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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/06/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enea Ciri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Cesare Battisti n.
119, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Biscetti ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. Controparte_3 C.F._2
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Enea Ciri, per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Controparte_1 in Bologna Via Stalingrado n. 45, quale compagnia tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dall'attore, anche in solido con il convenuto sig. quale conducente e proprietario dell'autoveicolo CP_3 targato FE452VJ, al pagamento delle seguenti somme secondo le singole voci specificate in narrativa del presente atto e di seguito riportate: € 72.077,00 per danno biologico complessivo come da valutazione riportata dalle Tabelle per le lesioni macropermanenti del Tribunale di Milano 2018 che espressamente si richiede di applicare al caso de quo;
€ 14.415,40 per personalizzazione del danno biologico permanente subito dall'attore con incremento corrispondente del 20%
(personalizzazione max prevista nelle Tabelle milanesi fino al 41%); € 11.787,00 per spese mediche documentate;
€ 5.000,00 per danno patrimoniale per compensi retributivi lavorativi non percepiti per il periodo di assenza lavorativa forzata causato dal sinistro del 31 agosto 2018 fino all'aprile 2019; € 15.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante da perdita di chance per mancata partecipazione al
Bando del Primo Concorso interno riservato al Ruolo Sovraintendenti Arma dei
Carabinieri 2018 e per l'handicap del punteggio a valere nei successivi Bandi del quinquennio, somma risarcitoria valutata in difetto in via forfettaria e corrispondente sia alla perdita retributiva netta (€ 1.500,00 annui dal 2019 all'età pensionistica, ovvero poco più di 10 anni da oggi), sia per mancato scatto pensionistico e relativa minor somma pensionistica a percepire;
€ 4.100,00 per danno patrimoniale emergente per spese di intervento legale stragiudiziale di cui a documenti di spesa prodotti agli atti e per i motivi tutti di cui in narrativa o comunque la diversa e maggiore somma ritenuta di giustizia. E così per un importo complessivo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 122.379,40 e per un importo residuo ancora dovuto dalla compagnia convenuta pari ad € 71.379,40 al netto della corrisposta somma in acconto di € 51.000,00. Tutte le somme sopra richieste risultano dovute a seguito del sinistro stradale occorso in Terni il 31/08/2018 e cagionato per colpa esclusiva del sig. alla guida dell'autovettura targata CP_3
FE452VJ. Il tutto oltre interessi legali sulle somme che saranno riconosciute dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo del credito. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
- L'avv. Claudio Biscetti, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni espresse negli atti difensivi della società assicuratrice convenuta, in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie non accettate nel corso del giudizio. Nel merito, respingere la domanda così come dall'attore avanzata, perché infondata, in fatto ed in diritto, eccessiva e non provata;
in via subordinata, qualora tale domanda venga in tutto in parte accolta, accertare e dichiarare comunque il concorso colposo del medesimo attore - nella determinazione causale del sinistro e dei conseguenti danni - quantomeno di grado minoritario e nella misura che verrà accertata in corso di causa, e, in ogni caso, contenere la liquidazione dei danni nei limiti di cui alla narrativa degli scritti difensivi di parte convenuta, del giusto e del provato, e nei limiti
e nella misura proporzionata e corrispondente a quelli effettivamente accertati come diretta conseguenza del sinistro de quo, dichiarando congrua e pienamente satisfattiva la somma di € 51.000,00, versata al medesimo attore dalla società assicuratrice convenuta prima del giudizio, ovvero decurtandola dall'eventuale maggior credito a lui riconosciuto, previa declaratoria del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'altro convenuto così come previsto dal contratto assicurativo in essere tra questi ultimi e con il rigetto di ogni altra domanda verso detta società da chiunque avanzata. Con vittoria o, perlomeno, compensazione delle spese e compensi professionali di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1
e la d'ora in avanti, per brevità: CP_3 Controparte_1
, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto alle ore
12:50 circa del 31/08/2018 in Terni, quando, mentre percorreva Via Campomicciolo in direzione Marmore-Terni a bordo della propria bicicletta, era stato travolto – all'altezza dell'incrocio corrispondente ai numeri civici 356-358 – dall'autoveicolo Kia targato
FE452VJ, condotto dal proprietario e assicurato per la r.c.a. con la CP_3 che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva eseguito una manovra di CP_1 svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione. L'attore, premesso che la responsabilità per il sinistro doveva essere attribuita esclusivamente al (il quale, CP_3 allontanatosi a piedi dal luogo dell'incidente, era stato poi rintracciato presso la sua abitazione dalla Polizia Locale e sanzionato per violazione degli artt. 145, co. 2 e 10, e 154, co. 3b e 8, del Codice della Strada, oltre che per violazione dell'art. 186, co. 2, del medesimo Codice, essendo risultato positivo all'alcol test), e che la gli aveva corrisposto ante CP_1 causam un indennizzo di € 51.000,00, trattenuto in acconto sul maggior dovuto, deduceva di aver riportato in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 250 giorni (di cui 60 giorni al 100%, ulteriori 60 giorni al 75%, ulteriori 110 giorni al 50%, ed ulteriori 20 giorni al 25%) e in un'invalidità permanente pari al 18%. L'attore quantificava il danno non patrimoniale nel complessivo importo di € 86.492,40 (di cui: € 16.170,00 per l'inabilità temporanea;
€
55.907,00 per l'invalidità permanente;
ed € 14.415,40 a titolo di personalizzazione), e affermava di aver subito anche danni patrimoniali per il complessivo importo di € 35.887,00
(di cui: € 11.787,00 per spese mediche;
€ 5.000,00 per retribuzioni non percepite, nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019, a titolo di straordinari;
€ 15.000,00, per la perdita di chance di avanzamento di grado da Brigadiere a – con correlato aumento di stipendio e Parte_2 poi di pensione – dovuta alla mancata partecipazione al Primo Concorso di Qualificazione
Allievi Marescialli indetto dall'Arma dei Carabinieri nel novembre 2019, nonché al ridotto punteggio, dovuto alla prolungata assenza dal lavoro, nei futuri concorsi interni per l'avanzamento di carriera;
ed € 4.100,00 per spese legali della fase stragiudiziale), concludendo quindi per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €
71.379,40 (€ 122.379,40 – € 51.000,00) oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo. Con comparsa depositata in data 04/05/2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_3
il quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea nei
[...] suoi confronti per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e l'eccessiva quantificazione dei danni, tenuto conto dell'effettiva entità delle lesioni conseguenti all'incidente, nonché dell'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale, della non risarcibilità delle spese mediche sostenute presso strutture private, delle carenze probatorie circa i dedotti danni patrimoniali per lucro cessante e perdita di chance e della non debenza delle spese legali per l'attività stragiudiziale. Il convenuto concludeva pertanto per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per la condanna della tenerlo indenne da ogni CP_1 eventuale esborso in favore dell'attore, anche mediante pagamento diretto in favore di quest'ultimo.
Con comparsa depositata in data 04/05/2021 si costituiva anche la la quale CP_1 eccepiva il mancato superamento della presunzione di colpa concorrente e paritaria dei due conducenti ex art. 2054, co. 2, c.c., e contestava l'avversa quantificazione dei danni, svolgendo al riguardo difese analoghe a quelle dell'altro convenuto. La compagnia convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore, con accertamento dell'esaustività di quanto già versato ante causam in suo favore.
A seguito della prima udienza, del rituale esperimento della negoziazione assistita (nel termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014) anche nei confronti di e del susseguente deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., CP_3 nonché della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non accettata dalle parti – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (nelle more della quale il processo veniva interrotto per il decesso del e poi ritualmente riassunto nei confronti dei suoi CP_3 eredi, rimasti contumaci), all'esito dell'udienza del 09/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del
10/04/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha legittimamente esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass.
10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08,
Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
3. Ciò premesso, quanto all'attribuzione delle responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. (che opera anche in caso di collisione tra autovettura e bicicletta: v. ex multis Cass. 31702/2018 e
Cass. 10304/09) è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
4. Nel caso in esame la dinamica dell'incidente risulta ampiamente provata, avendo l'istruttoria espletata fornito sufficienti conferme circa la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro. Quest'ultimo, infatti, come emerge dalle dichiarazioni CP_3 rese alla Polizia Municipale dai due testimoni oculari (uno dei quali, peraltro, le ha confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio), oltre che dalle altre risultanze del rapporto di Polizia in atti (rapporto che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass.
33208/2022, Cass. 27980/2022), percorreva Via Campomicciolo guidando in modo pericoloso (v. la dichiarazione resa agli Agenti da Anton Engster) e in stato di ebbrezza
(circostanza che, pur non determinando di per sé il superamento della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, può e deve essere certamente tenuta in considerazione ai fini della valutazione di sussistenza della colpa grave del convenuto, in mancanza della prova che tale stato non abbia influito sulla dinamica del sinistro: v. ex multis Cass. 22837/2024,
Cass. 15946/2024 e Cass. 15264/2023) quando, non accorgendosi del sopravvenire della bicicletta, svoltò improvvisamente a sinistra tagliando la strada all'attore (v. le dichiarazioni rilasciate agli Agenti dallo stesso convenuto). Se è vero, poi, che tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente eliminare ogni incidenza causale ed ogni colpa di chi governa l'altro veicolo (v. in tal senso Cass. 31142/2022), nel caso di specie non è emerso alcun profilo di corresponsabilità in capo all'odierno attore, dovendo in proposito rimarcarsi che il nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato la dinamica CP_3 dell'incidente come descritta dall'attore (essendosi limitato ad affermare che la controparte avrebbe dovuto “provare la dinamica del sinistro attesa la presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.”), e che la stessa a tal riguardo, ha CP_1 svolto deduzioni del tutto generiche ed astratte su un'asserita “inadeguata velocità” del veicolo attoreo (che, si rammenta, era una semplice bicicletta) e su altre imprudenze o negligenze non meglio specificate. Deve quindi ritenersi accertato che il sinistro oggetto di causa è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del risultando così superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, CP_3 co. 2, c.c. (v. Cass. 30993/2018 e Cass. 7439/2011).
5. Per quel che concerne le lesioni riportate dall'attore in conseguenza del sinistro, l'entità del danno biologico va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%; invalidità permanente del 12%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio censure puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie le parti e rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche.
6. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass.
11319/2025).
7. In base ai valori indicati dalla predetta tabella con aumento medio per il danno morale
(ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attore, alla sofferenza connessa alla sottoposizione a due interventi chirurgici e al lungo iter riabilitativo, nonché alle ripercussioni in termini di danno da cenestesi lavorativa quale risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, avuto riguardo al periodo di circa dieci anni tra la ripresa dell'età lavorativa e il raggiungimento della pensione da parte dell'attore: v. sul tema Cass. 7892/2024 e Cass. 25164/2020), il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 10.212,50, per l'invalidità temporanea;
€ 34.702,07 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 49 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017
e Cass. 10303/2012).
8. L'importo complessivo di € 44.914,57 così ottenuto risulta già integralmente ristorato mediante la corresponsione della somma di € 44.618,00 da parte della ll'attore CP_1 in data 21/09/2019 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. i doc. 35 e 39 allegati all'atto di citazione, dai quali si evince che la compagnia ha imputato l'importo di €
4.826,30 al danno patrimoniale per le spese mediche, e l'importo di € 555,70 ad “arrotondamento”). Come noto, infatti la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
Dunque, poiché la somma oggi spettante all'attore per il ristoro del danno non patrimoniale, pari ad € 44.914,57, devalutata all'epoca dell'evento (31/08/2018) è pari ad € 38.095,48, e poiché l'indennizzo di € 44.618,00 (versato, come detto, in data 21/09/2019) devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 44.797,19, all'attore non spettano ulteriori somme a tale titolo.
9. Il danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche documentate (ivi incluse quelle non ancora sostenute e quelle sostenute in strutture private per cure garantite dal sistema sanitario nazionale: v. rispettivamente Cass. 10616/2012 e Cass. 29308/2023) e risultate – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – congrue e causalmente connesse al sinistro oggetto di causa, va liquidato in € 5.657,00 (€
7.487,00 – € 1.830,00, poiché tale ultimo importo concerne la spesa per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estranea al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate). Si tratta, tuttavia, di un danno che può ritenersi già integralmente ristorato dalla mediante la CP_1 corresponsione all'attore delle summenzionate somme di € 4.826,30 e di € 555,70, per un totale di € 5.382,00 che, tenuto conto della rivalutazione sino alla data odierna per le spese che l'attore – per sua stessa ammissione – non ha ancora ad oggi saldato, copre tutte le spese mediche in questione.
10. Per quanto riguarda il risarcimento richiesto dall'attore in relazione ai danni patrimoniali dedotti per la diminuzione della retribuzione nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019 e per la perdita di chance di avanzamento di grado, va richiamato il principio in base al quale, nel caso in cui un lavoratore dipendente resti assente dal lavoro a causa di un infortunio, continuando a percepire la retribuzione, egli non ha diritto di chiedere al danneggiante anche il danno patrimoniale per la temporanea assenza dal lavoro, poiché in tale evenienza non si è prodotto un effettivo danno patrimoniale e pertanto non gli compete alcun risarcimento a questo titolo, a meno che il danneggiato non deduca e dimostri di aver dovuto rinunciare a straordinari o trasferte o di avere subito pregiudizi nella carriera per la forzata assenza dal lavoro (v. Cass., SS.UU., 12564/2018 e Cass. 18050/2019). Nel caso di specie, per quel che attiene al danno che l'attore sostiene di aver subito per l'asserita riduzione temporanea della propria retribuzione media nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019, deve rilevarsi che l'affermazione secondo cui “prima del sinistro dell'agosto 2018 l'attore svolgeva un'attività lavorativa straordinaria che gli permetteva un incremento reddituale (rispetto alla paga base) oscillante tra gli € 350,00 e gli € 550,00 mensili aggiuntivi” non trova adeguato riscontro nella produzione documentale a tal fine svolta, avendo l'attore allegato, per il periodo precedente il sinistro, solo le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018
(dalle quali risultano straordinari per complessivi € 1.134,62 lordi, che, tenuto conto delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispondono a circa € 800,00 netti) e non anche quelle dei mesi da aprile ad agosto 2018, e, per il periodo successivo all'incidente, le buste paga da settembre a novembre 2018 e da gennaio ad aprile 2019 (dalle quali risultano peraltro straordinari, nel mese di febbraio, per € 330,55 lordi) e non anche quella di dicembre 2018. In altri termini, l'incompletezza della suddetta produzione documentale non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che, nel periodo di assenza dal lavoro, l'attore abbia effettivamente subito un danno patrimoniale per la rinuncia a straordinari precedentemente svolti in maniera abituale e costante.
11. Nulla può essere riconosciuto all'attore anche per il lamentato danno da perdita di chance di avanzamento di carriera. L'attore, infatti, non solo non ha in alcun modo provato la sussistenza di un'elevata probabilità di esito vittorioso dei concorsi nei quali ha subito e
(sostiene che) subirà una decurtazione del punteggio per il periodo di assenza al lavoro (v. ex multis Cass. 25442/2024), ma, prima ancora, non ha neppure dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso indetto dall'Arma dei Carabinieri nel novembre 2018, dettati dall'art. 2 del bando allegato all'atto di citazione. Non risulta quindi dimostrato che l'esclusione dell'avanzamento di carriera sia stata determinata dall'assenza dal lavoro causata dall'incidente oggetto di causa (si veda, in un caso analogo a quello qui in esame, Trib. Bari,
21 aprile 2017).
12. Va infine rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno per le spese sostenute dall'attore per l'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale. Premesso, infatti, che vi è prova dell'avvenuto esborso della sola somma di € 2.800,00 oltre accessori di legge
(v. la fattura quietanzata in atti), e che tale importo risulterebbe comunque “assorbito” dall'eccedenza corrisposta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che – anche in relazione all'esito della lite – tale spesa non appare nel caso di specie necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (v. ex multis Cass. 17685/2019).
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e degli EREDI Parte_1 CP_1 CP_3 deve essere integralmente rigettata, con conseguente assorbimento della domanda
[...]
“trasversale” di manleva proposta da ei confronti della CP_3 CP_1
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e – per quel che concerne gli
[...]
– per le sole fasi svolte sino al momento dell'interruzione (quando Controparte_3 ancora non si era esaurita la fase istruttoria e/o di trattazione, per la quale, quindi, va liquidato un importo inferiore al minimo tabellare;
sul tema, v. ex multis Cass. 3396/97 e Cass.
2107/90).
15. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dell'attore (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
e degli nonché sulla domanda di Controparte_1 Controparte_3 manleva proposta da questi ultimi nei confronti della stessa Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1
degli Controparte_1 Controparte_3
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 17.127,00 (di cui € Controparte_1
3.024,00 per la negoziazione assistita, € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta:
c) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1 Controparte_3 delle spese processuali, che liquida in € 9.00,00 (di cui € 3.024,00 per la
[...] negoziazione assistita, € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, ed € 1.796,00 per parte della fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
d) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella Parte_1 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 09/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enea Ciri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Viale Cesare Battisti n.
119, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Biscetti ed elettivamente CP_2 domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso del Popolo n. 63, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
(C.F. Controparte_3 C.F._2
- convenuti contumaci
Oggetto: danno da circolazione di veicoli
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Enea Ciri, per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Terni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, condannare la
[...] in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede Controparte_1 in Bologna Via Stalingrado n. 45, quale compagnia tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti dall'attore, anche in solido con il convenuto sig. quale conducente e proprietario dell'autoveicolo CP_3 targato FE452VJ, al pagamento delle seguenti somme secondo le singole voci specificate in narrativa del presente atto e di seguito riportate: € 72.077,00 per danno biologico complessivo come da valutazione riportata dalle Tabelle per le lesioni macropermanenti del Tribunale di Milano 2018 che espressamente si richiede di applicare al caso de quo;
€ 14.415,40 per personalizzazione del danno biologico permanente subito dall'attore con incremento corrispondente del 20%
(personalizzazione max prevista nelle Tabelle milanesi fino al 41%); € 11.787,00 per spese mediche documentate;
€ 5.000,00 per danno patrimoniale per compensi retributivi lavorativi non percepiti per il periodo di assenza lavorativa forzata causato dal sinistro del 31 agosto 2018 fino all'aprile 2019; € 15.000,00 per danno patrimoniale da lucro cessante da perdita di chance per mancata partecipazione al
Bando del Primo Concorso interno riservato al Ruolo Sovraintendenti Arma dei
Carabinieri 2018 e per l'handicap del punteggio a valere nei successivi Bandi del quinquennio, somma risarcitoria valutata in difetto in via forfettaria e corrispondente sia alla perdita retributiva netta (€ 1.500,00 annui dal 2019 all'età pensionistica, ovvero poco più di 10 anni da oggi), sia per mancato scatto pensionistico e relativa minor somma pensionistica a percepire;
€ 4.100,00 per danno patrimoniale emergente per spese di intervento legale stragiudiziale di cui a documenti di spesa prodotti agli atti e per i motivi tutti di cui in narrativa o comunque la diversa e maggiore somma ritenuta di giustizia. E così per un importo complessivo di danno patrimoniale e non patrimoniale pari ad € 122.379,40 e per un importo residuo ancora dovuto dalla compagnia convenuta pari ad € 71.379,40 al netto della corrisposta somma in acconto di € 51.000,00. Tutte le somme sopra richieste risultano dovute a seguito del sinistro stradale occorso in Terni il 31/08/2018 e cagionato per colpa esclusiva del sig. alla guida dell'autovettura targata CP_3
FE452VJ. Il tutto oltre interessi legali sulle somme che saranno riconosciute dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo del credito. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
- L'avv. Claudio Biscetti, per la convenuta Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni espresse negli atti difensivi della società assicuratrice convenuta, in via istruttoria, accogliere le istanze istruttorie non accettate nel corso del giudizio. Nel merito, respingere la domanda così come dall'attore avanzata, perché infondata, in fatto ed in diritto, eccessiva e non provata;
in via subordinata, qualora tale domanda venga in tutto in parte accolta, accertare e dichiarare comunque il concorso colposo del medesimo attore - nella determinazione causale del sinistro e dei conseguenti danni - quantomeno di grado minoritario e nella misura che verrà accertata in corso di causa, e, in ogni caso, contenere la liquidazione dei danni nei limiti di cui alla narrativa degli scritti difensivi di parte convenuta, del giusto e del provato, e nei limiti
e nella misura proporzionata e corrispondente a quelli effettivamente accertati come diretta conseguenza del sinistro de quo, dichiarando congrua e pienamente satisfattiva la somma di € 51.000,00, versata al medesimo attore dalla società assicuratrice convenuta prima del giudizio, ovvero decurtandola dall'eventuale maggior credito a lui riconosciuto, previa declaratoria del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'altro convenuto così come previsto dal contratto assicurativo in essere tra questi ultimi e con il rigetto di ogni altra domanda verso detta società da chiunque avanzata. Con vittoria o, perlomeno, compensazione delle spese e compensi professionali di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_1
e la d'ora in avanti, per brevità: CP_3 Controparte_1
, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto alle ore
12:50 circa del 31/08/2018 in Terni, quando, mentre percorreva Via Campomicciolo in direzione Marmore-Terni a bordo della propria bicicletta, era stato travolto – all'altezza dell'incrocio corrispondente ai numeri civici 356-358 – dall'autoveicolo Kia targato
FE452VJ, condotto dal proprietario e assicurato per la r.c.a. con la CP_3 che, provenendo dall'opposto senso di marcia, aveva eseguito una manovra di CP_1 svolta a sinistra senza azionare l'indicatore di direzione. L'attore, premesso che la responsabilità per il sinistro doveva essere attribuita esclusivamente al (il quale, CP_3 allontanatosi a piedi dal luogo dell'incidente, era stato poi rintracciato presso la sua abitazione dalla Polizia Locale e sanzionato per violazione degli artt. 145, co. 2 e 10, e 154, co. 3b e 8, del Codice della Strada, oltre che per violazione dell'art. 186, co. 2, del medesimo Codice, essendo risultato positivo all'alcol test), e che la gli aveva corrisposto ante CP_1 causam un indennizzo di € 51.000,00, trattenuto in acconto sul maggior dovuto, deduceva di aver riportato in conseguenza dell'incidente gravi lesioni (refertate a seguito degli accertamenti avviati il giorno stesso presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio) consistite in un'invalidità temporanea per complessivi 250 giorni (di cui 60 giorni al 100%, ulteriori 60 giorni al 75%, ulteriori 110 giorni al 50%, ed ulteriori 20 giorni al 25%) e in un'invalidità permanente pari al 18%. L'attore quantificava il danno non patrimoniale nel complessivo importo di € 86.492,40 (di cui: € 16.170,00 per l'inabilità temporanea;
€
55.907,00 per l'invalidità permanente;
ed € 14.415,40 a titolo di personalizzazione), e affermava di aver subito anche danni patrimoniali per il complessivo importo di € 35.887,00
(di cui: € 11.787,00 per spese mediche;
€ 5.000,00 per retribuzioni non percepite, nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019, a titolo di straordinari;
€ 15.000,00, per la perdita di chance di avanzamento di grado da Brigadiere a – con correlato aumento di stipendio e Parte_2 poi di pensione – dovuta alla mancata partecipazione al Primo Concorso di Qualificazione
Allievi Marescialli indetto dall'Arma dei Carabinieri nel novembre 2019, nonché al ridotto punteggio, dovuto alla prolungata assenza dal lavoro, nei futuri concorsi interni per l'avanzamento di carriera;
ed € 4.100,00 per spese legali della fase stragiudiziale), concludendo quindi per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di €
71.379,40 (€ 122.379,40 – € 51.000,00) oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al saldo. Con comparsa depositata in data 04/05/2021 si costituiva in giudizio il convenuto CP_3
il quale eccepiva in via pregiudiziale l'improcedibilità della domanda attorea nei
[...] suoi confronti per il mancato esperimento della negoziazione assistita, e, nel merito, la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro e l'eccessiva quantificazione dei danni, tenuto conto dell'effettiva entità delle lesioni conseguenti all'incidente, nonché dell'insussistenza dei presupposti per la personalizzazione del danno non patrimoniale, della non risarcibilità delle spese mediche sostenute presso strutture private, delle carenze probatorie circa i dedotti danni patrimoniali per lucro cessante e perdita di chance e della non debenza delle spese legali per l'attività stragiudiziale. Il convenuto concludeva pertanto per l'integrale rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in subordine, per la condanna della tenerlo indenne da ogni CP_1 eventuale esborso in favore dell'attore, anche mediante pagamento diretto in favore di quest'ultimo.
Con comparsa depositata in data 04/05/2021 si costituiva anche la la quale CP_1 eccepiva il mancato superamento della presunzione di colpa concorrente e paritaria dei due conducenti ex art. 2054, co. 2, c.c., e contestava l'avversa quantificazione dei danni, svolgendo al riguardo difese analoghe a quelle dell'altro convenuto. La compagnia convenuta concludeva pertanto per il rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'attore, con accertamento dell'esaustività di quanto già versato ante causam in suo favore.
A seguito della prima udienza, del rituale esperimento della negoziazione assistita (nel termine assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 3 d.l. 132/2014) anche nei confronti di e del susseguente deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., CP_3 nonché della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e – dopo la formulazione di una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. non accettata dalle parti – nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (nelle more della quale il processo veniva interrotto per il decesso del e poi ritualmente riassunto nei confronti dei suoi CP_3 eredi, rimasti contumaci), all'esito dell'udienza del 09/04/2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – lo scrivente giudice (con provvedimento del
10/04/2025), preso atto delle conclusioni precisate dalle parti costituite, tratteneva la causa in decisione, con i termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. La domanda attorea è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2. Giova premettere che, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro oggetto di causa, l'attore ha legittimamente esercitato in via cumulativa l'azione di cui all'art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario-responsabile civile e conducente del veicolo e l'azione diretta di cui all'art. 144 d.lgs. 209/05 nei confronti dell'impresa di assicurazione del medesimo responsabile civile (sul rapporto tra le due azioni e sull'ammissibilità della loro proposizione cumulativa, v. Cass., SS.UU., 10311/06, Cass.
29038/2018, Cass. 28660/2017, Cass. 6824/01, Cass. 1471/98, Cass. 6128/95, Cass.
10156/94, Cass. 3634/90 e Cass. 6402/88, nonché, con ampia e convincente motivazione, Cass. 12376/07; sul vincolo di solidarietà passiva tra l'assicuratore della r.c.a. e il proprietario del veicolo nei confronti del terzo danneggiato, v. ex multis Cass. 23057/09, Cass. 15462/08,
Cass. 2268/06 e Cass. 10115/2000).
3. Ciò premesso, quanto all'attribuzione delle responsabilità per la verificazione del sinistro, deve richiamarsi il consolidato principio in base al quale, in caso di scontro tra veicoli,
l'applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. (che opera anche in caso di collisione tra autovettura e bicicletta: v. ex multis Cass. 31702/2018 e
Cass. 10304/09) è una regola sussidiaria, legittimamente applicabile per ripartire le responsabilità solo nei casi in cui non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno o sia comunque incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, mentre tale presunzione deve ritenersi superata quando le risultanze istruttorie consentano di ricostruire in maniera sufficientemente chiara la dinamica del sinistro e di individuare la ripartizione delle rispettive responsabilità (v. ex multis Cass. 13540/2023).
4. Nel caso in esame la dinamica dell'incidente risulta ampiamente provata, avendo l'istruttoria espletata fornito sufficienti conferme circa la responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro. Quest'ultimo, infatti, come emerge dalle dichiarazioni CP_3 rese alla Polizia Municipale dai due testimoni oculari (uno dei quali, peraltro, le ha confermate in sede di escussione testimoniale nel presente giudizio), oltre che dalle altre risultanze del rapporto di Polizia in atti (rapporto che, rispetto alla ricostruzione del sinistro, pur non facendo prova piena fino a querela di falso, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere inficiata solo da una specifica prova contraria: v. in tal senso Cass.
33208/2022, Cass. 27980/2022), percorreva Via Campomicciolo guidando in modo pericoloso (v. la dichiarazione resa agli Agenti da Anton Engster) e in stato di ebbrezza
(circostanza che, pur non determinando di per sé il superamento della presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, può e deve essere certamente tenuta in considerazione ai fini della valutazione di sussistenza della colpa grave del convenuto, in mancanza della prova che tale stato non abbia influito sulla dinamica del sinistro: v. ex multis Cass. 22837/2024,
Cass. 15946/2024 e Cass. 15264/2023) quando, non accorgendosi del sopravvenire della bicicletta, svoltò improvvisamente a sinistra tagliando la strada all'attore (v. le dichiarazioni rilasciate agli Agenti dallo stesso convenuto). Se è vero, poi, che tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente eliminare ogni incidenza causale ed ogni colpa di chi governa l'altro veicolo (v. in tal senso Cass. 31142/2022), nel caso di specie non è emerso alcun profilo di corresponsabilità in capo all'odierno attore, dovendo in proposito rimarcarsi che il nel costituirsi in giudizio, non ha specificamente contestato la dinamica CP_3 dell'incidente come descritta dall'attore (essendosi limitato ad affermare che la controparte avrebbe dovuto “provare la dinamica del sinistro attesa la presunzione di pari corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c.”), e che la stessa a tal riguardo, ha CP_1 svolto deduzioni del tutto generiche ed astratte su un'asserita “inadeguata velocità” del veicolo attoreo (che, si rammenta, era una semplice bicicletta) e su altre imprudenze o negligenze non meglio specificate. Deve quindi ritenersi accertato che il sinistro oggetto di causa è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del risultando così superata la presunzione di colpa concorrente di cui all'art. 2054, CP_3 co. 2, c.c. (v. Cass. 30993/2018 e Cass. 7439/2011).
5. Per quel che concerne le lesioni riportate dall'attore in conseguenza del sinistro, l'entità del danno biologico va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 60 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 60 giorni di inabilità temporanea parziale al
25%; invalidità permanente del 12%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio censure puntuali e specifiche, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
31227/2024, Cass. 29673/2023, Cass. 16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass.
15147/2018, Cass. 23594/2017 e Cass. 12703/2015), laddove nel caso di specie le parti e rispettivi consulenti non hanno formulato osservazioni critiche.
6. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata mediante un utilizzo indiretto della nuova tabella ex art. 138, co. 1, lett. b), d.lgs. 209/05, al fine di assicurare la massima uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi (v. da ultimo Cass.
11319/2025).
7. In base ai valori indicati dalla predetta tabella con aumento medio per il danno morale
(ossia per i pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva secondo criteri di normalità ed ordinarietà, pregiudizi che, nel caso di specie, possono ritenersi adeguatamente allegati e provati anche per presunzioni, in relazione alla tipologia delle lesioni – senz'altro dolorose – subite dall'attore, alla sofferenza connessa alla sottoposizione a due interventi chirurgici e al lungo iter riabilitativo, nonché alle ripercussioni in termini di danno da cenestesi lavorativa quale risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio, avuto riguardo al periodo di circa dieci anni tra la ripresa dell'età lavorativa e il raggiungimento della pensione da parte dell'attore: v. sul tema Cass. 7892/2024 e Cass. 25164/2020), il danno non patrimoniale deve essere liquidato nei seguenti importi: € 10.212,50, per l'invalidità temporanea;
€ 34.702,07 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attore, pari a 49 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass. 22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017
e Cass. 10303/2012).
8. L'importo complessivo di € 44.914,57 così ottenuto risulta già integralmente ristorato mediante la corresponsione della somma di € 44.618,00 da parte della ll'attore CP_1 in data 21/09/2019 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (v. i doc. 35 e 39 allegati all'atto di citazione, dai quali si evince che la compagnia ha imputato l'importo di €
4.826,30 al danno patrimoniale per le spese mediche, e l'importo di € 555,70 ad “arrotondamento”). Come noto, infatti la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, nel caso in cui al danneggiato sia stato pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito;
(c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (v. Cass. 23927/2023, Cass.
832/2023, Cass. 16027/2022, Cass. 6619/2018, Cass. 25817/2017 e Cass. 9950/2017).
Dunque, poiché la somma oggi spettante all'attore per il ristoro del danno non patrimoniale, pari ad € 44.914,57, devalutata all'epoca dell'evento (31/08/2018) è pari ad € 38.095,48, e poiché l'indennizzo di € 44.618,00 (versato, come detto, in data 21/09/2019) devalutato all'epoca dell'evento è pari ad € 44.797,19, all'attore non spettano ulteriori somme a tale titolo.
9. Il danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche documentate (ivi incluse quelle non ancora sostenute e quelle sostenute in strutture private per cure garantite dal sistema sanitario nazionale: v. rispettivamente Cass. 10616/2012 e Cass. 29308/2023) e risultate – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – congrue e causalmente connesse al sinistro oggetto di causa, va liquidato in € 5.657,00 (€
7.487,00 – € 1.830,00, poiché tale ultimo importo concerne la spesa per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, che è estranea al risarcimento del danno patrimoniale e attiene, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate). Si tratta, tuttavia, di un danno che può ritenersi già integralmente ristorato dalla mediante la CP_1 corresponsione all'attore delle summenzionate somme di € 4.826,30 e di € 555,70, per un totale di € 5.382,00 che, tenuto conto della rivalutazione sino alla data odierna per le spese che l'attore – per sua stessa ammissione – non ha ancora ad oggi saldato, copre tutte le spese mediche in questione.
10. Per quanto riguarda il risarcimento richiesto dall'attore in relazione ai danni patrimoniali dedotti per la diminuzione della retribuzione nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019 e per la perdita di chance di avanzamento di grado, va richiamato il principio in base al quale, nel caso in cui un lavoratore dipendente resti assente dal lavoro a causa di un infortunio, continuando a percepire la retribuzione, egli non ha diritto di chiedere al danneggiante anche il danno patrimoniale per la temporanea assenza dal lavoro, poiché in tale evenienza non si è prodotto un effettivo danno patrimoniale e pertanto non gli compete alcun risarcimento a questo titolo, a meno che il danneggiato non deduca e dimostri di aver dovuto rinunciare a straordinari o trasferte o di avere subito pregiudizi nella carriera per la forzata assenza dal lavoro (v. Cass., SS.UU., 12564/2018 e Cass. 18050/2019). Nel caso di specie, per quel che attiene al danno che l'attore sostiene di aver subito per l'asserita riduzione temporanea della propria retribuzione media nel periodo da settembre 2018 ad aprile 2019, deve rilevarsi che l'affermazione secondo cui “prima del sinistro dell'agosto 2018 l'attore svolgeva un'attività lavorativa straordinaria che gli permetteva un incremento reddituale (rispetto alla paga base) oscillante tra gli € 350,00 e gli € 550,00 mensili aggiuntivi” non trova adeguato riscontro nella produzione documentale a tal fine svolta, avendo l'attore allegato, per il periodo precedente il sinistro, solo le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018
(dalle quali risultano straordinari per complessivi € 1.134,62 lordi, che, tenuto conto delle ritenute fiscali e previdenziali, corrispondono a circa € 800,00 netti) e non anche quelle dei mesi da aprile ad agosto 2018, e, per il periodo successivo all'incidente, le buste paga da settembre a novembre 2018 e da gennaio ad aprile 2019 (dalle quali risultano peraltro straordinari, nel mese di febbraio, per € 330,55 lordi) e non anche quella di dicembre 2018. In altri termini, l'incompletezza della suddetta produzione documentale non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto che, nel periodo di assenza dal lavoro, l'attore abbia effettivamente subito un danno patrimoniale per la rinuncia a straordinari precedentemente svolti in maniera abituale e costante.
11. Nulla può essere riconosciuto all'attore anche per il lamentato danno da perdita di chance di avanzamento di carriera. L'attore, infatti, non solo non ha in alcun modo provato la sussistenza di un'elevata probabilità di esito vittorioso dei concorsi nei quali ha subito e
(sostiene che) subirà una decurtazione del punteggio per il periodo di assenza al lavoro (v. ex multis Cass. 25442/2024), ma, prima ancora, non ha neppure dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso indetto dall'Arma dei Carabinieri nel novembre 2018, dettati dall'art. 2 del bando allegato all'atto di citazione. Non risulta quindi dimostrato che l'esclusione dell'avanzamento di carriera sia stata determinata dall'assenza dal lavoro causata dall'incidente oggetto di causa (si veda, in un caso analogo a quello qui in esame, Trib. Bari,
21 aprile 2017).
12. Va infine rigettata la domanda relativa al risarcimento del danno per le spese sostenute dall'attore per l'attività svolta dal proprio legale nella fase stragiudiziale. Premesso, infatti, che vi è prova dell'avvenuto esborso della sola somma di € 2.800,00 oltre accessori di legge
(v. la fattura quietanzata in atti), e che tale importo risulterebbe comunque “assorbito” dall'eccedenza corrisposta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che – anche in relazione all'esito della lite – tale spesa non appare nel caso di specie necessitata e giustificata al fine dell'esercizio del diritto al risarcimento anche nella fase stragiudiziale (v. ex multis Cass. 17685/2019).
13. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della e degli EREDI Parte_1 CP_1 CP_3 deve essere integralmente rigettata, con conseguente assorbimento della domanda
[...]
“trasversale” di manleva proposta da ei confronti della CP_3 CP_1
14. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia, e – per quel che concerne gli
[...]
– per le sole fasi svolte sino al momento dell'interruzione (quando Controparte_3 ancora non si era esaurita la fase istruttoria e/o di trattazione, per la quale, quindi, va liquidato un importo inferiore al minimo tabellare;
sul tema, v. ex multis Cass. 3396/97 e Cass.
2107/90).
15. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico dell'attore (ferma restando la solidarietà passiva ex lege di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass. 17739/2016, Cass.
23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
e degli nonché sulla domanda di Controparte_1 Controparte_3 manleva proposta da questi ultimi nei confronti della stessa Controparte_1
ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti della Parte_1
degli Controparte_1 Controparte_3
b) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...] delle spese processuali, che liquida in € 17.127,00 (di cui € Controparte_1
3.024,00 per la negoziazione assistita, € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 4.253,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta:
c) condanna alla rifusione in favore degli Parte_1 Controparte_3 delle spese processuali, che liquida in € 9.00,00 (di cui € 3.024,00 per la
[...] negoziazione assistita, € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, ed € 1.796,00 per parte della fase istruttoria e/o di trattazione) oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta;
d) pone integralmente a carico di le spese della c.t.u. nella Parte_1 misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 09/06/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)