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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo n. 1385/2023 R.G. avverso la sentenza n. 59/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia-Sezione Fallimentare nel procedimento di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 RD 267/1942, R.G. 20/2014 promosso da
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Foggia (C.F. ) in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici domicilia, alla via Melo n° 97
RECLAMANTE nei confronti di in persona dei curatori, come in atti, Controparte_1 difesa dall'avv. Egiziano Di Leo presso cui è elettivamente domiciliata
RECLAMATA
e di cod. fisc. in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE CP_3
pagina 1 di 9 e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
Interveniente necessario
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza nr. 52/2023, di apertura della liquidazione giudiziale e di declaratoria di inammissibilità della risoluzione del concordato preventivo, emessa dal Tribunale di Foggia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 52/2023, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di osservando: CP_1
-che il creditore concordatario ricorrente aveva chiesto la pronunzia di risoluzione del concordato della (emesso il 27/4/2016 e pubblicato il 29/04/2016) e la conseguente CP_1 dichiarazione di fallimento;
-che alla richiesta di risoluzione del concordato si era associata la CP_2 CP_2 instando per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
-che era stata ritualmente convocata la debitrice;
-che il piano concordatario si basava sulla continuità aziendale indiretta prevedendo l'affitto dell'azienda per cinque anni ad una newco interamente partecipata dalla società debitrice con
'cessione' ai creditori concordatari dei crediti commerciali nonché dei crediti in contenzioso e l'apporto di risorse finanziarie generate dalla newco nell'arco di circa cinque anni, da corrispondersi alla concedente nelle forme di canone annuale per l'affitto dell'azienda previsto in una quota fissa di €50.000,00 annui;
-che il decreto di omologazione prevedeva l'adempimento ed esecuzione del concordato nel termine di cinque anni dall'omologazione prevedendo il soddisfacimento dei creditori come segue:
“A) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti 'prededucibili' (pari complessivamente ad €.300.000,00) … non oltre i 18 mesi dall'omologazione definitiva;
B) il pagamento integrale dei creditori privilegiati (pari a €.1.093.539,00) entro 48 mesi dalla definitività del decreto di omologazione, oltre interessi al tasso legale, salva la transazione fiscale per i crediti tributari e previdenziali;
pagina 2 di 9 C) il pagamento dei creditori chirografari (pari a complessivi €.7.552.400,00) nella misura unica del 34,09% (rivista dal C.G. al 23,81%) entro 60 mesi dalla definitività del decreto di omologazione (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata);
- che dalla relazione del Commissario giudiziale del 21.12.2022, risultava che nessun creditore privilegiato e chirografario è stato ad oggi soddisfatto, neanche in parte e che la programmata continuità aziendale mediante il rapporto con la newco (Nuova Moteroc S.r.L.) non aveva avuto seguito visto che il contratto di affitto del ramo di azienza alla partecipata non era stato neppure stipulato con conseguente venir meno di una rilevante voce dell'attivo consistente nei canoni di affitto per complessivi 250.000,00 euro il cinque anni;
-che in considerazione delle insufficienti disponibilità residue (cfr. sentenza), della mancata stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda, dell'esito negativo di parte del contenzioso e della pendenza di contenziosi giudiziali in atto e dall'esito incerto, il Tribunale dava atto del mancato pagamento nei termini previsti dei creditori privilegiati e chirografari, in violazione del termine massimo di cinque anni dall'omologa, fissato in piano concordatario;
-che, ciononostante, la domanda della ricorrente, odierna appellante, non poteva essere accolta visto che, al momento dell'istanza dell'AGE, datata 28/10/2022, era passato più di un anno dalla scadenza del termine di cinque anni dall'omologazione di cui al decreto del Tribunale di Foggia pubblicato in data 29/04/2016 e che, accertata l'insolvenza anche nella fase esecutiva del concordato omologato, doveva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale;
-che comunque quando “…l'insolvenza venga a determinarsi non sui debiti come attestati prima dell'omologa, ma sulla rideterminazione del debito così come da concordato omologato, oltre che per i nuovi debiti sorti post omologa. … laddove le operazioni concordatarie non siano riuscite a soddisfare, nel cronoprogramma del piano concordatario, neanche il debito falcidiato di cui al concordato omologato, il quale è debito determinatosi successivamente “al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” (in tal senso depone la recente giurisprudenza di merito e la più autorevole dottrina). … scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186, co. 3, l. fall. senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il piano concordatario si è consolidato, il debitore continua ad essere obbligato all'adempimento del piano e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore nella citata misura falcidiata (v. Cass. Civ. Sez. pagina 3 di 9 Un. n. 4696/2022; Cass. Civ. n. 12085/2020; Cass. Civ. n. 26002/2018).” (cfr. sentenza reclamata).
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo l'AGENZIA delle entrate per “1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 186, comma 3, L.F. e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 08/04/2020, n. 23” dal momento che il ricorso per la risoluzione del concordato era tempestivo dovendosi applicare alla procedura l'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n. 23 che prevede al comma 1 che: “I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi”.
Chiedeva, allo scopo, di: “1. Dichiarare tempestiva l'opposizione proposta dall'Agenzia delle
Entrate e, per l'effetto, 2. Dichiarare la risoluzione del concordato preventivo proposto dalla con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla declaratoria di fallimento CP_1 della stessa;
3. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Significava a supporto dei motivi:
-che la scadenza del termine per proporre la risoluzione del concordato era fissata al 29.10.2022, con conseguente piena ammissibilità del ricorso introdotto ed erronea statuizione del Tribunale che aveva omesso di applicare la proroga di sei mesi prevista dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n.
23;
-che sebbene fosse stata aperta la liquidazione giudiziale (effetto consequenziale alla revoca dle concordato invocata) comunque la decisione si poneva in violazione degli interessi della ricorrente dal momento che appariva indispensabile la previa risoluzione del concordato preventivo atteso che il mancato buon fine dell'azione di risoluzione del concordato legittimava il debitore ad agire per il soddisfacimento del proprio credito nei limiti di quanto previsto dal piano concordatario omologato;
-che comunque la sentenza era stata assunta in “2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 186
L.F.: inadempimento grave del concordato preventivo” atteso il grave inadempimento del piano concordatario privo di causa funzionale e non più in grado di assicurare ai creditori il rispetto degli obblighi assunti nei loro confronti;
-che la sentenza aveva comunque applicato la nuova disciplina liquidatoria in “3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 390 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14” e che, invece, andava applicata pagina 4 di 9 la vecchia disciplina di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ai sensi dell'art. 390 del CCII, il quale espressamente prevede che: “
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per
l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Concludeva come sopra.
3. Con memoria del 30.05.2024 si costituiva la curatela della che chiedeva il CP_1 rigetto del reclamo con vittoria di spese.
Non si costituiva la . Controparte_2
Dopo alcuni rinvii tesi ad assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio, acquisito il parere positivo del P.G., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il reclamo è fondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_2
4.1 Con i primi due motivi, che si trattano congiuntamente, la reclamante richiede la risoluzione del concordato preventivo (pur a fronte dell'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata con l'impugnata sentenza) sostenendo la tempestività della richiesta a motivo dell'interesse al soddisfacimento del proprio credito, in sede concorsuale, per l'intero ammontare anziché nei limiti falcidiati della quota, come fissata con il decreto di omologa del concordato.
La reclamante spiega che al momento della presentazione del ricorso non era ancora decorso il termine entro cui, a partire dalla scadenza stabilita nel decreto di omologa (cinque anni scadenti il
29 aprile 2021 a cui andavano aggiunti i sei mesi ex art. 9, D.L. 34/2020), era possibile richiedere la risoluzione del concordato. pagina 5 di 9 Le doglianze vanno condivise.
Ed infatti, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è stata richiesta con ricorso depositato il 5 novembre 2014 e il Tribunale di Foggia ha emesso il decreto di omologa il 27 aprile 2016, depositato in cancelleria il 29 aprile 2016. Nel suddetto decreto è stato previsto “per l'adempimento e l'esecuzione del concordato il termine ultimo di cinque anni dall'omologazione”. Quindi, il termine di adempimento del concordato preventivo scadeva il 29 aprile 2021, successivamente al 23 febbraio 2020, data indicata dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n.
23 e, di conseguenza, in applicazione della proroga di sei mesi stabilita dalla disposizione normativa da ultimo citata, il nuovo termine (quinquennio) a cui far riferimento per l'adempimento del concordato in questione risulta scaduto il 29 ottobre 2021.
Ne deriva che, con la statuizione di inammissibilità adottata, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di applicare la proroga di sei mesi prevista dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n. 23 visto che, entro un anno da quella data, vale a dire entro il 29 ottobre 2022, era possibile chiedere la risoluzione del concordato ex art. 186, co. 3 R.D. 267/1942 (ed anche 119, co. 4 CC.II). Ed allora, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Foggia, il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo proposto dall'Amministrazione reclamante deve ritenersi tempestivo (sia che si applichi l'art. 186, co. 3 L.F. R.D. 267/42, sia che si applichi l'art. 119, co. 4 C.C.I.I.) in quanto depositato presso il Tribunale di Foggia il 28 ottobre 2022, ossia il giorno precedente la scadenza del termine stabilito dalla legge per la richiesta di risoluzione.
Di conseguenza, apprezzato il grave inadempimento degli obblighi concordatari nei termini indicati nel provvedimento reclamato e neppure contestati dalla resistente costituita che, in prime cure, si è associata alla domanda di risoluzione e di apertura della liquidazione, deve conseguentemente pronunziarsi la risoluzione del concordato con ogni conseguenza di legge.
4.2 In contrario, non giovano le pur suggestive argomentazioni spese nella memoria difensiva della reclamata costituita secondo cui il reclamo sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse visto che l'Agenzia delle Entrate ricorrente si è insinuata al passivo della
(con ammissione del credito per la minor somma Controparte_1 determinata dalla falcidia concordataria, cfr. stato passivo dichiarato chiuso ed esecutivo il
16/1/2024, comunicato dai Curatori, all'Agenzia delle Entrate, con nota pec 25/1/2024, cfr.
pagina 6 di 9 allegati della reclamata) e al detto stato passivo non ha presentato opposizione (cfr. attestazione della Cancelleria 30/5/2024).
Ciò che rileva, ai fini che occupano, infatti, non è la sorte del credito (falcidiato) ammesso nella liquidazione di che trattasi, ma la correttezza della decisione che ha condotto alla liquidazione giudiziale. Invero, il ragionamento seguito dalla resistente, secondo cui, i provvedimenti adottati dal Giudice delegato in sede di verificazione dei crediti e non opposti acquistano efficacia di giudicato endo fallimentare (sancito dalla definitività dello stato passivo, nella specie reso esecutivo con il decreto emesso ai sensi dell'art. 204 C.C.I.I.), non implica rinunzia da parte dell'AGENZIA reclamante (per mancata opposizione allo stato passivo) del residuo credito (la parte falcidiata) non formante oggetto di insinuazione al passivo, dal momento che, respinta la domanda di risoluzione del concordato e dichiarata aperta la liquidazione, essa non poteva pretendere l'ammissione al passivo per il credito depurato dalla falcidia di talché solo la rimozione degli effetti concordatari consente di aprire la strada alla tutela piena dei crediti vantati dalla reclamante.
Il concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Foggia del 27/04/2016, pubblicato il 29/04/2016 va pertanto risolto con ogni conseguenza di legge.
5. Circa il terzo motivo di reclamo con cui si censura la scelta del Tribunale in ordine alla disciplina applicabile, come evidenziato nel reclamo, poiché la domanda di fallimento fa capo ad una procedura pendente alla data di entrata in vigore del codice della crisi di impresa, la disciplina applicabile è quella previgente. Ed infatti, la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 390 del CC.II., espressamente prevede che: “1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo pagina 7 di 9 comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Invero, non è la data di richiesta del fallimento che determina la disciplina applicabile ma la pendenza della procedura come delineata nella norma sopra riportata.
Il reclamo è quindi integralmente accolto con conseguente rimessione degli atti al Tribunale.
6. All'accoglimento del reclamo consegue la revoca della liquidazione giudiziale nei confronti di a cui apertura fu disposta con la sentenza impugnata. CP_1
Ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo primo D.Lg. n. 14/2019 si dispone che ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il debitore, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Bari un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, il debitore dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg. n. 14/2019.
7. Le spese della presente fase tra reclamante e reclamati, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (la fase istruttoria
è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 51, co. 11 CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.1: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa2; si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n. 55/20143 e succ. modd.4) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico dei reclamati.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 59/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, dichiara tempestiva la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'Agenzia delle Entrate in data 28/10/2022 e, per l'effetto, dichiara risolto il concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Foggia in data 27/04/2016, pubblicato il 29/04/2016;
2. revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di con la sentenza n. 59/2023, emessa dal Tribunale di Foggia nel proc. CP_1
20-2/2014, con ogni conseguenza di legge;
3. dispone che, ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la debitrice, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Foggia un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la debitrice dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg. n. 14/2019;
4. ordina che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti, e sia pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 del D.Lg.
n. 14/2019;
5. condanna i reclamati alla rifusione in favore della reclamante delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari il 17.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il presidente
Il consigliere estensore Maria Mitola
Maria Grazia Caserta
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 2 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 4 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott.ssa Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di reclamo n. 1385/2023 R.G. avverso la sentenza n. 59/2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia-Sezione Fallimentare nel procedimento di risoluzione del concordato preventivo ex art. 186 RD 267/1942, R.G. 20/2014 promosso da
AGENZIA DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale di Foggia (C.F. ) in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici domicilia, alla via Melo n° 97
RECLAMANTE nei confronti di in persona dei curatori, come in atti, Controparte_1 difesa dall'avv. Egiziano Di Leo presso cui è elettivamente domiciliata
RECLAMATA
e di cod. fisc. in persona del l.r.p.t. Controparte_2 P.IVA_2
RECLAMATA CONTUMACE CP_3
pagina 1 di 9 e
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
Interveniente necessario
Oggetto: reclamo ex art. 51 D. Lgs. 14/2019 avverso la sentenza nr. 52/2023, di apertura della liquidazione giudiziale e di declaratoria di inammissibilità della risoluzione del concordato preventivo, emessa dal Tribunale di Foggia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 52/2023, il Tribunale di Foggia dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di osservando: CP_1
-che il creditore concordatario ricorrente aveva chiesto la pronunzia di risoluzione del concordato della (emesso il 27/4/2016 e pubblicato il 29/04/2016) e la conseguente CP_1 dichiarazione di fallimento;
-che alla richiesta di risoluzione del concordato si era associata la CP_2 CP_2 instando per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
-che era stata ritualmente convocata la debitrice;
-che il piano concordatario si basava sulla continuità aziendale indiretta prevedendo l'affitto dell'azienda per cinque anni ad una newco interamente partecipata dalla società debitrice con
'cessione' ai creditori concordatari dei crediti commerciali nonché dei crediti in contenzioso e l'apporto di risorse finanziarie generate dalla newco nell'arco di circa cinque anni, da corrispondersi alla concedente nelle forme di canone annuale per l'affitto dell'azienda previsto in una quota fissa di €50.000,00 annui;
-che il decreto di omologazione prevedeva l'adempimento ed esecuzione del concordato nel termine di cinque anni dall'omologazione prevedendo il soddisfacimento dei creditori come segue:
“A) il pagamento integrale delle spese di procedura e degli altri crediti 'prededucibili' (pari complessivamente ad €.300.000,00) … non oltre i 18 mesi dall'omologazione definitiva;
B) il pagamento integrale dei creditori privilegiati (pari a €.1.093.539,00) entro 48 mesi dalla definitività del decreto di omologazione, oltre interessi al tasso legale, salva la transazione fiscale per i crediti tributari e previdenziali;
pagina 2 di 9 C) il pagamento dei creditori chirografari (pari a complessivi €.7.552.400,00) nella misura unica del 34,09% (rivista dal C.G. al 23,81%) entro 60 mesi dalla definitività del decreto di omologazione (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata);
- che dalla relazione del Commissario giudiziale del 21.12.2022, risultava che nessun creditore privilegiato e chirografario è stato ad oggi soddisfatto, neanche in parte e che la programmata continuità aziendale mediante il rapporto con la newco (Nuova Moteroc S.r.L.) non aveva avuto seguito visto che il contratto di affitto del ramo di azienza alla partecipata non era stato neppure stipulato con conseguente venir meno di una rilevante voce dell'attivo consistente nei canoni di affitto per complessivi 250.000,00 euro il cinque anni;
-che in considerazione delle insufficienti disponibilità residue (cfr. sentenza), della mancata stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda, dell'esito negativo di parte del contenzioso e della pendenza di contenziosi giudiziali in atto e dall'esito incerto, il Tribunale dava atto del mancato pagamento nei termini previsti dei creditori privilegiati e chirografari, in violazione del termine massimo di cinque anni dall'omologa, fissato in piano concordatario;
-che, ciononostante, la domanda della ricorrente, odierna appellante, non poteva essere accolta visto che, al momento dell'istanza dell'AGE, datata 28/10/2022, era passato più di un anno dalla scadenza del termine di cinque anni dall'omologazione di cui al decreto del Tribunale di Foggia pubblicato in data 29/04/2016 e che, accertata l'insolvenza anche nella fase esecutiva del concordato omologato, doveva dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale;
-che comunque quando “…l'insolvenza venga a determinarsi non sui debiti come attestati prima dell'omologa, ma sulla rideterminazione del debito così come da concordato omologato, oltre che per i nuovi debiti sorti post omologa. … laddove le operazioni concordatarie non siano riuscite a soddisfare, nel cronoprogramma del piano concordatario, neanche il debito falcidiato di cui al concordato omologato, il quale è debito determinatosi successivamente “al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo” (in tal senso depone la recente giurisprudenza di merito e la più autorevole dottrina). … scaduto il termine per la risoluzione del concordato di cui all'art. 186, co. 3, l. fall. senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, il piano concordatario si è consolidato, il debitore continua ad essere obbligato all'adempimento del piano e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore nella citata misura falcidiata (v. Cass. Civ. Sez. pagina 3 di 9 Un. n. 4696/2022; Cass. Civ. n. 12085/2020; Cass. Civ. n. 26002/2018).” (cfr. sentenza reclamata).
2. Avverso la sentenza proponeva reclamo l'AGENZIA delle entrate per “1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 186, comma 3, L.F. e dell'art. 9, comma 1, del D.L. 08/04/2020, n. 23” dal momento che il ricorso per la risoluzione del concordato era tempestivo dovendosi applicare alla procedura l'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n. 23 che prevede al comma 1 che: “I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi”.
Chiedeva, allo scopo, di: “1. Dichiarare tempestiva l'opposizione proposta dall'Agenzia delle
Entrate e, per l'effetto, 2. Dichiarare la risoluzione del concordato preventivo proposto dalla con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla declaratoria di fallimento CP_1 della stessa;
3. Vinte le spese del doppio grado di giudizio.”
Significava a supporto dei motivi:
-che la scadenza del termine per proporre la risoluzione del concordato era fissata al 29.10.2022, con conseguente piena ammissibilità del ricorso introdotto ed erronea statuizione del Tribunale che aveva omesso di applicare la proroga di sei mesi prevista dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n.
23;
-che sebbene fosse stata aperta la liquidazione giudiziale (effetto consequenziale alla revoca dle concordato invocata) comunque la decisione si poneva in violazione degli interessi della ricorrente dal momento che appariva indispensabile la previa risoluzione del concordato preventivo atteso che il mancato buon fine dell'azione di risoluzione del concordato legittimava il debitore ad agire per il soddisfacimento del proprio credito nei limiti di quanto previsto dal piano concordatario omologato;
-che comunque la sentenza era stata assunta in “2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 186
L.F.: inadempimento grave del concordato preventivo” atteso il grave inadempimento del piano concordatario privo di causa funzionale e non più in grado di assicurare ai creditori il rispetto degli obblighi assunti nei loro confronti;
-che la sentenza aveva comunque applicato la nuova disciplina liquidatoria in “3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 390 del d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14” e che, invece, andava applicata pagina 4 di 9 la vecchia disciplina di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 ai sensi dell'art. 390 del CCII, il quale espressamente prevede che: “
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per
l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Concludeva come sopra.
3. Con memoria del 30.05.2024 si costituiva la curatela della che chiedeva il CP_1 rigetto del reclamo con vittoria di spese.
Non si costituiva la . Controparte_2
Dopo alcuni rinvii tesi ad assicurare la regolare instaurazione del contraddittorio, acquisito il parere positivo del P.G., la Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il reclamo è fondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_2
4.1 Con i primi due motivi, che si trattano congiuntamente, la reclamante richiede la risoluzione del concordato preventivo (pur a fronte dell'apertura della liquidazione giudiziale dichiarata con l'impugnata sentenza) sostenendo la tempestività della richiesta a motivo dell'interesse al soddisfacimento del proprio credito, in sede concorsuale, per l'intero ammontare anziché nei limiti falcidiati della quota, come fissata con il decreto di omologa del concordato.
La reclamante spiega che al momento della presentazione del ricorso non era ancora decorso il termine entro cui, a partire dalla scadenza stabilita nel decreto di omologa (cinque anni scadenti il
29 aprile 2021 a cui andavano aggiunti i sei mesi ex art. 9, D.L. 34/2020), era possibile richiedere la risoluzione del concordato. pagina 5 di 9 Le doglianze vanno condivise.
Ed infatti, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è stata richiesta con ricorso depositato il 5 novembre 2014 e il Tribunale di Foggia ha emesso il decreto di omologa il 27 aprile 2016, depositato in cancelleria il 29 aprile 2016. Nel suddetto decreto è stato previsto “per l'adempimento e l'esecuzione del concordato il termine ultimo di cinque anni dall'omologazione”. Quindi, il termine di adempimento del concordato preventivo scadeva il 29 aprile 2021, successivamente al 23 febbraio 2020, data indicata dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n.
23 e, di conseguenza, in applicazione della proroga di sei mesi stabilita dalla disposizione normativa da ultimo citata, il nuovo termine (quinquennio) a cui far riferimento per l'adempimento del concordato in questione risulta scaduto il 29 ottobre 2021.
Ne deriva che, con la statuizione di inammissibilità adottata, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di applicare la proroga di sei mesi prevista dall'art. 9 del D.L. 08/04/2020, n. 23 visto che, entro un anno da quella data, vale a dire entro il 29 ottobre 2022, era possibile chiedere la risoluzione del concordato ex art. 186, co. 3 R.D. 267/1942 (ed anche 119, co. 4 CC.II). Ed allora, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale di Foggia, il ricorso per la risoluzione del concordato preventivo proposto dall'Amministrazione reclamante deve ritenersi tempestivo (sia che si applichi l'art. 186, co. 3 L.F. R.D. 267/42, sia che si applichi l'art. 119, co. 4 C.C.I.I.) in quanto depositato presso il Tribunale di Foggia il 28 ottobre 2022, ossia il giorno precedente la scadenza del termine stabilito dalla legge per la richiesta di risoluzione.
Di conseguenza, apprezzato il grave inadempimento degli obblighi concordatari nei termini indicati nel provvedimento reclamato e neppure contestati dalla resistente costituita che, in prime cure, si è associata alla domanda di risoluzione e di apertura della liquidazione, deve conseguentemente pronunziarsi la risoluzione del concordato con ogni conseguenza di legge.
4.2 In contrario, non giovano le pur suggestive argomentazioni spese nella memoria difensiva della reclamata costituita secondo cui il reclamo sarebbe inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse visto che l'Agenzia delle Entrate ricorrente si è insinuata al passivo della
(con ammissione del credito per la minor somma Controparte_1 determinata dalla falcidia concordataria, cfr. stato passivo dichiarato chiuso ed esecutivo il
16/1/2024, comunicato dai Curatori, all'Agenzia delle Entrate, con nota pec 25/1/2024, cfr.
pagina 6 di 9 allegati della reclamata) e al detto stato passivo non ha presentato opposizione (cfr. attestazione della Cancelleria 30/5/2024).
Ciò che rileva, ai fini che occupano, infatti, non è la sorte del credito (falcidiato) ammesso nella liquidazione di che trattasi, ma la correttezza della decisione che ha condotto alla liquidazione giudiziale. Invero, il ragionamento seguito dalla resistente, secondo cui, i provvedimenti adottati dal Giudice delegato in sede di verificazione dei crediti e non opposti acquistano efficacia di giudicato endo fallimentare (sancito dalla definitività dello stato passivo, nella specie reso esecutivo con il decreto emesso ai sensi dell'art. 204 C.C.I.I.), non implica rinunzia da parte dell'AGENZIA reclamante (per mancata opposizione allo stato passivo) del residuo credito (la parte falcidiata) non formante oggetto di insinuazione al passivo, dal momento che, respinta la domanda di risoluzione del concordato e dichiarata aperta la liquidazione, essa non poteva pretendere l'ammissione al passivo per il credito depurato dalla falcidia di talché solo la rimozione degli effetti concordatari consente di aprire la strada alla tutela piena dei crediti vantati dalla reclamante.
Il concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Foggia del 27/04/2016, pubblicato il 29/04/2016 va pertanto risolto con ogni conseguenza di legge.
5. Circa il terzo motivo di reclamo con cui si censura la scelta del Tribunale in ordine alla disciplina applicabile, come evidenziato nel reclamo, poiché la domanda di fallimento fa capo ad una procedura pendente alla data di entrata in vigore del codice della crisi di impresa, la disciplina applicabile è quella previgente. Ed infatti, la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 390 del CC.II., espressamente prevede che: “1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo pagina 7 di 9 comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Invero, non è la data di richiesta del fallimento che determina la disciplina applicabile ma la pendenza della procedura come delineata nella norma sopra riportata.
Il reclamo è quindi integralmente accolto con conseguente rimessione degli atti al Tribunale.
6. All'accoglimento del reclamo consegue la revoca della liquidazione giudiziale nei confronti di a cui apertura fu disposta con la sentenza impugnata. CP_1
Ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo primo D.Lg. n. 14/2019 si dispone che ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, il debitore, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Bari un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, il debitore dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg. n. 14/2019.
7. Le spese della presente fase tra reclamante e reclamati, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (la fase istruttoria
è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 51, co. 11 CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.1: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa2; si tratta di attività riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n. 55/20143 e succ. modd.4) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono pertanto poste a carico dei reclamati.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 59/2023 emessa dal
Tribunale di Foggia, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata, dichiara tempestiva la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'Agenzia delle Entrate in data 28/10/2022 e, per l'effetto, dichiara risolto il concordato preventivo omologato con decreto del Tribunale di Foggia in data 27/04/2016, pubblicato il 29/04/2016;
2. revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale disposta nei confronti di con la sentenza n. 59/2023, emessa dal Tribunale di Foggia nel proc. CP_1
20-2/2014, con ogni conseguenza di legge;
3. dispone che, ogni tre mesi, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, la debitrice, sotto la vigilanza del curatore, depositi al Tribunale di Foggia un resoconto puntuale di ogni accadimento relativo alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; con la medesima periodicità, la debitrice dovrà depositare una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 53 comma 4° periodo secondo D.Lg. n. 14/2019;
4. ordina che la presente sentenza sia notificata, a cura della Cancelleria e in via telematica, alle parti, e sia pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'art. 45 del D.Lg.
n. 14/2019;
5. condanna i reclamati alla rifusione in favore della reclamante delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.996,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari il 17.12.2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello.
Il presidente
Il consigliere estensore Maria Mitola
Maria Grazia Caserta
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 2 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 4 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 8 di 9