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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10652/2023
N. RG 10652/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10652/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Parte_1 C.F._1 Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende.
Opponente contro
, c.f. , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, tanto legittimata dalla prima
[...] P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio , rep. Controparte_3 Persona_1
42685/2018, allegato al doc. 4) rilasciata da , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, c.f. , con domicilio eletto C.F._3 presso lo studio dell'avv. Dario Matteo Maugeri, c.f. , via Gorizia n. 49, C.F._4
Catania. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2023, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 11.682,17 notificato al medesimo in data 28.9.2023, in virtù della sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania: “
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
pagina 1 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile all'odierno opponente in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 29.09.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. - Ritenere e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del rapporto bancario per cui è causa;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o quell'altra che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi. IN VIA
ISTRUTTORIA, Voglia il Giudice adito - Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in questione. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
aveva stipulato con e il contratto n. 660858 (All. 5), Parte_1 Parte_2 inerente alla liquidazione di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 36 rate mensili di € 185,85 ciascuna, per un totale di complessivi € 6.690,60
Stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate del contratto, veniva proposto all'opponente un piano di finanziamento con attribuzione di nuova anagrafica (n. 1679293) (doc. 7), come da piano di ammortamento (doc. 6), le cui rate non sono mai state rimborsate (cfr. estratto conto - doc. 8).
Rilevata l'inadempienza, in data 3.11.2017 veniva trasmessa all'opponente diffida di pagamento (ricevuta giorno 11.11.2017 - doc. 9) e, sulla base di ciò, la creditrice richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 5435/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 05.10.2018, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 8.404,58, oltre interessi di mora come da Parte_1 contratto e spese della procedura di ingiunzione.
Il credito, in origine facente capo a , era poi transitato in cessione Parte_3 pro soluto a giusta operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Controparte_1 Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018 (cfr. doc. 5).
Il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto, ed a seguito di giudizio, veniva emessa la sentenza n. 1829/2022 con la quale veniva accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto opposto.
Difatti, il Giudice, dopo aver rilevato il difetto nella notifica del decreto ingiuntivo, l'aveva revocato, decidendo nel merito, condannando per l'effetto l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi
€ 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 6 In forza della suddetta sentenza, la cessionaria del credito, provvedeva dapprima Controparte_1 a richiedere il pagamento spontaneo del dovuto e, visto l'esito negativo, notificava a Parte_1 l'atto di precetto opposto.
Precisando, preliminarmente, che non era mai stata parte coinvolta nel credito Controparte_4 legittimamente vantato da come erroneamente indicato nell'atto di citazione Controparte_1 dall'opponente, rilevava che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11 dicembre 2018, avesse rispettato i requisiti posti a garanzia di pubblicità e conoscenza Controparte_1 dell'avvenuta cessione.
Di poi, a prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva, depositava il contratto di cessione intercorso tra e in data 5 Controparte_1 Parte_3 dicembre 2018 (All. 12), unitamente all'elenco delle posizioni oggetto di cessione (All. 13), nonché l'estratto del Libro degli Inventari della autenticato dal Notaio Parte_2 Persona_2 avente i requisiti previsti dall'Art. 50 TUB (doc. 14).
Produceva: il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'originaria mutuataria e, il piano d'ammortamento, la successiva comunicazione di modifica delle Parte_2 condizioni contrattuali, l'estratto conto contenente gli importi dovuti nonché la diffida di pagamento (doc. 7).
Infine, stante la temerarietà della lite, volta unicamente ad impedire l'esecuzione della sentenza, richiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: • Rigettare integralmente la svolta opposizione, poiché inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la validità dell'atto di precetto opposto e condannare il Sig. al pagamento della somma Parte_1 precettata di € 11.682,17, oltre spese di giudizio e successive maturande. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: • Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 della somma di € 8.404,58 – giusta la sentenza n. 1829/2022 con la quale il Parte_4 Tribunale di Catania ha “accolto parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto opposto;
condannato l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo, nonchè condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge” IN OGNI CASO: • Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e per l'effetto, valutando gli Parte_5 estremi della temerarietà della causa ex art. 96 c.p.c. e di conseguenza emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 22.4.2024, indicata dall'opponente nell'atto di citazione per la comparizione delle parti e venivano assegnati termini per memorie, repliche e controrepliche.
Con le memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente eccepiva che la società opposta non avesse fornito la prova dell'avvenuta cessione con conseguente nullità della comparsa di costituzione e risposta per difetto di legittimazione attiva.
Di poi, con ordinanza relativa all'udienza del 22.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti termini per note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica ed infine, all'udienza del 14.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
********************
pagina 3 di 6 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che la contestazione fatta dall'opponente in seno alla memoria ex art. 171 ter n.1 cpc, relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non può essere accolta.
Anzitutto si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
L'art. 58, commi 2-4-7 T.U.B. prevede: "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Sul punto, la Cass. Civ. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 -01) ha affermato il seguente principio di diritto: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Nel caso di specie, la ha prodotto, oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale n. Controparte_1 143 del 11 dicembre 2018, il contratto di cessione e l'elenco delle posizioni debitorie cedute, all'interno del quale risulta compreso il credito azionato, provando così la titolarità del credito.
Inoltre, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'originaria mutuataria e, il piano d'ammortamento, la successiva Parte_2 comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, l'estratto conto contenente gli importi dovuti nonché la diffida di pagamento.
Tale documentazione risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore precettante.
pagina 4 di 6 -Deve, infine, osservarsi che operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, titolo per l'esecuzione del precetto è la sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania ha così stabilito: “1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Si rileva che l'opponente non è riuscito a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, né ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento, limitandosi ad eccepire genericamente l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
Va poi precisato che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Ciò posto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa ai sensi del co. III della disposizione, risulta infatti necessario attivare d'ufficio la sanzione prevista per la lite temeraria, poiché lo strumento processuale non deve essere piegato ad utilizzi distorti: “Il tenore delle difese svolte, come sopra evidenziato, contrarie alle evidenze documentali in atti e del tutto generiche, manifesta un uso distorto della risorsa giustizia che giustifica la condanna al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c., somma equitativamente determinata nella metà delle spese di lite sopra indicate” (Cfr Trib. Rimini, 21 luglio 2020, n. 462).
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente pagamento di un indennizzo, in misura pari a 1\3 delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., nei confronti di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
N. RG 10652/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10652/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliato in Catania, via Martino Parte_1 C.F._1 Cilestri n. 25, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Drago (c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende.
Opponente contro
, c.f. , e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, tanto legittimata dalla prima
[...] P.IVA_2 mandataria titolare di procura (a rogito notaio , rep. Controparte_3 Persona_1
42685/2018, allegato al doc. 4) rilasciata da , in persona del direttore generale pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, c.f. , con domicilio eletto C.F._3 presso lo studio dell'avv. Dario Matteo Maugeri, c.f. , via Gorizia n. 49, C.F._4
Catania. Opposta
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.10.2024, che qui si intende richiamato.
Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 02.10.2023, spiegava formale Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto per l'importo di € 11.682,17 notificato al medesimo in data 28.9.2023, in virtù della sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania: “
1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Nell'atto di citazione, l'opponente lamentava l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
pagina 1 di 6 Concludeva, dunque, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa IN VIA PRELIMINARE Disporsi anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo ricorrendo sia il “fumus boni juris” ovvero la fondatezza dell'opposizione oggi promossa, sia il “periculum in mora” ovvero la possibilità di creare un danno grave e irreparabile all'odierno opponente in ragione dell'entità della somma precettata. NEL MERITO - Accertare e dichiarare l'illegittimità (totale o parziale) del titolo esecutivo nonché del precetto notificato in data 29.09.2023, ovvero comunque l'inesistenza del diritto della precettante ad agire in executive e, per l'effetto, revocare l'atto di precetto per le motivazioni di cui in narrativa. - Ritenere e dichiarare l'indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del rapporto bancario per cui è causa;
- Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto;
- In conseguenza di quanto sopra, condannare la convenuta alla restituzione in favore della parte attrice delle somme risultanti dall'espletanda CTU o quell'altra che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice ovvero, in subordine, condannare la convenuta al pagamento dell'importo da determinare in corso di causa, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In ogni caso con vittoria di spese e compensi. IN VIA
ISTRUTTORIA, Voglia il Giudice adito - Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al
Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario in questione. Con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, riepilogava i fatti:
aveva stipulato con e il contratto n. 660858 (All. 5), Parte_1 Parte_2 inerente alla liquidazione di un finanziamento di € 5.000,00, da rimborsarsi mediante la corresponsione di 36 rate mensili di € 185,85 ciascuna, per un totale di complessivi € 6.690,60
Stante la crescente difficoltà del debitore a corrispondere puntualmente le rate del contratto, veniva proposto all'opponente un piano di finanziamento con attribuzione di nuova anagrafica (n. 1679293) (doc. 7), come da piano di ammortamento (doc. 6), le cui rate non sono mai state rimborsate (cfr. estratto conto - doc. 8).
Rilevata l'inadempienza, in data 3.11.2017 veniva trasmessa all'opponente diffida di pagamento (ricevuta giorno 11.11.2017 - doc. 9) e, sulla base di ciò, la creditrice richiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 5435/2018 emesso dal Tribunale di Catania in data 05.10.2018, con il quale veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 8.404,58, oltre interessi di mora come da Parte_1 contratto e spese della procedura di ingiunzione.
Il credito, in origine facente capo a , era poi transitato in cessione Parte_3 pro soluto a giusta operazione di cartolarizzazione pubblicata nella Gazzetta Controparte_1 Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018 (cfr. doc. 5).
Il predetto decreto ingiuntivo veniva opposto, ed a seguito di giudizio, veniva emessa la sentenza n. 1829/2022 con la quale veniva accolta parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto opposto.
Difatti, il Giudice, dopo aver rilevato il difetto nella notifica del decreto ingiuntivo, l'aveva revocato, decidendo nel merito, condannando per l'effetto l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi
€ 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 2 di 6 In forza della suddetta sentenza, la cessionaria del credito, provvedeva dapprima Controparte_1 a richiedere il pagamento spontaneo del dovuto e, visto l'esito negativo, notificava a Parte_1 l'atto di precetto opposto.
Precisando, preliminarmente, che non era mai stata parte coinvolta nel credito Controparte_4 legittimamente vantato da come erroneamente indicato nell'atto di citazione Controparte_1 dall'opponente, rilevava che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 11 dicembre 2018, avesse rispettato i requisiti posti a garanzia di pubblicità e conoscenza Controparte_1 dell'avvenuta cessione.
Di poi, a prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva, depositava il contratto di cessione intercorso tra e in data 5 Controparte_1 Parte_3 dicembre 2018 (All. 12), unitamente all'elenco delle posizioni oggetto di cessione (All. 13), nonché l'estratto del Libro degli Inventari della autenticato dal Notaio Parte_2 Persona_2 avente i requisiti previsti dall'Art. 50 TUB (doc. 14).
Produceva: il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'originaria mutuataria e, il piano d'ammortamento, la successiva comunicazione di modifica delle Parte_2 condizioni contrattuali, l'estratto conto contenente gli importi dovuti nonché la diffida di pagamento (doc. 7).
Infine, stante la temerarietà della lite, volta unicamente ad impedire l'esecuzione della sentenza, richiedeva la condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: • Rigettare integralmente la svolta opposizione, poiché inammissibile oltre che infondata in fatto e in diritto e conseguentemente confermare la validità dell'atto di precetto opposto e condannare il Sig. al pagamento della somma Parte_1 precettata di € 11.682,17, oltre spese di giudizio e successive maturande. IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO: • Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Sig. Controparte_1 della somma di € 8.404,58 – giusta la sentenza n. 1829/2022 con la quale il Parte_4 Tribunale di Catania ha “accolto parzialmente l'opposizione e per l'effetto revocato il decreto opposto;
condannato l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo, nonchè condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge” IN OGNI CASO: • Condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e per l'effetto, valutando gli Parte_5 estremi della temerarietà della causa ex art. 96 c.p.c. e di conseguenza emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 22.4.2024, indicata dall'opponente nell'atto di citazione per la comparizione delle parti e venivano assegnati termini per memorie, repliche e controrepliche.
Con le memorie ex art. 171 ter n.1 c.p.c. l'opponente eccepiva che la società opposta non avesse fornito la prova dell'avvenuta cessione con conseguente nullità della comparsa di costituzione e risposta per difetto di legittimazione attiva.
Di poi, con ordinanza relativa all'udienza del 22.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti termini per note scritte, comparse conclusionali e memorie di replica ed infine, all'udienza del 14.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.
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pagina 3 di 6 Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- In via preliminare, si rileva che la contestazione fatta dall'opponente in seno alla memoria ex art. 171 ter n.1 cpc, relativa al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non può essere accolta.
Anzitutto si ricorda la sufficienza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco a garantire la pubblicità della medesima ai debitori.
L'art. 58, commi 2-4-7 T.U.B. prevede: "2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo 106."
Sul tema affine, invece, inerente alla ricomprensione del singolo credito tra quelli oggetto della cessione in blocco, già Cass. Civ. Sez. 1 -, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017 aveva stabilito che "In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Sul punto, la Cass. Civ. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 -01) ha affermato il seguente principio di diritto: "La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta".
Nel caso di specie, la ha prodotto, oltre all'estratto della Gazzetta Ufficiale n. Controparte_1 143 del 11 dicembre 2018, il contratto di cessione e l'elenco delle posizioni debitorie cedute, all'interno del quale risulta compreso il credito azionato, provando così la titolarità del credito.
Inoltre, la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente con l'originaria mutuataria e, il piano d'ammortamento, la successiva Parte_2 comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali, l'estratto conto contenente gli importi dovuti nonché la diffida di pagamento.
Tale documentazione risulta sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale creditore precettante.
pagina 4 di 6 -Deve, infine, osservarsi che operano i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, titolo per l'esecuzione del precetto è la sentenza n. 1829/2022, resa dal nell'ambito del giudizio n. 5372/2019 di opposizione a decreto ingiuntivo, con la quale il Tribunale Civile di Catania ha così stabilito: “1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
2. condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 8.404,58 oltre interessi moratori nei limiti del tasso soglia fino al soddisfo;
3. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Si rileva che l'opponente non è riuscito a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile, né ha disconosciuto la sottoscrizione del contratto di finanziamento, limitandosi ad eccepire genericamente l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, il mancato rispetto del principio della trasparenza contrattuale ed il discostamento dai valori medi delle tariffe legali professionali nel compenso richiesto dal procuratore di controparte.
Va poi precisato che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte opponente non può essere accolta in quanto di carattere esplorativo.
Infatti, la c.t.u. mira a supplire alla mancanza, in capo al giudicante, delle conoscenze tecniche necessarie per la percezione e la comprensione concreta di un fenomeno, ma non può servire qualora la parte tenda con tale strumento a supplire alla carenza delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ai sensi dell'art. 2697 c.c. (ex multis, Cass. civ., n. 29100/2020 e Tribunale Catania, n. 1023/2020).
Ciò posto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa ai sensi del co. III della disposizione, risulta infatti necessario attivare d'ufficio la sanzione prevista per la lite temeraria, poiché lo strumento processuale non deve essere piegato ad utilizzi distorti: “Il tenore delle difese svolte, come sopra evidenziato, contrarie alle evidenze documentali in atti e del tutto generiche, manifesta un uso distorto della risorsa giustizia che giustifica la condanna al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c., somma equitativamente determinata nella metà delle spese di lite sopra indicate” (Cfr Trib. Rimini, 21 luglio 2020, n. 462).
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione.
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore di parte opposta, che liquida rispettivamente in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- Condanna parte opponente pagamento di un indennizzo, in misura pari a 1\3 delle spese di lite ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c., nei confronti di parte opposta.
Così deciso in Catania, il 2 gennaio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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