Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9726/2019 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCHI FRANCESCA MARTINA, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. VITALE SALVATORE, giusta C.F._2
procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 16.9.2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 19/06/2019 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito con addebito allo stesso, l'affidamento CP_1
Per_ esclusivo LL figlia minorenne e di porre a carico del resistente un contributo di mantenimento in favore LL prole nella misura di euro 400,00 mensili.
1
Esponeva in particolare che, in data 5.11.2018, a seguito di una lite animata, era stata minacciata dal coniuge;
aveva sporto querela ma poi l'aveva rimessa, sperando in una riconciliazione;
in data 23.2.2019 il marito, facendo rientro a casa in stato di ubriachezza, l'aveva aggredita sferrandole calci e pugni e cagionandole lesioni consistenti in “trauma contusivo alla spalla sinistra e contusione allo zigomo sinistro”, con prognosi di otto giorni (v. verbale di ricezione di querela e successiva integrazione con allegato certificato di P.S. in atti); qualche giorno dopo il resistente aveva aggredito anche il suocero, minacciando la moglie di bruciarla con l'acido e di portare via con sé la figlia in Tunisia;
anche questo episodio era stato denunciato all'autorità giudiziaria.
In data 16.3.2019 era stato emesso decreto di ammonimento da parte del Questore, che intimava al resistente di desistere dalle condotte illecite poste in essere nei confronti LL coniuge.
Dalle denunce LL ricorrente era scaturito un procedimento penale per il delitto di maltrattamenti in famiglia, nell'ambito del quale il resistente era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla P.O., misura successivamente revocata a seguito del trasferimento all'estero dell'indagato. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione LL ricorrente CP_1
ma contestando l'addebito e la misura dell'assegno di mantenimento in favore LL figlia.
Il resistente ha esposto di essere stato vittima di violenze da parte LL ricorrente e dei suoi familiari.
All'udienza presidenziale del 20.10.2020, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è transitata nella fase istruttoria.
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., il giudice istruttore ha disposto l'affidamento esclusivo ad LL minore , con collocamento presso la madre, a cui ha Parte_1 Persona_2
attribuito l'esercizio esclusivo LL responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta LL residenza abituale;
ha posto a carico di CP_1
l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento LL figlia, la somma mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, con decorrenza dal 19/06/2019; ha delegato i servizi sociali di Catania (o del comune di residenza LL minore) di organizzare gli incontri tra padre e figlia in uno spazio idoneo e sempre alla presenza di un operatore.
2 All'udienza del 16.9.2024, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno precisato concordemente e congiuntamente le conclusioni, chiedendo che la separazione avvenisse alle condizioni stabilite nell'ordinanza presidenziale, con rinuncia alle ulteriori domande. Il giudice istruttore, quindi, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il PM ha dato parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Esposti i fatti di causa, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità LL prosecuzione LL convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza LL domanda.
All'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, chiedendo al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo che:
- L'affidamento esclusivo ad LL minore , con collocamento presso Parte_1 Persona_2 la madre, cui attribuisce l'esercizio esclusivo LL responsabilità genitoriale anche con riferimento all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative alla salute, all'istruzione, all'educazione e alla scelta LL residenza abituale;
- il padre potrà vedere la minore per un pomeriggio a settimana presso i servizi sociali del
Comune di Catania (o del comune di residenza LL minore), cui va dato mandato di organizzare i predetti incontri in uno spazio idoneo e sempre alla presenza di un operatore;
- porre a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in CP_1
favore di , a titolo di contributo per il mantenimento LL figlia, la somma Parte_1 mensile di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, con decorrenza dal 19/06/2019;
Ritiene il Collegio che dette pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici LL famiglia, fatta eccezione per la pattuizione attinente agli incontri tra il padre e la figlia.
Sono, infatti, emerse criticità in ordine all' idoneità genitoriale del padre, suffragate dalla documentazione versata in atti a riscontro delle allegazioni di violenza LL ricorrente (querele, certificato medico, ammonimento questorile); inoltre, il monitoraggio da parte dei servizi sociali non è stato attivato anche a causa del disinteresse manifestato da parte del resistente, che non si è attivato per usufruire degli strumenti di sostegno alla genitorialità messi a disposizione per il recupero del rapporto con la figlia, rapporto che ad oggi non è stato coltivato, come dichiarato dalla ricorrente e non contestato dal resistente.
Allo stato attuale non sussistono, pertanto, le condizioni per disporre incontri tra la figlia minorenne e il genitore non collocatario, il quale potrà in seguito attivarsi in tal senso previo percorso di recupero LL capacità genitoriale.
3 Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto LL causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 9726 /2019, disattesa ogni altra domanda: pronunzia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
dispone l'affidamento esclusivo LL figlia minorenne alla ricorrente Persona_2 Parte_1
anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla residenza e alla salute, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la madre;
pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento LL figlia, la somma mensile di € Parte_1
250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la figlia, con decorrenza dal 19/06/2019; nulla dispone sugli incontri tra il resistente e la figlia minorenne per le ragioni di cui in parte motiva;
compensa integralmente le spese del giudizio;
dispone la trasmissione LL sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania, 9 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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