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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/05/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9108/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
ZI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9108 dell'anno 2016 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale da lesione personale e risarcimento danni;
TRA
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Disanti, elettivamente domiciliato in Foggia
[...]
presso lo studio di quest'ultima, via P. Telesforo,134;
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 06.03.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190 c.p.c per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate al verbale telematico che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore , ha promosso la presente controversia nei confronti della per Parte_1 CP_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità della odierna convenuta in relazione al sinistro che il 10.07.2015 interessò la propria figlia minorenne , la quale nell'effettuare Persona_1
un tuffo dal trampolino della piscina gestita dalla convenuta cadeva provocandosi le lesioni personali diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni da lesione personale subiti a causa di detta caduta nella misura ridotta di € 26.000,00= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Sebbene ritualmente citata la società convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Articolate dalla parte attrice le richieste istruttorie, il G.I. con l'ordinanza del 22.06.2018, non ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dall'attore e ammetteva limitatamente le prove orali riservandosi all'esito sulle altre richieste.
Espletate le prove orali, il giudice, con l'ordinanza del 22.01.2020, rigettava perché inammissibile la richiesta C.T.U. tecnica sui luoghi per verificare la conformità alla vigente normativa degli impianti, nonché quella medica in ragione della superfluità dell'indagine, in ragione dell'esito dell'istruttoria, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii interlocutori, la causa veniva infine rinviata all'udienza del 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022
n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o pagina 2 di 5 dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148). L'attore ipotizza una responsabilità della società convenuta per i danni subiti a causa di una caduta dal trampolino della piscina sul presupposto che essa sarebbe stata causata dalla inadeguatezza dei requisiti strutturali e impiantistici, in particolare la non conformità del trampolino alla normativa vigente in materia e dalla mancanza di adeguata assistenza e vigilanza dei bagnini.
Tale assunto non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria espletata.
Invero, la parte attrice, anche a mezzo dei testimoni sentiti, non ha fornito alcuna prova circa l'assenza del regolamento d'uso della piscina o delle certificazioni circa la manutenzione,
l'adeguamento e la conformità a norma dell'impianto, in particolare dell'eventuale insidia o vizio connessi al trampolino.
Né esaustive sul punto appaiono le espletate prove testimoniali sentite in ordine alla presenza dell'assistenza bagnanti: la teste ha dichiarato di non aver “fatto caso” alla Tes_1
presenza dei bagnini prima dell'incidente, mentre ha dichiarato che è stato il bagnino “a prestare assistenza alla bimba” aiutandola ad uscire dall'acqua.
Dunque, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale (nei casi di responsabilità speciale ex art.2051 o 2050 c.c.), l'attore avrebbe dovuto comunque dimostrare il nesso eziologico tra l'inadempimento agli obblighi di protezione e l'evento dannoso patito, nel primo caso, o comunque tra la cosa in custodia o l'attività pericolosa e l'evento dannoso patito, nel secondo caso. E' pacifico, infatti, in giurisprudenza, che anche “la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e
pagina 3 di 5 il danno patito dal terzo, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” ( cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/07/2016, n.
15113).
In conclusione, ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, l'attore non abbia fornito la prova del nesso di causalità tra il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e l'evento dannoso, in quanto la determinazione dello stesso ben può essere ricondotto ad un fattore estraneo alla sfera di responsabilità della società convenuta, dotato di autonoma idoneità causale ed in particolare, alla esclusiva condotta colposa dell'attore ovvero al caso fortuito.
L'istruttoria ha dimostrato che l'episodio è avvenuto verso l'orario di chiusura dell'impianto mentre i bambini partecipanti alla festa “chiassosi facevano i salti dal trampolino” (così il teste “nonostante ci fossero le mamme che li sorvegliavano facevano tuffi Testimone_2
dal trampolino” (così teste ). Testimone_3
Risulta, pertanto, evidente la violazione del potere-dovere di controllo e di vigilanza sul comportamento della figlia minorenne da parte dei genitori accompagnatori che anziché impedire alla propria figlia di tuffarsi dal trampolino, si sono “limitati a sorvegliarla”, accettando così il rischio alquanto prevedibile che la minore potesse scivolare sul trampolino bagnato.
Da quanto esposto, consegue che va esclusa qualsiasi responsabilità della società convenuta nel sinistro de quo, non essendo stato provata dall'attore l'esistenza dei ventilati vizi strutturali dei luoghi e del trampolino e rientrando la caduta della minore Persona_1
nell'alea del caso fortuito e/o della condotta colposa degli esercenti la responsabilità
genitoriale che non hanno impedito alla minore il comportamento di per sé pericoloso che ha determinato il sinistro.
Essendo la parte convenuta rimasta contumace, non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nella qualità in atti, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante P.T. così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, lì 30.05.2025
Il Giudice Monocratico
dott. ZI MA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
ZI MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 9108 dell'anno 2016 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale da lesione personale e risarcimento danni;
TRA
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Fausta Disanti, elettivamente domiciliato in Foggia
[...]
presso lo studio di quest'ultima, via P. Telesforo,134;
ATTORE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127-ter cpc del 06.03.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190 c.p.c per la decisione sulle conclusioni del procuratore della parte attrice riportate al verbale telematico che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore , ha promosso la presente controversia nei confronti della per Parte_1 CP_1
sentire accertare e dichiarare la responsabilità della odierna convenuta in relazione al sinistro che il 10.07.2015 interessò la propria figlia minorenne , la quale nell'effettuare Persona_1
un tuffo dal trampolino della piscina gestita dalla convenuta cadeva provocandosi le lesioni personali diagnosticate dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Giovanni Rotondo e, conseguentemente, condannarla al risarcimento dei danni da lesione personale subiti a causa di detta caduta nella misura ridotta di € 26.000,00= ovvero in quella da accertarsi in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Sebbene ritualmente citata la società convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Articolate dalla parte attrice le richieste istruttorie, il G.I. con l'ordinanza del 22.06.2018, non ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dall'attore e ammetteva limitatamente le prove orali riservandosi all'esito sulle altre richieste.
Espletate le prove orali, il giudice, con l'ordinanza del 22.01.2020, rigettava perché inammissibile la richiesta C.T.U. tecnica sui luoghi per verificare la conformità alla vigente normativa degli impianti, nonché quella medica in ragione della superfluità dell'indagine, in ragione dell'esito dell'istruttoria, rinviando per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii interlocutori, la causa veniva infine rinviata all'udienza del 06.03.2025 per la precisazione delle conclusioni al termine della quale veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Riguardo all'oggetto della controversia occorre premettere in punto di diritto che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (compendiata da Cass. Sez. Un. 30.06.2022
n. 20943) in via generale la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. < oggettiva in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode e può essere esclusa o pagina 2 di 5 dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento>> ( Così Cass. 30.01.2025 n. 2148). L'attore ipotizza una responsabilità della società convenuta per i danni subiti a causa di una caduta dal trampolino della piscina sul presupposto che essa sarebbe stata causata dalla inadeguatezza dei requisiti strutturali e impiantistici, in particolare la non conformità del trampolino alla normativa vigente in materia e dalla mancanza di adeguata assistenza e vigilanza dei bagnini.
Tale assunto non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria espletata.
Invero, la parte attrice, anche a mezzo dei testimoni sentiti, non ha fornito alcuna prova circa l'assenza del regolamento d'uso della piscina o delle certificazioni circa la manutenzione,
l'adeguamento e la conformità a norma dell'impianto, in particolare dell'eventuale insidia o vizio connessi al trampolino.
Né esaustive sul punto appaiono le espletate prove testimoniali sentite in ordine alla presenza dell'assistenza bagnanti: la teste ha dichiarato di non aver “fatto caso” alla Tes_1
presenza dei bagnini prima dell'incidente, mentre ha dichiarato che è stato il bagnino “a prestare assistenza alla bimba” aiutandola ad uscire dall'acqua.
Dunque, sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale (nei casi di responsabilità speciale ex art.2051 o 2050 c.c.), l'attore avrebbe dovuto comunque dimostrare il nesso eziologico tra l'inadempimento agli obblighi di protezione e l'evento dannoso patito, nel primo caso, o comunque tra la cosa in custodia o l'attività pericolosa e l'evento dannoso patito, nel secondo caso. E' pacifico, infatti, in giurisprudenza, che anche “la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa presuppone che si accerti un nesso di causalità tra l'attività svolta e
pagina 3 di 5 il danno patito dal terzo, a tal fine dovendo ricorrere la duplice condizione che l'attività costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le sue conseguenze normali ed ordinarie, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento, e ciò anche quando esso sia attribuibile ad un terzo o allo stesso danneggiato” ( cfr. Cassazione civile, sez. III, 22/07/2016, n.
15113).
In conclusione, ritiene il Tribunale che, nel caso concreto, l'attore non abbia fornito la prova del nesso di causalità tra il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria e l'evento dannoso, in quanto la determinazione dello stesso ben può essere ricondotto ad un fattore estraneo alla sfera di responsabilità della società convenuta, dotato di autonoma idoneità causale ed in particolare, alla esclusiva condotta colposa dell'attore ovvero al caso fortuito.
L'istruttoria ha dimostrato che l'episodio è avvenuto verso l'orario di chiusura dell'impianto mentre i bambini partecipanti alla festa “chiassosi facevano i salti dal trampolino” (così il teste “nonostante ci fossero le mamme che li sorvegliavano facevano tuffi Testimone_2
dal trampolino” (così teste ). Testimone_3
Risulta, pertanto, evidente la violazione del potere-dovere di controllo e di vigilanza sul comportamento della figlia minorenne da parte dei genitori accompagnatori che anziché impedire alla propria figlia di tuffarsi dal trampolino, si sono “limitati a sorvegliarla”, accettando così il rischio alquanto prevedibile che la minore potesse scivolare sul trampolino bagnato.
Da quanto esposto, consegue che va esclusa qualsiasi responsabilità della società convenuta nel sinistro de quo, non essendo stato provata dall'attore l'esistenza dei ventilati vizi strutturali dei luoghi e del trampolino e rientrando la caduta della minore Persona_1
nell'alea del caso fortuito e/o della condotta colposa degli esercenti la responsabilità
genitoriale che non hanno impedito alla minore il comportamento di per sé pericoloso che ha determinato il sinistro.
Essendo la parte convenuta rimasta contumace, non vi è necessità di pronuncia in ordine alle spese.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nella qualità in atti, nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante P.T. così provvede: Controparte_1
1) Rigetta la domanda per le ragioni esposte in motivazione;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Foggia, lì 30.05.2025
Il Giudice Monocratico
dott. ZI MA
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