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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3034/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3034/2020 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Salvalaggio e Parte_1 C.F._1
con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Montesi con studio in Via
Rodolfo Grimaldi Casta 21 Roma…………………………………………………………….....…Attore
contro c.f. in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio F. Dell'Anno e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Gaeta alla Via C.
Battisti n. 13…………………………………………………………………………….…. CP_2
e c.f. . …………………………....……Convenuto contumace Controparte_3 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11
settembre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio i convenuti e ha esposto che il 3
dicembre 2013, intorno alle ore 16.00 si trovava alla guida del suo scooter Piaggio Hexagon con targa AA98501
pagina 1 di 5 lungo Via Panoramica a Ponza e che non essendo originario dell'isola, ma da poco affittuario di un appartamento in zona, stava seguendo il taxi Subaru Libera bianco, targa CW118KY, guidato da , che gli Testimone_1
faceva da riferimento per orientarsi. L' ha altresì narrato che, mentre seguiva il taxi, procedendo Parte_1
regolarmente nella propria corsia di marcia in Via Panoramica, giunto all'altezza del civico 34, fu improvvisamente investito da un'autovettura Hyundai Atos bianca, targa BG525RV, guidata e di proprietà di poiché quest'ultimo stava percorrendo la strada in senso opposto, in direzione Chiaia di Luna, Controparte_3
e aveva invaso la corsia opposta. L'attore ha lamentato che la Hyundai Atos, entrando nella corsia di marcia dello scooter, colpì con forza il , causandogli una caduta violenta al suolo e, a seguito del grave Controparte_4
impatto, egli fu soccorso e trasportato d'urgenza con un elicottero del 118 all'ospedale S. Camillo - Forlanini di
Roma. Qui gli furono diagnosticati un “politrauma” con diverse fratture: costali sinistre, limitante somatica superiore della vertebra D11, apofisi trasversa destra della vertebra D12 e una frattura bimalleolare tibio-
peroneale sinistra. La prognosi iniziale era di 30 giorni. L' ha altresì riferito che, nei mesi successivi, Parte_1
si sottopose a ulteriori esami e controlli clinici presso l'ospedale e al 16 al 21 luglio 2014 fu ricoverato nuovamente presso il reparto di Ortopedia del Policlinico Militare Celio. Infine, l' ha esposto che, a Parte_1
seguito del sinistro, è stato avviato un procedimento penale nel quale il si è costituito parte civile, Parte_1
mentre il ha assunto la veste di imputato. Il processo si è concluso con una sentenza di Controparte_3
assoluzione per il . La decisione è stata motivata dall'assenza di prove sufficienti per stabilire, Controparte_3
oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza od
eccezione ed in accoglimento dei supposti motivi, così provvedere;
- Accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva dell'autoveicolo Hyundai Atos targata BG525RV nella causazione del sinistro occorso al Sig.
; - Per l'effetto condannare la al risarcimento, in favore Parte_1 Controparte_5
dell'attore, dei danni tutti, patrimoniali e non, del danno biologico, ITT, ITP, danno morale, spese mediche
sostenute e da sostenersi, conseguenti al dedotto sinistro che si quantificano in € 260.000,00 o alla diversa
somma che il giudice riterrà equa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
il tutto da contenersi nei limiti della competenza adita, non considerando l'eventuale esubero;
- Condannare la
pagina 2 di 5 al pagamento delle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., nonché Controparte_5
rimborso ex art 15 L.P., con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha lamentato che Controparte_6
la ricostruzione così come operata dall'attore non è veritiera. La ha, inoltre, esposto che la vera dinamica CP_6
dell'incidente è stata confermata dal rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di Ponza, corredato da uno schizzo planimetrico e fotografie in cui le immagini mostrano chiaramente le tracce lasciate dallo scooter sull'asfalto, oltre alla posizione del veicolo parcheggiato sulla destra, che aveva costretto l' a Parte_1
effettuare la manovra verso sinistra. Infine, la ha riferito che tale ricostruzione è stata poi confermata nel CP_6
procedimento penale n. 137/14 R.G. (277/14 RGNR) a carico del , svoltosi davanti al Giudice di Pace di CP_3
Gaeta: il procedimento si è concluso con la sentenza n. 32/19 del Giudice di Pace di Gaeta, depositata il 31
maggio 2019, che ha assolto “perché il fatto non sussiste”. Questa sentenza, essendo definitiva, ha CP_3
acquisito valore di giudicato esterno anche nel giudizio civile. In seguito all'esposizione di tali fatti la compagnia ha così concluso: “…Piaccia all'ill.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, In via preliminare e di rito
dichiarare in limine litis inammissibile la domanda essendo intervenuto, sul fatto dedotto, il giudicato esterno
costituito dalla Sentenza n° 32/19 del G.P. di Gaeta in atti. Nel merito: in via principale, rigettare la domanda
poiché infondata e non provata. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la
sussistenza di una pur minima corresponsabilità del conducente l'auto assicurata nel determinismo del danno,
liquidare il dovuto con moderati criteri equitativi, in relazione a quelli che saranno provati come
etiologicamente derivanti dal sinistro. In ogni caso con vittoria o compensazione di spese, competenze ed
onorari del giudizio”.
è rimasto contumace. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha accolto l'istanza dell'attore per l'assunzione della prova per interrogatorio formale, presso il Tribunale di Cremona poiché l'attore risiede a Cremona.
All'udienza virtuale del giorno 11 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente sulla sollevata eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa sul giudicato penale che si estende al giudicato civile si osserva che in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile,
pagina 3 di 5 la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato, nel caso in esame il giudicato di assoluzione non ha efficacia preclusiva (Cass. n. 17708 del 2023). In ogni caso, anche in questa sede, dall'istruttoria svolta e dalla disamina degli atti di causa emerge l'infondatezza delle richieste attoree: l' ha riferito che l'unico teste in grado di riferire sul Parte_1
sinistro, già ascoltato in sede penale non conoscendo la lingua italiana non era in Controparte_7
grado di riferire sul sinistro. Le difficoltà rappresentate non si evincono dalla disamina dei verbali di causa innanzi al Giudice di Pace di Gaeta rg. 277/14 all'udienza del 18.02.2019: in quella sede il teste ha esposto chiaramente la dinamica del sinistro e non ha lamentato la difficoltà di comprendere quanto gli si chiedeva. Nel giudizio penale, il teste ha riferito di trovarsi a circa trenta metri Controparte_7
dal luogo del sinistro e di avere visto la DA ferma con il motore acceso mentre il taxi superava i bidoni e proseguiva per la sua strada;
nel frattempo la DA si era spostata verso sinistra, perché
alla sua dx aveva il marciapiedi ed era andata ad impattare con il motorino che sopraggiungeva,
ma ha specificato che l'impatto era avvenuto nella corsia di percorrenza della DA, poiché il motorino dopo avere superato i bidoni si era spostato nella corsia della DA. Tali dichiarazioni non sono state smentite dal testimone ascoltato in questo procedimento. Il teste ha Testimone_1
confermato i luoghi e i tempi del sinistro e ha riferito di aver incrociato il nella sua auto CP_3
Hiunday: egli non ha riportato dettagli sullo svolgimento del sinistro, si è limitato a riferire che il ha rallentato per salutarlo e di aver sentito dopo un botto. Tale dichiarazione conferma i rilievi CP_3
svolti dai militari dopo il sinistro: dal rallentamento del per il saluto e dalle tracce di CP_3
“scarrocciamento” lasciate dal motorino, rilevate dai militari subito dopo il sinistro si desume che l' conduceva il proprio veicolo ad una velocità eccessiva o non consona allo stato dei Parte_1
luoghi. Le dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale delegato presso il Tribunale di pagina 4 di 5 Cremona non sono suffragate da alcun elemento probatorio, anzi, la prova sull'assenza di colpa del danneggiante è stata fornita dallo stesso teste di parte attorea che ha dichiarato di aver visto Tes_1
il che “saliva piano”. Da tali considerazioni e dal vuoto probatorio emerso in questo giudizio CP_3
deriva necessariamente il mancato accoglimento delle domande dell' . Parte_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M.55/2014 sul fondamento del valore accertato.
PQM
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
Le domande proposte da Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Controparte_5
rimborso forfettario iva cpa ed accessori come per legge,
Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3034/2020 promosso da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Salvalaggio e Parte_1 C.F._1
con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Montesi con studio in Via
Rodolfo Grimaldi Casta 21 Roma…………………………………………………………….....…Attore
contro c.f. in persona del legale rappresentante p.t rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio F. Dell'Anno e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Gaeta alla Via C.
Battisti n. 13…………………………………………………………………………….…. CP_2
e c.f. . …………………………....……Convenuto contumace Controparte_3 C.F._2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 11
settembre 2024 che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato in giudizio i convenuti e ha esposto che il 3
dicembre 2013, intorno alle ore 16.00 si trovava alla guida del suo scooter Piaggio Hexagon con targa AA98501
pagina 1 di 5 lungo Via Panoramica a Ponza e che non essendo originario dell'isola, ma da poco affittuario di un appartamento in zona, stava seguendo il taxi Subaru Libera bianco, targa CW118KY, guidato da , che gli Testimone_1
faceva da riferimento per orientarsi. L' ha altresì narrato che, mentre seguiva il taxi, procedendo Parte_1
regolarmente nella propria corsia di marcia in Via Panoramica, giunto all'altezza del civico 34, fu improvvisamente investito da un'autovettura Hyundai Atos bianca, targa BG525RV, guidata e di proprietà di poiché quest'ultimo stava percorrendo la strada in senso opposto, in direzione Chiaia di Luna, Controparte_3
e aveva invaso la corsia opposta. L'attore ha lamentato che la Hyundai Atos, entrando nella corsia di marcia dello scooter, colpì con forza il , causandogli una caduta violenta al suolo e, a seguito del grave Controparte_4
impatto, egli fu soccorso e trasportato d'urgenza con un elicottero del 118 all'ospedale S. Camillo - Forlanini di
Roma. Qui gli furono diagnosticati un “politrauma” con diverse fratture: costali sinistre, limitante somatica superiore della vertebra D11, apofisi trasversa destra della vertebra D12 e una frattura bimalleolare tibio-
peroneale sinistra. La prognosi iniziale era di 30 giorni. L' ha altresì riferito che, nei mesi successivi, Parte_1
si sottopose a ulteriori esami e controlli clinici presso l'ospedale e al 16 al 21 luglio 2014 fu ricoverato nuovamente presso il reparto di Ortopedia del Policlinico Militare Celio. Infine, l' ha esposto che, a Parte_1
seguito del sinistro, è stato avviato un procedimento penale nel quale il si è costituito parte civile, Parte_1
mentre il ha assunto la veste di imputato. Il processo si è concluso con una sentenza di Controparte_3
assoluzione per il . La decisione è stata motivata dall'assenza di prove sufficienti per stabilire, Controparte_3
oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato. Sul fondamento di tali presupposti l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…Voglia il Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza od
eccezione ed in accoglimento dei supposti motivi, così provvedere;
- Accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva dell'autoveicolo Hyundai Atos targata BG525RV nella causazione del sinistro occorso al Sig.
; - Per l'effetto condannare la al risarcimento, in favore Parte_1 Controparte_5
dell'attore, dei danni tutti, patrimoniali e non, del danno biologico, ITT, ITP, danno morale, spese mediche
sostenute e da sostenersi, conseguenti al dedotto sinistro che si quantificano in € 260.000,00 o alla diversa
somma che il giudice riterrà equa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi,
il tutto da contenersi nei limiti della competenza adita, non considerando l'eventuale esubero;
- Condannare la
pagina 2 di 5 al pagamento delle spese ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A., nonché Controparte_5
rimborso ex art 15 L.P., con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituita la che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e ha lamentato che Controparte_6
la ricostruzione così come operata dall'attore non è veritiera. La ha, inoltre, esposto che la vera dinamica CP_6
dell'incidente è stata confermata dal rapporto di servizio redatto dai Carabinieri di Ponza, corredato da uno schizzo planimetrico e fotografie in cui le immagini mostrano chiaramente le tracce lasciate dallo scooter sull'asfalto, oltre alla posizione del veicolo parcheggiato sulla destra, che aveva costretto l' a Parte_1
effettuare la manovra verso sinistra. Infine, la ha riferito che tale ricostruzione è stata poi confermata nel CP_6
procedimento penale n. 137/14 R.G. (277/14 RGNR) a carico del , svoltosi davanti al Giudice di Pace di CP_3
Gaeta: il procedimento si è concluso con la sentenza n. 32/19 del Giudice di Pace di Gaeta, depositata il 31
maggio 2019, che ha assolto “perché il fatto non sussiste”. Questa sentenza, essendo definitiva, ha CP_3
acquisito valore di giudicato esterno anche nel giudizio civile. In seguito all'esposizione di tali fatti la compagnia ha così concluso: “…Piaccia all'ill.mo Tribunale di Cassino, contrariis reiectis, In via preliminare e di rito
dichiarare in limine litis inammissibile la domanda essendo intervenuto, sul fatto dedotto, il giudicato esterno
costituito dalla Sentenza n° 32/19 del G.P. di Gaeta in atti. Nel merito: in via principale, rigettare la domanda
poiché infondata e non provata. In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la
sussistenza di una pur minima corresponsabilità del conducente l'auto assicurata nel determinismo del danno,
liquidare il dovuto con moderati criteri equitativi, in relazione a quelli che saranno provati come
etiologicamente derivanti dal sinistro. In ogni caso con vittoria o compensazione di spese, competenze ed
onorari del giudizio”.
è rimasto contumace. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio, il Giudice ha accolto l'istanza dell'attore per l'assunzione della prova per interrogatorio formale, presso il Tribunale di Cremona poiché l'attore risiede a Cremona.
All'udienza virtuale del giorno 11 settembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente sulla sollevata eccezione avanzata dalla compagnia assicurativa sul giudicato penale che si estende al giudicato civile si osserva che in tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile,
pagina 3 di 5 la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato, nel caso in esame il giudicato di assoluzione non ha efficacia preclusiva (Cass. n. 17708 del 2023). In ogni caso, anche in questa sede, dall'istruttoria svolta e dalla disamina degli atti di causa emerge l'infondatezza delle richieste attoree: l' ha riferito che l'unico teste in grado di riferire sul Parte_1
sinistro, già ascoltato in sede penale non conoscendo la lingua italiana non era in Controparte_7
grado di riferire sul sinistro. Le difficoltà rappresentate non si evincono dalla disamina dei verbali di causa innanzi al Giudice di Pace di Gaeta rg. 277/14 all'udienza del 18.02.2019: in quella sede il teste ha esposto chiaramente la dinamica del sinistro e non ha lamentato la difficoltà di comprendere quanto gli si chiedeva. Nel giudizio penale, il teste ha riferito di trovarsi a circa trenta metri Controparte_7
dal luogo del sinistro e di avere visto la DA ferma con il motore acceso mentre il taxi superava i bidoni e proseguiva per la sua strada;
nel frattempo la DA si era spostata verso sinistra, perché
alla sua dx aveva il marciapiedi ed era andata ad impattare con il motorino che sopraggiungeva,
ma ha specificato che l'impatto era avvenuto nella corsia di percorrenza della DA, poiché il motorino dopo avere superato i bidoni si era spostato nella corsia della DA. Tali dichiarazioni non sono state smentite dal testimone ascoltato in questo procedimento. Il teste ha Testimone_1
confermato i luoghi e i tempi del sinistro e ha riferito di aver incrociato il nella sua auto CP_3
Hiunday: egli non ha riportato dettagli sullo svolgimento del sinistro, si è limitato a riferire che il ha rallentato per salutarlo e di aver sentito dopo un botto. Tale dichiarazione conferma i rilievi CP_3
svolti dai militari dopo il sinistro: dal rallentamento del per il saluto e dalle tracce di CP_3
“scarrocciamento” lasciate dal motorino, rilevate dai militari subito dopo il sinistro si desume che l' conduceva il proprio veicolo ad una velocità eccessiva o non consona allo stato dei Parte_1
luoghi. Le dichiarazioni rese dall'attore durante l'interrogatorio formale delegato presso il Tribunale di pagina 4 di 5 Cremona non sono suffragate da alcun elemento probatorio, anzi, la prova sull'assenza di colpa del danneggiante è stata fornita dallo stesso teste di parte attorea che ha dichiarato di aver visto Tes_1
il che “saliva piano”. Da tali considerazioni e dal vuoto probatorio emerso in questo giudizio CP_3
deriva necessariamente il mancato accoglimento delle domande dell' . Parte_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in conformità alla tabella n. 2 del
D.M.55/2014 sul fondamento del valore accertato.
PQM
-definitivamente pronunciando
RIGETTA
Le domande proposte da Parte_1
Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali, oltre Controparte_5
rimborso forfettario iva cpa ed accessori come per legge,
Cassino, 10 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 5 di 5