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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 974/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 974/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
APPELLATI
vista la relazione del relatore dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies;
lette le note conclusive, depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 974/2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. Parte_1 CP_7
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Nesi,
[...]
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
2 PARTE APPELLANTE
contro
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Si conclude come in atto di citazione in appello con rinuncia alla domanda per le competenze in entrambi i gradi di giudizio e delle spese di C.T.U. e
C.T.P. nei confronti delle appellate , e quindi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1 CP_2
di Appello di Firenze, riformare il capo della sentenza che riconosce la società fiduciaria quale legittimata passiva rispetto alle domande di simulazione assoluta promosse dalle attrici, ex art. 2495 c.c. quale socia della cancellata Soc. SA s.r.l., dichiarando invece, nel caso di società fiduciaria di cui alla Legge n. 1966\1939 e successive disposizioni normative, come nella fattispecie, la società fiduciaria carente di legittimazione passiva essendo legittimato passivo sempre e soltanto il fiduciante vero ed unico titolare del rapporto giuridico sostanziale;
riformare il capo della sentenza in cui il Giudice ha valutato la mancata esecuzione all'ordine di esibizione ex art. 116-118 e 210 c.p.c. da parte della società fiduciaria in quanto vi era in atti la prova che la società fiduciaria
non fosse parte sostanziale del rapporto e che quindi non si possa Parte_1
utilizzare tale prova a sostegno della decisione e perché il provvedimento di esibizione ex art. 210 c.p.c. non costituisce un obbligo per la società fiduciaria quando non è esplicitato il nominativo, o i nominativi richiesti, e la stessa è citata non come parte sostanziale bensì come semplice legittimata fiduciaria di partecipazioni societarie e la sentenza emittenda possa incidere sulla titolarità della partecipazione e\o sulla sua trasferibilità disponendo eventualmente in tal senso ove ritenuto necessario ed opportuno e conseguentemente dichiari la società fiduciaria carente di legittimazione passiva Parte_1
rispetto alle domande avanzate dalle sigg.re e con vittoria delle CP_1 CP_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU e di CTP”.
3 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di simulazione avanzata in prime cure dalle sigg.re e CP_1 CP_2
[...]
1.1) Le predette sigg.re avevano instaurato il giudizio di primo Parte_2
grado allegando che:
• in data 25.6.1995 aveva perso la vita, in un incidente aereo avvenuto presso
Empoli, il sig. marito della sig.ra e padre di Persona_1 CP_1 CP_2
[...]
• alla guida del velivolo si trovava il sig. parimenti deceduto;
Persona_2
• il giudizio civile di risarcimento danni, conseguente a tale sinistro, si era concluso con la condanna delle eredi del predetto pilota, sigg.re e Controparte_3 [...]
oltre che dell'Aeroclub “Carlo Del Prete”, al risarcimento del danno, CP_8 con sentenza resa dal Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte d'Appello di
Firenze ed infine passata in giudicato;
• le eredi del sig. si erano progressivamente disfatte del proprio CP_8
patrimonio.
• uno degli ultimi beni non ceduti a seguito dell'evento era un fabbricato costituito dall'abitazione della famiglia e da un fondo artigianale adibito a centro estetico e palestra ma, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio di risarcimento danni, era stato ceduto anche tale fabbricato ed i due beni di cui era composto, rispettivamente, alla società SA s.r.l. (con atto pubblico del 22.3.2005) ed alla società (con scrittura privata Controparte_9
autenticata del 3.5.2005);
• la casa di abitazione era stata poi ulteriormente trasferita, in data 24.7.2007, dalla soc. SA s.r.l. alla figlia di sig.ra all'epoca poco più Controparte_4 CP_6
che ventenne;
• la soc. SA di fatto aveva, all'epoca, come oggetto sociale l'attività conciaria e presentava da anni bilancio in perdita, ed era detenuta al 95% da una società fiduciaria, , ed il residuo 5% da tale Parte_1 CP_5
• dopo il trasferimento della sede sociale la predetta SA S.r.l. era stata posta in liquidazione (in data 30.5.2006) e cancellata dal registro delle imprese il successivo 26.5.2008;
4 • gli atti di alienazione in questione dovevano ritenersi gravati da simulazione assoluta.
1.1.1) Su tali basi le attrici avevano chiesto: “Voglia il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità o la inefficacia per simulazione assoluta: a) del contratto ai rogiti notaio di Persona_3
San Miniato in data 22.3.2005, rep. 1344 racc. 454, con il quale e Controparte_3
trasferivano apparentemente a SA s.r.l. l'appartamento per civile Controparte_4
abitazione posto in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Empoli al foglio 17, part. 674. Sub 4, graffata alla particella 2771; b) del contratto ai rogiti del notaio di San Miniato in data 24.7.2007, rep 4809 Persona_3
racc. 2208, con il quale la società SA s.r.l. in liquidazione, a mezzo del suo liquidatore
, trasferiva apparentemente a , con riserva della CP_5 CP_6 proprietà, l'appartamento per civile abitazione posto in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Empoli, al foglio 17, part. 674, sub 4, graffata alla particella 2771; con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di competenze e spese tutte del giudizio”
1.2) Il contraddittorio si era radicato con la costituzione di tutte le parti convenute,
e che Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1
avevano a vario titolo contestato le allegazioni e le domande attoree.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di CTU, il Tribunale di Pisa aveva dato atto che, in corso di causa, era mutata la proprietà dell'immobile oggetto delle domande attoree, rilevando che al momento della trascrizione della domanda di simulazione, avvenuta in data 27.10.2014, pendeva sull'immobile stesso un atto di pignoramento immobiliare (trascritto alla conservatoria in data 22.08.2013, per conto della pignorante Banca CR Firenze), che aveva poi condotto all'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'aggiudicatario, avvenuto con decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze e trascritto in data
15.11.2017.
Ciò premesso, il predetto Tribunale aveva ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni preliminari sollevate da alcune delle parti convenute
(in particolare di nullità dell'atto di citazione e di difetto di interesse ad agire in capo alle attrici);
− era infondata, in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e da sulla scorta della dedotta CP_5 Parte_1 cancellazione della soc. SA dal registro delle imprese (prima dell'instaurazione
5 della causa), dal momento che tale cancellazione comportava unicamente che la causa doveva essere instaurata nei confronti degli ex soci della stessa SA S.r.l.;
− era fondata la domanda di simulazione assoluta avanzata con riferimento al contratto di compravendita del 22.3.2005 con il quale e SI Controparte_3
RG avevano trasferito l'immobile in questione a SA s.r.l.;
− non era fondata invece la domanda di simulazione assoluta relativa al contratto di vendita con riserva della proprietà del 24.7.2007, tra SA S.r.l. e CP_6
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - ACCOGLIE la domanda delle attrici limitatamente al primo atto di compravendita e, per l'effetto, dichiara nullo per simulazione assoluta l'atto di compravendita stipulato in data
22.3.2005, a rogito del notaio di San Miniato, rep. 1344, racc. 454, con Persona_3
il quale e hanno trasferito a IA S.R.L. Controparte_3 Controparte_4
l'appartamento per civile abitazione sito in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Empoli al Foglio 17, part. 674. Sub 4, graffata alla particella 2771; - RIGETTA la domanda delle attrici limitatamente al secondo atto di compravendita con riserva di proprietà a rogito del notaio di San Persona_3
Miniato in data 24.7.2007, rep 4809, racc. 2208; - RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalle convenute e - ORDINA l'annotazione della presente CP_3 CP_4
sentenza ex art. 2655, 1 comma, c.c. al competente conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; - COMPENSA le spese e i compensi di lite tra le attrici e i convenuti e per le quote di 1/3 CP_5 Parte_1
spettanti a ciascuno;
- CONDANNA le convenute e Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro, alla refusione in favore delle attrici delle spese di lite, che
[...]
liquida in euro 4.344,00 per compensi (pari a euro 13.032,00 diviso tre parti processuali),
740,00 euro per spese vive (pari ad euro 2.219,08 diviso tre parti processuali), oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA le attrici alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in CP_6
euro 3.448,00 (pari ad euro 10.343,00 diviso tre parti processuali), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di tutte le parti processuali, nella misura di
1/5 ciascuna, le spese della CTU liquidate con separato decreto”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , senza Parte_1
articolare il gravame in motivi separati e specifici ma affidando lo stesso ad una variegata
6 congerie di argomentazioni critiche la cui premessa è stata indicata dall'appellante nell'assunto: “Ritiene la società fiduciaria di non essere legittimata passiva per la domanda che è stata svolta dalle attrici”.
2.1) A tale premessa l'appellante ha poi fatto seguire le argomentazioni secondo cui:
• è una società fiduciaria e “come tale, la stessa appare intestataria di Parte_1
quote ma di dette non è il titolare sostanziale effettiva come conclude la Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13143/2022”;
• “Affermare quindi da parte del Tribunale che la fiduciaria era colei che quale socia avrebbe assunto il ruolo di parte sostanziale ai sensi dell'art. 2495 c.c. è errato”;
• l'unico legittimato passivo era infatti il fiduciante “...che ben poteva essere individuato dalle attrici secondo la loro stessa ricostruzione dei fatti tanto è vero che hanno indicato più persone nella richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata al
Giudice così dimostrando che la Società Fiduciaria avrebbe dovuto essere citata quale formalmente intestataria della partecipazione ma che altri erano i titolari del diritto di proprietà”;
• il fatto che non avesse adempiuto all'ordine di esibizione disposto Parte_1
dal giudice di prime cure non poteva essere valorizzato, dal momento che il
Tribunale di Pisa aveva direttamente chiesto chi fossero i fiducianti, senza indicazione di alcun nominativo (come invece le attrici avrebbero potuto fare);
• “Il Giudice ha completamente ignorato il problema che sorgeva per la fiduciaria nei confronti del fiduciante ove la richiesta fosse stata generica o come si dice ad explorandum, e per di per sé inammissibile”;
• “Solo la mancata eventuale risposta all'ordine di far conoscere se il soggetto o i soggetti indicati fossero i fiducianti avrebbe potuto essere valutata dal Giudice ex artt. 116-118 e 210 c.p.c.; non certo la mancata risposta ad un ordine generico rivolto ad un soggetto che è stato citato quale parte sostanziale ma che tale non
è”;
• “Quando la società di capitali viene cancellata dal registro delle imprese è giurisprudenza consolidata che i rapporti pendenti, attivi e/o passivi che siano facciano capo ai soci. Ma ai soci veri, ossia che abbiano intestato una quota del capitale sociale ossia che agiscono in nome e per conto proprio e non certo ad una società fiduciaria la cui legge istitutiva le consente di amministrare i beni conferiteli da terzi, spendendo il proprio nome”;
7 • “Tanto è vero quanto appena affermato che la società fiduciaria apporta eventuali beni, valori immobili o quote di partecipazione che fossero esistenti nella società cancellata non nel proprio patrimonio bensì nel patrimonio di terzi, ossia dal titolare del diritto sostanziale ovvero del fiduciante. Nella realtà la società fiduciaria rispetto alla domanda che è stata formulata è terza e non parte. Può essere citata perchè è la legittima intestataria della quota, ma non è certo una parte sostanziale perchè tale è sempre e soltanto il fiduciante”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito, dovendosene quindi dichiarare la contumacia, stante la ritualità delle notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Il nucleo basilare dell'impianto difensivo dell'appellante è dato dalla prospettazione per cui, essendo una società fiduciaria, la stessa non può Parte_1
essere ritenuta legittimata passiva per effetto della detenzione delle quote di SA S.r.l.
(nell'ottica di una “successione” processuale a quest'ultima all'esito della sua cancellazione dal registro delle imprese) dato che tali quote, in realtà, erano di proprietà dei fiducianti e non della fiduciaria predetta.
Dunque, l'azione per la declaratoria di simulazione dell'atto non avrebbe potuto essere rivolta nei confronti di dovendosi agire direttamente verso i Parte_1
fiducianti, quali effettivi titolari delle quote in oggetto.
Tale prospettazione, peraltro, risulta essere stata esposta da sin dalla Parte_1
comparsa di costituzione in giudizio nel primo grado di giudizio, senza che constino essere mai state sollevate contestazioni alla natura di società fiduciaria della predetta odierna appellante.
3.2) Il giudice di prime cure, statuendo in ordine alla legittimazione passiva del sig.
e di , ha esposto che “L'eccezione è infondata, poiché non considera CP_5 Parte_1
che è stato evocato in giudizio quale liquidatore della IA SR: sul CP_5 punto, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità che afferma “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e la vocatio in ius non può certo avvenire nei suoi confronti bensì nei confronti dei soci successori della società estinta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.” (ex multis Cass. civ.,
21/05/2020 n. 9329; Cass. civ., 21/5/2019 n.13593; Cass. civ., 16/6/2017 n.15035). Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla
8 società convenuta, atteso che emerge in via documentale che questa, al momento della conclusione degli atti di compravendita per cui è causa, era titolare del 95% della partecipazione nella società acquirente (successivamente alienante) IA SR ed è pertanto stata evocata in giudizio in applicazione dell'art. 110 c.p.c.”.
3.3) Sul punto deve rilevarsi come la questione sollevata da attenga, Parte_1
al di là delle espressioni utilizzate, non al profilo della legittimazione ma a quello della titolarità passiva del rapporto.
La questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva (come del resto quella della legittimazione attiva) deve in effetti essere presa in considerazione nell'ottica della prospettazione della parte, sì che, una volta che il diritto azionato sia presentato come proprio (dalla parte che lo ha dedotto) e da far valere nei confronti dei soggetti indicati come destinatari della domanda, la legittimazione – in quanto tale – risulta sussistere sia sul lato attivo che su quello passivo.
Diversa è la valutazione della corrispondenza a realtà di tale prospettazione, che coinvolge l'effettiva titolarità del rapporto.
Nel caso di specie, all'evidenza, non si verte in tema di valutazione del perimetro della prospettazione della parte, ma di effettiva corrispondenza delle relative allegazioni alla realtà dei fatti prospettati, coinvolgendo quindi il profilo della titolarità passiva del rapporto in capo a Parte_1
3.4) Così definito il profilo da prendere in esame, deve poi evidenziarsi come il
Tribunale di Pisa abbia statuito sul punto prendendo in considerazione esclusivamente l'aspetto (processuale) della successione ex art. 110 c.p.c., che la consolidata giurisprudenza di legittimità individua – in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese – come ipotesi integratrice di un fenomeno successorio sui generis, tale da comportare l'ingresso dei soci nei rapporti già facenti capo alla società cancellata
(tra tante, Cass. 30832 del 6.11.2023).
Tuttavia, nel caso di specie, tale profilo risulta caratterizzato dalla peculiare connotazione per cui il soggetto chiamato a tale successione, in quanto socio della società cancellata, è una società fiduciaria.
3.4.1) La Corte di Cassazione ha in proposito avuto modo di indicare, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (Cass. 13143 del 27.4.2022, in motivazione nei termini che seguono), che:
− “...le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di "fiducia germanistica". Allorché sia svolta in forma di impresa, l'attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma
l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di
9 azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà”;
− “...le attività tipiche prese in considerazione dalla I. n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza”;
− “Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 7364- 18)”;
− “La conseguenza fondamentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è, quanto alle società di cui alla citata I. n. 1966 del
1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario”.
Nel solco interpretativo così tracciato, la stessa Corte di Cassazione ha quindi avuto di precisare che “L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro
- intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando
l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali” (Cass 24859 del 16.9.2024).
3.4.2) Dunque, il dato strutturale dell'impianto argomentativo della Suprema Corte sul punto è che la società fiduciaria deve essere giuridicamente qualificata come una mandataria senza rappresentanza dei fiducianti, con scissione tra la titolarità della
10 proprietà (che resta in capo ai fiducianti stessi) e legittimazione all'esercizio dei diritti correlati (che viene invece traslata alla società fiduciaria).
C) Dunque, un'eventuale titolarità passiva del rapporto – in capo ad una società fiduciaria – può essere ravvisabile sul piano processuale unicamente nelle ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto direttamente l'attività gestoria svolta dalla società stessa, quale portato delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mandatario gravante sulla medesima società, ma non può invece essere ritenuta sussistente qualora la domanda abbia a riferimento profili concernenti la titolarità sostanziale del bene in relazione al quale la domanda viene avanzata.
3.4.3) Facendo applicazione di tali principi interpretativi al caso di specie, risulta quasi superfluo rilevare come la domanda di simulazione assoluta della vendita intercorsa in data 22.3.2005 non possa consentire di configurare, quale titolare passiva del rapporto,
Parte_1
L'odierna appellante risulta infatti, sul punto, mera mandataria senza rappresentanza degli effettivi titolari delle quote societarie della (cancellata) SA S.r.l., sì che il meccanismo successorio delineato dalla Suprema Corte per le ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può trovare nel caso di specie un'applicazione automatica e portare quindi ad individuare in la (nuova) Parte_1
titolare passiva del rapporto, in quanto ex-socia della stessa SA S.r.l.
La titolarità delle quote di quest'ultima società, in capo a , risulta Parte_1
infatti connotata nei già sopra menzionati peculiari termini che contraddistinguono l'attività delle società fiduciarie, sì che, mentre all'odierna appellante compete (rectius, competeva) l'esercizio dei diritti sociali e la determinazione delle opzioni concernenti l'attività sociale, l'effettiva proprietà delle quote di SA S.r.l. – quella che la Corte di
Cassazione ha evocativamente chiamato “proprietà sostanziale” – è (ed è sempre) rimasta in capo ai fiducianti della stessa Parte_1
Dunque, nella presente causa, in cui non viene in alcun modo in contestazione un profilo correlato all'attività gestoria delle quote societarie, ma direttamente la titolarità di un bene immobile ricompreso nel patrimonio della società cancellata, la titolarità passiva del rapporto deve essere individuata in capo ai soggetti fiducianti proprietari delle quote della cancellata SA S.r.l., e non in capo a Parte_1
3.5) L'appello deve quindi trovare accoglimento, con declaratoria di difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a in relazione alla domanda avanzata Parte_1
contro di essa da e CP_1 CP_2
La decisione che precede assorbe la domanda concernente la valorizzazione processuale data nella sentenza impugnata al mancato adempimento all'ordine di
11 esibizione imposto a carico di nel giudizio di prime cure, trattandosi di Parte_1
ordine emesso nei confronti di parte non titolare del rapporto dedotto in giudizio.
Le conclusioni sin qui raggiunte, peraltro, non consentono di dare corso ad ulteriori statuizioni di sorta aventi a riferimento la sentenza impugnata, in assenza di domande dell'appellante sul punto.
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, si osserva come l'appellante (con dimostrazione di notevole correttezza) abbia dichiarato, nelle note dimesse in data 5.11.2024, di rinunciare “alla domanda per le competenze in entrambi i gradi di giudizio e delle spese di C.T.U. e C.T.P. nei confronti delle appellate e CP_1
(le uniche, del resto, suscettibili di essere individuare come controparti CP_2
processuali rispetto alla posizione di , ribadendo quindi nelle conclusionali Parte_1 che “Non si conclude per la condanna alla refusione delle spese e competenze di primo e secondo grado, nonché di quelle di CTU e CTP nei confronti delle attrici appellate in quanto vi è stato un riconoscimento da parte loro della carenza di legittimazione passiva della società fiduciaria, come già anticipato nelle note autorizzate in sostituzione di udienza depositate il 05.11.2024”.
Stanti le espresse dichiarazioni predette, dunque, non vi sussistono margini per emettere statuizioni di sorta in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e CP_4 CP_5 CP_6
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a in relazione alla domanda avanzata contro di essa da Parte_1
e CP_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 17.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
13
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere rel. provv. dott. Antonio Picardi Consigliere riunita in Camera di consiglio;
a scioglimento della riserva, ha emesso nella causa n. r.g. 974/2023, pendente tra
Parte_1
PARTE APPELLANTE contro e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
APPELLATI
vista la relazione del relatore dott. Marco Cecchi;
la seguente
ORDINANZA letti gli atti;
visto il decreto presidenziale emesso ai sensi degli artt. 127, 127 bis e 127 ter c.p.c., come modificati e/o introdotti dal D.L.vo 10.10.2022 n. 149 di attuazione della L. n.
206/2021, con cui è stata disposta la trattazione scritta della causa ed è stato assegnato alle parti termine fino all'originaria data di udienza per il deposito di note contenenti le sole conclusioni ed istanze, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento in conformità dell'art. 127 ter comma 3
c.p.c.; dato atto che il presente procedimento proviene da rinvio per una pronuncia ex art. 281 sexies;
lette le note conclusive, depositate telematicamente dal procuratore dell'appellante;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione con pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M
trattiene la causa in decisione pronunciando sentenza ex art. 281 sexies cpc con contestuale motivazione, a far parte integrante del presente verbale.
***
N. R.G. 974/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere
pronuncia mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 974/2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rag. Parte_1 CP_7
, elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Nesi,
[...]
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
2 PARTE APPELLANTE
contro
, e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
CP_6
APPELLATI contumaci
avverso sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Si conclude come in atto di citazione in appello con rinuncia alla domanda per le competenze in entrambi i gradi di giudizio e delle spese di C.T.U. e
C.T.P. nei confronti delle appellate , e quindi: “Piaccia all'Ecc.ma Corte CP_1 CP_2
di Appello di Firenze, riformare il capo della sentenza che riconosce la società fiduciaria quale legittimata passiva rispetto alle domande di simulazione assoluta promosse dalle attrici, ex art. 2495 c.c. quale socia della cancellata Soc. SA s.r.l., dichiarando invece, nel caso di società fiduciaria di cui alla Legge n. 1966\1939 e successive disposizioni normative, come nella fattispecie, la società fiduciaria carente di legittimazione passiva essendo legittimato passivo sempre e soltanto il fiduciante vero ed unico titolare del rapporto giuridico sostanziale;
riformare il capo della sentenza in cui il Giudice ha valutato la mancata esecuzione all'ordine di esibizione ex art. 116-118 e 210 c.p.c. da parte della società fiduciaria in quanto vi era in atti la prova che la società fiduciaria
non fosse parte sostanziale del rapporto e che quindi non si possa Parte_1
utilizzare tale prova a sostegno della decisione e perché il provvedimento di esibizione ex art. 210 c.p.c. non costituisce un obbligo per la società fiduciaria quando non è esplicitato il nominativo, o i nominativi richiesti, e la stessa è citata non come parte sostanziale bensì come semplice legittimata fiduciaria di partecipazioni societarie e la sentenza emittenda possa incidere sulla titolarità della partecipazione e\o sulla sua trasferibilità disponendo eventualmente in tal senso ove ritenuto necessario ed opportuno e conseguentemente dichiari la società fiduciaria carente di legittimazione passiva Parte_1
rispetto alle domande avanzate dalle sigg.re e con vittoria delle CP_1 CP_2 competenze di entrambi i gradi di giudizio e delle spese di CTU e di CTP”.
3 MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ha proposto appello avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di simulazione avanzata in prime cure dalle sigg.re e CP_1 CP_2
[...]
1.1) Le predette sigg.re avevano instaurato il giudizio di primo Parte_2
grado allegando che:
• in data 25.6.1995 aveva perso la vita, in un incidente aereo avvenuto presso
Empoli, il sig. marito della sig.ra e padre di Persona_1 CP_1 CP_2
[...]
• alla guida del velivolo si trovava il sig. parimenti deceduto;
Persona_2
• il giudizio civile di risarcimento danni, conseguente a tale sinistro, si era concluso con la condanna delle eredi del predetto pilota, sigg.re e Controparte_3 [...]
oltre che dell'Aeroclub “Carlo Del Prete”, al risarcimento del danno, CP_8 con sentenza resa dal Tribunale di Firenze, confermata dalla Corte d'Appello di
Firenze ed infine passata in giudicato;
• le eredi del sig. si erano progressivamente disfatte del proprio CP_8
patrimonio.
• uno degli ultimi beni non ceduti a seguito dell'evento era un fabbricato costituito dall'abitazione della famiglia e da un fondo artigianale adibito a centro estetico e palestra ma, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio di risarcimento danni, era stato ceduto anche tale fabbricato ed i due beni di cui era composto, rispettivamente, alla società SA s.r.l. (con atto pubblico del 22.3.2005) ed alla società (con scrittura privata Controparte_9
autenticata del 3.5.2005);
• la casa di abitazione era stata poi ulteriormente trasferita, in data 24.7.2007, dalla soc. SA s.r.l. alla figlia di sig.ra all'epoca poco più Controparte_4 CP_6
che ventenne;
• la soc. SA di fatto aveva, all'epoca, come oggetto sociale l'attività conciaria e presentava da anni bilancio in perdita, ed era detenuta al 95% da una società fiduciaria, , ed il residuo 5% da tale Parte_1 CP_5
• dopo il trasferimento della sede sociale la predetta SA S.r.l. era stata posta in liquidazione (in data 30.5.2006) e cancellata dal registro delle imprese il successivo 26.5.2008;
4 • gli atti di alienazione in questione dovevano ritenersi gravati da simulazione assoluta.
1.1.1) Su tali basi le attrici avevano chiesto: “Voglia il Tribunale di Pisa, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare la nullità o la inefficacia per simulazione assoluta: a) del contratto ai rogiti notaio di Persona_3
San Miniato in data 22.3.2005, rep. 1344 racc. 454, con il quale e Controparte_3
trasferivano apparentemente a SA s.r.l. l'appartamento per civile Controparte_4
abitazione posto in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Empoli al foglio 17, part. 674. Sub 4, graffata alla particella 2771; b) del contratto ai rogiti del notaio di San Miniato in data 24.7.2007, rep 4809 Persona_3
racc. 2208, con il quale la società SA s.r.l. in liquidazione, a mezzo del suo liquidatore
, trasferiva apparentemente a , con riserva della CP_5 CP_6 proprietà, l'appartamento per civile abitazione posto in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Empoli, al foglio 17, part. 674, sub 4, graffata alla particella 2771; con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di competenze e spese tutte del giudizio”
1.2) Il contraddittorio si era radicato con la costituzione di tutte le parti convenute,
e che Controparte_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 Parte_1
avevano a vario titolo contestato le allegazioni e le domande attoree.
1.3) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali, assunzione di prova orale ed espletamento di CTU, il Tribunale di Pisa aveva dato atto che, in corso di causa, era mutata la proprietà dell'immobile oggetto delle domande attoree, rilevando che al momento della trascrizione della domanda di simulazione, avvenuta in data 27.10.2014, pendeva sull'immobile stesso un atto di pignoramento immobiliare (trascritto alla conservatoria in data 22.08.2013, per conto della pignorante Banca CR Firenze), che aveva poi condotto all'acquisto della proprietà dell'immobile da parte dell'aggiudicatario, avvenuto con decreto di trasferimento del Tribunale di Firenze e trascritto in data
15.11.2017.
Ciò premesso, il predetto Tribunale aveva ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni preliminari sollevate da alcune delle parti convenute
(in particolare di nullità dell'atto di citazione e di difetto di interesse ad agire in capo alle attrici);
− era infondata, in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da e da sulla scorta della dedotta CP_5 Parte_1 cancellazione della soc. SA dal registro delle imprese (prima dell'instaurazione
5 della causa), dal momento che tale cancellazione comportava unicamente che la causa doveva essere instaurata nei confronti degli ex soci della stessa SA S.r.l.;
− era fondata la domanda di simulazione assoluta avanzata con riferimento al contratto di compravendita del 22.3.2005 con il quale e SI Controparte_3
RG avevano trasferito l'immobile in questione a SA s.r.l.;
− non era fondata invece la domanda di simulazione assoluta relativa al contratto di vendita con riserva della proprietà del 24.7.2007, tra SA S.r.l. e CP_6
1.3.1) Il Tribunale di Pisa aveva quindi emesso la seguente statuizione: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - ACCOGLIE la domanda delle attrici limitatamente al primo atto di compravendita e, per l'effetto, dichiara nullo per simulazione assoluta l'atto di compravendita stipulato in data
22.3.2005, a rogito del notaio di San Miniato, rep. 1344, racc. 454, con Persona_3
il quale e hanno trasferito a IA S.R.L. Controparte_3 Controparte_4
l'appartamento per civile abitazione sito in Empoli, via XI Febbraio n. 95, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Empoli al Foglio 17, part. 674. Sub 4, graffata alla particella 2771; - RIGETTA la domanda delle attrici limitatamente al secondo atto di compravendita con riserva di proprietà a rogito del notaio di San Persona_3
Miniato in data 24.7.2007, rep 4809, racc. 2208; - RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta dalle convenute e - ORDINA l'annotazione della presente CP_3 CP_4
sentenza ex art. 2655, 1 comma, c.c. al competente conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni responsabilità; - COMPENSA le spese e i compensi di lite tra le attrici e i convenuti e per le quote di 1/3 CP_5 Parte_1
spettanti a ciascuno;
- CONDANNA le convenute e Controparte_3 CP_4
, in solido tra loro, alla refusione in favore delle attrici delle spese di lite, che
[...]
liquida in euro 4.344,00 per compensi (pari a euro 13.032,00 diviso tre parti processuali),
740,00 euro per spese vive (pari ad euro 2.219,08 diviso tre parti processuali), oltre al
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- CONDANNA le attrici alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in CP_6
euro 3.448,00 (pari ad euro 10.343,00 diviso tre parti processuali), oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- PONE definitivamente a carico di tutte le parti processuali, nella misura di
1/5 ciascuna, le spese della CTU liquidate con separato decreto”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , senza Parte_1
articolare il gravame in motivi separati e specifici ma affidando lo stesso ad una variegata
6 congerie di argomentazioni critiche la cui premessa è stata indicata dall'appellante nell'assunto: “Ritiene la società fiduciaria di non essere legittimata passiva per la domanda che è stata svolta dalle attrici”.
2.1) A tale premessa l'appellante ha poi fatto seguire le argomentazioni secondo cui:
• è una società fiduciaria e “come tale, la stessa appare intestataria di Parte_1
quote ma di dette non è il titolare sostanziale effettiva come conclude la Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13143/2022”;
• “Affermare quindi da parte del Tribunale che la fiduciaria era colei che quale socia avrebbe assunto il ruolo di parte sostanziale ai sensi dell'art. 2495 c.c. è errato”;
• l'unico legittimato passivo era infatti il fiduciante “...che ben poteva essere individuato dalle attrici secondo la loro stessa ricostruzione dei fatti tanto è vero che hanno indicato più persone nella richiesta ex art. 210 c.p.c. avanzata al
Giudice così dimostrando che la Società Fiduciaria avrebbe dovuto essere citata quale formalmente intestataria della partecipazione ma che altri erano i titolari del diritto di proprietà”;
• il fatto che non avesse adempiuto all'ordine di esibizione disposto Parte_1
dal giudice di prime cure non poteva essere valorizzato, dal momento che il
Tribunale di Pisa aveva direttamente chiesto chi fossero i fiducianti, senza indicazione di alcun nominativo (come invece le attrici avrebbero potuto fare);
• “Il Giudice ha completamente ignorato il problema che sorgeva per la fiduciaria nei confronti del fiduciante ove la richiesta fosse stata generica o come si dice ad explorandum, e per di per sé inammissibile”;
• “Solo la mancata eventuale risposta all'ordine di far conoscere se il soggetto o i soggetti indicati fossero i fiducianti avrebbe potuto essere valutata dal Giudice ex artt. 116-118 e 210 c.p.c.; non certo la mancata risposta ad un ordine generico rivolto ad un soggetto che è stato citato quale parte sostanziale ma che tale non
è”;
• “Quando la società di capitali viene cancellata dal registro delle imprese è giurisprudenza consolidata che i rapporti pendenti, attivi e/o passivi che siano facciano capo ai soci. Ma ai soci veri, ossia che abbiano intestato una quota del capitale sociale ossia che agiscono in nome e per conto proprio e non certo ad una società fiduciaria la cui legge istitutiva le consente di amministrare i beni conferiteli da terzi, spendendo il proprio nome”;
7 • “Tanto è vero quanto appena affermato che la società fiduciaria apporta eventuali beni, valori immobili o quote di partecipazione che fossero esistenti nella società cancellata non nel proprio patrimonio bensì nel patrimonio di terzi, ossia dal titolare del diritto sostanziale ovvero del fiduciante. Nella realtà la società fiduciaria rispetto alla domanda che è stata formulata è terza e non parte. Può essere citata perchè è la legittima intestataria della quota, ma non è certo una parte sostanziale perchè tale è sempre e soltanto il fiduciante”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito, dovendosene quindi dichiarare la contumacia, stante la ritualità delle notifiche.
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti fondato e debba essere, conseguentemente, accolto.
3.1) Il nucleo basilare dell'impianto difensivo dell'appellante è dato dalla prospettazione per cui, essendo una società fiduciaria, la stessa non può Parte_1
essere ritenuta legittimata passiva per effetto della detenzione delle quote di SA S.r.l.
(nell'ottica di una “successione” processuale a quest'ultima all'esito della sua cancellazione dal registro delle imprese) dato che tali quote, in realtà, erano di proprietà dei fiducianti e non della fiduciaria predetta.
Dunque, l'azione per la declaratoria di simulazione dell'atto non avrebbe potuto essere rivolta nei confronti di dovendosi agire direttamente verso i Parte_1
fiducianti, quali effettivi titolari delle quote in oggetto.
Tale prospettazione, peraltro, risulta essere stata esposta da sin dalla Parte_1
comparsa di costituzione in giudizio nel primo grado di giudizio, senza che constino essere mai state sollevate contestazioni alla natura di società fiduciaria della predetta odierna appellante.
3.2) Il giudice di prime cure, statuendo in ordine alla legittimazione passiva del sig.
e di , ha esposto che “L'eccezione è infondata, poiché non considera CP_5 Parte_1
che è stato evocato in giudizio quale liquidatore della IA SR: sul CP_5 punto, è appena il caso di richiamare la giurisprudenza di legittimità che afferma “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e la vocatio in ius non può certo avvenire nei suoi confronti bensì nei confronti dei soci successori della società estinta ai sensi dell'art. 110 c.p.c.” (ex multis Cass. civ.,
21/05/2020 n. 9329; Cass. civ., 21/5/2019 n.13593; Cass. civ., 16/6/2017 n.15035). Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla
8 società convenuta, atteso che emerge in via documentale che questa, al momento della conclusione degli atti di compravendita per cui è causa, era titolare del 95% della partecipazione nella società acquirente (successivamente alienante) IA SR ed è pertanto stata evocata in giudizio in applicazione dell'art. 110 c.p.c.”.
3.3) Sul punto deve rilevarsi come la questione sollevata da attenga, Parte_1
al di là delle espressioni utilizzate, non al profilo della legittimazione ma a quello della titolarità passiva del rapporto.
La questione della sussistenza o meno della legittimazione passiva (come del resto quella della legittimazione attiva) deve in effetti essere presa in considerazione nell'ottica della prospettazione della parte, sì che, una volta che il diritto azionato sia presentato come proprio (dalla parte che lo ha dedotto) e da far valere nei confronti dei soggetti indicati come destinatari della domanda, la legittimazione – in quanto tale – risulta sussistere sia sul lato attivo che su quello passivo.
Diversa è la valutazione della corrispondenza a realtà di tale prospettazione, che coinvolge l'effettiva titolarità del rapporto.
Nel caso di specie, all'evidenza, non si verte in tema di valutazione del perimetro della prospettazione della parte, ma di effettiva corrispondenza delle relative allegazioni alla realtà dei fatti prospettati, coinvolgendo quindi il profilo della titolarità passiva del rapporto in capo a Parte_1
3.4) Così definito il profilo da prendere in esame, deve poi evidenziarsi come il
Tribunale di Pisa abbia statuito sul punto prendendo in considerazione esclusivamente l'aspetto (processuale) della successione ex art. 110 c.p.c., che la consolidata giurisprudenza di legittimità individua – in caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese – come ipotesi integratrice di un fenomeno successorio sui generis, tale da comportare l'ingresso dei soci nei rapporti già facenti capo alla società cancellata
(tra tante, Cass. 30832 del 6.11.2023).
Tuttavia, nel caso di specie, tale profilo risulta caratterizzato dalla peculiare connotazione per cui il soggetto chiamato a tale successione, in quanto socio della società cancellata, è una società fiduciaria.
3.4.1) La Corte di Cassazione ha in proposito avuto modo di indicare, con l'autorità della composizione a Sezioni Unite (Cass. 13143 del 27.4.2022, in motivazione nei termini che seguono), che:
− “...le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di "fiducia germanistica". Allorché sia svolta in forma di impresa, l'attività sottostante presuppone, in base alla legge citata, che la società assuma
l'amministrazione di beni per conto di terzi e la rappresentanza dei portatori di
9 azioni o di obbligazioni (art. 1), sì da rimanere destinataria della sola legittimazione all'esercizio dei diritti relativi ai beni o ai capitali conferiti, senza trasferimento effettivo di proprietà”;
− “...le attività tipiche prese in considerazione dalla I. n. 1966 del 1939 sono, in pratica, tutte sussumibili nel concetto di amministrazione di elementi patrimoniali altrui, mediante contratti che legittimano le società a operare in nome proprio sui capitali affidati secondo lo schema del mandato senza rappresentanza”;
− “Questa Corte ha da tempo riconosciuto la rilevanza di simile fenomeno, sempre sostanzialmente ripetendo che nella società fiduciaria i fiducianti vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni da loro affidati alla fiduciaria e a questa strumentalmente intestati (v. Cass. Sez. 1 n. 7364- 18)”;
− “La conseguenza fondamentale è duplice: da un lato lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è, quanto alle società di cui alla citata I. n. 1966 del
1939, quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei beni conferiti, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti;
dall'altro e conseguentemente la società fiduciaria che abbia gestito malamente il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde essa stessa del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario”.
Nel solco interpretativo così tracciato, la stessa Corte di Cassazione ha quindi avuto di precisare che “L'espropriazione forzata della quota di società a responsabilità limitata - bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto al pubblico registro
- intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939 non si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, bensì, ai sensi dell'art. 2471, comma 1, c.c. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003), mediante notificazione alla società a cui la quota stessa si riferisce e alla società (fiduciaria) che ne ha l'intestazione formale, nonché tramite successiva iscrizione del vincolo nel registro delle imprese, generando
l'intestazione fiduciaria un fenomeno di dissociazione tra la situazione di "proprietà sostanziale" (che resta in capo al fiduciante) e la "proprietà formale" (che ricade in capo alla fiduciaria), per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all'esercizio dei diritti sociali” (Cass 24859 del 16.9.2024).
3.4.2) Dunque, il dato strutturale dell'impianto argomentativo della Suprema Corte sul punto è che la società fiduciaria deve essere giuridicamente qualificata come una mandataria senza rappresentanza dei fiducianti, con scissione tra la titolarità della
10 proprietà (che resta in capo ai fiducianti stessi) e legittimazione all'esercizio dei diritti correlati (che viene invece traslata alla società fiduciaria).
C) Dunque, un'eventuale titolarità passiva del rapporto – in capo ad una società fiduciaria – può essere ravvisabile sul piano processuale unicamente nelle ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto direttamente l'attività gestoria svolta dalla società stessa, quale portato delle modalità di adempimento dell'obbligazione del mandatario gravante sulla medesima società, ma non può invece essere ritenuta sussistente qualora la domanda abbia a riferimento profili concernenti la titolarità sostanziale del bene in relazione al quale la domanda viene avanzata.
3.4.3) Facendo applicazione di tali principi interpretativi al caso di specie, risulta quasi superfluo rilevare come la domanda di simulazione assoluta della vendita intercorsa in data 22.3.2005 non possa consentire di configurare, quale titolare passiva del rapporto,
Parte_1
L'odierna appellante risulta infatti, sul punto, mera mandataria senza rappresentanza degli effettivi titolari delle quote societarie della (cancellata) SA S.r.l., sì che il meccanismo successorio delineato dalla Suprema Corte per le ipotesi di cancellazione di una società dal registro delle imprese non può trovare nel caso di specie un'applicazione automatica e portare quindi ad individuare in la (nuova) Parte_1
titolare passiva del rapporto, in quanto ex-socia della stessa SA S.r.l.
La titolarità delle quote di quest'ultima società, in capo a , risulta Parte_1
infatti connotata nei già sopra menzionati peculiari termini che contraddistinguono l'attività delle società fiduciarie, sì che, mentre all'odierna appellante compete (rectius, competeva) l'esercizio dei diritti sociali e la determinazione delle opzioni concernenti l'attività sociale, l'effettiva proprietà delle quote di SA S.r.l. – quella che la Corte di
Cassazione ha evocativamente chiamato “proprietà sostanziale” – è (ed è sempre) rimasta in capo ai fiducianti della stessa Parte_1
Dunque, nella presente causa, in cui non viene in alcun modo in contestazione un profilo correlato all'attività gestoria delle quote societarie, ma direttamente la titolarità di un bene immobile ricompreso nel patrimonio della società cancellata, la titolarità passiva del rapporto deve essere individuata in capo ai soggetti fiducianti proprietari delle quote della cancellata SA S.r.l., e non in capo a Parte_1
3.5) L'appello deve quindi trovare accoglimento, con declaratoria di difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a in relazione alla domanda avanzata Parte_1
contro di essa da e CP_1 CP_2
La decisione che precede assorbe la domanda concernente la valorizzazione processuale data nella sentenza impugnata al mancato adempimento all'ordine di
11 esibizione imposto a carico di nel giudizio di prime cure, trattandosi di Parte_1
ordine emesso nei confronti di parte non titolare del rapporto dedotto in giudizio.
Le conclusioni sin qui raggiunte, peraltro, non consentono di dare corso ad ulteriori statuizioni di sorta aventi a riferimento la sentenza impugnata, in assenza di domande dell'appellante sul punto.
4) Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, si osserva come l'appellante (con dimostrazione di notevole correttezza) abbia dichiarato, nelle note dimesse in data 5.11.2024, di rinunciare “alla domanda per le competenze in entrambi i gradi di giudizio e delle spese di C.T.U. e C.T.P. nei confronti delle appellate e CP_1
(le uniche, del resto, suscettibili di essere individuare come controparti CP_2
processuali rispetto alla posizione di , ribadendo quindi nelle conclusionali Parte_1 che “Non si conclude per la condanna alla refusione delle spese e competenze di primo e secondo grado, nonché di quelle di CTU e CTP nei confronti delle attrici appellate in quanto vi è stato un riconoscimento da parte loro della carenza di legittimazione passiva della società fiduciaria, come già anticipato nelle note autorizzate in sostituzione di udienza depositate il 05.11.2024”.
Stanti le espresse dichiarazioni predette, dunque, non vi sussistono margini per emettere statuizioni di sorta in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1365/2022 del Tribunale di Pisa, così Parte_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
e CP_4 CP_5 CP_6
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo a in relazione alla domanda avanzata contro di essa da Parte_1
e CP_1 CP_2
Così deciso nella camera di consiglio del 17.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
12 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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