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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 950 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, promosso
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Triffiletti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gemma
Alfieri che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5 giugno 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Pero (MI) il 30 luglio Parte_2
RGVG n. 950/2024 - Pagina 1 di 4 1977, dalla cui unione non erano nati figli - deducevano che a causa di incomprensioni ed insanabili incompatibilità caratteriali la comunione materiale e spirituale era venuta irrimediabilmente meno rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che ogni tentativo di ricostituire l'unione matrimoniale era risultato vano e che entrambi i coniugi erano privi di occupazione lavorativa.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Soverato (CZ) in Corso Roma n. 140, verrà assegnata alla sig.ra con gli arredi e corredi dell'abitazione e il sig. Parte_1 [...]
trasferirà la sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti Parte_2
ed effetti personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra Nella la somma di Parte_2 Parte_1
€ 500,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento
(…) Con vittoria di spese ed onorari di giustizia da distrarsi in favore dello Stato giusta istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 27/05/2024”.
1.1. Fissata l'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice relatore delegato alla trattazione del presente procedimento, sottoponeva alle parti la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale stabilita dai coniugi, atteso che dall'unione matrimoniale non erano nati figli e fissava, pertanto, l'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024.
1.2. Alla predetta udienza, con provvedimento del 12 gennaio 2025 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 12 marzo 2025 nel corso della quale i procuratori di entrambi i coniugi precisavano che “lo stabile è composto da tre unità immobiliari separate ed indipendenti. Rappresentano che le parti hanno concordato che la sig.ra avrà la disponibilità posto dell'immobile posto al primo e Parte_1 secondo superiore (ex casa coniugale).mentre il sig. l'appartamento al Pt_2
RGVG n. 950/2024 - Pagina 2 di 4 pian terreno”. Dunque, precisavano le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda.
La causa era, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale congiuntamente proposta dai coniugi e sia fondata e meritevole Parte_1 Parte_2
di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso introduttivo, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il
Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite, così come precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pero (MI) in data Parte_2
30 luglio 1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
RGVG n. 950/2024 - Pagina 3 di 4 Anno 1977, Atto n. 33, Parte II, Serie A, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
26.05.1957 e , nato a [...] il [...], autorizzando Parte_2
gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pero (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 950/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 950 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi, promosso
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Triffiletti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Vico III Raffaelli n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gemma
Alfieri che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni concordate e riportate in ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiunto depositato in data 5 giugno 2024, e Parte_1
- premesso di aver contratto matrimonio in Pero (MI) il 30 luglio Parte_2
RGVG n. 950/2024 - Pagina 1 di 4 1977, dalla cui unione non erano nati figli - deducevano che a causa di incomprensioni ed insanabili incompatibilità caratteriali la comunione materiale e spirituale era venuta irrimediabilmente meno rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Esponevano, altresì, che ogni tentativo di ricostituire l'unione matrimoniale era risultato vano e che entrambi i coniugi erano privi di occupazione lavorativa.
Adivano, pertanto, l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Soverato (CZ) in Corso Roma n. 140, verrà assegnata alla sig.ra con gli arredi e corredi dell'abitazione e il sig. Parte_1 [...]
trasferirà la sua residenza presso altra abitazione asportando indumenti Parte_2
ed effetti personali;
3) il sig. corrisponderà alla sig.ra Nella la somma di Parte_2 Parte_1
€ 500,00 a titolo di contributo per il proprio mantenimento
(…) Con vittoria di spese ed onorari di giustizia da distrarsi in favore dello Stato giusta istanza di ammissione al Gratuito Patrocinio depositata presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro in data 27/05/2024”.
1.1. Fissata l'udienza del 16 ottobre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice relatore delegato alla trattazione del presente procedimento, sottoponeva alle parti la questione relativa all'assegnazione della casa coniugale stabilita dai coniugi, atteso che dall'unione matrimoniale non erano nati figli e fissava, pertanto, l'udienza cartolare dell'11 dicembre 2024.
1.2. Alla predetta udienza, con provvedimento del 12 gennaio 2025 veniva disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 12 marzo 2025 nel corso della quale i procuratori di entrambi i coniugi precisavano che “lo stabile è composto da tre unità immobiliari separate ed indipendenti. Rappresentano che le parti hanno concordato che la sig.ra avrà la disponibilità posto dell'immobile posto al primo e Parte_1 secondo superiore (ex casa coniugale).mentre il sig. l'appartamento al Pt_2
RGVG n. 950/2024 - Pagina 2 di 4 pian terreno”. Dunque, precisavano le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda.
La causa era, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione consensuale congiuntamente proposta dai coniugi e sia fondata e meritevole Parte_1 Parte_2
di accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separatamente.
2.1. Quanto alle condizioni concordate dai coniugi e formalizzate nel ricorso introduttivo, afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali, in conformità delle quali le parti chiedono concordemente che il
Tribunale si pronunci in merito omologando la separazione, il Collegio – rilevato che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto – omologa la separazione dei coniugi alle condizioni pattuite, così come precisate all'udienza del 12 marzo 2025.
3. Alla luce della domanda congiunta di separazione ed in considerazione degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono le ragioni per poter compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pero (MI) in data Parte_2
30 luglio 1977, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune,
RGVG n. 950/2024 - Pagina 3 di 4 Anno 1977, Atto n. 33, Parte II, Serie A, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il Parte_1
26.05.1957 e , nato a [...] il [...], autorizzando Parte_2
gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pero (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 950/2024 - Pagina 4 di 4