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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3057/2024, posta in decisione all'udienza del
6.05.2025 promossa da
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
; C.F._1
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_2
; C.F._2
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_3
; C.F._3
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_4
, C.F._4
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Paiano, del foro di
Bologna, C.F. , PEC C.F._5 Email_1
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._6
domiciliato ( fax ) Email_2 P.IVA_2
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.07.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dalla cittadina italiana (anche nota come o o Parte_5 Per_1 Per_2 Parte_6
). Persona_3
A fondamento della domanda esponevano: che la sig.ra (anche Parte_5
nota come o ), nasceva il Per_4 Per_2 Parte_6 Persona_3
08.08.1893 a Messina dove, nel 1911, si univa in prime nozze con il signor Per_5
che i coniugi emigravano in America dove il sig. si naturalizzava
[...] Pt_6
cittadino americano il 7.02.1927 e dalla suddetta unione nasceva Persona_6
(anche nota;
che nel 1934 la signora (poi Persona_7 Parte_5
) si univa in seconde nozze con il signor (anche noto Persona_3 CP_3
come anch'egli naturalizzato cittadino americano in 2.02.1920; che la Persona_8
signora (poi si naturalizzava in data 23.06.1952; che, nel 1959 Parte_5 Per_3
la signora contraeva matrimonio con il signor Persona_6 Persona_9
e dalla suddetta unione nasceva, il 12.08.1962, la signora (poi Parte_7
che nel 1989 si univa in matrimonio con il signor Parte_4
dalla cui unione nascevano, il 04.03.1996, la signora Persona_10
il 24.11.1999, il signor Parte_1 Persona_11
e il 23.01.2002, il signor Parte_2
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Parte resistente, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 6.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Sicché, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel comune di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve ritenersi, altresì, sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire degli odierni istanti, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione; i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in altro modo se non per mezzo di un ricorso giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
Sul punto, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Sul punto, è d'obbligo rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto, cui questo Giudice ritiene, pertanto, di aderire.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana Parte_5
nata a [...] ed emigrata in America, dove ha contratto il suo primo
[...]
matrimonio sig. . Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato Persona_5
che dal matrimonio tra la predetta signora e il signor è Parte_5 Persona_5
nata, in America, la sig.ra madre della signora Persona_6 [...]
a sua volta madre dei signori Parte_4 Parte_1 [...]
e Persona_11 Parte_2
Sul punto va, peraltro, rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti. Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana Parte_5
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che l'ascendente delle odierne ricorrenti, la sig.ra si è naturalizzata cittadina statunitense. Nello Parte_5
specifico, dai documenti depositati risulta che la sig.ra si naturalizzava cittadina Pt_5
statunitense in data 21.05.1952, come da certificato n. 6974315 allegato al ricorso.
Sul punto, è d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, la sig.ra ha rinunciato alla cittadinanza Parte_5
italiana nel 1952, quando la figlia nata nel 1931, aveva, ormai, Persona_6
compiuto ventuno anni;
la cittadina italiana ha, dunque, conservato lo Parte_5
status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia Persona_6
trasmettendogliela per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, la sig.ra ha conservato la cittadinanza Persona_6
italiana nonostante la perdita di tale status da parte della madre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle
Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia
[...]
che, a sua volta, ha trasmesso lo status civitatis italiano ai figli Parte_7 [...]
e Parte_1 Persona_11 [...]
Parte_2
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice dott.ssa Francesca Starvaggi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 21 giugno 2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Francesca Starvaggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa
Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3057/2024, posta in decisione all'udienza del
6.05.2025 promossa da
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_1
; C.F._1
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_2
; C.F._2
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_3
; C.F._3
, nata in [...] il [...] c.f. Parte_4
, C.F._4
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Paiano, del foro di
Bologna, C.F. , PEC C.F._5 Email_1
ricorrenti
CONTRO
, C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis C.F._6
domiciliato ( fax ) Email_2 P.IVA_2
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 23.07.2024, gli odierni ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di discendere dalla cittadina italiana (anche nota come o o Parte_5 Per_1 Per_2 Parte_6
). Persona_3
A fondamento della domanda esponevano: che la sig.ra (anche Parte_5
nota come o ), nasceva il Per_4 Per_2 Parte_6 Persona_3
08.08.1893 a Messina dove, nel 1911, si univa in prime nozze con il signor Per_5
che i coniugi emigravano in America dove il sig. si naturalizzava
[...] Pt_6
cittadino americano il 7.02.1927 e dalla suddetta unione nasceva Persona_6
(anche nota;
che nel 1934 la signora (poi Persona_7 Parte_5
) si univa in seconde nozze con il signor (anche noto Persona_3 CP_3
come anch'egli naturalizzato cittadino americano in 2.02.1920; che la Persona_8
signora (poi si naturalizzava in data 23.06.1952; che, nel 1959 Parte_5 Per_3
la signora contraeva matrimonio con il signor Persona_6 Persona_9
e dalla suddetta unione nasceva, il 12.08.1962, la signora (poi Parte_7
che nel 1989 si univa in matrimonio con il signor Parte_4
dalla cui unione nascevano, il 04.03.1996, la signora Persona_10
il 24.11.1999, il signor Parte_1 Persona_11
e il 23.01.2002, il signor Parte_2
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura Controparte_1
dello Stato, senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, rimettendo a questo
Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Parte resistente, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, chiedeva, inoltre, la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico Ministero.
All'udienza del 6.05.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione, di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del Tribunale del luogo del comune di nascita dell'avo cittadino italiano, a far data dal 22.06.2022.
Sicché, essendo l'ava degli odierni ricorrenti nata nel comune di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve ritenersi, altresì, sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire degli odierni istanti, trattandosi di una discendenza in linea materna con rapporti di filiazione e di coniugio che risalgono ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione; i ricorrenti, pertanto, non avrebbero potuto ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in altro modo se non per mezzo di un ricorso giurisdizionale.
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, conseguentemente, meritevole di accoglimento.
Sul punto, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza.
Sul punto, è d'obbligo rammentare il tenore dell'impianto normativo originario del 1912, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposa un cittadino straniero perde la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna. Sul punto, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del
2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza
è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Va poi osservato che la giurisprudenza di legittimità successiva si è del tutto conformata a tale nuovo principio diritto, cui questo Giudice ritiene, pertanto, di aderire.
Tanto premesso, venendo al caso in esame, occorre rilevare che la linea di discendenza riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta che i ricorrenti discendono dalla cittadina italiana Parte_5
nata a [...] ed emigrata in America, dove ha contratto il suo primo
[...]
matrimonio sig. . Più precisamente, è stato documentalmente dimostrato Persona_5
che dal matrimonio tra la predetta signora e il signor è Parte_5 Persona_5
nata, in America, la sig.ra madre della signora Persona_6 [...]
a sua volta madre dei signori Parte_4 Parte_1 [...]
e Persona_11 Parte_2
Sul punto va, peraltro, rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto gli Stati Uniti. Può dirsi, dunque, compiutamente documentato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega gli istanti all'ava italiana Parte_5
Dalla documentazione in atti risulta, altresì, che l'ascendente delle odierne ricorrenti, la sig.ra si è naturalizzata cittadina statunitense. Nello Parte_5
specifico, dai documenti depositati risulta che la sig.ra si naturalizzava cittadina Pt_5
statunitense in data 21.05.1952, come da certificato n. 6974315 allegato al ricorso.
Sul punto, è d'obbligo richiamare l'art. 12, comma 3, legge n. 555 del 1912, a mente del quale "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà
o la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9". Tale disposizione di cui all'art. 12, comma 3 della citata legge si riferisce ad un'ipotesi ben precisa: il caso del figlio minore non emancipato di cittadino italiano, che possiede la cittadinanza straniera, ad esempio, per nascita nel Paese straniero e che perde la cittadinanza italiana come conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, ferma restando la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9 della medesima legge. La norma è chiara nel descrivere l'automaticità con cui opera il meccanismo caducatorio secondo cui, in caso di perdita della cittadinanza italiana da parte del genitore, ad esempio per naturalizzazione, perde la cittadinanza italiana anche il figlio minore non emancipato. In maniera altrettanto chiara, dalla lettera della legge si ricava che l'operatività di tale automatismo è strettamente limitata al caso del figlio minore non emancipato. Ne deriva, dunque, che l'effetto caducatorio di cui sopra non opera nell'ipotesi in cui la naturalizzazione del genitore sia intervenuta quando il figlio era, ormai, maggiorenne.
Nel caso di specie, la sig.ra ha rinunciato alla cittadinanza Parte_5
italiana nel 1952, quando la figlia nata nel 1931, aveva, ormai, Persona_6
compiuto ventuno anni;
la cittadina italiana ha, dunque, conservato lo Parte_5
status di cittadina italiana durante tutta la minore età della figlia Persona_6
trasmettendogliela per effetto dei principi di cui alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata in premessa. Il caso de quo ricade, dunque, nella sfera applicativa dell'art. 7, comma 1, della legge n. 555 del 1912, ai sensi del quale "Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiore o emancipato può rinunciarvi". La norma di cui all'art. 7 testé richiamata si riferisce ai soli casi di doppia cittadinanza, prevedendo che il minore che possiede tanto la cittadinanza italiana quanto una cittadinanza straniera può, divenuto maggiorenne o emancipato, rinunciare a quella italiana.
Pertanto, da una lettura congiunta dell'art. 7 e dell'art. 12 della legge n. 555/1912 si ricava che, tra le intenzioni del legislatore del 1912, vi era quella di differenziare la posizione dei minori non emancipati da quella dei maggiorenni o minorenni emancipati: quanto ai primi, il loro status civitatis segue le vicende di quello dei genitori;
lo status civitatis dei secondi, invece, ha natura autonoma, disponendo gli stessi della capacità di decidere in autonomia del proprio status. Conferma ulteriormente il carattere indipendente dello status civitatis del figlio maggiorenne rispetto a quello del genitore il richiamo che il terzo comma dell'art. 12 l. n. 555/1912 fa agli artt. 3 e 9 dello stesso testo normativo: il figlio minore di chi ha rinunciato alla cittadinanza italiana, una volta divenuto maggiorenne, può decidere le sorti del proprio status civitatis, dichiarando, in presenza di talune condizioni, di voler riacquistare la cittadinanza italiana. La ratio che fonda tale discrimen tra minorenni e maggiorenni o minori emancipati può ricondursi a due ordini di motivi: da un lato, quando i figli raggiungono la maggiore età viene meno la necessità di preservare l'unità familiare;
dall'altro, la legge, in linea generale, presume che i figli maggiorenni possiedano ormai la piena capacità di autodeterminarsi e, quindi, di scegliere con consapevolezza di quale
Stato e/o Stati esser cittadino. La littera legis consente, dunque, di affermare senza dubbi che il figlio maggiorenne di chi rinuncia alla cittadinanza italiana, naturalizzandosi straniero, conserva lo status di cittadino italiano.
Per questi motivi
, la sig.ra ha conservato la cittadinanza Persona_6
italiana nonostante la perdita di tale status da parte della madre e, in virtù dei principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale, letti alla luce di quanto stabilito dalle
Sezioni Uniti nella pronuncia n. 4466 del 2009, l'ha comunicata alla figlia
[...]
che, a sua volta, ha trasmesso lo status civitatis italiano ai figli Parte_7 [...]
e Parte_1 Persona_11 [...]
Parte_2
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice dott.ssa Francesca Starvaggi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri di Stato Civile dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 21 giugno 2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Francesca Starvaggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Leonardo
Milintenda, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione
Civile del Tribunale di Messina.