Articolo 27 della Legge 22 aprile 1869, n. 5026
Articolo 26Articolo 28
Versione
15 gennaio 1870
Art. 27.

Se ai tempi indicati ai precedenti due articoli il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di prima previsione ed il bilancio definitivo saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei Deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella Gazzetta ufficiale del Regno, e presentati alla nuova Camera tosto che sia costituita.

Entrata in vigore il 15 gennaio 1870