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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4965/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4965/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Costanza Sanchini in sostituzione dell'avv. BOSISIO RAFFAELLA Parte_1
Per , l'avv.to BUONI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Sanchini si riporta integralmente alla memoria di discussione ed a tutti gli atti di causa. Chiede che la causa venga riservata in decisione. Insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in atti.
L'avv. Buoni si riporta alla memoria di discussione ed a tutti gli atti di causa chiedendo il rigetto della domanda.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 8 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSISIO RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BUONI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in PIAZZA TORQUATO TASSO 1 50124 FIRENZE presso il difensore avv. BUONI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie-appalto
CONCLUSIONI: parte attrice: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: In via Principale - accertare e dichiarare, sulla base delle argomentazioni svolte in fatto ed in diritto, la sussistenza della garanzia di legge sugli infissi forniti e montati da in CP_2 ottemperanza delle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto dalle parti del presente giudizio;
- accertare
e dichiarare, per i fatti descritti in narrativa e la documentazione prodotta, la presenza dei vizi/difetti dei beni forniti e posati da alla signora di cui controparte ne deve rispondere;
per l'effetto CP_2 Pt_1 condannare parte convenuta a prestare la garanzia prevista sui lavori eseguiti;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa e la documentazione prodotta comprovante l'esistenza dei vizi/difetti di cui è causa, il derivante diritto della signora ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita corrisposto a parte Pt_1 convenuta, per un importo di euro 15.002,20, nella misura di euro 9.500,00 come da preventivo prodotto, quale costo necessario per sanare i vizi/difetti presenti e terminare le opere di montaggio rimaste ad oggi incompiute;
- per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro 9.500,00 da corrispondere a parte CP_2 pagina 3 di 8 attrice a titolo di riduzione del prezzo, per i motivi sora esposti o quella somma accertata in corso di causa con
CTU, o al diverso importo relativo ai costi da sostenere per eseguire il ripristino degli infissi ed il loro funzionamento e terminare le opere di posa e/o quel diverso importo maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà congruo e di giustizia otre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di parte convenuta con valutazione in via equitativa oltre interessi, rivalutazione del dovuto sino all'effettivo saldo;
accertare e dichiarare: sulla base della documentazione prodotta, l'espletamento della pratica prevista per legge e CP_3 per l'effetto condannare la convenuta a consegnare la relativa ricevuta a parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. In via istruttoria: si chiede ammettersi le prove orali per interrogatorio formale delle parti sui fatti descritti in narrativa e per testi, che verranno indicati nelle idonee memorie, sui fatti descritti in narrativi da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla parola “Vero che” nonché prova contraria dei capitoli ex adverso formulati, riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 183, VI comma cpc;
si chiede inoltre ammettersi occorrenda CTU al fine di valutare
l'entità della riduzione del prezzo corrisposto da parte attrice pari ad euro 15.002,20 per la fornitura e montaggio infissi affetti da vizi/difetti, sulla base di tutte le opere occorrende per l'eliminazione degli stessi e per renderli idonei e conformi all'uso.”
parte convenuta ha cosi concluso: Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: In via principale: - Accertare e dichiarare la decadenza della garanzia di legge sugli infissi, in base al disposto dell'art. 1495 c.c. - Respingere la richiesta di risarcimento danni così come avanzata da parte attrice. Respingere la richiesta di CTU poiché i serramenti, di cui parte attrice non ne contesta il funzionamento, sono stati installati nel luglio 2021 e regolarmente utilizzati fino ad oggi, con il conseguente deterioramento che né può derivare dall'uso. In subordine: - Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di cui sopra, rimodulare l'entità della somma in € 2.520,00 oltre iva, come da preventivo nr.
0811/2021 del 22/11/2021 trasmesso dalla ditta produttrice già in atti. In via Parte_2 riconvenzionale: - Condannare parte attrice alla corresponsione in favore dell'impresa della CP_1 somma di €. 1.918,70 iva compresa oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria nei concedendi termini”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati pagina 4 di 8 con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti del convenuto, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Ha dedotto l'attrice che in data 19 aprile 2021 sottoscriveva contratto di vendita per fornitura e posa con l' , con sede in Firenze v.le A. Volta 19r, la quale dichiarandosi Controparte_4 competente nel settore si obbligava in una fornitura e posa per efficientamento energetico di 12 serramenti per infissi in legno alluminio di cui due porte finestre a due ante e 10 finestre a due ante al piano terra e primo piano dell'abitazione della signora per un totale lavori pari ad euro 30.002,40 (comprensiva Pt_1 iva) dedotto lo sconto in fattura di euro 15.001,20 (docc.
6-7 di parte attrice) e un totale dovuto pari ad euro
15.001,20, come da fattura 33/2021 del 20.4.21 corrisposti con bonifico in pari data alla parte convenuta
(docc. 8-9).
L'impresa a fine luglio consegnava presso l'abitazione dell'attrice i materiali ordinati Controparte_4 imballati e provvedeva a sballarli ed a montarli, avendo già iniziato i lavori di smuratura e smaltimento dei vecchi infissi e la ricostruzione dei vani finestra per la posa del nuovo controtelaio. Durante la fase di montaggio dei serramenti, l'odierna attrice lamentava difetti/vizi che venivano contestati e segnalati. Durante la fase di montaggio in particolare il signor , figlio di parte attrice, presente ai lavori, Controparte_5 segnalava quanto sopra nel momento in cui l'infisso veniva montato.
rimetteva la questione alla ditta fornitrice la Controparte_4 Parte_2
In mancanza di risoluzione delle problematiche la parte attrice si vedeva costretta a sostenere un ulteriore costo di € 9.500,00 per sanare i vizi, i difetti e le opere incompiute precedentemente descritte.
Parte convenuta costituitasi nell'incardinato giudizio ha sollevato l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art 1495 cc, sostenendo che la denuncia dei vizi era stata effettuata oltre i termini previsti dalla legge.
E' stato argomentato altresì che i vizi e le difformità riscontrati fossero di natura esclusivamente estetica e non avessero pregiudicato la corretta installazione degli infissi, consentendone l'utilizzo in attesa del loro ripristino, come la riverniciatura e la lubrificazione di alcuni serramenti.
Inoltre, parte convenuta ha sostenuto di essersi comunque resa disponibile fin da subito a garantire l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi. A tal fine, era stato effettuato un sopralluogo, durante il quale era intervenuta anche la ditta di Roma, costruttrice degli infissi in Parte_2 pagina 5 di 8 questione. La convenuta ha rilevato rileva inoltre che in data 30.11.2021 emetteva e consegnava a parte attrice un consuntivo, per opere ulteriori da effettuare presso l'abitazione della medesima, di €. 1.918,70 provvedendo ad eseguire tutte le lavorazioni in esso menzionate. Poiché tale somma non era stata pagata, ne domanda nel giudizio de quo in via riconvenzionale la liquidazione.
La causa è stata istruita da altro Giudice a mezzo documenti e prova per testi.
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno rilasciato dichiarato precise e concordanti;
all'udienza del 06/07/2023, teste : “E' vero la si dichiarò Testimone_1 CP_1 disponibile ad eliminare i difetti e insieme alla fece due sopralluoghi. 9) ci Parte_2 CP_1 riferì che la ditta fornitrice era disponibile ad una riduzione di prezzo per evitare maggiori disagi alla signora 10) Questi difetti sono stati evidenziati in fase di lavorazione ma sono stati eliminati per cui Pt_1 sono rimasti solo i vizi sulla fornitura delle finestre nuove”
Teste NE IA: “In realtà siamo stati noi ad avvisare di un difetto che c'era su una finestra;
4) CP_5
E' vero li chiamammo noi. I difetti erano solo problemi di verniciatura, o di ferma vetri e coprifili che avevano delle magagne ma noi ci eravamo offerti di rimediare;
Abbiamo montato le finestre con i difetti che però erano facilmente eliminabili. Se non fosse andato bene a avremmo rimandato le finestre al CP_5 fornitore. 9) Noi avevamo proposto o la sostituzione delle ante di quattro infissi o la applicazione di uno sconto sul prezzo;
La fornitrice avrebbe dovuto inviare insieme alle finestre la certificazione CE, cosa che non ha fatto. Noi li abbiamo chiesti più e più volte alla fine sono arrivati ma assolutamente incompleti. Per fare l' è necessaria la certificazione corretta;
Quelli ricevuti non sono conformi alle normative e CP_3 danno addirittura diversa trasmittanza termica”.
Dai documenti prodotti dalle parti in giudizio sono emerse altresì una serie di scambi epistolari e di incontri tra le stesse, dai quali risulta chiaramente che parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, ha più volte sollecitato il ripristino o la riparazione dei difetti e dei vizi riscontrati nella fornitura dei beni denunciando gli stessi nell'immediatezza. Tale circostanza è comprovata dalle numerose e-mail di sollecito e denuncia inviate dai figli della documenti che sono state allegati al fascicolo processuale. Pt_1
Dalla detta documentazione in atti si evince che le contestazioni delle difformità oggetto di causa fossero già state sollevate durante l'esecuzione dei lavori, circostanza peraltro ulteriormente confermata dalla testimonianza dei testi escussi. Inoltre risulta come la stessa parte convenuta abbia riconosciuto la presenza di vizi e difetti delle opere tanto che ammetteva esplicitamente la responsabilità dell'impresa fornitrice. Tale ammissione si concretizzava nell'invito rivolto alla stessa impresa per effettuare sopralluoghi e individuare una soluzione adeguata.
In particolare, nella email datata 21.09.2021, dichiarava: 'Ricordiamo che, appena rinvenuti i CP_1 difetti sui serramenti e infissi, vi abbiamo immediatamente inviato alcune foto e contattati telefonicamente per chiedere come procedere.' Da tale comunicazione emerge una dichiarazione esplicita di riconoscimento pagina 6 di 8 della presenza dei vizi e dei difetti. Inoltre, è emerso che gli infissi e i serramenti esterni, di produzione non erano nemmeno conformi agli standard previsti. Parte_2
Dirimente ai fini del decidere è la relazione del Geometra tecnico di parte convenuta, nella Persona_1 perizia depositata nel giudizio avanti al Tribunale di Roma ed acquisita in questo procedimento “i serramenti non conformi dal punto di vista documentale;
le documentazioni consegnate, se non corrette ed allineate agli obblighi di legge, presentano difformità che sono di per sé motivo di non conformità • deficitari dal punto di vista della qualità generale;
si fa presente che i vizi riscontrati non sono di mera natura estetica ma, soprattutto per quel che riguarda la verniciatura ed il suo ruolo protettivo dei manufatti in legno, sono tali da poter determinare una non soddisfacente durabilità e quindi una riduzione non accettabile del ciclo di vita atteso”.
Ebbene, l'art. 1167 c.c. stabilisce un perimetro di azione chiaro e conciso, riconoscendo che la denuncia dei vizi non è essenziale nei casi in cui 'l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi, o li abbia occultati'. Pertanto, la doglianza sollevata dalla parte convenuta, secondo cui la parte attrice sarebbe decaduta dalla garanzia per non aver denunciato i vizi, non ha fondamento, poiché nel caso in esame è evidente il riconoscimento da parte dell'impresa della presenza dei vizi e dei difetti. A tal proposito è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ In tema di appalto, ai fini di cui all'art.
1667 c.c., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11520 del 25 maggio 2011)
Ciò posto, va rilevato in punto di diritto, come la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”. (ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12995 del 31 maggio 2006).
Ed ancora: “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la
pagina 7 di 8 riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21327 del 29 agosto 2018)
La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta. In punto quantum, ritiene questo Giudice che i costi da sostenere per eseguire il ripristino degli infissi ed il loro funzionamento e terminare le opere di posa e/o possano essere quantificati, secondo norme di comune esperienza e sulla base della documentazione in atti in
Euro 7.000,00. La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi e salva la consegna della certificazione dovuta. La domanda riconvenzionale va invece rigettata poiché risultata non provata.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00) con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna l' al pagamento Controparte_6
a favore di della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Controparte_6
Euro 2.540,00 a titolo di compenso, esborsi pari al costo del contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,15 in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4965/2022 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 11,30 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Costanza Sanchini in sostituzione dell'avv. BOSISIO RAFFAELLA Parte_1
Per , l'avv.to BUONI ALESSANDRO Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Sanchini si riporta integralmente alla memoria di discussione ed a tutti gli atti di causa. Chiede che la causa venga riservata in decisione. Insiste per l'accoglimento delle istanze formulate in atti.
L'avv. Buoni si riporta alla memoria di discussione ed a tutti gli atti di causa chiedendo il rigetto della domanda.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
pagina 1 di 8 Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4965/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOSISIO RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
( ) elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. BUONI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in PIAZZA TORQUATO TASSO 1 50124 FIRENZE presso il difensore avv. BUONI ALESSANDRO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: contratti e obbligazioni varie-appalto
CONCLUSIONI: parte attrice: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: In via Principale - accertare e dichiarare, sulla base delle argomentazioni svolte in fatto ed in diritto, la sussistenza della garanzia di legge sugli infissi forniti e montati da in CP_2 ottemperanza delle obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto dalle parti del presente giudizio;
- accertare
e dichiarare, per i fatti descritti in narrativa e la documentazione prodotta, la presenza dei vizi/difetti dei beni forniti e posati da alla signora di cui controparte ne deve rispondere;
per l'effetto CP_2 Pt_1 condannare parte convenuta a prestare la garanzia prevista sui lavori eseguiti;
- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa e la documentazione prodotta comprovante l'esistenza dei vizi/difetti di cui è causa, il derivante diritto della signora ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita corrisposto a parte Pt_1 convenuta, per un importo di euro 15.002,20, nella misura di euro 9.500,00 come da preventivo prodotto, quale costo necessario per sanare i vizi/difetti presenti e terminare le opere di montaggio rimaste ad oggi incompiute;
- per l'effetto condannare al pagamento della somma di euro 9.500,00 da corrispondere a parte CP_2 pagina 3 di 8 attrice a titolo di riduzione del prezzo, per i motivi sora esposti o quella somma accertata in corso di causa con
CTU, o al diverso importo relativo ai costi da sostenere per eseguire il ripristino degli infissi ed il loro funzionamento e terminare le opere di posa e/o quel diverso importo maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà congruo e di giustizia otre al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di parte convenuta con valutazione in via equitativa oltre interessi, rivalutazione del dovuto sino all'effettivo saldo;
accertare e dichiarare: sulla base della documentazione prodotta, l'espletamento della pratica prevista per legge e CP_3 per l'effetto condannare la convenuta a consegnare la relativa ricevuta a parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. In via istruttoria: si chiede ammettersi le prove orali per interrogatorio formale delle parti sui fatti descritti in narrativa e per testi, che verranno indicati nelle idonee memorie, sui fatti descritti in narrativi da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalla parola “Vero che” nonché prova contraria dei capitoli ex adverso formulati, riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre in sede di memorie ex art. 183, VI comma cpc;
si chiede inoltre ammettersi occorrenda CTU al fine di valutare
l'entità della riduzione del prezzo corrisposto da parte attrice pari ad euro 15.002,20 per la fornitura e montaggio infissi affetti da vizi/difetti, sulla base di tutte le opere occorrende per l'eliminazione degli stessi e per renderli idonei e conformi all'uso.”
parte convenuta ha cosi concluso: Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare: In via principale: - Accertare e dichiarare la decadenza della garanzia di legge sugli infissi, in base al disposto dell'art. 1495 c.c. - Respingere la richiesta di risarcimento danni così come avanzata da parte attrice. Respingere la richiesta di CTU poiché i serramenti, di cui parte attrice non ne contesta il funzionamento, sono stati installati nel luglio 2021 e regolarmente utilizzati fino ad oggi, con il conseguente deterioramento che né può derivare dall'uso. In subordine: - Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di cui sopra, rimodulare l'entità della somma in € 2.520,00 oltre iva, come da preventivo nr.
0811/2021 del 22/11/2021 trasmesso dalla ditta produttrice già in atti. In via Parte_2 riconvenzionale: - Condannare parte attrice alla corresponsione in favore dell'impresa della CP_1 somma di €. 1.918,70 iva compresa oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria nei concedendi termini”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati pagina 4 di 8 con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Ciò premesso e passando al merito della res controversa, la domanda giudiziale, così come proposta nei confronti del convenuto, è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
I fatti dedotti in giudizio, relativi alla legittimazione attiva dell'attrice e passiva del convenuto, risultano confermati dalla documentazione prodotta in atti.
Ha dedotto l'attrice che in data 19 aprile 2021 sottoscriveva contratto di vendita per fornitura e posa con l' , con sede in Firenze v.le A. Volta 19r, la quale dichiarandosi Controparte_4 competente nel settore si obbligava in una fornitura e posa per efficientamento energetico di 12 serramenti per infissi in legno alluminio di cui due porte finestre a due ante e 10 finestre a due ante al piano terra e primo piano dell'abitazione della signora per un totale lavori pari ad euro 30.002,40 (comprensiva Pt_1 iva) dedotto lo sconto in fattura di euro 15.001,20 (docc.
6-7 di parte attrice) e un totale dovuto pari ad euro
15.001,20, come da fattura 33/2021 del 20.4.21 corrisposti con bonifico in pari data alla parte convenuta
(docc. 8-9).
L'impresa a fine luglio consegnava presso l'abitazione dell'attrice i materiali ordinati Controparte_4 imballati e provvedeva a sballarli ed a montarli, avendo già iniziato i lavori di smuratura e smaltimento dei vecchi infissi e la ricostruzione dei vani finestra per la posa del nuovo controtelaio. Durante la fase di montaggio dei serramenti, l'odierna attrice lamentava difetti/vizi che venivano contestati e segnalati. Durante la fase di montaggio in particolare il signor , figlio di parte attrice, presente ai lavori, Controparte_5 segnalava quanto sopra nel momento in cui l'infisso veniva montato.
rimetteva la questione alla ditta fornitrice la Controparte_4 Parte_2
In mancanza di risoluzione delle problematiche la parte attrice si vedeva costretta a sostenere un ulteriore costo di € 9.500,00 per sanare i vizi, i difetti e le opere incompiute precedentemente descritte.
Parte convenuta costituitasi nell'incardinato giudizio ha sollevato l'eccezione di decadenza dalla garanzia di cui all'art 1495 cc, sostenendo che la denuncia dei vizi era stata effettuata oltre i termini previsti dalla legge.
E' stato argomentato altresì che i vizi e le difformità riscontrati fossero di natura esclusivamente estetica e non avessero pregiudicato la corretta installazione degli infissi, consentendone l'utilizzo in attesa del loro ripristino, come la riverniciatura e la lubrificazione di alcuni serramenti.
Inoltre, parte convenuta ha sostenuto di essersi comunque resa disponibile fin da subito a garantire l'esecuzione dei lavori necessari per l'eliminazione dei vizi. A tal fine, era stato effettuato un sopralluogo, durante il quale era intervenuta anche la ditta di Roma, costruttrice degli infissi in Parte_2 pagina 5 di 8 questione. La convenuta ha rilevato rileva inoltre che in data 30.11.2021 emetteva e consegnava a parte attrice un consuntivo, per opere ulteriori da effettuare presso l'abitazione della medesima, di €. 1.918,70 provvedendo ad eseguire tutte le lavorazioni in esso menzionate. Poiché tale somma non era stata pagata, ne domanda nel giudizio de quo in via riconvenzionale la liquidazione.
La causa è stata istruita da altro Giudice a mezzo documenti e prova per testi.
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno rilasciato dichiarato precise e concordanti;
all'udienza del 06/07/2023, teste : “E' vero la si dichiarò Testimone_1 CP_1 disponibile ad eliminare i difetti e insieme alla fece due sopralluoghi. 9) ci Parte_2 CP_1 riferì che la ditta fornitrice era disponibile ad una riduzione di prezzo per evitare maggiori disagi alla signora 10) Questi difetti sono stati evidenziati in fase di lavorazione ma sono stati eliminati per cui Pt_1 sono rimasti solo i vizi sulla fornitura delle finestre nuove”
Teste NE IA: “In realtà siamo stati noi ad avvisare di un difetto che c'era su una finestra;
4) CP_5
E' vero li chiamammo noi. I difetti erano solo problemi di verniciatura, o di ferma vetri e coprifili che avevano delle magagne ma noi ci eravamo offerti di rimediare;
Abbiamo montato le finestre con i difetti che però erano facilmente eliminabili. Se non fosse andato bene a avremmo rimandato le finestre al CP_5 fornitore. 9) Noi avevamo proposto o la sostituzione delle ante di quattro infissi o la applicazione di uno sconto sul prezzo;
La fornitrice avrebbe dovuto inviare insieme alle finestre la certificazione CE, cosa che non ha fatto. Noi li abbiamo chiesti più e più volte alla fine sono arrivati ma assolutamente incompleti. Per fare l' è necessaria la certificazione corretta;
Quelli ricevuti non sono conformi alle normative e CP_3 danno addirittura diversa trasmittanza termica”.
Dai documenti prodotti dalle parti in giudizio sono emerse altresì una serie di scambi epistolari e di incontri tra le stesse, dai quali risulta chiaramente che parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, ha più volte sollecitato il ripristino o la riparazione dei difetti e dei vizi riscontrati nella fornitura dei beni denunciando gli stessi nell'immediatezza. Tale circostanza è comprovata dalle numerose e-mail di sollecito e denuncia inviate dai figli della documenti che sono state allegati al fascicolo processuale. Pt_1
Dalla detta documentazione in atti si evince che le contestazioni delle difformità oggetto di causa fossero già state sollevate durante l'esecuzione dei lavori, circostanza peraltro ulteriormente confermata dalla testimonianza dei testi escussi. Inoltre risulta come la stessa parte convenuta abbia riconosciuto la presenza di vizi e difetti delle opere tanto che ammetteva esplicitamente la responsabilità dell'impresa fornitrice. Tale ammissione si concretizzava nell'invito rivolto alla stessa impresa per effettuare sopralluoghi e individuare una soluzione adeguata.
In particolare, nella email datata 21.09.2021, dichiarava: 'Ricordiamo che, appena rinvenuti i CP_1 difetti sui serramenti e infissi, vi abbiamo immediatamente inviato alcune foto e contattati telefonicamente per chiedere come procedere.' Da tale comunicazione emerge una dichiarazione esplicita di riconoscimento pagina 6 di 8 della presenza dei vizi e dei difetti. Inoltre, è emerso che gli infissi e i serramenti esterni, di produzione non erano nemmeno conformi agli standard previsti. Parte_2
Dirimente ai fini del decidere è la relazione del Geometra tecnico di parte convenuta, nella Persona_1 perizia depositata nel giudizio avanti al Tribunale di Roma ed acquisita in questo procedimento “i serramenti non conformi dal punto di vista documentale;
le documentazioni consegnate, se non corrette ed allineate agli obblighi di legge, presentano difformità che sono di per sé motivo di non conformità • deficitari dal punto di vista della qualità generale;
si fa presente che i vizi riscontrati non sono di mera natura estetica ma, soprattutto per quel che riguarda la verniciatura ed il suo ruolo protettivo dei manufatti in legno, sono tali da poter determinare una non soddisfacente durabilità e quindi una riduzione non accettabile del ciclo di vita atteso”.
Ebbene, l'art. 1167 c.c. stabilisce un perimetro di azione chiaro e conciso, riconoscendo che la denuncia dei vizi non è essenziale nei casi in cui 'l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi, o li abbia occultati'. Pertanto, la doglianza sollevata dalla parte convenuta, secondo cui la parte attrice sarebbe decaduta dalla garanzia per non aver denunciato i vizi, non ha fondamento, poiché nel caso in esame è evidente il riconoscimento da parte dell'impresa della presenza dei vizi e dei difetti. A tal proposito è opportuno richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ In tema di appalto, ai fini di cui all'art.
1667 c.c., non è necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità e dei vizi dell'opera, tale da consentire l'individuazione di ogni anomalia di quest'ultima, essendo, per converso, sufficiente ad impedire la decadenza del committente dalla garanzia cui è tenuto l'appaltatore una pur sintetica indicazione delle difformità suscettibile di conservare l'azione di garanzia anche con riferimento a quei difetti accertabili, nella loro reale sussistenza, solo in un momento successivo.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11520 del 25 maggio 2011)
Ciò posto, va rilevato in punto di diritto, come la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “in tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c. quale modello astratto di condotta, che si estrinseca (sia egli professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi”. (ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12995 del 31 maggio 2006).
Ed ancora: “La responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente per i difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. non ammette esclusioni (salvo quelle dipendenti dall'accettazione senza riserve dell'opera e del venir meno della garanzia per effetto di decadenza) e neppure limitazioni, dato che l'art. 1668, comma 1, c.c. pone a carico dell'appaltatore tutte le conseguenze dell'inesatto adempimento, obbligandolo a sopportare, a seconda della scelta operata dal committente, l'onere integrale dell'eliminazione dei vizi, o la
pagina 7 di 8 riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno, senza alcun riguardo alla consistenza e al costo dei lavori di riparazione o alla misura massima della diminuzione del corrispettivo dell'appalto.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 21327 del 29 agosto 2018)
La domanda attorea è pertanto fondata e va accolta. In punto quantum, ritiene questo Giudice che i costi da sostenere per eseguire il ripristino degli infissi ed il loro funzionamento e terminare le opere di posa e/o possano essere quantificati, secondo norme di comune esperienza e sulla base della documentazione in atti in
Euro 7.000,00. La parte convenuta va pertanto condannata al pagamento della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi e salva la consegna della certificazione dovuta. La domanda riconvenzionale va invece rigettata poiché risultata non provata.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente espletata dal difensore e del valore della causa (scaglione da 5.200,00 a 26.000,00) con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna l' al pagamento Controparte_6
a favore di della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi dalla domanda;
Parte_1
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in Controparte_6
Euro 2.540,00 a titolo di compenso, esborsi pari al costo del contributo unificato, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 16,15 in assenza delle parti ed allegazione al verbale.
Firenze, 28 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
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