del ramo di azienda. Aveva concluso quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso. Condividendo l'iter motivazionale di precedenti pronunce con cui il Tribunale di Brindisi si era pronunciato sulla medesima questione e richiamatone ex art.118 disp. att. c.p.c. il contenuto, ha osservato che, pur essendo la voce “premio” presente in tutte le buste paga, in assenza di un riscontro probatorio su un accordo aziendale scritto volto a disciplinare tale elemento retributivo e difettando la prova documentale della natura individuale dello stesso, esso fosse da ritenersi un beneficio riconosciuto unilateralmente dalla società cedente a tutti i lavoratori in virtù di un uso o una prassi aziendale. Ha quindi ritenuto che, non essendo stato richiamato l'uso aziendale dagli accordi assunti in sede di trasferimento d'azienda, tale voce retributiva non potesse essere rivendicata nei confronti del nuovo datore di lavoro. Ha affermato che nell'ipotesi di cui all'art.2112 c.c. il contratto integrativo aziendale dell'azienda cedente (come l'uso aziendale) non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento d'azienda, dovendosi invece applicare la contrattazione integrativa aziendale del cessionario, con la conseguenza che, nel caso di specie, trattandosi di una prassi aziendale della sola società cedente, non richiamata negli accordi relativi al trasferimento di azienda, essa non poteva essere riconosciuta.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, eccependone, in Parte_1 rito, la nullità per mancanza di motivazione. Nel merito, con il primo motivo, ha lamentato l'erroneità nella parte in cui è stato affermato che l'elemento retributivo in questione non costituiva un superminimo individuale per assenza di una documentazione in tal senso;
all'uopo ha sostenuto che invece tale emolumento avesse tutte le caratteristiche del superminimo individuale e che, essendo stato corrisposto continuativamente e sempre nello stesso importo anche quando erano intervenuti miglioramenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, rappresentava un superminimo non assorbibile, così rientrante nell'inderogabile trattamento retributivo individuale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione del principio processuale di non contestazione e delle regole in materia di riparto dell'onere della prova per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che spettasse al ricorrente contestare la deduzione avversaria relativa al riconoscimento generalizzato dell'elemento “premio oper” a tutti i dipendenti Parte_2 sebbene la deduzione avversaria sul punto –peraltro formulata in maniera generica- si riferisse a circostanza non conoscibile dal ricorrente. Con il terzo motivo ha censurato l'erronea interpretazione del contratto di cessione di ramo di azienda, del verbale di accordo sindacale e della lettera di assunzione del ricorrente, nonché l'erronea valutazione della lettera di assunzione alle dipendenze della cessionaria del 1.11.2019, dalla quale emergeva l'elemento retributivo individuale denominato “premio oper.”, e la violazione del principio di autonomia contrattuale delle parti sancito dall'art.1322 c.c. Con la quarta censura l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077 e 2078, 2113, 2112, comma 3 c.c., per non aver considerato che la cessionaria applicava lo stesso CCNL della cedente, ma non aveva propri accordi integrativi aziendali o proprie prassi aziendali diverse rispetto a quella della società cedente, e che, conseguentemente, la prassi aziendale in vigore presso la cedente si sarebbe dovuta applicare anche dopo la cessione. Ha concluso reiterando le domande già proposte.
Costituitasi in giudizio, la , già , ha eccepito CP_2 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La redazione della motivazione della sentenza mediante "succinta esposizione … delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi" è prevista dall'art. 118 disp. att. c.p.c., in forza del quale non è necessario che il giudice rielabori o parafrasi provvedimenti altrui ben potendo semplicemente richiamarli.
La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (cfr. tra le tante Cass. n. 2861/2019).
Nella specie il Tribunale ha richiamato precedenti decisioni della giurisprudenza di merito, intervenute in casi sovrapponibili a quello che occupa, dando conto del percorso motivazionale seguito ed esponendo le ragioni della propria adesione ai precedenti citati.
È dunque infondata l'eccezione di nullità proposta da parte appellante.
*** Anche nella redazione della presente sentenza, per ragioni di semplificazione e di economia processuale, in applicazione dell'art.118 disp. Att. C.p.c., si aderisce, in gran parte testualmente, alla motivazione della sentenza n.438/2025 (Cons. est. Dott.ssa L.Santo) resa dal medesimo Collegio in altra causa svoltasi nei confronti di nella quale sono state trattate Controparte_2 le stesse questioni di diritto.
***
L'appello risulta fondato.
I motivi di appello -da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione- sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono.
Si ricostruisce la vicenda, sulla base della documentazione allegata in atti.
In data 29.10.2019, (Concedente) e l'odierna appellata ( ) Controparte_3 Parte_3 stipulavano un contratto di affitto di ramo di azienda in cui l' si obbligava “… ad occupare Parte_3
i lavoratori già alle dipendenze della Concedente indicati nell'allegato G, ai sensi e nei limiti delle necessità aziendali applicando ad essi il contratto collettivo di lavoro attualmente in essere…” (v. art. 10 del contratto di affitto, allegato in atti).
In data 1.11.2019, sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con Parte_1
ove veniva confermata l'applicazione del CCNL per le aziende metalmeccaniche e CP_4
l'inquadramento nel livello assegnato presso la società cedente e, inoltre, veniva espressamente concordato il “trattamento economico lordo mensile di € 1.944,6700 per n. 13 mensilità annue comprensive delle voci contrattuali relative al livello sopraindicato, previste dal vigente ccnl applicato e da eventuali elementi retributivi individuali”.
In ultimo, deve rilevarsi che nelle buste paga riferite al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della dal gennaio 2019 all'ottobre 2019 (precedente al Controparte_3 trasferimento ex art. 2112 c.c.) risulta corrisposta al lavoratore la somma mensile fissa di € 150,00 riportata sotto la voce “premio oper.”.
Come esposto in premessa, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che il fondamento di tale voce retributiva -in mancanza di accordo scritto, individuale o collettivo- debba essere rinvenuto in un uso o prassi aziendale della società cedente, destinato a non sopravvivere al trasferimento di azienda, in quanto sostituito dagli usi o dalla contrattazione integrativa della società cessionaria, con l'effetto che, in mancanza di uno specifico impegno assunto in tal senso, la società cessionaria non sarebbe tenuta a corrispondere tale compenso “extra”.
Tale prospettazione non appare condivisibile alla luce di quanto disposto dall'art. 2112, comma 3, c.c., ai sensi del quale “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”. La norma prevede infatti, che ai dipendenti ceduti trovi applicazione il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel contesto di regole, anche retributive. È, tuttavia, assicurata l'applicazione dell'originario contratto collettivo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Anche con specifico riferimento all'uso aziendale -"fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ." (v. tra le tante Cass. n. 6746/2010, n. 15489/2007)- il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. n. 5882/2010). Anche in questo caso, tuttavia, l'uso aziendale sopravvive, invece, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale di pari livello, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello” (cfr. Cass. n. 10120/2024).
***
Applicando al caso di specie gli esposti principi di diritto deve ritenersi che la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia fondata. Parte_1
Invero, è documentato in atti che, quantomeno dal gennaio 2019 e sino all'ottobre 2019 (mese precedente al trasferimento di azienda), l'appellante ha percepito mensilmente la somma di € 150,00, riportata in busta paga sotto la voce “premio oper.”, rimasta invariata anche successivamente all'aumento della paga base registrata a far data dal mese di giugno 2019 (paga base riconosciuta nella stessa misura dalla società cessionaria successivamente all'affitto del ramo di azienda).
Nel presente giudizio non è stata fornita prova che l'emolumento denominato “premio oper.” sia stato riconosciuto dal precedente datore di lavoro in forza di una pattuizione individuale integrativa del contratto individuale di lavoro, né che sia stato attribuito in forza di accordi collettivi stipulati con le OO.SS.
Vi è prova, tuttavia, di un comportamento costante e reiterato posto in essere dal precedente datore di lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla somma suddetta ad alcuni dipendenti, segnatamente a tutti i dipendenti ceduti (pari a 8 unità, per come risultante dall'allegato G del contratto di affitto), secondo quanto affermato dalla stessa società appellata (v. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado).
Ebbene, è noto che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (cfr. tra le tante Cass. n. 31204/2021); esso non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo (cfr. tra le tante Cass. n. 6747/2010). Da ciò deriva che, al pari dei contratti aziendali, tale uso debba essere sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2112, comma 3, c.c., secondo cui, in ipotesi di trasferimento di azienda, l'uso aziendale sopravvive ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa
“del medesimo livello”, cioè aziendale (cfr. Cass. n. 10120/2024, cit.).
Nella specie non è stata dedotta o allegata l'applicazione, da parte di di una CP_4 propria contrattazione aziendale che modificasse in peius l'uso aziendale del “premio oper.”, sino al punto da escluderne la corresponsione.
Ne consegue che, anche successivamente al trasferimento di azienda, il lavoratore appellante ha conservato il diritto alla voce retributiva “premio oper.”, trattandosi di un trattamento retributivo riconosciuto dal precedente datore di lavoro secondo le modalità suddette, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, non sostituito da un accordo “del medesimo livello” presso la società cessionaria.
Tale voce retributiva, quindi, integra le “condizioni economiche e normative” in essere al momento dell'affitto del ramo di azienda, che la stessa società cessionaria si è impegnata a garantire con il contratto individuale di lavoro dell'1.11.2019, e al cui rispetto è comunque tenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello deve essere accolto, restando assorbita ogni altra questione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto di Pt_1
alla corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “premio oper.” e,
[...] per l'effetto, la società appellata -in mancanza di specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito- deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.850,00 (per come richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello), dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo. La predetta somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.10.2023 da nei Parte_1 confronti di ra avverso la sentenza del 08/04/2023 n° Controparte_1 Controparte_2
622 del Tribunale di Brindisi, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “premio oper.” e, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 2.850,00 dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Caterina Mainolfi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Caterina Mainolfi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro , in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Iaia Parte_1
Appellante
e
ora in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Castellano
Appellata
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi il 13.08.2021 Parte_1 aveva esposto: -di aver lavorato alle dipendenze della dal 16.02.2019 al Controparte_3
31.10.2019 in qualità di operaio con mansioni di “addetto incolla”, inquadrato nel livello V del CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica;
-di essere passato dall'1.11.2019, ex art.2112 c.c., quindi senza soluzione di continuità, alle dipendenze di a seguito di Controparte_4 specifico contratto di fitto di ramo d'azienda; -che il passaggio è avvenuto senza accordo sindacale ex art.47 L. 428/90 non avendo la più di quindici dipendenti;
-di aver Controparte_3 sempre percepito dalla oltre alla dovuta retribuzione contrattuale mensile, Controparte_3 anche ulteriori € 150,00 al mese riportati in busta paga sotto la voce “Premio oper.”; -che nella lettera contratto di assunzione la si era espressamente impegnata a corrispondere Controparte_4 al lavoratore lo stesso trattamento economico mensile, comprensivo di tutte le voci contrattuali previste dal CCNL applicato “e da eventuali elementi retributivi individuali”; Tutto ciò premesso aveva dedotto che, nonostante gli impegni assunti, non gli aveva mai corrisposto Controparte_4 il suddetto “Premio oper.” Per tali ragioni aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse CP_4 tenuta a corrispondergli la somma maturata a titolo di ulteriore elemento retributivo e
[...] condannarla al pagamento della somma di € 2.850,00 maturata dal novembre 2019 al 30.04.2021 oltre interessi su ogni singolo rateo.
Costituitasi in giudizio la premessa la sua trasformazione dapprima in spa Controparte_4
e il cambio di denominazione in , aveva contestato gli avversi assunti in quanto CP_2 infondati in fatto e in diritto, eccependo che la voce “premio oper.” non era stata riconosciuta nella formulazione della nuova busta paga poiché non era contrattualmente prevista, né poteva essere individuata quale superminimo, essendo piuttosto un bonus concordato dal lavoratore col suo ex datore di lavoro che non poteva essere esteso al nuovo datore di lavoro. Aveva sostenuto altresì che tale voce non era un “elemento individuale” ma era stata concessa indistintamente a tutti gli operai, presumibilmente in ragione di un accordo collettivo o sindacale non citato al momento del fitto del ramo di azienda. Aveva concluso quindi chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato il ricorso. Condividendo l'iter motivazionale di precedenti pronunce con cui il Tribunale di Brindisi si era pronunciato sulla medesima questione e richiamatone ex art.118 disp. att. c.p.c. il contenuto, ha osservato che, pur essendo la voce “premio” presente in tutte le buste paga, in assenza di un riscontro probatorio su un accordo aziendale scritto volto a disciplinare tale elemento retributivo e difettando la prova documentale della natura individuale dello stesso, esso fosse da ritenersi un beneficio riconosciuto unilateralmente dalla società cedente a tutti i lavoratori in virtù di un uso o una prassi aziendale. Ha quindi ritenuto che, non essendo stato richiamato l'uso aziendale dagli accordi assunti in sede di trasferimento d'azienda, tale voce retributiva non potesse essere rivendicata nei confronti del nuovo datore di lavoro. Ha affermato che nell'ipotesi di cui all'art.2112 c.c. il contratto integrativo aziendale dell'azienda cedente (come l'uso aziendale) non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento d'azienda, dovendosi invece applicare la contrattazione integrativa aziendale del cessionario, con la conseguenza che, nel caso di specie, trattandosi di una prassi aziendale della sola società cedente, non richiamata negli accordi relativi al trasferimento di azienda, essa non poteva essere riconosciuta.
ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, eccependone, in Parte_1 rito, la nullità per mancanza di motivazione. Nel merito, con il primo motivo, ha lamentato l'erroneità nella parte in cui è stato affermato che l'elemento retributivo in questione non costituiva un superminimo individuale per assenza di una documentazione in tal senso;
all'uopo ha sostenuto che invece tale emolumento avesse tutte le caratteristiche del superminimo individuale e che, essendo stato corrisposto continuativamente e sempre nello stesso importo anche quando erano intervenuti miglioramenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva, rappresentava un superminimo non assorbibile, così rientrante nell'inderogabile trattamento retributivo individuale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione del principio processuale di non contestazione e delle regole in materia di riparto dell'onere della prova per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che spettasse al ricorrente contestare la deduzione avversaria relativa al riconoscimento generalizzato dell'elemento “premio oper” a tutti i dipendenti Parte_2 sebbene la deduzione avversaria sul punto –peraltro formulata in maniera generica- si riferisse a circostanza non conoscibile dal ricorrente. Con il terzo motivo ha censurato l'erronea interpretazione del contratto di cessione di ramo di azienda, del verbale di accordo sindacale e della lettera di assunzione del ricorrente, nonché l'erronea valutazione della lettera di assunzione alle dipendenze della cessionaria del 1.11.2019, dalla quale emergeva l'elemento retributivo individuale denominato “premio oper.”, e la violazione del principio di autonomia contrattuale delle parti sancito dall'art.1322 c.c. Con la quarta censura l'appellante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2077 e 2078, 2113, 2112, comma 3 c.c., per non aver considerato che la cessionaria applicava lo stesso CCNL della cedente, ma non aveva propri accordi integrativi aziendali o proprie prassi aziendali diverse rispetto a quella della società cedente, e che, conseguentemente, la prassi aziendale in vigore presso la cedente si sarebbe dovuta applicare anche dopo la cessione. Ha concluso reiterando le domande già proposte.
Costituitasi in giudizio, la , già , ha eccepito CP_2 CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 28.05.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di nullità della sentenza per difetto di motivazione.
La redazione della motivazione della sentenza mediante "succinta esposizione … delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi" è prevista dall'art. 118 disp. att. c.p.c., in forza del quale non è necessario che il giudice rielabori o parafrasi provvedimenti altrui ben potendo semplicemente richiamarli.
La motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di riduzione dei tempi di definizione delle controversie, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni (cfr. tra le tante Cass. n. 2861/2019).
Nella specie il Tribunale ha richiamato precedenti decisioni della giurisprudenza di merito, intervenute in casi sovrapponibili a quello che occupa, dando conto del percorso motivazionale seguito ed esponendo le ragioni della propria adesione ai precedenti citati.
È dunque infondata l'eccezione di nullità proposta da parte appellante.
*** Anche nella redazione della presente sentenza, per ragioni di semplificazione e di economia processuale, in applicazione dell'art.118 disp. Att. C.p.c., si aderisce, in gran parte testualmente, alla motivazione della sentenza n.438/2025 (Cons. est. Dott.ssa L.Santo) resa dal medesimo Collegio in altra causa svoltasi nei confronti di nella quale sono state trattate Controparte_2 le stesse questioni di diritto.
***
L'appello risulta fondato.
I motivi di appello -da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione- sono fondati e devono essere accolti nei termini che seguono.
Si ricostruisce la vicenda, sulla base della documentazione allegata in atti.
In data 29.10.2019, (Concedente) e l'odierna appellata ( ) Controparte_3 Parte_3 stipulavano un contratto di affitto di ramo di azienda in cui l' si obbligava “… ad occupare Parte_3
i lavoratori già alle dipendenze della Concedente indicati nell'allegato G, ai sensi e nei limiti delle necessità aziendali applicando ad essi il contratto collettivo di lavoro attualmente in essere…” (v. art. 10 del contratto di affitto, allegato in atti).
In data 1.11.2019, sottoscriveva il contratto individuale di lavoro con Parte_1
ove veniva confermata l'applicazione del CCNL per le aziende metalmeccaniche e CP_4
l'inquadramento nel livello assegnato presso la società cedente e, inoltre, veniva espressamente concordato il “trattamento economico lordo mensile di € 1.944,6700 per n. 13 mensilità annue comprensive delle voci contrattuali relative al livello sopraindicato, previste dal vigente ccnl applicato e da eventuali elementi retributivi individuali”.
In ultimo, deve rilevarsi che nelle buste paga riferite al rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della dal gennaio 2019 all'ottobre 2019 (precedente al Controparte_3 trasferimento ex art. 2112 c.c.) risulta corrisposta al lavoratore la somma mensile fissa di € 150,00 riportata sotto la voce “premio oper.”.
Come esposto in premessa, il Tribunale ha fondato la propria decisione sul presupposto che il fondamento di tale voce retributiva -in mancanza di accordo scritto, individuale o collettivo- debba essere rinvenuto in un uso o prassi aziendale della società cedente, destinato a non sopravvivere al trasferimento di azienda, in quanto sostituito dagli usi o dalla contrattazione integrativa della società cessionaria, con l'effetto che, in mancanza di uno specifico impegno assunto in tal senso, la società cessionaria non sarebbe tenuta a corrispondere tale compenso “extra”.
Tale prospettazione non appare condivisibile alla luce di quanto disposto dall'art. 2112, comma 3, c.c., ai sensi del quale “Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”. La norma prevede infatti, che ai dipendenti ceduti trovi applicazione il contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel contesto di regole, anche retributive. È, tuttavia, assicurata l'applicazione dell'originario contratto collettivo nel caso in cui presso la cessionaria i rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva.
Anche con specifico riferimento all'uso aziendale -"fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo del datore di lavoro (che) agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, sostituendo alle clausole contrattuali e a quelle collettive in vigore quelle più favorevoli dell'uso aziendale, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ." (v. tra le tante Cass. n. 6746/2010, n. 15489/2007)- il diritto riconosciuto dall'uso aziendale non sopravvive al mutamento della contrattazione collettiva conseguente al trasferimento di azienda, posto che, operando come una contrattazione integrativa aziendale, subisce la stessa sorte dei contratti collettivi applicati dal precedente datore di lavoro e non è più applicabile presso la società cessionaria dotata di propria contrattazione integrativa (Cass. n. 5882/2010). Anche in questo caso, tuttavia, l'uso aziendale sopravvive, invece, ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa aziendale di pari livello, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello” (cfr. Cass. n. 10120/2024).
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Applicando al caso di specie gli esposti principi di diritto deve ritenersi che la domanda proposta da con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia fondata. Parte_1
Invero, è documentato in atti che, quantomeno dal gennaio 2019 e sino all'ottobre 2019 (mese precedente al trasferimento di azienda), l'appellante ha percepito mensilmente la somma di € 150,00, riportata in busta paga sotto la voce “premio oper.”, rimasta invariata anche successivamente all'aumento della paga base registrata a far data dal mese di giugno 2019 (paga base riconosciuta nella stessa misura dalla società cessionaria successivamente all'affitto del ramo di azienda).
Nel presente giudizio non è stata fornita prova che l'emolumento denominato “premio oper.” sia stato riconosciuto dal precedente datore di lavoro in forza di una pattuizione individuale integrativa del contratto individuale di lavoro, né che sia stato attribuito in forza di accordi collettivi stipulati con le OO.SS.
Vi è prova, tuttavia, di un comportamento costante e reiterato posto in essere dal precedente datore di lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla somma suddetta ad alcuni dipendenti, segnatamente a tutti i dipendenti ceduti (pari a 8 unità, per come risultante dall'allegato G del contratto di affitto), secondo quanto affermato dalla stessa società appellata (v. pag. 4 della memoria di costituzione in primo grado).
Ebbene, è noto che, nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (cfr. tra le tante Cass. n. 31204/2021); esso non incide direttamente sul contratto individuale di lavoro, modificandone il contenuto, ma opera come fonte eteronoma dello stesso, allo stesso modo di ogni altro contratto collettivo (cfr. tra le tante Cass. n. 6747/2010). Da ciò deriva che, al pari dei contratti aziendali, tale uso debba essere sottoposto alla disciplina di cui all'art. 2112, comma 3, c.c., secondo cui, in ipotesi di trasferimento di azienda, l'uso aziendale sopravvive ove la cessionaria non sia dotata di una propria contrattazione integrativa
“del medesimo livello”, cioè aziendale (cfr. Cass. n. 10120/2024, cit.).
Nella specie non è stata dedotta o allegata l'applicazione, da parte di di una CP_4 propria contrattazione aziendale che modificasse in peius l'uso aziendale del “premio oper.”, sino al punto da escluderne la corresponsione.
Ne consegue che, anche successivamente al trasferimento di azienda, il lavoratore appellante ha conservato il diritto alla voce retributiva “premio oper.”, trattandosi di un trattamento retributivo riconosciuto dal precedente datore di lavoro secondo le modalità suddette, con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, non sostituito da un accordo “del medesimo livello” presso la società cessionaria.
Tale voce retributiva, quindi, integra le “condizioni economiche e normative” in essere al momento dell'affitto del ramo di azienda, che la stessa società cessionaria si è impegnata a garantire con il contratto individuale di lavoro dell'1.11.2019, e al cui rispetto è comunque tenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., comma 3.
Sulla scorta delle suesposte motivazioni l'appello deve essere accolto, restando assorbita ogni altra questione.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuto il diritto di Pt_1
alla corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “premio oper.” e,
[...] per l'effetto, la società appellata -in mancanza di specifiche contestazioni in merito all'ammontare del credito- deve essere condannata al pagamento della somma di € 2.850,00 (per come richiesta nelle conclusioni dell'atto di appello), dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo. La predetta somma deve essere maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07.10.2023 da nei Parte_1 confronti di ra avverso la sentenza del 08/04/2023 n° Controparte_1 Controparte_2
622 del Tribunale di Brindisi, così provvede: Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto di alla Parte_1 corresponsione della somma di € 150,00 mensili spettante a titolo di “premio oper.” e, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 2.850,00 dovuta dal novembre 2019 ad aprile 2021, oltre alle somme successivamente maturate per il medesimo titolo, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria come per legge. Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.030,00 per il primo grado ed in € 962,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Iaia. Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 28/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Caterina Mainolfi